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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 6997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6997 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note , in data 8/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9933/2024 R.G. promossa da:
T R A
nata a San Giorgio a [...] (na)il 1.10.1956 Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv.M.E.Sassone
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall' avv M.P.Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 30.12.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell' assegno di invalidità civile L118/71,che era stata , espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda CP_1
La domanda non può essere accolta
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di accertamento tecnico preventivo ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno trovato conferma anche nella seconda perizia disposta in sede di opposizione . Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 58%
Le conclusioni di entrambi i CTU nominati nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando non risultano aggravate
,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
La domanda va quindi rigettata Le patologie riscontrate giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda
Dichiara compensate le spese di lite;
Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in data 08/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note , in data 8/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9933/2024 R.G. promossa da:
T R A
nata a San Giorgio a [...] (na)il 1.10.1956 Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv.M.E.Sassone
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall' avv M.P.Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 30.12.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell' assegno di invalidità civile L118/71,che era stata , espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda CP_1
La domanda non può essere accolta
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di accertamento tecnico preventivo ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno trovato conferma anche nella seconda perizia disposta in sede di opposizione . Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 58%
Le conclusioni di entrambi i CTU nominati nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando non risultano aggravate
,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
La domanda va quindi rigettata Le patologie riscontrate giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda
Dichiara compensate le spese di lite;
Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in data 08/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio