TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
ARTUSI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA CP_1 C.F._2
PEREGO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, lette le Parte_1 CP_1 presenti note congiunte e disattesa ogni contraria istanza:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra in data 21.07.2006, trascritto nei registri di stato civile del
[...] CP_1
Comune di Lecco, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente le relative annotazioni.
2. Confermare, allo stato e nel preminente interesse dei minori, l'affidamento dei figli
[...]
e al Comune di Valmadrera, con limitazione della responsabilità Per_1 Persona_2 genitoriale di entrambi i genitori sulle scelte in materia di educazione, istruzione e salute (limitatamente a eventuali interventi psicologici), come da decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 16/07/2020 (proc. n. 570/2017 R.G.E.).
3. Dare mandato ai Servizi Sociali del Comune di Valmadrera di proseguire nella presa in carico e nel monitoraggio del nucleo familiare, nonché nella regolamentazione del diritto di visita del padre, attivando tutti i supporti necessari per i minori e per i genitori, e di riferire periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente.
4. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento per i figli, l'importo di € 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità specificate in parte motiva.
6. L'assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla madre.
7. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite, stante l'accordo raggiunto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Lecco il Parte_1 CP_1
21/07/2006 e dalla loro unione sono nati i figli il 31/05/2011 e il Persona_1 Persona_2
01/12/2013.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/05/2016, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti.
È stato successivamente instaurato procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, definito con decreto del 16/07/2020, che ha disposto l'affidamento dei minori e Persona_1 al Comune di Valmadrera, con limitazione della responsabilità genitoriale per le Persona_2 scelte in materia di educazione, istruzione, salute (limitatamente all'aspetto psicologico) e per gli incarichi espressamente conferiti dal Tribunale, con mantenimento del collocamento prevalente dei minori presso la madre CP_1
Con ricorso depositato in data 27/05/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'affidamento CP_1 condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento paritario Per_1 Per_2 presso gli stessi a settimane alterne e con suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Inga si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando le CP_1 ulteriori richieste del ricorrente, chiedendo in particolare l'affidamento dei minori e Per_1 alla madre, con collocamento presso la stessa, la determinazione del contributo al Per_2 mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 2.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità determinate dal Tribunale.
Le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore, delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, all'udienza del 14/10/2025, in cui è stata raggiunta un'intesa complessiva.
pagina 2 di 5 In considerazione della vigenza del provvedimento di affidamento dei minori e Persona_1 al Comune di Valmadrera, il giudice relatore ha chiesto all'ente affidatario di Persona_2 depositare relazione di aggiornamento sulla situazione familiare e di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori formulata congiuntamente dalle parti, disponendo la sostituzione della successiva udienza con il deposito di note scritte.
I servizi sociali del Comune di Valmadrera hanno depositato la relazione richiesta, evidenziando le criticità esistenti e chiedendo il mantenimento dell'affidamento dei minori all'ente con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative al collocamento, all'educazione, all'istruzione e alla salute.
Le parti, preso atto del contenuto della relazione e del quadro quadro di grave e persistente complessità familiare ivi descritto, con particolare riferimento alla situazione di profondo malessere manifestata dalla figlia maggiore e alle significative difficoltà dei genitori nel Per_1 gestire la crisi e nel collaborare nell'interesse dei figli, hanno modificato le loro richieste in punto di affidamento, chiedendo il mantenimento dell'affidamento dei minori all'ente, e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta nei termini sopra riportati.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambi i coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
È provato che i coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario a Lecco il 21/07/2006 e che il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/05/2016, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Deve infatti evidenziarsi che entrambe le parti, preso atto del contenuto della relazione dei servizi sociali del Comune di Valmadrera, hanno chiesto la conferma dell'affidamento dei figli minori all'Ente, già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 16/07/2020.
