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Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04328/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02486 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04328/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2025, proposto dalla IR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LA LA, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cariati, via F. Gullo, Snc;
contro
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
TE LI e GI TA, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 04328/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda) n. 1551/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
OS e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza del TAR per la Calabria, n. 1551/2024, ha definito il ricorso proposto dalla IR s.r.l. contro l'INAIL per ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto datato 9 maggio 2022, che ha comportato l'esclusione dai benefici previsti dall'Avviso ISI 2018.
2. La vicenda nasce dalla domanda di finanziamento presentata inizialmente da RI
IR, come titolare di un'impresa individuale, per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di quanto previsto dal Avviso INAIL di cui alla determina presidenziale del 6 dicembre 2018 n. 519.
La domanda era stata originariamente accolta con un punteggio di 135, superiore alla soglia minima di 120, e ciò aveva permesso all'impresa di ottenere un'anticipazione di 51.000 euro garantita da polizza fideiussoria.
Durante l'attuazione del progetto, il sig. IR ha conferito l'impresa individuale nella società di nuova costituzione IR s.r.l., comunicando l'operazione all'Istituto ai sensi dell'art. 24 dell'Avviso Pubblico. A seguito di tale comunicazione, l'INAIL di Cosenza ha rideterminato il punteggio della domanda, considerando che la Società era stata iscritta alla CCIAA successivamente al 31 dicembre 2016. N. 04328/2025 REG.RIC.
Tale circostanza, sulla base dei parametri della sezione 2 dell'allegato 1.1 dell'Avviso, relativi al tasso di tariffa medio nazionale, ha causato la riduzione del punteggio totale al di sotto della soglia minima di ammissibilità, portando al provvedimento finale di esclusione.
2. La Società ha basato l'impugnazione su due motivi principali, lamentando innanzitutto la violazione della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per carenza di motivazione, sostenendo che il conferimento d'azienda garantisse la piena continuità aziendale e il subentro della s.r.l. in tutte le posizioni giuridiche della precedente impresa individuale. A supporto di ciò, è stata richiamata la nota operativa
INAIL del 2 agosto 2002, la quale, in riferimento al d.m. 12 dicembre 2000, considerava irrilevante la variazione del titolare dell'azienda ai fini dell'oscillazione del tasso di premio, nel caso in cui non fosse mutata la natura del rischio assicurato.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha contestato l'interpretazione del bando operata dall'Amministrazione, sostenendo che il punteggio della domanda non rientrasse tra i requisiti di ammissibilità soggetti a rivalutazione ai sensi dell'art. 24 dell'Avviso e che fosse errato equiparare una società nata da un conferimento a un'impresa di nuova costituzione iscritta dopo il 2016.
3. I giudici hanno preliminarmente confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, precisando che la controversia non riguarda inadempienze del beneficiario ma un nuovo esercizio di potere discrezionale legato alla verifica dei requisiti a seguito di vicende societarie. Nel merito, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, in quanto l'art. 24 dell'Avviso Pubblico imporrebbe esplicitamente, in caso di conferimento d'azienda, la verifica del mantenimento della validità della domanda in relazione ai requisiti di ammissibilità, tra i quali rientra necessariamente il raggiungimento della soglia minima di 120 punti.
Il Collegio ha sottolineato che la IR s.r.l. è un soggetto giuridico distinto dall'impresa individuale e che il tenore letterale dell'allegato 1.1 dell'Avviso non N. 04328/2025 REG.RIC.
lasciava margini di discrezionalità all'INAIL, imponendo l'attribuzione di un punteggio fisso pari a 4 per le imprese iscritte alla CCIAA a partire dal 1° gennaio
2017. Poiché tale specifica disposizione del bando non era stata impugnata, i giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Istituto, confermando l'esclusione dal finanziamento.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Irpino s.r.l.
L'appello si fonda innanzitutto sulla contestazione di un errore motivazionale del giudice di primo grado riguardo all'esistenza della continuità aziendale.
La Società istante sostiene che il conferimento dell'impresa individuale nella IR
s.r.l. configuri un trasferimento d'azienda che comporta il subentro automatico in tutte le posizioni giuridiche, nei requisiti e nelle aspettative di diritto, come previsto dagli articoli 2558 e 2559 del codice civile.
Viene evidenziato come la giurisprudenza del Consiglio di Stato riconosca che il cessionario possa avvalersi dei requisiti del dante causa, inclusa l'anzianità di iscrizione, in virtù del principio di continuità della gestione. L'appellante sottolinea che la trasformazione societaria è una operazione neutrale che non dovrebbe interrompere la titolarità dei requisiti maturati sin dal 1981, contrariamente a quanto ritenuto dall'INAIL, che ha ricalcolato il punteggio basandosi sulla data di costituzione della s.r.l. nel 2021.
Un secondo motivo di gravame riguarda l'errata valutazione del TAR circa la presunta mancata contestazione della riduzione del punteggio. L'appellante chiarisce che l'intero ricorso di primo grado era incentrato proprio sulla contestazione della sottrazione dei 26 punti, derivante dal mancato riconoscimento della continuità aziendale, che ha portato il punteggio finale sotto la soglia minima di finanziabilità.
Si argomenta che l'accoglimento del requisito dell'anzianità aziendale comporterebbe automaticamente il ripristino del punteggio originario di 135 punti, superando i 120 richiesti dal bando. N. 04328/2025 REG.RIC.
Ulteriori censure riguardano la violazione della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione e violazione del giusto procedimento. La Società lamenta che il provvedimento di esclusione non abbia adeguatamente esplicitato l'iter logico- giuridico e le ragioni istruttorie alla base della decisione, impedendo al privato di comprendere appieno le giustificazioni dell'Amministrazione.
Inoltre, si contesta il travisamento dei fatti e l'errata interpretazione della lex specialis, in particolare dell'art. 24 dell'Avviso Pubblico. Secondo la tesi dell'appellante, tale norma impone all'INAIL solo di verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità in caso di trasferimento d'azienda, ma non autorizza un ricalcolo o una revisione del punteggio già attribuito in fase di ammissione, specialmente durante la fase di rendicontazione.
Infine, l'appello richiama la rilevanza di una nota operativa dell'INAIL del 2002, la quale stabilisce che le variazioni che non comportano modifiche nella natura del rischio assicurato, come il cambiamento di ragione sociale o il trasferimento d'azienda, sono irrilevanti ai fini dell'oscillazione del tasso di premio. Di conseguenza, l'appellante sostiene che la trasformazione della veste giuridica da ditta individuale a società a responsabilità limitata non avrebbe dovuto incidere sul punteggio relativo al tasso di tariffa medio nazionale, poiché l'attività, le attrezzature e il personale sono rimasti i medesimi.
5. Si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
6. Con ordinanza n. 3495/2025, la Sezione ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dall'appellante, non rilevando la sussistenza del periculum in mora.
7. All'udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L'Avviso Pubblico ISI (Incentivi al Sostegno delle Imprese) 2018 della Direzione regionale Calabria si propone di incentivare le imprese a realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo al contempo N. 04328/2025 REG.RIC.
l'acquisto di macchinari innovativi per il settore agricolo al fine di abbattere le emissioni e i rischi infortunistici.
La base giuridica della procedura è l'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui l'INAIL finanzia con risorse proprie progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Il sostegno economico consiste in un finanziamento in conto capitale che generalmente copre il 65% delle spese ammissibili, con massimali che variano dai
50.000 ai 130.000 euro a seconda dell'asse di riferimento, riducendosi al 40-50% per il settore agricolo con un tetto di 60.000 euro.
