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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2024, n. 45253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45253 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC PI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame di Milano. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45253 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6/5/2024 il Tribunale del Riesame di Milano confermò il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 13/4/2024 nell'ambito del procedimento che vedeva indagati NC ND, EZ TI UL RI e HI AR in relazione al reato previsto e punito dagli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. 74 del 2000 per avere, al fine di evadere VIVA, indicato elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di € 64.720.541,00 nelle dichiarazioni IVA della società GS S.p.A. relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, avvalendosi di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse da una serie di società, tra cui AMBROSIANO GROUP SOC. CONS. A GS S.p.A., ancora, risultava contestato l'illecito previsto e punito dagli artt. 5 lett. a) e 6 lettera a), 21 e 25 quinquiesdecies d. Igs. 231/2001. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per CA RE Giampiero, in proprio e quale legale rapp. della AM Group S.p.A., a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 3. Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per "la radicale assenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame in ordine al nesso di pertinenzialità e, quindi, alla mancata limitazione dell'oggetto del decreto di perquisizione e sequestro e della conseguente attività esecutiva al corpo di reato e alle cose pertinenti al reato". Si lamenta che con l'istanza di riesame era stato esposto che "il decreto di sequestro non ha avuto a oggetto i dati, le informazioni e le tracce costituenti corpo di reato o pertinenti il reato ma l'intero indiscriminato contenuto di tutti i PC della AM Group S.p.A." e che detto decreto "era privo di motivazione in quanto richiamava per relationem il decreto di sequestro preventivo di urgenza che non era conosciuto dall'AM". Si sostiene, quindi, che l'eccezione di nullità del decreto per difetto di motivazione era stata ignorata dal Tribunale del Riesame che si era limitato a osservare che il provvedimento impugnato era "sufficientemente motivato" e che eventuali lacune potevano essere colmate dal Tribunale, senza considerare che si era in presenza di una motivazione totalmente assente che non poteva essere integrata. La "denunciata totale assenza motivazionale dell'atto genetico", quindi, ad avviso della difesa, si sarebbe riverberata anche sull'ordinanza del Tribunale del Riesame che "non aveva preso in considerazione la critica indirizzata al decreto di perquisizione e sequestro e all'attività successiva di PG". 2 4. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge "in relazione agli art. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. per la mancanza del nesso di pertinenzialità fra i computer oggetto del decreto di perquisizione e sequestro e il reato ipotizzato a carico della GS S.p.A. nonché la mancanza di motivazione". Si assume che nell'ordinanza, così come nel decreto di sequestro, non è individuato il nesso di pertinenzialità in relazione ai beni e ai dati di AM "in assenza di concreta evidenza di elementi che, a prescindere dal debito tributario delle imprese consorziate, lascino intendere che essi siano veri e propri serbatoi di manodopera, e che dunque sussista il fumus degli elementi costitutivi della fittizietà dei contratti". 5. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. per il mancato rispetto il principio di adeguatezza e proporzionalità e la mancata di motivazione. Si espongono, quindi, i principi giurisprudenziali di riferimento in materia di sequestro di dispositivi elettronici e di dati informatici e si deduce che né il decreto di sequestro né il provvedimento impugnato spiegano perché fosse necessaria "l'indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici e di supporti, senza selezione di essi e, comunque, l'indicazione di eventuali criteri di selezione", e perché quei dati dovessero essére acquisiti presso AM e non presso GS. 6. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge con riferimento agli art. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. in relazione al carattere esplorativo del sequestro e il difetto di motivazione sul punto. Si assume che la mancanza di motivazione del sequestro probatorio rivelava la natura esplorativa della perquisizione e del sequestro che risultavano finalizzati alla ricerca, più che della prova, della notitia criminis verso AM. Richiamando giurisprudenza di legittimità si deduce che, in relazione ai dati contenuti in un supporto informativo, per la legittimità del loro sequestro è necessario che vengano: identificati il fumus del reato e il collegamento con i dati informativi;
indicate le finalità probatorie del sequestro;
esposte le ragioni per cui si procede al sequestro integrale del supporto informatico e non di singoli dati;
specificata la durata del se uestro, che non deve protrarsi oltre "il tempo necessario per l'analisi tecnica d supporto e dei dati in esso contenuti". 7. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al fumus e in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/2000 e 321 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del presupposto valorizzando l'esistenza di una prassi che coinvolgeva operatori economici venuti in rapporto con gli indagati senza individuare "gli elementi di fatto, quantomeno di natura indiziaria, con specifico riferimento alle figure degli odierni ricorrenti". 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Giova, innanzitutto, rammentare che secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per CA contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice ovvero si sviluppi secondo linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/0172013,Gabriele Rv. 254893). 2. Tanto premesso, l'art. 253 comma 1 cod. proc. pen. prescrive che il decreto di sequestro probatorio debba essere motivato. Dopo ripetuti interventi delle Sezioni Unite, l'orientamento senz'altro prevalente ritiene che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità: la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali;
la riconduzione di tale condotta ad una fattispecie incriminatrice;
la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa ( Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv 277061; Sez. 6, n. 12612 del 13/1/2021, B.). Non esistendo criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare l'adempimento dell'onere motivazionale, lo sforzo argomentativo richiesto al PM varia in funzione di molteplici fattori, sostanzialmente riconducibili alla natura del bene costituente corpo di reato o cosa pertinente al reato che si intende sequestrare, alle finalità probatoria che l'ablazione mira a soddisfare e all'ipotesi di reato per cui si procede, con la conseguenza che quanto più è di intuitiva evidenza la connessione fra tali elementi tanto più si riduce l'onere del Pubblico ministero di spiegare il motivo per cui si procedelVapprensione del bene. 3. Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro, cui la Corte può accedere essendo stata prospettata una violazione di legge, fornisce una 4 descrizione puntuale tanto dei soggetti nei cui confronti si sta procedendo, dell'ipotesi di reato che si ritiene integrata con indicazione tanto dell'imposta che si assume evasa e del meccanismo che l'aveva permessa, costituito dalla "simulazione di contratti di appalto, in luogo di contratti di somministrazione di manodopera", con "fornitori di servizi di logistica" che, in base a parametri espressamente indicati, potevano essere considerati "meri serbatoi di personale", quanto al ruolo svolto dalla AM S.p.A., quale "emittente di fatture di tal fatta", con l'indicazione degli anni di imposta, dell'imponibile e dell'IVA evasa. 4. L'illecito delineato nel decreto di perquisizione e sequestro - come sottolineato dall'ordinanza impugnata- rendeva di immediata percezione il collegamento tra le condotte che, secondo l'ipotesi accusatoria, integravano il reato, i beni che il PM intendeva sequestrare, ossia gli apparecchi informatici in grado di immagazzinare dati e la documentazione extracontabile rinvenuti nei luoghi da perquisire che rispondevano al criterio selettivo della idoneità "ad attestare il coinvolgimento della GS S.p.A. nella frode" individuato dal PM, e le finalità investigative perseguite, ossia la ricostruzione della natura dei rapporti economici sottesi ai contratti di appalto intervenuti fra le società indicate nella preliminare rubrica. 5. Non è quindi eccentrica, e comunque non integra una motivazione apparente, la conclusione cui perviene il Tribunale in relazione alla idoneità delle informazioni riportate nel decreto a delineare un rapporto di pertinenzialità fra i beni sequestrati e la notizia di reato, non essendo destituita di fondamento la massima di esperienza individuata dal Tribunale secondo cui "sui computer in dotazione degli uffici e sui dispositivi cellulari di chi materialmente svolgeva attività lavorativa strettamente connessa alla coltivazione [dei rapporti commerciali di AM con GS S.p.A. ] potevano essere rinvenuti documenti o comunicazioni utili a ricostruirli". 6. Questa Corte, in tema di sequestro probatorio relativo a reati che impongano la ricostruzione del volume d'affari di una società e l'esame dell'intera contabilità, ha sostenuto che il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa alla sola tipologia dell'atto o del documento da apprendere, riservando ad un momento successivo l'individuazione di quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto (Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Staffolani, Rv. 240254 - 01). 7. Può quindi escludersi, da una parte, che la motivazione del decreto di sequestro possa considerarsi inesistente e solo per relationem e, per altro verso, che l'argomentazione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità sull'assunto che il provvedimento desse conto della notitia criminis, delle finalità 5 investigative perseguite e del rapporto di pertinenzialità dei beni appresi rispetto al reato possa essere qualificata come mancante o apparente. 8. Il rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento genetico per il mancato rispetto da parte del PM dell'obbligo di dare una sufficiente motivazione viene però giustificata dal Tribunale anche valorizzando i dati riportati nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza richiamato nel decreto di sequestro sull'assunto che siano stati rispettati i "canoni imposti dalla giurisprudenza di legittimità" in relazione alla motivazione per relationem, di un provvedimento giudiziale. Sostiene il Tribunale che: l'atto forniva ulteriori informazioni afferenti alle ragioni per le quali si riteneva che fossero simulati i rapporti fra GS e le società richiamate nella preliminare incolpazione e fra queste ultime e i rispettivi fornitori;
la messa a disposizione del decreto dopo la proposizione della richiesta di riesame aveva consentito comunque l'esercizio delle facoltà difensive, tant'è che la memoria con cui erano stati formulati i rilievi mossi all'operato del PM si era confrontata, contestandone la valenza indiziaria, con le circostanze di fatto esposte nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza quali indizi della natura simulata dei contratti di appalto. 9. Tale ultimo passaggio argomentativo, dal Tribunale sostenuto richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 17 del 2000, in tema di motivazione per relationem, viene eluso dalla difesa che richiama l'orientamento di legittimità che richiede che l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o comunque ostensibile prima della proposizione della richiesta di riesame, ma non deduce alcun pregiudizio concreto derivato dalla ostensione del decreto di sequestro preventivo d'urgenza dopo la richiesta di riesame. 10. In ogni caso, una volta escluso il vizio genetico del decreto di perquisizione e sequestro, non è ravvisabile alcuna violazione di legge sanzionabile in questa sede per l'utilizzazione, da parte del Tribunale, delle informazioni tratte dal provvedimento richiamato per confutare rilievi difensivi formulati tenendo conto anche di quelle informazioni. Il Tribunale ha così sottolineato che "a supporto della ritenuta verosimile giuridica inesistenza delle operazioni" oggetto delle investigazioni esistevano molteplici elementi, costituiti: dalla sussistenza di una "prassi consolidata" fra GS e alcuni dei suoi fornitori di servizi di logistica;
dall'anomalo "rapporto fra fatturato e costi derivanti dalla esternalizzazione dei servizi"; dalle "criticità fiscali" dei subappaltatori. Non è, quindi, condivisibile l'argomento difensivo, dedotto, con diverse sfumature, al secondo e quinto motivo del ricorso, secondo cui l'ordinanza impugnata fornisce una motivazione apparente in ordine alla sussistenza del "fumus degli elementi costitutivi della fittizietà dei contratti". 11. Giova anche ricordare, in risposta agli argomenti prospettanti l'assenza di elementi idonei ad accreditare l'ipotesi che le "imprese consorziate" di AM costituivano "veri e propri serbatoi di manodopera', 4 che "in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019 (dep. 2020 ), Purlo, Rv. 278542 - 01). 12. La natura del reato ipotizzato, l'indicazione, nel decreto, di un significativo criterio di selezione dei beni da apprendere, costituito dalla "idoneità ad attestare il coinvolgimento di GS S.p.A. nella frode", e l'esigenza investigativa che ne costituiva il logico presupposto, ossia la ricostruzione dei rapporti fra AM e GS S.p.A., nonché l'impossibilità di procedere a una individuazione preventiva dei dati di interesse contenuti in dispositivi elettronici sono, poi, valorizzati dal Tribunale per disattendere la doglianza difensiva prospettante la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. 13. Trattasi di una motivazione effettiva, in linea con l'orientamento di legittimità richiamato nell'ordinanza, che sottrae il decreto e l'ordinanza al denunciato vizio di violazione di legge. 14. Irrilevante è anche la mancata indicazione del termine entro il quale gli apparati elettronici dovevano essere restituiti. Questa Corte ha precisato che "l'Autorità giudiziaria al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti;
sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi eti\ impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489)" ( Sez. 3, n. 31371 del 5/5/2021, C.). 15. Le considerazioni innanzi esposte consentono di disattendere anche il motivo prospettante la natura esplorativa del decreto, la cui fondatezza, come correttamente osservato dal Tribunale, avrebbe, peraltro, reso inammissibile la richiesta di riesame, gravando sulla parte cui l'attività di PG aveva sottratto beni non specificatamente indicati nel decreto di sequestro richiedere al PM la restituzione e proporre opposizione in caso di diniego (Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc. Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997,Tazzini, Rv. 208868-01). 16. L'infondatezza del ricorso comporta, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/11/2024
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame di Milano. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45253 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6/5/2024 il Tribunale del Riesame di Milano confermò il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 13/4/2024 nell'ambito del procedimento che vedeva indagati NC ND, EZ TI UL RI e HI AR in relazione al reato previsto e punito dagli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. 74 del 2000 per avere, al fine di evadere VIVA, indicato elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di € 64.720.541,00 nelle dichiarazioni IVA della società GS S.p.A. relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, avvalendosi di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse da una serie di società, tra cui AMBROSIANO GROUP SOC. CONS. A GS S.p.A., ancora, risultava contestato l'illecito previsto e punito dagli artt. 5 lett. a) e 6 lettera a), 21 e 25 quinquiesdecies d. Igs. 231/2001. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per CA RE Giampiero, in proprio e quale legale rapp. della AM Group S.p.A., a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 3. Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per "la radicale assenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame in ordine al nesso di pertinenzialità e, quindi, alla mancata limitazione dell'oggetto del decreto di perquisizione e sequestro e della conseguente attività esecutiva al corpo di reato e alle cose pertinenti al reato". Si lamenta che con l'istanza di riesame era stato esposto che "il decreto di sequestro non ha avuto a oggetto i dati, le informazioni e le tracce costituenti corpo di reato o pertinenti il reato ma l'intero indiscriminato contenuto di tutti i PC della AM Group S.p.A." e che detto decreto "era privo di motivazione in quanto richiamava per relationem il decreto di sequestro preventivo di urgenza che non era conosciuto dall'AM". Si sostiene, quindi, che l'eccezione di nullità del decreto per difetto di motivazione era stata ignorata dal Tribunale del Riesame che si era limitato a osservare che il provvedimento impugnato era "sufficientemente motivato" e che eventuali lacune potevano essere colmate dal Tribunale, senza considerare che si era in presenza di una motivazione totalmente assente che non poteva essere integrata. La "denunciata totale assenza motivazionale dell'atto genetico", quindi, ad avviso della difesa, si sarebbe riverberata anche sull'ordinanza del Tribunale del Riesame che "non aveva preso in considerazione la critica indirizzata al decreto di perquisizione e sequestro e all'attività successiva di PG". 2 4. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge "in relazione agli art. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. per la mancanza del nesso di pertinenzialità fra i computer oggetto del decreto di perquisizione e sequestro e il reato ipotizzato a carico della GS S.p.A. nonché la mancanza di motivazione". Si assume che nell'ordinanza, così come nel decreto di sequestro, non è individuato il nesso di pertinenzialità in relazione ai beni e ai dati di AM "in assenza di concreta evidenza di elementi che, a prescindere dal debito tributario delle imprese consorziate, lascino intendere che essi siano veri e propri serbatoi di manodopera, e che dunque sussista il fumus degli elementi costitutivi della fittizietà dei contratti". 5. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. per il mancato rispetto il principio di adeguatezza e proporzionalità e la mancata di motivazione. Si espongono, quindi, i principi giurisprudenziali di riferimento in materia di sequestro di dispositivi elettronici e di dati informatici e si deduce che né il decreto di sequestro né il provvedimento impugnato spiegano perché fosse necessaria "l'indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici e di supporti, senza selezione di essi e, comunque, l'indicazione di eventuali criteri di selezione", e perché quei dati dovessero essére acquisiti presso AM e non presso GS. 6. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge con riferimento agli art. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. in relazione al carattere esplorativo del sequestro e il difetto di motivazione sul punto. Si assume che la mancanza di motivazione del sequestro probatorio rivelava la natura esplorativa della perquisizione e del sequestro che risultavano finalizzati alla ricerca, più che della prova, della notitia criminis verso AM. Richiamando giurisprudenza di legittimità si deduce che, in relazione ai dati contenuti in un supporto informativo, per la legittimità del loro sequestro è necessario che vengano: identificati il fumus del reato e il collegamento con i dati informativi;
indicate le finalità probatorie del sequestro;
esposte le ragioni per cui si procede al sequestro integrale del supporto informatico e non di singoli dati;
specificata la durata del se uestro, che non deve protrarsi oltre "il tempo necessario per l'analisi tecnica d supporto e dei dati in esso contenuti". 7. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al fumus e in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/2000 e 321 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del presupposto valorizzando l'esistenza di una prassi che coinvolgeva operatori economici venuti in rapporto con gli indagati senza individuare "gli elementi di fatto, quantomeno di natura indiziaria, con specifico riferimento alle figure degli odierni ricorrenti". 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Giova, innanzitutto, rammentare che secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per CA contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice ovvero si sviluppi secondo linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/0172013,Gabriele Rv. 254893). 2. Tanto premesso, l'art. 253 comma 1 cod. proc. pen. prescrive che il decreto di sequestro probatorio debba essere motivato. Dopo ripetuti interventi delle Sezioni Unite, l'orientamento senz'altro prevalente ritiene che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità: la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali;
la riconduzione di tale condotta ad una fattispecie incriminatrice;
la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa ( Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv 277061; Sez. 6, n. 12612 del 13/1/2021, B.). Non esistendo criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare l'adempimento dell'onere motivazionale, lo sforzo argomentativo richiesto al PM varia in funzione di molteplici fattori, sostanzialmente riconducibili alla natura del bene costituente corpo di reato o cosa pertinente al reato che si intende sequestrare, alle finalità probatoria che l'ablazione mira a soddisfare e all'ipotesi di reato per cui si procede, con la conseguenza che quanto più è di intuitiva evidenza la connessione fra tali elementi tanto più si riduce l'onere del Pubblico ministero di spiegare il motivo per cui si procedelVapprensione del bene. 3. Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro, cui la Corte può accedere essendo stata prospettata una violazione di legge, fornisce una 4 descrizione puntuale tanto dei soggetti nei cui confronti si sta procedendo, dell'ipotesi di reato che si ritiene integrata con indicazione tanto dell'imposta che si assume evasa e del meccanismo che l'aveva permessa, costituito dalla "simulazione di contratti di appalto, in luogo di contratti di somministrazione di manodopera", con "fornitori di servizi di logistica" che, in base a parametri espressamente indicati, potevano essere considerati "meri serbatoi di personale", quanto al ruolo svolto dalla AM S.p.A., quale "emittente di fatture di tal fatta", con l'indicazione degli anni di imposta, dell'imponibile e dell'IVA evasa. 4. L'illecito delineato nel decreto di perquisizione e sequestro - come sottolineato dall'ordinanza impugnata- rendeva di immediata percezione il collegamento tra le condotte che, secondo l'ipotesi accusatoria, integravano il reato, i beni che il PM intendeva sequestrare, ossia gli apparecchi informatici in grado di immagazzinare dati e la documentazione extracontabile rinvenuti nei luoghi da perquisire che rispondevano al criterio selettivo della idoneità "ad attestare il coinvolgimento della GS S.p.A. nella frode" individuato dal PM, e le finalità investigative perseguite, ossia la ricostruzione della natura dei rapporti economici sottesi ai contratti di appalto intervenuti fra le società indicate nella preliminare rubrica. 5. Non è quindi eccentrica, e comunque non integra una motivazione apparente, la conclusione cui perviene il Tribunale in relazione alla idoneità delle informazioni riportate nel decreto a delineare un rapporto di pertinenzialità fra i beni sequestrati e la notizia di reato, non essendo destituita di fondamento la massima di esperienza individuata dal Tribunale secondo cui "sui computer in dotazione degli uffici e sui dispositivi cellulari di chi materialmente svolgeva attività lavorativa strettamente connessa alla coltivazione [dei rapporti commerciali di AM con GS S.p.A. ] potevano essere rinvenuti documenti o comunicazioni utili a ricostruirli". 6. Questa Corte, in tema di sequestro probatorio relativo a reati che impongano la ricostruzione del volume d'affari di una società e l'esame dell'intera contabilità, ha sostenuto che il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa alla sola tipologia dell'atto o del documento da apprendere, riservando ad un momento successivo l'individuazione di quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto (Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Staffolani, Rv. 240254 - 01). 7. Può quindi escludersi, da una parte, che la motivazione del decreto di sequestro possa considerarsi inesistente e solo per relationem e, per altro verso, che l'argomentazione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità sull'assunto che il provvedimento desse conto della notitia criminis, delle finalità 5 investigative perseguite e del rapporto di pertinenzialità dei beni appresi rispetto al reato possa essere qualificata come mancante o apparente. 8. Il rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento genetico per il mancato rispetto da parte del PM dell'obbligo di dare una sufficiente motivazione viene però giustificata dal Tribunale anche valorizzando i dati riportati nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza richiamato nel decreto di sequestro sull'assunto che siano stati rispettati i "canoni imposti dalla giurisprudenza di legittimità" in relazione alla motivazione per relationem, di un provvedimento giudiziale. Sostiene il Tribunale che: l'atto forniva ulteriori informazioni afferenti alle ragioni per le quali si riteneva che fossero simulati i rapporti fra GS e le società richiamate nella preliminare incolpazione e fra queste ultime e i rispettivi fornitori;
la messa a disposizione del decreto dopo la proposizione della richiesta di riesame aveva consentito comunque l'esercizio delle facoltà difensive, tant'è che la memoria con cui erano stati formulati i rilievi mossi all'operato del PM si era confrontata, contestandone la valenza indiziaria, con le circostanze di fatto esposte nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza quali indizi della natura simulata dei contratti di appalto. 9. Tale ultimo passaggio argomentativo, dal Tribunale sostenuto richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 17 del 2000, in tema di motivazione per relationem, viene eluso dalla difesa che richiama l'orientamento di legittimità che richiede che l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o comunque ostensibile prima della proposizione della richiesta di riesame, ma non deduce alcun pregiudizio concreto derivato dalla ostensione del decreto di sequestro preventivo d'urgenza dopo la richiesta di riesame. 10. In ogni caso, una volta escluso il vizio genetico del decreto di perquisizione e sequestro, non è ravvisabile alcuna violazione di legge sanzionabile in questa sede per l'utilizzazione, da parte del Tribunale, delle informazioni tratte dal provvedimento richiamato per confutare rilievi difensivi formulati tenendo conto anche di quelle informazioni. Il Tribunale ha così sottolineato che "a supporto della ritenuta verosimile giuridica inesistenza delle operazioni" oggetto delle investigazioni esistevano molteplici elementi, costituiti: dalla sussistenza di una "prassi consolidata" fra GS e alcuni dei suoi fornitori di servizi di logistica;
dall'anomalo "rapporto fra fatturato e costi derivanti dalla esternalizzazione dei servizi"; dalle "criticità fiscali" dei subappaltatori. Non è, quindi, condivisibile l'argomento difensivo, dedotto, con diverse sfumature, al secondo e quinto motivo del ricorso, secondo cui l'ordinanza impugnata fornisce una motivazione apparente in ordine alla sussistenza del "fumus degli elementi costitutivi della fittizietà dei contratti". 11. Giova anche ricordare, in risposta agli argomenti prospettanti l'assenza di elementi idonei ad accreditare l'ipotesi che le "imprese consorziate" di AM costituivano "veri e propri serbatoi di manodopera', 4 che "in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019 (dep. 2020 ), Purlo, Rv. 278542 - 01). 12. La natura del reato ipotizzato, l'indicazione, nel decreto, di un significativo criterio di selezione dei beni da apprendere, costituito dalla "idoneità ad attestare il coinvolgimento di GS S.p.A. nella frode", e l'esigenza investigativa che ne costituiva il logico presupposto, ossia la ricostruzione dei rapporti fra AM e GS S.p.A., nonché l'impossibilità di procedere a una individuazione preventiva dei dati di interesse contenuti in dispositivi elettronici sono, poi, valorizzati dal Tribunale per disattendere la doglianza difensiva prospettante la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. 13. Trattasi di una motivazione effettiva, in linea con l'orientamento di legittimità richiamato nell'ordinanza, che sottrae il decreto e l'ordinanza al denunciato vizio di violazione di legge. 14. Irrilevante è anche la mancata indicazione del termine entro il quale gli apparati elettronici dovevano essere restituiti. Questa Corte ha precisato che "l'Autorità giudiziaria al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti;
sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi eti\ impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489)" ( Sez. 3, n. 31371 del 5/5/2021, C.). 15. Le considerazioni innanzi esposte consentono di disattendere anche il motivo prospettante la natura esplorativa del decreto, la cui fondatezza, come correttamente osservato dal Tribunale, avrebbe, peraltro, reso inammissibile la richiesta di riesame, gravando sulla parte cui l'attività di PG aveva sottratto beni non specificatamente indicati nel decreto di sequestro richiedere al PM la restituzione e proporre opposizione in caso di diniego (Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc. Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997,Tazzini, Rv. 208868-01). 16. L'infondatezza del ricorso comporta, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/11/2024