TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1098/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1098/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI BENEDETTO RENATO e dall'avv. TOPPETTI
VALERIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 20/10/1991 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
07/06/2016, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 20/10/1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1991 atto numero 366 parte II, serie A, Ufficio 1,
pagina 2 di 4 alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 01/07/2025:
a) La figlia maggiorenne non autosufficiente rimarrà a vivere presso Per_1
l'abitazione della madre, in Pescara alla Strada Provinciale San Silvestro n. 6 e incontrerà il padre ogniqualvolta lo vorrà, concordando direttamente con il genitore modalità e tempi di frequentazione.
In relazione alle statuizioni economiche:
b) il sig. continuerà a versare, in favore della sig.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia sino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica di quest'ultima la somma mensile di € 350,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che abbiansi per integralmente riportato e trascritto;
c) il sig. verserà, a titolo di assegno divorzile in favore della signora Controparte_1
la somma mensile di € 100,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni Parte_1 mese mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Istat. A decorrere dal conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia con il venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico del padre, Per_1 questi verserà in favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile Parte_1
l'importo di € 200,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo le variazioni Istat;
d) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
La sig.ra ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a Spese Parte_1 dello Stato per la presente procedura di divorzio congiunto;
pagina 3 di 4 e) le parti dichiarano che il presente atto ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, a valere ovviamente per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1098/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI BENEDETTO RENATO e dall'avv. TOPPETTI
VALERIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 20/10/1991 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
07/06/2016, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 20/10/1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1991 atto numero 366 parte II, serie A, Ufficio 1,
pagina 2 di 4 alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 01/07/2025:
a) La figlia maggiorenne non autosufficiente rimarrà a vivere presso Per_1
l'abitazione della madre, in Pescara alla Strada Provinciale San Silvestro n. 6 e incontrerà il padre ogniqualvolta lo vorrà, concordando direttamente con il genitore modalità e tempi di frequentazione.
In relazione alle statuizioni economiche:
b) il sig. continuerà a versare, in favore della sig.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia sino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica di quest'ultima la somma mensile di € 350,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che abbiansi per integralmente riportato e trascritto;
c) il sig. verserà, a titolo di assegno divorzile in favore della signora Controparte_1
la somma mensile di € 100,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni Parte_1 mese mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Istat. A decorrere dal conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia con il venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico del padre, Per_1 questi verserà in favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile Parte_1
l'importo di € 200,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo le variazioni Istat;
d) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
La sig.ra ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a Spese Parte_1 dello Stato per la presente procedura di divorzio congiunto;
pagina 3 di 4 e) le parti dichiarano che il presente atto ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, a valere ovviamente per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4