La procedura di domanda si articola in tre fasi successive che prevedono la compilazione online sul portale INAIL, l'invio telematico per l'assegnazione dell'ordine cronologico e la successiva conferma tramite l'invio della documentazione tecnica, inclusa una perizia asseverata. Una volta ottenuto il provvedimento di concessione a seguito della verifica tecnico-amministrativa, i soggetti beneficiari hanno 365 giorni di tempo per realizzare e rendicontare il progetto, con la possibilità di richiedere un'anticipazione parziale del finanziamento previa costituzione di una fideiussione.
L'art. 24 prevede, tra l'altro: «In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto
a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda
o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso».
9. L'allegato 1.1 determina le modalità di attribuzione dei punteggi. Quelli basati sulla lavorazione svolta sono correlati al tasso di tariffa medio nazionale relativa alla N. 04328/2025 REG.RIC.
lavorazione sulla quale si effettua l'intervento. Tale tasso rappresenta il rischio medio associato a una specifica lavorazione a livello nazionale e riflette la frequenza e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali tipiche di quella lavorazione.
Il sistema di assegnazione dei fondi ISI premia maggiormente le imprese che intervengono su lavorazioni più pericolose, quindi a un tasso più alto corrisponde un punteggio più alto.
Tuttavia si precisa che alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1° gennaio 2017 è attribuito il punteggio minimo (4), a prescindere dalla lavorazione svolta.
10. Venendo ai motivi di appello, deve innanzitutto osservarsi che il provvedimento impugnato in primo grado presenta una motivazione succinta ma chiara. A seguito del conferimento dell'impresa individuale nella s.r.l., la Società non raggiunge più il punteggio minimo per l'accesso al finanziamento. Essa infatti è stata iscritta nella camera di commercio successivamente al 31 dicembre 2016 e, pertanto, avrebbe diritto a soli 4 punti per il parametro della lavorazione svolta.
11. Quanto alle censure volte a far valere la continuità tra le imprese che deriverebbe dal conferimento dell'azienda nella nuova s.r.l., il Collegio ritiene di dover confermare quanto già statuito dal TAR.
Infatti, a prescindere da quale sia la ratio della disposizione che impone di penalizzare le imprese di nuova iscrizione, ciò che rileva è che essa era chiara e non è stata impugnata dall'odierno appellante.
Poiché non può essere contestato che la Irpino s.r.l. sia un nuovo soggetto giuridico, iscritto alla CCIAA successivamente al 31 dicembre 2016, non vi è dubbio che il punteggio astrattamente spettante sia quello previsto dall'Avviso di indizione della procedura.
Sul punto non appaiono pertinenti le pronunce giudiziarie richiamate dall'appellante
(riguardanti essenzialmente l'ambito dei contratti pubblici), né possono essere prese in considerazione note operative del 2002 relative all'oscillazione del tasso di premio N. 04328/2025 REG.RIC.
per andamento infortunistico (che peraltro è un indicatore relativo alla singola impresa e non alla media nazionale, come quello rilevante ai fini ISI).
12. Occorre allora indagare se l'art. 24 dell'Avviso imponesse effettivamente un nuovo calcolo del punteggio attribuito, vale a dire se la soglia minima di ammissibilità di 120 punti (prevista dall'art. 3) sia ricompresa o meno tra i requisiti di ammissibilità di cui al citato art. 24.
In generale, i requisiti di ammissibilità sono disciplinati dall'art. 7.
Esso prevede, appunto, che i soggetti destinatari debbano soddisfare diversi requisiti a pena di esclusione, a partire dal possesso di un'unità produttiva attiva nel territorio della Regione per la quale si presenta il progetto.
Le imprese devono essere regolarmente iscritte negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali in data non successiva alla pubblicazione del bando e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, senza essere in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
È inoltre indispensabile essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi attestati dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Per i progetti relativi agli Assi 1, 2, 3 e 4, non è ammesso chi abbia già ottenuto un provvedimento di concessione per gli avvisi ISI 2015, 2016 o 2017, mentre per l'Asse
5 l'esclusione opera per chi ha ricevuto finanziamenti tramite l'ISI Agricoltura 2016
o l'ISI 2017.
Ad eccezione delle micro e piccole imprese agricole, i partecipanti non devono aver chiesto né ricevuto altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto; per il settore agricolo primario esistono condizioni specifiche riguardanti l'assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi, il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti e il non essere classificati come impresa in difficoltà.
Un ulteriore vincolo riguarda l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per omicidio colposo o lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme N. 04328/2025 REG.RIC.
sulla sicurezza e igiene del lavoro a carico del titolare o del legale rappresentante. È richiesta anche la sottoscrizione del patto di integrità e la verifica del rispetto delle condizioni poste dalla disciplina UE applicabile.
Tutti i suddetti requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche dopo la presentazione della domanda, per tutta la durata della realizzazione del progetto e fino alla sua rendicontazione finale.
13. L'art. 3 definisce, invece, le tipologie di progetti che possono beneficiare dei finanziamenti, organizzandoli in cinque diversi assi di intervento. Questi includono progetti di investimento, l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la riduzione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, la bonifica da materiali contenenti amianto e iniziative specifiche per micro e piccole imprese attive in settori determinati o nella produzione agricola primaria.
Le specifiche relative agli interventi ammissibili, alle spese finanziabili e alle modalità di attribuzione dei punteggi sono contenute negli allegati all'Avviso. I parametri per l'attribuzione dei punteggi sono associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda. È necessario il raggiungimento di una soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.
I progetti devono obbligatoriamente essere realizzati nei luoghi di lavoro dove l'impresa opera al momento della presentazione della domanda e non possono riguardare l'acquisto di beni usati o di beni necessari per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale. Inoltre, è fatto divieto di utilizzare i fondi per l'ampliamento della sede produttiva attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o l'aumento della cubatura esistente.
L'allegato 1.1, tra i parametri relativi alle caratteristiche aziendali, individua le dimensioni aziendali, la lavorazione svolta e il settore Ateco di riferimento.
14. Dal quadro delineato sembra potersi affermare che la soglia minima di punteggio non faccia parte dei requisiti di ammissibilità cui fa riferimento l'art. 24. Questi ultimi N. 04328/2025 REG.RIC.
devono invece essere individuati in quelli previsti dall'art. 7, che, infatti, devono essere posseduti fino alla rendicontazione del progetto.
Diversamente opinando, l'Avviso avrebbe dovuto prevedere che, dopo il conferimento di azienda (o altra modifica soggettiva), fosse necessaria una nuova attribuzione di punteggio. Infatti, come visto, la data di iscrizione alla CCIAA non è l'unico parametro “soggettivo” che viene in considerazione, rilevando, anche, ad esempio, le dimensioni dell'azienda.
Poiché tale ulteriore passaggio procedimentale non è previsto, è illegittimo il provvedimento con cui, dopo la trasformazione dell'impresa individuale in società a responsabilità limitata, l'INAIL ha escluso la Società dal finanziamento sulla base dell'attribuzione di un nuovo punteggio.
14. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
I contributi unificati versati dall'appellante per il ricorso in primo grado e per l'appello sono ripetibili a carico dell'INAIL.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna l'INAIL alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Dette spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario dell'appellante, si liquidano in euro
4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
I contributi unificati versati dall'appellante sono ripetibili a carico dell'INAIL. N. 04328/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De IC, Presidente
LA D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto OS, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto OS OS De IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02486 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04328/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2025, proposto dalla IR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LA LA, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cariati, via F. Gullo, Snc;
contro
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
TE LI e GI TA, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 04328/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda) n. 1551/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
OS e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza del TAR per la Calabria, n. 1551/2024, ha definito il ricorso proposto dalla IR s.r.l. contro l'INAIL per ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto datato 9 maggio 2022, che ha comportato l'esclusione dai benefici previsti dall'Avviso ISI 2018.
2. La vicenda nasce dalla domanda di finanziamento presentata inizialmente da RI
IR, come titolare di un'impresa individuale, per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di quanto previsto dal Avviso INAIL di cui alla determina presidenziale del 6 dicembre 2018 n. 519.
