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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 05/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SINATRA ACHILLE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18743/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Salvo S'Acquisto 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13176/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso n.r.g.r. 18743\2024, notificato il 23.11.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento nr. 262 del 13/09/2024 notificato in data 27/09/2024 relativo alla TARI degli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 oltre ad interessi riferiti all'immobile di proprietà del medesimo sito in
Ardea in Indirizzo_1, contraddistinto catastalmente al Dati_Cat_1, sub. 15.
2.- Il ricorrente espone che l'immobile oggetto dell'avviso oggi contestato è in comproprietà tra i sigg.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1, e che il cespite, sin dall'anno 2014 sarebbe inutilizzato ed inutilizzabile come da dichiarazione presentata presso gli uffici competenti del Comune di Ardea e ribadita con perizia tecnica allegata alla istanza in autotutela presentata il 08/11/2024.
Lo stato di fatto in questione era stato reso noto al Comune già in data 17/03/2015.
Vi sono poi ulteriori censure, non separatamente rubricate, che contestano l'avvenuta tassazione di una superficie maggiore di quella effettiva e la quantificazione degli interessi.
3. – Il concessionario del servizio di riscossione Resistente_1 s.p.a. si è costituito in giudizio eccependo, con memoria, l'infondatezza del ricorso, atteso che l'esenzione ex adverso invocata riguarderebbe unicamente gli immobili non suscettibili di produrre rifiuti, situazione che qui non ricorrerebbe.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
Va innanzitutto rilevato che la stessa perizia di parte ricorrente in atti, corredata da descrizione fotografica del cespite, non evidenzia un particolare stato di degrado o di vetustà dello stesso.
Il bene non appare quindi insuscettibile di produrre rifiuti, ossia di generare il presupposto d'imposta, che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale in atti, viene meno nelle di seguito descritte circostanze:
“Art.
6 - Locali ed Aree Scoperte non soggetti al tributo 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: luoghi impraticabili o di evidente degrado, superfici utilizzate per la produzione a ciclo chiuso con sporadica presenza dell'uomo, superfici dove si svolgono esclusivamente attività sportive, abitazioni prive di allacci attivi ad utenze e senza mobilio alcuno, locali o porzioni di essi con altezza inferiore a 1,40 mt;
(…)” .
Pertanto, anche nel caso di mancanza di utenze attive e di mobilio, il presupposto d'imposta viene meno per le abitazioni, e non per i locali di categoria catastale C2, quale pacificamente quello oggetto del giudizio.
Le ulteriori doglianze sono parimenti infondate.
La censura legata alla pretesa tassazione di una superficie maggiore di quella effettiva non esprime i termini numerici di tale asserita differenza, né a tale difetto di allegazione supplisce il riferimento specifico a documentazione in atti.
2. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 400,00
(quattrocento\00),
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SINATRA ACHILLE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18743/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Salvo S'Acquisto 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13176/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso n.r.g.r. 18743\2024, notificato il 23.11.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento nr. 262 del 13/09/2024 notificato in data 27/09/2024 relativo alla TARI degli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 oltre ad interessi riferiti all'immobile di proprietà del medesimo sito in
Ardea in Indirizzo_1, contraddistinto catastalmente al Dati_Cat_1, sub. 15.
2.- Il ricorrente espone che l'immobile oggetto dell'avviso oggi contestato è in comproprietà tra i sigg.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1, e che il cespite, sin dall'anno 2014 sarebbe inutilizzato ed inutilizzabile come da dichiarazione presentata presso gli uffici competenti del Comune di Ardea e ribadita con perizia tecnica allegata alla istanza in autotutela presentata il 08/11/2024.
Lo stato di fatto in questione era stato reso noto al Comune già in data 17/03/2015.
Vi sono poi ulteriori censure, non separatamente rubricate, che contestano l'avvenuta tassazione di una superficie maggiore di quella effettiva e la quantificazione degli interessi.
3. – Il concessionario del servizio di riscossione Resistente_1 s.p.a. si è costituito in giudizio eccependo, con memoria, l'infondatezza del ricorso, atteso che l'esenzione ex adverso invocata riguarderebbe unicamente gli immobili non suscettibili di produrre rifiuti, situazione che qui non ricorrerebbe.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
Va innanzitutto rilevato che la stessa perizia di parte ricorrente in atti, corredata da descrizione fotografica del cespite, non evidenzia un particolare stato di degrado o di vetustà dello stesso.
Il bene non appare quindi insuscettibile di produrre rifiuti, ossia di generare il presupposto d'imposta, che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale in atti, viene meno nelle di seguito descritte circostanze:
“Art.
6 - Locali ed Aree Scoperte non soggetti al tributo 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: luoghi impraticabili o di evidente degrado, superfici utilizzate per la produzione a ciclo chiuso con sporadica presenza dell'uomo, superfici dove si svolgono esclusivamente attività sportive, abitazioni prive di allacci attivi ad utenze e senza mobilio alcuno, locali o porzioni di essi con altezza inferiore a 1,40 mt;
(…)” .
Pertanto, anche nel caso di mancanza di utenze attive e di mobilio, il presupposto d'imposta viene meno per le abitazioni, e non per i locali di categoria catastale C2, quale pacificamente quello oggetto del giudizio.
Le ulteriori doglianze sono parimenti infondate.
La censura legata alla pretesa tassazione di una superficie maggiore di quella effettiva non esprime i termini numerici di tale asserita differenza, né a tale difetto di allegazione supplisce il riferimento specifico a documentazione in atti.
2. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 400,00
(quattrocento\00),