I servizi sociali danno infatti atto della persistenza di criticità in capo a entrambi i genitori, affermando che la situazione dei minori appare estremamente complessa e multiproblematica, accresciuta negli anni in particolare dalle condotte devianti assunte dalla figlia Per_1
pagina 3 di 5 Il Tribunale ritiene dunque necessario, nell'esclusivo interesse dei minori e in accoglimento della richiesta in tal senso formulata da entrambi i genitori, confermare l'affidamento dei minori
[...]
e al Comune di residenza, con conferma del collocamento prevalente Per_1 Persona_2 presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse per i minori, comprese quelle in materia di educazione, istruzione, salute e quanto agli aspetti relativi alle frequentazioni con il padre e agli incarichi conferiti ai servizi sociali, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario.
I servizi sociali dell'ente affidatario vengono incaricati di monitorare la situazione del nucleo familiare e di porre in essere gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni.
I servizi sociali dovranno inoltre segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più tutelanti per gli stessi.
I servizi sociali avranno altresì curare di inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione dei minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza.
Il Tribunale raccomanda a entrambi i genitori di collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati.
Il Tribunale ritiene quindi di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, anche quanto ai profili economici, non apparendo tali condizioni contrarie agli interessi dei figli.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e a Lecco il 21/07/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, Serie A, numero 60;
2) Conferma l'affidamento dei minori e al Comune di residenza Persona_1 Persona_2
(attualmente Comune di Valmadrera), con conferma del collocamento prevalente presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse per i minori, comprese quelle in materia di educazione, istruzione, salute e quanto agli aspetti relativi alle frequentazioni con il padre e agli incarichi conferiti ai servizi sociali, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario;
3) Incarica i servizi sociali dell'ente affidatario di:
- monitorare la situazione del nucleo familiare;
- porre in essere gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni;
pagina 4 di 5 - segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più tutelanti per gli stessi;
- inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione dei minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza;
4) Raccomanda a entrambi i genitori di collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento per i figli, l'importo di € 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Dispone che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco sia in punto suddivisione delle spese, che di necessità o meno del consenso che di modalità di richiesta e rimborso;
7) L'assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla madre;
8) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza alle parti, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, ai servizi sociali del Comune di Valmadrera e al Giudice Tutelare competente per la vigilanza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
ARTUSI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA CP_1 C.F._2
PEREGO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, lette le Parte_1 CP_1 presenti note congiunte e disattesa ogni contraria istanza:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra in data 21.07.2006, trascritto nei registri di stato civile del
[...] CP_1
Comune di Lecco, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente le relative annotazioni.
2. Confermare, allo stato e nel preminente interesse dei minori, l'affidamento dei figli
[...]
e al Comune di Valmadrera, con limitazione della responsabilità Per_1 Persona_2 genitoriale di entrambi i genitori sulle scelte in materia di educazione, istruzione e salute (limitatamente a eventuali interventi psicologici), come da decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 16/07/2020 (proc. n. 570/2017 R.G.E.).
3. Dare mandato ai Servizi Sociali del Comune di Valmadrera di proseguire nella presa in carico e nel monitoraggio del nucleo familiare, nonché nella regolamentazione del diritto di visita del padre, attivando tutti i supporti necessari per i minori e per i genitori, e di riferire periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente.
4. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento per i figli, l'importo di € 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità specificate in parte motiva.
6. L'assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla madre.
7. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite, stante l'accordo raggiunto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Lecco il Parte_1 CP_1
21/07/2006 e dalla loro unione sono nati i figli il 31/05/2011 e il Persona_1 Persona_2
01/12/2013.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/05/2016, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti.
È stato successivamente instaurato procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, definito con decreto del 16/07/2020, che ha disposto l'affidamento dei minori e Persona_1 al Comune di Valmadrera, con limitazione della responsabilità genitoriale per le Persona_2 scelte in materia di educazione, istruzione, salute (limitatamente all'aspetto psicologico) e per gli incarichi espressamente conferiti dal Tribunale, con mantenimento del collocamento prevalente dei minori presso la madre CP_1
Con ricorso depositato in data 27/05/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'affidamento CP_1 condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento paritario Per_1 Per_2 presso gli stessi a settimane alterne e con suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Inga si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando le CP_1 ulteriori richieste del ricorrente, chiedendo in particolare l'affidamento dei minori e Per_1 alla madre, con collocamento presso la stessa, la determinazione del contributo al Per_2 mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 2.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità determinate dal Tribunale.
Le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore, delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, all'udienza del 14/10/2025, in cui è stata raggiunta un'intesa complessiva.
pagina 2 di 5 In considerazione della vigenza del provvedimento di affidamento dei minori e Persona_1 al Comune di Valmadrera, il giudice relatore ha chiesto all'ente affidatario di Persona_2 depositare relazione di aggiornamento sulla situazione familiare e di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori formulata congiuntamente dalle parti, disponendo la sostituzione della successiva udienza con il deposito di note scritte.
I servizi sociali del Comune di Valmadrera hanno depositato la relazione richiesta, evidenziando le criticità esistenti e chiedendo il mantenimento dell'affidamento dei minori all'ente con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative al collocamento, all'educazione, all'istruzione e alla salute.
Le parti, preso atto del contenuto della relazione e del quadro quadro di grave e persistente complessità familiare ivi descritto, con particolare riferimento alla situazione di profondo malessere manifestata dalla figlia maggiore e alle significative difficoltà dei genitori nel Per_1 gestire la crisi e nel collaborare nell'interesse dei figli, hanno modificato le loro richieste in punto di affidamento, chiedendo il mantenimento dell'affidamento dei minori all'ente, e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta nei termini sopra riportati.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambi i coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
È provato che i coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario a Lecco il 21/07/2006 e che il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/05/2016, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Deve infatti evidenziarsi che entrambe le parti, preso atto del contenuto della relazione dei servizi sociali del Comune di Valmadrera, hanno chiesto la conferma dell'affidamento dei figli minori all'Ente, già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 16/07/2020.
I servizi sociali danno infatti atto della persistenza di criticità in capo a entrambi i genitori, affermando che la situazione dei minori appare estremamente complessa e multiproblematica, accresciuta negli anni in particolare dalle condotte devianti assunte dalla figlia Per_1
pagina 3 di 5 Il Tribunale ritiene dunque necessario, nell'esclusivo interesse dei minori e in accoglimento della richiesta in tal senso formulata da entrambi i genitori, confermare l'affidamento dei minori
[...]
e al Comune di residenza, con conferma del collocamento prevalente Per_1 Persona_2 presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse per i minori, comprese quelle in materia di educazione, istruzione, salute e quanto agli aspetti relativi alle frequentazioni con il padre e agli incarichi conferiti ai servizi sociali, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario.
I servizi sociali dell'ente affidatario vengono incaricati di monitorare la situazione del nucleo familiare e di porre in essere gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni.
I servizi sociali dovranno inoltre segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più tutelanti per gli stessi.
I servizi sociali avranno altresì curare di inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione dei minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza.
Il Tribunale raccomanda a entrambi i genitori di collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati.
Il Tribunale ritiene quindi di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, anche quanto ai profili economici, non apparendo tali condizioni contrarie agli interessi dei figli.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e a Lecco il 21/07/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, Serie A, numero 60;
2) Conferma l'affidamento dei minori e al Comune di residenza Persona_1 Persona_2
(attualmente Comune di Valmadrera), con conferma del collocamento prevalente presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse per i minori, comprese quelle in materia di educazione, istruzione, salute e quanto agli aspetti relativi alle frequentazioni con il padre e agli incarichi conferiti ai servizi sociali, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario;
3) Incarica i servizi sociali dell'ente affidatario di:
- monitorare la situazione del nucleo familiare;
- porre in essere gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni;
pagina 4 di 5 - segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più tutelanti per gli stessi;
- inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione dei minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza;
4) Raccomanda a entrambi i genitori di collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento per i figli, l'importo di € 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Dispone che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco sia in punto suddivisione delle spese, che di necessità o meno del consenso che di modalità di richiesta e rimborso;
7) L'assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla madre;
8) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza alle parti, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, ai servizi sociali del Comune di Valmadrera e al Giudice Tutelare competente per la vigilanza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5