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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16598 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14791/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZATTELLA Parte_1 C.F._1
AR, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO, 7 00192 ROMA presso il difensore avv.
ZATTELLA AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOZZI Controparte_1 C.F._2
SS, elettivamente domiciliato in LARGO MESSICO 7 00198 ROMA presso il difensore avv. TOZZI SS
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette in via principale la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamato il precedente provvedimento emesso dalla diversa sezione relativamente al giudizio 'di petizione dell'eredità', nel corso del quale si è affrontata la questione relativa alla legittimazione attiva dell'odierno attore ad agire con azione di petizione dell'eredità onde ottenere in restituzione il bene oggetto del presente giudizio, mentre in questo si controverte del diritto di ottenere in restituzione da parte dell'odierno attore del pagamento delle somme anticipate dall'attore medesimo a titolo di oneri condominiali;
considerato che
è stato prodotto il verbale di mediazione nel corso del quale con la parte attrice è stato raggiunto un accordo avente ad oggetto i beni ereditari, dedotto espressamente quello oggetto del presente giudizio, l'osservazione di natura preliminare circa il difetto di legittimazione ad agire da parte dell'attore è assorbente rispetto ad ulteriori valutazioni di merito, circa la valutazione delle eccezioni sollevati dal convenuto circa la eventuale prescrizione dell'obbligo di pagamento in quanto il non avrebbe agito con CP_2 nessuna azione di recupero nei confronti di esso stesso.
Posto ciò, dette affermazioni della parte convenuta non hanno qui cittadinanza atteso che la questione dirimente consiste nell'impossibile riconoscimento – per tabulas, nel senso che vengono richiamati sia il provvedimento della sezione VII che il verbale di mediazione – della proprietà del bene oggetto del giudizio e quindi nel difetto in capo all'odierno attore di chiedere il pagamento degli oneri al comodatario.
Si aggiunga altresì che in allegato alla comparsa di costituzione è stato prodotto il contratto di comodato stipulato nell'anno 2010 ed avente durata ventennale, con il qualificatosi non CP_3 proprietario dell'immobile, che infatti apparteneva alla moglie nonché madre dell'odierno attore.
Si dubita dunque del difetto di titolo in capo al convenuto circa la legittima occupazione dell'immobile, atteso che il contratto reca data certa, ma in ogni caso non spetta all'attore evidenziare tale.
Né possono valere i rilievi sollevati circa la eventuale impugnativa per falsità del testamento poiché in primo luogo non vi è alcuna statuizione in merito ed in secondo luogo l'odierno attore ha accettato disposizioni a lui favorevoli sin dall'anno 2016
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo. Tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
2) Condanna altresì la parte attrice, , a rimborsare alla parte convenuta, Parte_1 [...]
, le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze Controparte_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14791/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZATTELLA Parte_1 C.F._1
AR, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO, 7 00192 ROMA presso il difensore avv.
ZATTELLA AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOZZI Controparte_1 C.F._2
SS, elettivamente domiciliato in LARGO MESSICO 7 00198 ROMA presso il difensore avv. TOZZI SS
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette in via principale la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamato il precedente provvedimento emesso dalla diversa sezione relativamente al giudizio 'di petizione dell'eredità', nel corso del quale si è affrontata la questione relativa alla legittimazione attiva dell'odierno attore ad agire con azione di petizione dell'eredità onde ottenere in restituzione il bene oggetto del presente giudizio, mentre in questo si controverte del diritto di ottenere in restituzione da parte dell'odierno attore del pagamento delle somme anticipate dall'attore medesimo a titolo di oneri condominiali;
considerato che
è stato prodotto il verbale di mediazione nel corso del quale con la parte attrice è stato raggiunto un accordo avente ad oggetto i beni ereditari, dedotto espressamente quello oggetto del presente giudizio, l'osservazione di natura preliminare circa il difetto di legittimazione ad agire da parte dell'attore è assorbente rispetto ad ulteriori valutazioni di merito, circa la valutazione delle eccezioni sollevati dal convenuto circa la eventuale prescrizione dell'obbligo di pagamento in quanto il non avrebbe agito con CP_2 nessuna azione di recupero nei confronti di esso stesso.
Posto ciò, dette affermazioni della parte convenuta non hanno qui cittadinanza atteso che la questione dirimente consiste nell'impossibile riconoscimento – per tabulas, nel senso che vengono richiamati sia il provvedimento della sezione VII che il verbale di mediazione – della proprietà del bene oggetto del giudizio e quindi nel difetto in capo all'odierno attore di chiedere il pagamento degli oneri al comodatario.
Si aggiunga altresì che in allegato alla comparsa di costituzione è stato prodotto il contratto di comodato stipulato nell'anno 2010 ed avente durata ventennale, con il qualificatosi non CP_3 proprietario dell'immobile, che infatti apparteneva alla moglie nonché madre dell'odierno attore.
Si dubita dunque del difetto di titolo in capo al convenuto circa la legittima occupazione dell'immobile, atteso che il contratto reca data certa, ma in ogni caso non spetta all'attore evidenziare tale.
Né possono valere i rilievi sollevati circa la eventuale impugnativa per falsità del testamento poiché in primo luogo non vi è alcuna statuizione in merito ed in secondo luogo l'odierno attore ha accettato disposizioni a lui favorevoli sin dall'anno 2016
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo. Tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
2) Condanna altresì la parte attrice, , a rimborsare alla parte convenuta, Parte_1 [...]
, le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze Controparte_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3