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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2858 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Bortolaso
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Pia Clementi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Chiedono che Codesto On.le Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
CONGIUNTE
1. Condizioni relative alla prole
1.1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali si Persona_1
impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
1.2 Il figlio vivrà con entrambi i genitori secondo la disciplina della Persona_1
collocazione paritetica alternata settimanale, e manterrà la residenza anagrafica a
Cornedo Vicentino, Via IV Novembre n. 7.
1.3. Trascorrerà inoltre con ciascun genitore: - almeno 15 giorni durante l'estate, in periodo da concordare con congruo anticipo, possibilmente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione delle ferie;
- una settimana durante le vacanze natalizie,
comprensiva, ad anni alterni, del Natale e di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del lunedì in albis.
1.4. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio per i periodi trascorsi presso di sè.
1.5. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno, con esplicito riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Rimangono interamente a carico del padre tutte le spese riguardanti l'attività sportiva di moto d'acqua, o simili, praticata dal figlio.
1.6. L'assegno unico Universale competerà a ciascun genitore nella misura del 50%,
e ciascun genitore potrà detrarre fiscalmente le spese sostenute per il figlio in proporzione alla rispettiva quota di contribuzione.
1.7. L'attività sportiva di moto d'acqua, che il figlio pratica a livello competitivo, dovrà
venire esercitata nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, compresa un'idonea copertura assicurativa, e in ogni caso non dovrà andare a scapito della frequenza e del rendimento scolastico.
2. Altro
2.1. Le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
2.2. Spese di procedura vengono compensate, con rinuncia alla solidarietà da parte dei difensori
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla collocazione paritetica dello stesso presso il padre e la madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2858 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Bortolaso
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Pia Clementi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Chiedono che Codesto On.le Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
CONGIUNTE
1. Condizioni relative alla prole
1.1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali si Persona_1
impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
1.2 Il figlio vivrà con entrambi i genitori secondo la disciplina della Persona_1
collocazione paritetica alternata settimanale, e manterrà la residenza anagrafica a
Cornedo Vicentino, Via IV Novembre n. 7.
1.3. Trascorrerà inoltre con ciascun genitore: - almeno 15 giorni durante l'estate, in periodo da concordare con congruo anticipo, possibilmente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione delle ferie;
- una settimana durante le vacanze natalizie,
comprensiva, ad anni alterni, del Natale e di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del lunedì in albis.
1.4. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio per i periodi trascorsi presso di sè.
1.5. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno, con esplicito riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Rimangono interamente a carico del padre tutte le spese riguardanti l'attività sportiva di moto d'acqua, o simili, praticata dal figlio.
1.6. L'assegno unico Universale competerà a ciascun genitore nella misura del 50%,
e ciascun genitore potrà detrarre fiscalmente le spese sostenute per il figlio in proporzione alla rispettiva quota di contribuzione.
1.7. L'attività sportiva di moto d'acqua, che il figlio pratica a livello competitivo, dovrà
venire esercitata nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, compresa un'idonea copertura assicurativa, e in ogni caso non dovrà andare a scapito della frequenza e del rendimento scolastico.
2. Altro
2.1. Le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
2.2. Spese di procedura vengono compensate, con rinuncia alla solidarietà da parte dei difensori
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla collocazione paritetica dello stesso presso il padre e la madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo