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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/12/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Nella persona del giudice monocratico, dott.ssa RI Donata Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 522 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in Graglia (Bi), Casale Luisa n. 11, rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Giuseppe La Masa del Foro di Biella, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via della Repubblica n. 4;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t, con sede legale in Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre, via Terraglio n. 63 e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_2
(C.F. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63,
[...] P.IVA_2 giusta procura del 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. Persona_1
n. 15678, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso e nello studio dell'avv. Carlo Boccacino, in Biella, via Torino n. 40
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- gli opponenti: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Biella, con ogni inerente, pregiudiziale, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa reiezione delle domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti: NEL MERITO
IN PRINCIPALITA' Revocarsi e/o annullarsi o/o dichiararsi nullo e/o inesistente e/o inefficace e/o invalido in ogni sua parte il ricorso e decreto ingiuntivo telematico oggetto della presente opposizione in quanto errato, ingiusto ed illegittimo
pagina1 di 10 per le causali come indicate nella parte motiva nonché per violazione degli artt.li 633 e 634 c.p.c. (e norme correlate) e dell'art. 50 T.U.B. (e norme correlate) come indicato nella parte motiva e conseguentemente, per l'effetto, dichiararsi nulla dovuto dal signor e dalla signora ognuno per le rispettive posizioni come in Parte_1 Parte_2 atti specificate. NEL MERITO IN PRINCIPALITA' GRADATA Sempre previa revoca e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inesistenza e/o di inefficacia e/o di invalidità in ogni sua parte del ricorso e del decreto ingiuntivo telematico oggetto della presente opposizione per le causali tutte come indicate nella parte motiva ed in via principale, previo accertamento dei singoli importi dovuti individualmente da ciascuna delle parti opponenti – come da eccezione svolta in narrativa – statuirsi l'esatta posizione eventualmente a debito pro capite e la parte monetaria eventualmente gravata dal vincolo di solidarietà passiva, e ciò − previo accertamento e declaratoria di nullità e di inefficacia per violazione degli artt.li 1284, 1346, 2697 e 1418, II comma, codice civile, delle condizioni dei due contratti per cui è causa riguardanti la determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, declaratoria di inefficacia degli addebiti per interessi applicati nel corso dell'intero rapporto, con l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, III comma, codice civile, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
− previo accertamento e declaratoria di illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo nell'impugnato rapporto, con la conseguente disapplicazione delle clausole accertate essere state variate ovvero risultante mancare di valida giustificazione causale;
− previo accertamento e declaratoria di violazione da parte della convenuta società delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti per cui è causa;
con ulteriore e conseguente declaratoria di non debenza di tutti quegli importi, costi e spese indebitamente applicate e richieste. IN VIA DI
SUBORDINE E COMUNQUE IN OGNI CASO Sempre previa revoca e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inesistenza e/o di nefficacia e/o di invalidità in ogni sua parte del ricorso e del decreto ingiuntivo telematico oggetto della presente opposizione per le causali tutte come indicate nella parte motiva ed in via principale, in ogni caso limitarsi al giusto e provato quanto risulterà eventualmente essere ancora dovuto individualmente e pro capite dal signor
e dalla signora ognuno per le rispettive posizioni come in atti specificate. IN Parte_1 Parte_2
VIA ISTRUTTORIA Ammettersi tutte le prove documentali offerte in comunicazione. SEMPRE ED IN OGNI
CASO Col favore delle spese e competenze del presente procedimento, oltre oneri accessori come per Legge, e di ogni eventuale costo e spesa anche peritale”;
- l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale: ●
Condannare il sig. al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
23.598,96 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, nonché condannare la sig.ra
[...]
al pagamento in solido con il sig. limitatamente alla minor somma di Euro 4.770,47, in Parte_2 Parte_1 favore di oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota Controparte_1 capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina2 di 10 La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. e la sig.ra hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data
2.4.2022, con cui erano stati ingiunti di pagare, in solido tra loro – rispettivamente in qualità di debitore principale e di coobbligato – ed in favore di e, per essa, della mandataria con Controparte_1 rappresentanza la somma di €. 23.598,96 oltre interessi e spese come Controparte_2 liquidati in decreto, a titolo di debito residuo rinveniente dal contratto di prestito n. 1061530 del
27.5.2011 e dal contratto di credito al consumo n. 4393636 del 26.6.2013 (cfr. doc. 3, 7, 10 e 14 fasc. monitorio).
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno addotto i seguenti motivi: 1) erroneità del decreto nell'ingiungere anche alla sig.ra il pagamento, in solido con il sig. , Parte_2 Parte_1 dell'intero importo di €. 23.598,96; 2) nullità dei due contratti di finanziamento per difetto di forma scritta ad substantiam, non avendo il ricorrente prodotto gli originali degli stessi ovvero copia con attestazione di conformità; conseguentemente, gli opponenti hanno formulato il disconoscimento della conformità delle copie di detti contratti agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.; 3) assenza di estratti conto firmati in originale ovvero di copie con attestazione di conformità; difetto nel doc. 14 prodotto in sede monitoria degli elementi prescritti dall'art. 50 T.U.B., con conseguente illiquidità del relativo credito;
4) difetto di prova della cessione “in blocco” dei crediti azionati in via monitoria e, quindi, dell'effettiva titolarità dei crediti per cui è causa;
5) inefficacia delle asserite cessioni nei confronti dei rispettivi debitori ceduti, non avendo il ricorrente fornito la prova dell'effettiva notificazione delle stesse;
6) difetto di prova scritta del credito ingiunto, in ragione – in particolare – dell'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate (spese, commissioni ed interessi di mora).
Si è ritualmente costituita in giudizio e, per essa, la mandataria con Controparte_1 rappresentanza specificamente contestando tutto quanto ex adverso eccepito Controparte_2
e dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è in parte meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
In apertura di motivazione, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n.
5984 del 17.6.1999 e Cass. n. 14126 del 26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega pagina3 di 10 altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Ciò premesso, avendo riguardo alle eccezioni sollevate da parte opponente, come già rilevato nella propria ordinanza del 2.2.2023, risulta fondata quella relativa all'erroneità del decreto ingiuntivo opposto nell'ingiungere tanto alla sig.ra quanto al sig. Recupero il pagamento in solido Pt_2 dell'intero importo. Emerge, infatti, ex actis che la sig.ra ha assunto la qualità di Parte_2 coobbligata limitatamente alle obbligazioni aventi fonte nel contratto di prestito del 27.5.2011(cfr. doc.
3 fasc. monitorio). Conseguentemente, nei suoi confronti l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere limitata al debito residuo rinveniente unicamente da tale ultimo contratto.
Si ravvisa, pertanto, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con il quale è stato viceversa richiesto il pagamento dell'intero importo ad entrambi gli ingiunti in via solidale. Detto decreto, conseguentemente, deve essere integralmente revocato.
Poiché come detto, il giudice che è investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, anche nell'eventualità di revoca del decreto ingiuntivo dovrà in ogni caso accertarsi sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
A tale proposito si ribadisce che grava sul convenuto in opposizione, che è attore in senso sostanziale, fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto di credito.
Nel presente giudizio, e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1 [...]
ha prodotto la copia sia del contratto di prestito n. 1061530 del 27.5.2011, sia del Controparte_2 contratto di credito al consumo n. 4393636 del 26.6.2013 (cfr. doc. 3 e 10 fasc. monitorio).
Ad avviso di chi scrive è, quindi, infondata l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei contratti de quibus, giacché detto requisito, come noto richiesto ad substantiam dall'art. 117, co. 1 TUB, non presuppone di certo la produzione in originale del documento medesimo. In altri termini e con maggior pagina4 di 10 impegno motivazionale, si intende, cioè, significare che il termine “forma” cui si riferisce la prescrizione sopra richiamata è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare e, quindi, come veste esteriore del contratto che, per l'appunto, deve essere – prioritariamente – “scritta”.
La necessità di produzione dell'originale consegue unicamente all'espresso disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, formulato dalla parte contro cui detta copia è prodotta.
Nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti si sono limitati ad un disconoscimento generico, che deve, pertanto, ritenersi inefficace. Ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di mero stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata –per l'appunto a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale
(tra le tante, cfr. Cass. civ. 30/10/2018, n. 27633).
Inoltre, infondate o comunque inconferenti sono le ulteriori argomentazioni poste dalla difesa di parte opponente a sostegno della ridetta eccezione di nullità, in particolare:
- diversamente da quanto rilevato, relativamente al prestito del 27.5.2011, dall'esame del documento prodotto emerge come in esso sia prima integralmente trascritta la proposta di prestito, formulata da
Moneta S.p.A. per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., alla quale fa seguito l'espressa accettazione da parte dei sig.ri e Il contratto de quo, quindi, si è regolarmente concluso Parte_1 Parte_3 con lo scambio di proposta ed accettazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 1326 c.c.;
- quanto al contratto di credito al consumo del 26.6.2013 del tutto irrilevanti ed inconferenti appaiono i rilievi per cui in tale documento risulterebbero parti “[…] (nello specifico , CP_3 Controparte_4
non menzionate nella narrativa del ricorso monitorio, risultando, per converso, Controparte_5 determinante la circostanza per cui parte opponente e, in particolare, il sig. , non ha Parte_1 debitamente disconosciuto come propria la sottoscrizione apposta su tale documento contrattuale.
Anche tale contratto deve, pertanto, ritenersi validamente formato.
Tali ultime allegazioni risultano, peraltro, strettamente correlate all'ulteriore eccezione, svolta sempre nel merito, e relativa alla titolarità nel lato attivo dei rapporti sostanziali sottesi al presente giudizio.
Eccezione, questa, che a sua volta si sostanzia in due diversi profili: da un lato, la mancanza di prova delle cessioni ex se dei crediti per cui è causa e, dall'altro lato, l'inefficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti.
Ad avviso di chi scrive, l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, occorre precisare, alla luce della documentazione versata in atti dal convenuto opposto, che la (già ha stipulato: i. in data 11.11.2020 un contratto Controparte_1 Controparte_6 di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB con Intesa Sanpaolo S.p.A. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
L'avviso di tale cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 137 del 21.11.2020
pagina5 di 10 (cfr. doc. 8 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto) e la stessa è stata altresì notificata ai debitori ceduti a mezzo raccomandata a/r, ricevuta in data 24.12.2020 (cfr. doc. 5 e 6 fasc. monitorio); ii. in data 7.4.2016 un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. con (cfr. doc. 11 Controparte_7 fasc. monitorio), notificato ai debitori a mezzo raccomandata a/r, ricevuta in data 27.5.2016 (cfr. doc.
12 e 13 fasc. monitorio).
Muovendo, quindi, dal rilievo relativo all'inefficacia delle due cessioni, quanto a quella effettuata conformemente alla disciplina contenuta nel Codice civile, risulta ex actis il rispetto della previsione di cui all'art. 1264 c.c. – “invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5111/2009, n. 23463; Cass.,
21/1/2005, n. 1312)” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 4713 del 19.2.2019). Premesso che, per principio ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità oltre che di merito, detta notificazione è un
“atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito” (cfr. in tal senso, Cass. civ., ord. n. 654 del 10/01/2025), che, quindi, può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a tal fine e “senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi” (cfr. Cass. civ. ord. 4713/2019), dalla documentazione versata in atti risulta, in primis, la precisa e puntuale indicazione nel contenuto della comunicazione inviata del credito oggetto di cessione (essendo riportato, in particolare, il numero del contratto, l'importo del credito residuo ed il nominativo del cedente), nonché la corrispondenza tra il numero di raccomandata a/r riportato nella comunicazione (cfr. doc. 12 fasc. monitorio) e nell'attestazione di consegna (cfr. doc. 13 fasc. monitorio). Ad avviso di chi scrive, tale ultimo elemento, in uno con il mancato formale disconoscimento, da parte dell'opponente, della sottoscrizione apposta sulla ridetta attestazione di consegna, costituiscono presunzioni sufficientemente gravi, precise e concordanti in ordine all'acquisita conoscenza della cessione del credito di cui si tratta da parte del debitore ceduto. Per converso, la contestazione avanzata dall'opponente Recupero “[…] di aver avuto conoscenza proprio della missiva in parola avente data “Firenze, 07/04/2016” (DOC. 12 monitorio) e che il ritiro postale (DOC. 13 monitorio) si possa riferire
a detta missiva” (cfr. pag. 16 opposizione) risulta oltremodo generica e di mero stile, finendo per porre a carico della convenuta opposta una vera e propria probatio diabolica inammissibile.
Quanto poi alla cessione del credito effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, la stessa si connota per le seguenti peculiarità: detta norma, infatti, prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana” (comma 2) e che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile” (comma 4). In altri termini, dette previsioni, al fine di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici ha pagina6 di 10 previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto o l'accettazione da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (in tali termini, Cass. civ. sent. n. 13954 del 16/06/2006).
Pertanto, anche sotto tale profilo l'eccezione d'inefficacia sollevata dagli opponenti non può essere condivisa, stante la prova dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della relativa cessione
(cfr. doc. 8 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Con riferimento, poi, all'asserita mancata prova dell'essere i crediti azionati in via monitoria ricompresi tra quelli oggetto di cessione, occorre ancora una volta distinguere le due fattispecie oggetto del presente giudizio.
Infatti, quanto al credito rinveniente dal contratto di prestito n. 1061530 del 27.5.2011 ed oggetto di cessione cd. “in blocco”, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa di riferimento, non specifica il contenuto che deve avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
più precisamente, il
Bollettino di Vigilanza n. 7/2001 della NC d'Italia definisce “rapporti giuridici individuabili in blocco: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo;
esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” e, sulla scorta di ciò, la NC
d'Italia, ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione.
Proprio tale vuoto normativo ha indotto, quindi, parte della giurisprudenza a dare un contenuto più preciso a quello che potrebbe identificarsi con l'onere probatorio gravante sulla cessionaria;
in particolare, con l'ordinanza n. 22151 del 5.9.2019, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere
pagina7 di 10 identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004)”.
Peraltro, l'onere probatorio della cessionaria assume – condivisibilmente – una connotazione più stringente allorquando il debitore ceduto specificamente contesti, come avvenuto nel caso di specie,
l'effettiva titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla cessionaria. In tal caso, infatti, “il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (in termini, Cass. ord. n. 24798 del 5.11.2020; conf.
Cass. sent. n. 4116 del 2.3.2016). D'altronde, una simile conclusione risulta assolutamente coerente e conforme ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in materia di riparto dell'onere della prova, in base ai quali grava sul creditore – nel caso di specie convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
Venendo alla fattispecie per cui è causa, la società cessionaria, non solo, come detto, ha versato in atti copia del contratto di cessione dei crediti in blocco, intervenuto con Intesa Sanpaolo S.p.A. in data
11.11.2020 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), ha altresì prodotto nel presente giudizio: - “l'Annex debitamente omissato” (cfr. doc. 6 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto) dal quale si evince che il credito derivante dal rapporto negoziale era ricompreso nell'ambito della cessione;
- la dichiarazione di cessione fornita dall'Istituto cedente (cfr. doc. 9 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Analogo corredo documentale è stato fornito dalla cessionaria anche con riferimento al credito rinveniente dal contratto di credito al consumo del 26.6.2013 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio e doc. 10 e 11 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto) ed oggetto di cessione a norma degli artt. 1260 e ss. c.c..
