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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6557/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6557/2025
Oggi 27 Novembre 2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per 111 l'avv. BENZONI MARCO;
Parte_1 per l'avv. BUSI SILVIA CP_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6557/2025 promossa da:
(C.F. , Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BENZONI MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BUSI SILVIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per il ricorrente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- condannarsi , per i motivi di cui in narrativa, alla rimozione della veranda presente CP_1 nell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Mestre (VE) Viale San Marco 111 all'interno del
ricorrente concessa in uso alla sig.ra (n. 8738 - riferimenti catastali: Parte_1 Parte_3 FG 145 part. 76, già FG 25 mapp. 114, in ogni caso sub 5).
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- condannarsi, quanto meno, alla consegna al ricorrente della documentazione CP_1 attestante la regolarità urbanistica ed il condono della veranda di cui si discute qualora tecnicamente possibile;
IN OGNI CASO
- spese e competenze di lite interamente rifuse anche con riferimento al procedimento di media - conciliazione”; per la resistente:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice per tutto quanto dedotto in narrativa;
NEL MERITO nella denegata ipotesi in cui il ricorso venga dichiarato ammissibile: pagina 2 di 4 - rigettare, per tutte le motivazioni esposte, tutte le richieste formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: condannare controparte al pagamento delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il ricorrente dichiarava di aver deliberato, in Parte_1 data 11.05.2023, la presentazione di un'istanza di sanatoria al fine di condonare le difformità presenti nelle parti comuni condominiali;
detta attività sarebbe stata indispensabile per permettere al Condominio di avvalersi dei benefici fiscali ex lege previsti per gli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione delle facciate. Ai fini della presentazione di tale sanatoria e per ottenere la certificazione urbanistica necessaria per l'effettuazione dei summenzionati interventi, sarebbe indispensabile che non vi siano abusi edilizi nelle proprietà private. Tra queste sarebbe risultata, tuttavia, la veranda posta nell'unità immobiliare di proprietà di nell'alloggio n. 8738, CP_1 assegnato alla sig.ra , per cui il ricorrente avrebbe richiesto ad la rimozione di Parte_3 CP_1 detta veranda o la consegna della documentazione attestante la sua legittimazione urbanistica.
non avrebbe fornito alcun riscontro alle richieste del Condominio, non avrebbe aderito al CP_1 tentativo di conciliazione esperito e, con missiva del 18.10.2024, avrebbe comunicato al ricorrente di non esser stata in grado di rimuovere detta veranda, per l'opposizione del proprio inquilino nonché di essersi attivata per far sanare la stessa.
L'inerzia della resistente avrebbe pregiudicato al Condominio la possibilità di accedere al c.d. Superbonus 110% e, qualora fosse continuata, avrebbe pregiudicato anche l'accesso agli attuali benefici fiscali ex lege previsti in materia di risparmio energetico ed interventi manutentivi sulle facciate.
Il ricorrente concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
La resistente , costituendosi in giudizio, avrebbe prodotto la pratica CILA in sanatoria CP_1 presentata dal tecnico incaricato da detto ente nel maggio 2025, ossia qualche mese dopo aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo della presente controversia. Concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna discussione, sostituita con memorie conclusive e note scritte, ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, la materia del contendere risulta cessata, alla luce della documentazione prodotta in giudizio da . Documentazione che, tuttavia, non è stata consegnata
CP_1 al prima della proposizione dell'odierna causa, nonostante le plurime richieste ed il Parte_1 tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito preliminarmente al giudizio (comunicaizone dell'attivazione procedura in data 16.11.2023 – doc. 8 del ricorrente). La stessa (si istanza Pt_4 depositata il 16.05.2025 – doc. 6 resistente), invero, è datata alcuni mesi dopo l'instaurazione della presente vertenza (ricorso depositato il 27.02.2025), che avrebbe potuto esser evitata qualora si
CP_1 fosse tempestivamente attivata per rimuovere l'abuso segnalato. Sul punto, non ha adempiuto al
CP_1 suo onere di specifica allegazione e prova. Risulterebbe irrilevante, peraltro, l'eventuale opposizione svolta dall'inquilino di , non avendo egli alcun potere di disposizione sull'immobile.
