Articolo 8 del Decreto 3 agosto 1998, n. 311
Articolo 7
Versione
11 settembre 1998
Art. 8. Revoca dei benefici e applicazione delle sanzioni 1. Il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara procede alla revoca totale o parziale del credito d'imposta, anche sulla base delle segnalazioni effettuate a seguito dei controlli di cui all'articolo 7, quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge e, in particolare, quando:
a) sono state definitivamente accertate le violazioni di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
b) la richiesta proviene da imprese che operano nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06 e cioe' nei settori disciplinati dal Trattato Ceca, ovvero nel settore delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca;
c) non sono osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro;
d) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 5, 8, e in caso di incremento del credito d'imposta quelle di cui al comma 9 dell'articolo 4 della predetta legge n. 449 del 1997 ;
e) e' superato il limite massimo di credito d'imposta riconoscibile, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del presente regolamento anche per effetto di cumulo con altre agevolazioni eventualmente concesse ai sensi della comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06.
Il Centro di servizio di Pescara, salva la facolta' di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , comunica all'impresa cui e' stato concesso il credito d'imposta l'avvio del procedimento di revoca del credito medesimo con l'indicazione delle violazioni riscontrate, relativamente alle quali l'impresa interessata puo' fornire le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento stesso.
2. Il recupero delle somme versate in meno relativamente ai periodi d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, o del maggior credito riportato, nonche' l'applicazione delle sanzioni connesse alle singole violazioni sono effettuate dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'impresa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si e' reso definitivo il provvedimento di revoca.
Note all' art. 8 :
- Per il comma 7 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997 , si veda le note all'art. 1.
- Per la comunicazione della commissione CEE 96/C/68/06 si veda le note all'art. 1.
- Per i commi 5 , 8 e 9 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997 , si veda le note all'art. 1.
Entrata in vigore il 11 settembre 1998
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