Ad avviso di chi scrive, tutti questi documenti forniscono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'effettiva stipula dei contratti de quibus ed all'inclusione tra i crediti che ne hanno costituito rispettivamente l'oggetto di quelli per cui è causa.
Pertanto, deve concludersi nel senso della sussistenza in capo alla della Controparte_1 titolarità nel lato attivo dei rapporti di credito oggetto del presente giudizio.
Il creditore ha, altresì, fornito la prova del quantum debeatur della pretesa creditoria, mediante la produzione degli estratti conto relativi ai due rapporti contrattuali (cfr. doc. 7 e 14 fasc. monitorio). Più precisamente, con riferimento al contratto di prestito n. 1061530 del 27.5.2011 la ricorrente in via monitoria ha versato in atti copia dell'estratto, formato dal creditore cedente, Intesa Sanpaolo S.p.A., e certificato conforme ex art. 50 TUB, superando ex se le contestazioni mosse al riguardo dagli opponenti.
Con riferimento al contratto di credito al consumo del 26.6.2013, appaiono corretti i principi di diritto richiamati in parte qua dalla difesa del convenuto opposto, per cui: “In rito va respinta, poiché infondata,
pagina8 di 10 l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per asserita carenza probatoria del credito sul presupposto che il provvedimento di ingiunzione sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 50 T.U.B. Il richiamo degli opponenti a tale disposizione non è pertinente, poiché nel caso di specie non può trovare applicazione, atteso che il creditore è un intermediario finanziario iscritto all'apposito Albo e sottoposto a vigilanza della NC d'Italia, ma non è assimilabile ad un istituto bancario, cui è riferita la norma in esame. Ne discende che la società opposta è priva di legittimazione a rilasciare la certificazione conforme alle scritture contabili prevista dall'art. 50 T.U.B., posto che, ai sensi di tale disposizione, soltanto “La NC
d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Conseguentemente, si ritiene adeguatamente fornita la prova dell'ammontare del credito de quo mediante la lista movimenti prodotta già in sede monitoria come doc.
n. 14.
Infine, occorre evidenziare che con la domanda di condanna, proposta prima in via monitoria ed oggetto anche del presente giudizio, il creditore cessionario ha richiesto il pagamento del credito nella misura determinata dal cedente all'atto della cessione, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale
(e non già al tasso convenzionale). Più precisamente, quanto al contratto di prestito n. 1061530 del
27.5.2011, come emerge dall'estratto conto certificato conforme, detto importo è pari ad €. 4.770,47; mentre con riferimento al contratto di credito al consumo del 26.6.2013, dall'importo dichiarato dal creditore cedente di €. 19.298,49, il cessionario ha sottratto l'importo di €. 470,00 corrispondente all'adempimento di un rateo in data successiva alla cessione e, quindi, quantificato il debito residuo in €.
18.828,49.
Gli opponenti hanno, peraltro, contestato la corretta formazione di detti saldi debitori, eccependo la nullità delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi, le spese e le varie commissioni per indeterminatezza.
Rispetto a tali eccezioni, tuttavia, non può dirsi sussistente – per un verso – la legittimazione passiva della cessionaria e – per altro verso – lo stesso interesse ad agire degli opponenti. Ciò in quanto le cessioni de quibus hanno avuto ad oggetto i crediti e non già i contratti, dovendosi, pertanto, escludere che gli effetti restitutori derivanti dall'accoglimento dell'azione invalidità dei contratti intercorsi tra debitori ceduti e cedenti possano essere fatti valere nei confronti del cessionario, nuovo creditore, che non ha ricevuto le prestazioni (asseritamente) non dovuti (in argomento, cfr. Cass. civ. sent. n. 21843 del 31.8.2019).
In conclusione, quindi, previa integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento comunque proposta dalla cessionaria, odierna opposta.
Quanto alle spese del presente giudizio, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione (in ragione dell'illegittima ingiunzione dell'intero debito in via solidale), nel merito i motivi d'opposizione sono risultati tutti infondati con conseguentemente soccombenza degli opponenti a cui carico queste pagina9 di 10 dovranno essere poste, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del decisum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., ma non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa RI Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e da così provvede: Parte_1 Parte_3
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 125/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 2.4.2022;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
e, per essa, della mandataria con rappresentanza in persona del l.r.p.t., Controparte_2 della somma di €. 23.598,96 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché in solido con il primo e limitatamente al minor Parte_3 importo di €. 4.770,97;
- condanna e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di Parte_1 Pt_2 Pt_3 [...] in persona del l.r.p.t. e, per essa, della mandataria con rappresentanza Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. Controparte_2
4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 4.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa RI Donata Garambone
pagina10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Nella persona del giudice monocratico, dott.ssa RI Donata Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 522 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in Graglia (Bi), Casale Luisa n. 11, rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Giuseppe La Masa del Foro di Biella, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via della Repubblica n. 4;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t, con sede legale in Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre, via Terraglio n. 63 e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_2
(C.F. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63,
[...] P.IVA_2 giusta procura del 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. Persona_1
n. 15678, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso e nello studio dell'avv. Carlo Boccacino, in Biella, via Torino n. 40
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- gli opponenti: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Biella, con ogni inerente, pregiudiziale, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa reiezione delle domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti: NEL MERITO
IN PRINCIPALITA' Revocarsi e/o annullarsi o/o dichiararsi nullo e/o inesistente e/o inefficace e/o invalido in ogni sua parte il ricorso e decreto ingiuntivo telematico oggetto della presente opposizione in quanto errato, ingiusto ed illegittimo
pagina1 di 10 per le causali come indicate nella parte motiva nonché per violazione degli artt.li 633 e 634 c.p.c. (e norme correlate) e dell'art. 50 T.U.B. (e norme correlate) come indicato nella parte motiva e conseguentemente, per l'effetto, dichiararsi nulla dovuto dal signor e dalla signora ognuno per le rispettive posizioni come in Parte_1 Parte_2 atti specificate. NEL MERITO IN PRINCIPALITA' GRADATA Sempre previa revoca e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inesistenza e/o di inefficacia e/o di invalidità in ogni sua parte del ricorso e del decreto ingiuntivo telematico oggetto della presente opposizione per le causali tutte come indicate nella parte motiva ed in via principale, previo accertamento dei singoli importi dovuti individualmente da ciascuna delle parti opponenti – come da eccezione svolta in narrativa – statuirsi l'esatta posizione eventualmente a debito pro capite e la parte monetaria eventualmente gravata dal vincolo di solidarietà passiva, e ciò − previo accertamento e declaratoria di nullità e di inefficacia per violazione degli artt.li 1284, 1346, 2697 e 1418, II comma, codice civile, delle condizioni dei due contratti per cui è causa riguardanti la determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, declaratoria di inefficacia degli addebiti per interessi applicati nel corso dell'intero rapporto, con l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, III comma, codice civile, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
− previo accertamento e declaratoria di illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo nell'impugnato rapporto, con la conseguente disapplicazione delle clausole accertate essere state variate ovvero risultante mancare di valida giustificazione causale;
− previo accertamento e declaratoria di violazione da parte della convenuta società delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti per cui è causa;
con ulteriore e conseguente declaratoria di non debenza di tutti quegli importi, costi e spese indebitamente applicate e richieste. IN VIA DI
SUBORDINE E COMUNQUE IN OGNI CASO Sempre previa revoca e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inesistenza e/o di nefficacia e/o di invalidità in ogni sua parte del ricorso e del decreto ingiuntivo telematico oggetto della presente opposizione per le causali tutte come indicate nella parte motiva ed in via principale, in ogni caso limitarsi al giusto e provato quanto risulterà eventualmente essere ancora dovuto individualmente e pro capite dal signor
e dalla signora ognuno per le rispettive posizioni come in atti specificate. IN Parte_1 Parte_2
VIA ISTRUTTORIA Ammettersi tutte le prove documentali offerte in comunicazione. SEMPRE ED IN OGNI
CASO Col favore delle spese e competenze del presente procedimento, oltre oneri accessori come per Legge, e di ogni eventuale costo e spesa anche peritale”;
- l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale: ●
Condannare il sig. al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
23.598,96 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, nonché condannare la sig.ra
[...]
al pagamento in solido con il sig. limitatamente alla minor somma di Euro 4.770,47, in Parte_2 Parte_1 favore di oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota Controparte_1 capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina2 di 10 La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. e la sig.ra hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data
2.4.2022, con cui erano stati ingiunti di pagare, in solido tra loro – rispettivamente in qualità di debitore principale e di coobbligato – ed in favore di e, per essa, della mandataria con Controparte_1 rappresentanza la somma di €. 23.598,96 oltre interessi e spese come Controparte_2 liquidati in decreto, a titolo di debito residuo rinveniente dal contratto di prestito n. 1061530 del
27.5.2011 e dal contratto di credito al consumo n. 4393636 del 26.6.2013 (cfr. doc. 3, 7, 10 e 14 fasc. monitorio).
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno addotto i seguenti motivi: 1) erroneità del decreto nell'ingiungere anche alla sig.ra il pagamento, in solido con il sig. , Parte_2 Parte_1 dell'intero importo di €. 23.598,96; 2) nullità dei due contratti di finanziamento per difetto di forma scritta ad substantiam, non avendo il ricorrente prodotto gli originali degli stessi ovvero copia con attestazione di conformità; conseguentemente, gli opponenti hanno formulato il disconoscimento della conformità delle copie di detti contratti agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.; 3) assenza di estratti conto firmati in originale ovvero di copie con attestazione di conformità; difetto nel doc. 14 prodotto in sede monitoria degli elementi prescritti dall'art. 50 T.U.B., con conseguente illiquidità del relativo credito;
4) difetto di prova della cessione “in blocco” dei crediti azionati in via monitoria e, quindi, dell'effettiva titolarità dei crediti per cui è causa;
5) inefficacia delle asserite cessioni nei confronti dei rispettivi debitori ceduti, non avendo il ricorrente fornito la prova dell'effettiva notificazione delle stesse;
6) difetto di prova scritta del credito ingiunto, in ragione – in particolare – dell'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate (spese, commissioni ed interessi di mora).
Si è ritualmente costituita in giudizio e, per essa, la mandataria con Controparte_1 rappresentanza specificamente contestando tutto quanto ex adverso eccepito Controparte_2
e dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è in parte meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
In apertura di motivazione, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n.
5984 del 17.6.1999 e Cass. n. 14126 del 26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega pagina3 di 10 altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Ciò premesso, avendo riguardo alle eccezioni sollevate da parte opponente, come già rilevato nella propria ordinanza del 2.2.2023, risulta fondata quella relativa all'erroneità del decreto ingiuntivo opposto nell'ingiungere tanto alla sig.ra quanto al sig. Recupero il pagamento in solido Pt_2 dell'intero importo. Emerge, infatti, ex actis che la sig.ra ha assunto la qualità di Parte_2 coobbligata limitatamente alle obbligazioni aventi fonte nel contratto di prestito del 27.5.2011(cfr. doc.
3 fasc. monitorio). Conseguentemente, nei suoi confronti l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere limitata al debito residuo rinveniente unicamente da tale ultimo contratto.
Si ravvisa, pertanto, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con il quale è stato viceversa richiesto il pagamento dell'intero importo ad entrambi gli ingiunti in via solidale. Detto decreto, conseguentemente, deve essere integralmente revocato.
Poiché come detto, il giudice che è investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, anche nell'eventualità di revoca del decreto ingiuntivo dovrà in ogni caso accertarsi sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
A tale proposito si ribadisce che grava sul convenuto in opposizione, che è attore in senso sostanziale, fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto di credito.
Nel presente giudizio, e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1 [...]
ha prodotto la copia sia del contratto di prestito n. 1061530 del 27.5.2011, sia del Controparte_2 contratto di credito al consumo n. 4393636 del 26.6.2013 (cfr. doc. 3 e 10 fasc. monitorio).
Ad avviso di chi scrive è, quindi, infondata l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei contratti de quibus, giacché detto requisito, come noto richiesto ad substantiam dall'art. 117, co. 1 TUB, non presuppone di certo la produzione in originale del documento medesimo. In altri termini e con maggior pagina4 di 10 impegno motivazionale, si intende, cioè, significare che il termine “forma” cui si riferisce la prescrizione sopra richiamata è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare e, quindi, come veste esteriore del contratto che, per l'appunto, deve essere – prioritariamente – “scritta”.
La necessità di produzione dell'originale consegue unicamente all'espresso disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, formulato dalla parte contro cui detta copia è prodotta.
Nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti si sono limitati ad un disconoscimento generico, che deve, pertanto, ritenersi inefficace. Ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di mero stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata –per l'appunto a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale
(tra le tante, cfr. Cass. civ. 30/10/2018, n. 27633).
Inoltre, infondate o comunque inconferenti sono le ulteriori argomentazioni poste dalla difesa di parte opponente a sostegno della ridetta eccezione di nullità, in particolare:
- diversamente da quanto rilevato, relativamente al prestito del 27.5.2011, dall'esame del documento prodotto emerge come in esso sia prima integralmente trascritta la proposta di prestito, formulata da
Moneta S.p.A. per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., alla quale fa seguito l'espressa accettazione da parte dei sig.ri e Il contratto de quo, quindi, si è regolarmente concluso Parte_1 Parte_3 con lo scambio di proposta ed accettazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 1326 c.c.;
- quanto al contratto di credito al consumo del 26.6.2013 del tutto irrilevanti ed inconferenti appaiono i rilievi per cui in tale documento risulterebbero parti “[…] (nello specifico , CP_3 Controparte_4
non menzionate nella narrativa del ricorso monitorio, risultando, per converso, Controparte_5 determinante la circostanza per cui parte opponente e, in particolare, il sig. , non ha Parte_1 debitamente disconosciuto come propria la sottoscrizione apposta su tale documento contrattuale.
Anche tale contratto deve, pertanto, ritenersi validamente formato.
Tali ultime allegazioni risultano, peraltro, strettamente correlate all'ulteriore eccezione, svolta sempre nel merito, e relativa alla titolarità nel lato attivo dei rapporti sostanziali sottesi al presente giudizio.
Eccezione, questa, che a sua volta si sostanzia in due diversi profili: da un lato, la mancanza di prova delle cessioni ex se dei crediti per cui è causa e, dall'altro lato, l'inefficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti.
Ad avviso di chi scrive, l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, occorre precisare, alla luce della documentazione versata in atti dal convenuto opposto, che la (già ha stipulato: i. in data 11.11.2020 un contratto Controparte_1 Controparte_6 di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB con Intesa Sanpaolo S.p.A. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
L'avviso di tale cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 137 del 21.11.2020
pagina5 di 10 (cfr. doc. 8 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto) e la stessa è stata altresì notificata ai debitori ceduti a mezzo raccomandata a/r, ricevuta in data 24.12.2020 (cfr. doc. 5 e 6 fasc. monitorio); ii. in data 7.4.2016 un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. con (cfr. doc. 11 Controparte_7 fasc. monitorio), notificato ai debitori a mezzo raccomandata a/r, ricevuta in data 27.5.2016 (cfr. doc.
12 e 13 fasc. monitorio).
Muovendo, quindi, dal rilievo relativo all'inefficacia delle due cessioni, quanto a quella effettuata conformemente alla disciplina contenuta nel Codice civile, risulta ex actis il rispetto della previsione di cui all'art. 1264 c.c. – “invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5111/2009, n. 23463; Cass.,
21/1/2005, n. 1312)” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 4713 del 19.2.2019). Premesso che, per principio ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità oltre che di merito, detta notificazione è un
“atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito” (cfr. in tal senso, Cass. civ., ord. n. 654 del 10/01/2025), che, quindi, può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a tal fine e “senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi” (cfr. Cass. civ. ord. 4713/2019), dalla documentazione versata in atti risulta, in primis, la precisa e puntuale indicazione nel contenuto della comunicazione inviata del credito oggetto di cessione (essendo riportato, in particolare, il numero del contratto, l'importo del credito residuo ed il nominativo del cedente), nonché la corrispondenza tra il numero di raccomandata a/r riportato nella comunicazione (cfr. doc. 12 fasc. monitorio) e nell'attestazione di consegna (cfr. doc. 13 fasc. monitorio). Ad avviso di chi scrive, tale ultimo elemento, in uno con il mancato formale disconoscimento, da parte dell'opponente, della sottoscrizione apposta sulla ridetta attestazione di consegna, costituiscono presunzioni sufficientemente gravi, precise e concordanti in ordine all'acquisita conoscenza della cessione del credito di cui si tratta da parte del debitore ceduto. Per converso, la contestazione avanzata dall'opponente Recupero “[…] di aver avuto conoscenza proprio della missiva in parola avente data “Firenze, 07/04/2016” (DOC. 12 monitorio) e che il ritiro postale (DOC. 13 monitorio) si possa riferire
a detta missiva” (cfr. pag. 16 opposizione) risulta oltremodo generica e di mero stile, finendo per porre a carico della convenuta opposta una vera e propria probatio diabolica inammissibile.
Quanto poi alla cessione del credito effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, la stessa si connota per le seguenti peculiarità: detta norma, infatti, prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana” (comma 2) e che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile” (comma 4). In altri termini, dette previsioni, al fine di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici ha pagina6 di 10 previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto o l'accettazione da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (in tali termini, Cass. civ. sent. n. 13954 del 16/06/2006).
Pertanto, anche sotto tale profilo l'eccezione d'inefficacia sollevata dagli opponenti non può essere condivisa, stante la prova dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della relativa cessione
(cfr. doc. 8 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Con riferimento, poi, all'asserita mancata prova dell'essere i crediti azionati in via monitoria ricompresi tra quelli oggetto di cessione, occorre ancora una volta distinguere le due fattispecie oggetto del presente giudizio.
Infatti, quanto al credito rinveniente dal contratto di prestito n. 1061530 del 27.5.2011 ed oggetto di cessione cd. “in blocco”, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa di riferimento, non specifica il contenuto che deve avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
più precisamente, il
Bollettino di Vigilanza n. 7/2001 della NC d'Italia definisce “rapporti giuridici individuabili in blocco: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo;
esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” e, sulla scorta di ciò, la NC
d'Italia, ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione.
Proprio tale vuoto normativo ha indotto, quindi, parte della giurisprudenza a dare un contenuto più preciso a quello che potrebbe identificarsi con l'onere probatorio gravante sulla cessionaria;
in particolare, con l'ordinanza n. 22151 del 5.9.2019, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere
pagina7 di 10 identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004)”.
Peraltro, l'onere probatorio della cessionaria assume – condivisibilmente – una connotazione più stringente allorquando il debitore ceduto specificamente contesti, come avvenuto nel caso di specie,
l'effettiva titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla cessionaria. In tal caso, infatti, “il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (in termini, Cass. ord. n. 24798 del 5.11.2020; conf.
Cass. sent. n. 4116 del 2.3.2016). D'altronde, una simile conclusione risulta assolutamente coerente e conforme ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in materia di riparto dell'onere della prova, in base ai quali grava sul creditore – nel caso di specie convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
Venendo alla fattispecie per cui è causa, la società cessionaria, non solo, come detto, ha versato in atti copia del contratto di cessione dei crediti in blocco, intervenuto con Intesa Sanpaolo S.p.A. in data
11.11.2020 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), ha altresì prodotto nel presente giudizio: - “l'Annex debitamente omissato” (cfr. doc. 6 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto) dal quale si evince che il credito derivante dal rapporto negoziale era ricompreso nell'ambito della cessione;
- la dichiarazione di cessione fornita dall'Istituto cedente (cfr. doc. 9 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Analogo corredo documentale è stato fornito dalla cessionaria anche con riferimento al credito rinveniente dal contratto di credito al consumo del 26.6.2013 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio e doc. 10 e 11 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto) ed oggetto di cessione a norma degli artt. 1260 e ss. c.c..
