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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/11/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 858 / 2022
Il giudice TI Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 858 / 2022
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO AG, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MARCELLA CAMARDA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.03.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , opponendosi al provvedimento del 18.04.2021 con il quale è stata rigettata la CP_1
domanda di malattia professionale del 29.12.2020, chiedendo di accertare e dichiarare che la patologia denunciata è correlata all'attività lavorativa, con condanna dell'ente al pagamento della relativa prestazione. Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , ribadendo l'insussistenza del nesso di causalità tra la CP_1
patologia lamentata e la malattia professionale richiesta dall'assicurato. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso causale tra la malattia –ovvero la dermatite allergica da contatto - e l'origine professionale in ragione dell'attività lavorativa svolta
“sabbiatore, fasciatore ed applicatore di vernici termoindurenti” su tubazioni del gas metano.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Ebbene, il teste sentito, ha riferito circa l'attività professionale svolta dal Testimone_1
ricorrente nonché l'esposizione a fattori di rischio in maniera piuttosto attendibile: “ A.d.r.
del Giudice “abbiamo lavorato insieme, io facevo il fasciatore e lui pure. Io ho lavorato dal maggio 92
e ancora lavoro, lui è entrato il mio stesso anno”. Cap. 1) “sabbiatura, verniciatura, resina e catrame,
usiamo tutti prodotti chimici, noi facciamo i tubi, lavorazioni sui tubi di ferro cap. 2) “si stiamo a
contatto con queste cose” Il teste mostra un segnale verde sul polso e afferma “questa è resina”.
A.D.R. del Giudice “abbiamo i guanti e mascherina però siamo sempre in contatto con questo
materiale, appena ci togliamo la mascherina nell'aria c'è sempre questa puzza. Ci prendiamo
bruciature, io personalmente ho anche bruciature nel piede. Lui ha pure questi segnali come me,
facciamo lo stesso lavoro”. cap. 11) “quando lavoriamo abbiamo affanno, poi quando smettiamo piano
piano passa”. A.d.r. Avv. Agnello “gli spogliatoi sono nell'area cantiere a distanza anche di 10 o 20
km rispetto al cantiere. Le miscele le facciamo noi, c'è l'indoritore e il colore, che poi va a finire anche
addosso a noi, sui pantaloni, quando verniciamo e c'è vento ci finisce addosso, anche quando sabbiamo,
quindi noi all'inizio facciamo le miscele e poi le applichiamo sui tubi”. A.d.r. Avv. Meli “abbiamo
anche la divisa, ma non è integrale, è di stoffa e la pelle comunque respira, la resina ci va. Tutti i
giorni veniamo a contatto con queste sostanze, ci sono cantieri che durano 1 anno e mezzo e siamo
sempre a contatto”.
Tuttavia, disposta la ctu medica al fine di accertare la sussistenza del nesso causale contestato, il consulente ha affermato che: “Dalla disamina della documentazione sanitaria
riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la
patologia denunciata dal ricorrente (DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO) non può essere
correlata all'attività lavorativa e pertanto non può essere considerata di natura professionale.”;
invero, il consulente – tra le altre cose – ha rilevato un difetto diagnostico, per non avere parte ricorrente completato l'iter sanitario necessario per la formulazione di una diagnosi. E', pertanto, addivenuto alla conclusione per cui la patologia denunciata dal ricorrente non possa essere riconducibile dal punto di vista eziologico all'attività lavorativa da questi svolta.
In ordine a tali conclusioni, non consta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni, né
si è opposto alle stesse.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
TI Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 858 / 2022
Il giudice TI Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 858 / 2022
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO AG, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MARCELLA CAMARDA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.03.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , opponendosi al provvedimento del 18.04.2021 con il quale è stata rigettata la CP_1
domanda di malattia professionale del 29.12.2020, chiedendo di accertare e dichiarare che la patologia denunciata è correlata all'attività lavorativa, con condanna dell'ente al pagamento della relativa prestazione. Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , ribadendo l'insussistenza del nesso di causalità tra la CP_1
patologia lamentata e la malattia professionale richiesta dall'assicurato. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso causale tra la malattia –ovvero la dermatite allergica da contatto - e l'origine professionale in ragione dell'attività lavorativa svolta
“sabbiatore, fasciatore ed applicatore di vernici termoindurenti” su tubazioni del gas metano.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Ebbene, il teste sentito, ha riferito circa l'attività professionale svolta dal Testimone_1
ricorrente nonché l'esposizione a fattori di rischio in maniera piuttosto attendibile: “ A.d.r.
del Giudice “abbiamo lavorato insieme, io facevo il fasciatore e lui pure. Io ho lavorato dal maggio 92
e ancora lavoro, lui è entrato il mio stesso anno”. Cap. 1) “sabbiatura, verniciatura, resina e catrame,
usiamo tutti prodotti chimici, noi facciamo i tubi, lavorazioni sui tubi di ferro cap. 2) “si stiamo a
contatto con queste cose” Il teste mostra un segnale verde sul polso e afferma “questa è resina”.
A.D.R. del Giudice “abbiamo i guanti e mascherina però siamo sempre in contatto con questo
materiale, appena ci togliamo la mascherina nell'aria c'è sempre questa puzza. Ci prendiamo
bruciature, io personalmente ho anche bruciature nel piede. Lui ha pure questi segnali come me,
facciamo lo stesso lavoro”. cap. 11) “quando lavoriamo abbiamo affanno, poi quando smettiamo piano
piano passa”. A.d.r. Avv. Agnello “gli spogliatoi sono nell'area cantiere a distanza anche di 10 o 20
km rispetto al cantiere. Le miscele le facciamo noi, c'è l'indoritore e il colore, che poi va a finire anche
addosso a noi, sui pantaloni, quando verniciamo e c'è vento ci finisce addosso, anche quando sabbiamo,
quindi noi all'inizio facciamo le miscele e poi le applichiamo sui tubi”. A.d.r. Avv. Meli “abbiamo
anche la divisa, ma non è integrale, è di stoffa e la pelle comunque respira, la resina ci va. Tutti i
giorni veniamo a contatto con queste sostanze, ci sono cantieri che durano 1 anno e mezzo e siamo
sempre a contatto”.
Tuttavia, disposta la ctu medica al fine di accertare la sussistenza del nesso causale contestato, il consulente ha affermato che: “Dalla disamina della documentazione sanitaria
riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la
patologia denunciata dal ricorrente (DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO) non può essere
correlata all'attività lavorativa e pertanto non può essere considerata di natura professionale.”;
invero, il consulente – tra le altre cose – ha rilevato un difetto diagnostico, per non avere parte ricorrente completato l'iter sanitario necessario per la formulazione di una diagnosi. E', pertanto, addivenuto alla conclusione per cui la patologia denunciata dal ricorrente non possa essere riconducibile dal punto di vista eziologico all'attività lavorativa da questi svolta.
In ordine a tali conclusioni, non consta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni, né
si è opposto alle stesse.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
TI Di AL