CP_1
Le spese di lite e di mediazione, dunque, ricadono sulla resistente, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa- sino ad euro 52.000,00), in ragione della semplicità delle questioni trattate, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso, per difetto di interesse, vista la cessazione della materia del contendere in corso di causa;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 268,00 per compensi della fase di attivazione della mediazione stragiudiziale, € 2.906,00 per compensi del presente giudizio, € 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6557/2025
Oggi 27 Novembre 2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per 111 l'avv. BENZONI MARCO;
Parte_1 per l'avv. BUSI SILVIA CP_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6557/2025 promossa da:
(C.F. , Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BENZONI MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BUSI SILVIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per il ricorrente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- condannarsi , per i motivi di cui in narrativa, alla rimozione della veranda presente CP_1 nell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Mestre (VE) Viale San Marco 111 all'interno del
ricorrente concessa in uso alla sig.ra (n. 8738 - riferimenti catastali: Parte_1 Parte_3 FG 145 part. 76, già FG 25 mapp. 114, in ogni caso sub 5).
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- condannarsi, quanto meno, alla consegna al ricorrente della documentazione CP_1 attestante la regolarità urbanistica ed il condono della veranda di cui si discute qualora tecnicamente possibile;
IN OGNI CASO
- spese e competenze di lite interamente rifuse anche con riferimento al procedimento di media - conciliazione”; per la resistente:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice per tutto quanto dedotto in narrativa;
NEL MERITO nella denegata ipotesi in cui il ricorso venga dichiarato ammissibile: pagina 2 di 4 - rigettare, per tutte le motivazioni esposte, tutte le richieste formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: condannare controparte al pagamento delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il ricorrente dichiarava di aver deliberato, in Parte_1 data 11.05.2023, la presentazione di un'istanza di sanatoria al fine di condonare le difformità presenti nelle parti comuni condominiali;
detta attività sarebbe stata indispensabile per permettere al Condominio di avvalersi dei benefici fiscali ex lege previsti per gli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione delle facciate. Ai fini della presentazione di tale sanatoria e per ottenere la certificazione urbanistica necessaria per l'effettuazione dei summenzionati interventi, sarebbe indispensabile che non vi siano abusi edilizi nelle proprietà private. Tra queste sarebbe risultata, tuttavia, la veranda posta nell'unità immobiliare di proprietà di nell'alloggio n. 8738, CP_1 assegnato alla sig.ra , per cui il ricorrente avrebbe richiesto ad la rimozione di Parte_3 CP_1 detta veranda o la consegna della documentazione attestante la sua legittimazione urbanistica.
non avrebbe fornito alcun riscontro alle richieste del Condominio, non avrebbe aderito al CP_1 tentativo di conciliazione esperito e, con missiva del 18.10.2024, avrebbe comunicato al ricorrente di non esser stata in grado di rimuovere detta veranda, per l'opposizione del proprio inquilino nonché di essersi attivata per far sanare la stessa.
L'inerzia della resistente avrebbe pregiudicato al Condominio la possibilità di accedere al c.d. Superbonus 110% e, qualora fosse continuata, avrebbe pregiudicato anche l'accesso agli attuali benefici fiscali ex lege previsti in materia di risparmio energetico ed interventi manutentivi sulle facciate.
Il ricorrente concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
La resistente , costituendosi in giudizio, avrebbe prodotto la pratica CILA in sanatoria CP_1 presentata dal tecnico incaricato da detto ente nel maggio 2025, ossia qualche mese dopo aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo della presente controversia. Concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna discussione, sostituita con memorie conclusive e note scritte, ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, la materia del contendere risulta cessata, alla luce della documentazione prodotta in giudizio da . Documentazione che, tuttavia, non è stata consegnata
CP_1 al prima della proposizione dell'odierna causa, nonostante le plurime richieste ed il Parte_1 tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito preliminarmente al giudizio (comunicaizone dell'attivazione procedura in data 16.11.2023 – doc. 8 del ricorrente). La stessa (si istanza Pt_4 depositata il 16.05.2025 – doc. 6 resistente), invero, è datata alcuni mesi dopo l'instaurazione della presente vertenza (ricorso depositato il 27.02.2025), che avrebbe potuto esser evitata qualora si
CP_1 fosse tempestivamente attivata per rimuovere l'abuso segnalato. Sul punto, non ha adempiuto al
CP_1 suo onere di specifica allegazione e prova. Risulterebbe irrilevante, peraltro, l'eventuale opposizione svolta dall'inquilino di , non avendo egli alcun potere di disposizione sull'immobile.
CP_1
Le spese di lite e di mediazione, dunque, ricadono sulla resistente, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa- sino ad euro 52.000,00), in ragione della semplicità delle questioni trattate, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso, per difetto di interesse, vista la cessazione della materia del contendere in corso di causa;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 268,00 per compensi della fase di attivazione della mediazione stragiudiziale, € 2.906,00 per compensi del presente giudizio, € 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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