Ad avviso di chi scrive, tutti questi documenti forniscono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'effettiva stipula dei contratti de quibus ed all'inclusione tra i crediti che ne hanno costituito rispettivamente l'oggetto di quelli per cui è causa.
Pertanto, deve concludersi nel senso della sussistenza in capo alla della Controparte_1 titolarità nel lato attivo dei rapporti di credito oggetto del presente giudizio.
Il creditore ha, altresì, fornito la prova del quantum debeatur della pretesa creditoria, mediante la produzione degli estratti conto relativi ai due rapporti contrattuali (cfr. doc. 7 e 14 fasc. monitorio). Più precisamente, con riferimento al contratto di prestito n. 1061530 del 27.5.2011 la ricorrente in via monitoria ha versato in atti copia dell'estratto, formato dal creditore cedente, Intesa Sanpaolo S.p.A., e certificato conforme ex art. 50 TUB, superando ex se le contestazioni mosse al riguardo dagli opponenti.
Con riferimento al contratto di credito al consumo del 26.6.2013, appaiono corretti i principi di diritto richiamati in parte qua dalla difesa del convenuto opposto, per cui: “In rito va respinta, poiché infondata,
pagina8 di 10 l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per asserita carenza probatoria del credito sul presupposto che il provvedimento di ingiunzione sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 50 T.U.B. Il richiamo degli opponenti a tale disposizione non è pertinente, poiché nel caso di specie non può trovare applicazione, atteso che il creditore è un intermediario finanziario iscritto all'apposito Albo e sottoposto a vigilanza della NC d'Italia, ma non è assimilabile ad un istituto bancario, cui è riferita la norma in esame. Ne discende che la società opposta è priva di legittimazione a rilasciare la certificazione conforme alle scritture contabili prevista dall'art. 50 T.U.B., posto che, ai sensi di tale disposizione, soltanto “La NC
d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Conseguentemente, si ritiene adeguatamente fornita la prova dell'ammontare del credito de quo mediante la lista movimenti prodotta già in sede monitoria come doc.
n. 14.
Infine, occorre evidenziare che con la domanda di condanna, proposta prima in via monitoria ed oggetto anche del presente giudizio, il creditore cessionario ha richiesto il pagamento del credito nella misura determinata dal cedente all'atto della cessione, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale
(e non già al tasso convenzionale). Più precisamente, quanto al contratto di prestito n. 1061530 del
27.5.2011, come emerge dall'estratto conto certificato conforme, detto importo è pari ad €. 4.770,47; mentre con riferimento al contratto di credito al consumo del 26.6.2013, dall'importo dichiarato dal creditore cedente di €. 19.298,49, il cessionario ha sottratto l'importo di €. 470,00 corrispondente all'adempimento di un rateo in data successiva alla cessione e, quindi, quantificato il debito residuo in €.
18.828,49.
Gli opponenti hanno, peraltro, contestato la corretta formazione di detti saldi debitori, eccependo la nullità delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi, le spese e le varie commissioni per indeterminatezza.
Rispetto a tali eccezioni, tuttavia, non può dirsi sussistente – per un verso – la legittimazione passiva della cessionaria e – per altro verso – lo stesso interesse ad agire degli opponenti. Ciò in quanto le cessioni de quibus hanno avuto ad oggetto i crediti e non già i contratti, dovendosi, pertanto, escludere che gli effetti restitutori derivanti dall'accoglimento dell'azione invalidità dei contratti intercorsi tra debitori ceduti e cedenti possano essere fatti valere nei confronti del cessionario, nuovo creditore, che non ha ricevuto le prestazioni (asseritamente) non dovuti (in argomento, cfr. Cass. civ. sent. n. 21843 del 31.8.2019).
In conclusione, quindi, previa integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento comunque proposta dalla cessionaria, odierna opposta.
Quanto alle spese del presente giudizio, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione (in ragione dell'illegittima ingiunzione dell'intero debito in via solidale), nel merito i motivi d'opposizione sono risultati tutti infondati con conseguentemente soccombenza degli opponenti a cui carico queste pagina9 di 10 dovranno essere poste, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del decisum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., ma non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa RI Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e da così provvede: Parte_1 Parte_3
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 125/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 2.4.2022;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
e, per essa, della mandataria con rappresentanza in persona del l.r.p.t., Controparte_2 della somma di €. 23.598,96 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché in solido con il primo e limitatamente al minor Parte_3 importo di €. 4.770,97;
- condanna e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di Parte_1 Pt_2 Pt_3 [...] in persona del l.r.p.t. e, per essa, della mandataria con rappresentanza Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. Controparte_2
4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 4.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa RI Donata Garambone
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