La domanda era stata originariamente accolta con un punteggio di 135, superiore alla soglia minima di 120, e ciò aveva permesso all'impresa di ottenere un'anticipazione di 51.000 euro garantita da polizza fideiussoria.
Durante l'attuazione del progetto, il sig. IR ha conferito l'impresa individuale nella società di nuova costituzione IR s.r.l., comunicando l'operazione all'Istituto ai sensi dell'art. 24 dell'Avviso Pubblico. A seguito di tale comunicazione, l'INAIL di Cosenza ha rideterminato il punteggio della domanda, considerando che la Società era stata iscritta alla CCIAA successivamente al 31 dicembre 2016. N. 04328/2025 REG.RIC.
Tale circostanza, sulla base dei parametri della sezione 2 dell'allegato 1.1 dell'Avviso, relativi al tasso di tariffa medio nazionale, ha causato la riduzione del punteggio totale al di sotto della soglia minima di ammissibilità, portando al provvedimento finale di esclusione.
2. La Società ha basato l'impugnazione su due motivi principali, lamentando innanzitutto la violazione della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per carenza di motivazione, sostenendo che il conferimento d'azienda garantisse la piena continuità aziendale e il subentro della s.r.l. in tutte le posizioni giuridiche della precedente impresa individuale. A supporto di ciò, è stata richiamata la nota operativa
INAIL del 2 agosto 2002, la quale, in riferimento al d.m. 12 dicembre 2000, considerava irrilevante la variazione del titolare dell'azienda ai fini dell'oscillazione del tasso di premio, nel caso in cui non fosse mutata la natura del rischio assicurato.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha contestato l'interpretazione del bando operata dall'Amministrazione, sostenendo che il punteggio della domanda non rientrasse tra i requisiti di ammissibilità soggetti a rivalutazione ai sensi dell'art. 24 dell'Avviso e che fosse errato equiparare una società nata da un conferimento a un'impresa di nuova costituzione iscritta dopo il 2016.
3. I giudici hanno preliminarmente confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, precisando che la controversia non riguarda inadempienze del beneficiario ma un nuovo esercizio di potere discrezionale legato alla verifica dei requisiti a seguito di vicende societarie. Nel merito, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, in quanto l'art. 24 dell'Avviso Pubblico imporrebbe esplicitamente, in caso di conferimento d'azienda, la verifica del mantenimento della validità della domanda in relazione ai requisiti di ammissibilità, tra i quali rientra necessariamente il raggiungimento della soglia minima di 120 punti.
Il Collegio ha sottolineato che la IR s.r.l. è un soggetto giuridico distinto dall'impresa individuale e che il tenore letterale dell'allegato 1.1 dell'Avviso non N. 04328/2025 REG.RIC.
lasciava margini di discrezionalità all'INAIL, imponendo l'attribuzione di un punteggio fisso pari a 4 per le imprese iscritte alla CCIAA a partire dal 1° gennaio
2017. Poiché tale specifica disposizione del bando non era stata impugnata, i giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Istituto, confermando l'esclusione dal finanziamento.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Irpino s.r.l.
L'appello si fonda innanzitutto sulla contestazione di un errore motivazionale del giudice di primo grado riguardo all'esistenza della continuità aziendale.
La Società istante sostiene che il conferimento dell'impresa individuale nella IR
s.r.l. configuri un trasferimento d'azienda che comporta il subentro automatico in tutte le posizioni giuridiche, nei requisiti e nelle aspettative di diritto, come previsto dagli articoli 2558 e 2559 del codice civile.
Viene evidenziato come la giurisprudenza del Consiglio di Stato riconosca che il cessionario possa avvalersi dei requisiti del dante causa, inclusa l'anzianità di iscrizione, in virtù del principio di continuità della gestione. L'appellante sottolinea che la trasformazione societaria è una operazione neutrale che non dovrebbe interrompere la titolarità dei requisiti maturati sin dal 1981, contrariamente a quanto ritenuto dall'INAIL, che ha ricalcolato il punteggio basandosi sulla data di costituzione della s.r.l. nel 2021.
Un secondo motivo di gravame riguarda l'errata valutazione del TAR circa la presunta mancata contestazione della riduzione del punteggio. L'appellante chiarisce che l'intero ricorso di primo grado era incentrato proprio sulla contestazione della sottrazione dei 26 punti, derivante dal mancato riconoscimento della continuità aziendale, che ha portato il punteggio finale sotto la soglia minima di finanziabilità.
Si argomenta che l'accoglimento del requisito dell'anzianità aziendale comporterebbe automaticamente il ripristino del punteggio originario di 135 punti, superando i 120 richiesti dal bando. N. 04328/2025 REG.RIC.
Ulteriori censure riguardano la violazione della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione e violazione del giusto procedimento. La Società lamenta che il provvedimento di esclusione non abbia adeguatamente esplicitato l'iter logico- giuridico e le ragioni istruttorie alla base della decisione, impedendo al privato di comprendere appieno le giustificazioni dell'Amministrazione.
Inoltre, si contesta il travisamento dei fatti e l'errata interpretazione della lex specialis, in particolare dell'art. 24 dell'Avviso Pubblico. Secondo la tesi dell'appellante, tale norma impone all'INAIL solo di verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità in caso di trasferimento d'azienda, ma non autorizza un ricalcolo o una revisione del punteggio già attribuito in fase di ammissione, specialmente durante la fase di rendicontazione.
Infine, l'appello richiama la rilevanza di una nota operativa dell'INAIL del 2002, la quale stabilisce che le variazioni che non comportano modifiche nella natura del rischio assicurato, come il cambiamento di ragione sociale o il trasferimento d'azienda, sono irrilevanti ai fini dell'oscillazione del tasso di premio. Di conseguenza, l'appellante sostiene che la trasformazione della veste giuridica da ditta individuale a società a responsabilità limitata non avrebbe dovuto incidere sul punteggio relativo al tasso di tariffa medio nazionale, poiché l'attività, le attrezzature e il personale sono rimasti i medesimi.
5. Si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
6. Con ordinanza n. 3495/2025, la Sezione ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dall'appellante, non rilevando la sussistenza del periculum in mora.
7. All'udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L'Avviso Pubblico ISI (Incentivi al Sostegno delle Imprese) 2018 della Direzione regionale Calabria si propone di incentivare le imprese a realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo al contempo N. 04328/2025 REG.RIC.
l'acquisto di macchinari innovativi per il settore agricolo al fine di abbattere le emissioni e i rischi infortunistici.
La base giuridica della procedura è l'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui l'INAIL finanzia con risorse proprie progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Il sostegno economico consiste in un finanziamento in conto capitale che generalmente copre il 65% delle spese ammissibili, con massimali che variano dai
50.000 ai 130.000 euro a seconda dell'asse di riferimento, riducendosi al 40-50% per il settore agricolo con un tetto di 60.000 euro.
La procedura di domanda si articola in tre fasi successive che prevedono la compilazione online sul portale INAIL, l'invio telematico per l'assegnazione dell'ordine cronologico e la successiva conferma tramite l'invio della documentazione tecnica, inclusa una perizia asseverata. Una volta ottenuto il provvedimento di concessione a seguito della verifica tecnico-amministrativa, i soggetti beneficiari hanno 365 giorni di tempo per realizzare e rendicontare il progetto, con la possibilità di richiedere un'anticipazione parziale del finanziamento previa costituzione di una fideiussione.
L'art. 24 prevede, tra l'altro: «In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto
a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda
o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso».
9. L'allegato 1.1 determina le modalità di attribuzione dei punteggi. Quelli basati sulla lavorazione svolta sono correlati al tasso di tariffa medio nazionale relativa alla N. 04328/2025 REG.RIC.
lavorazione sulla quale si effettua l'intervento. Tale tasso rappresenta il rischio medio associato a una specifica lavorazione a livello nazionale e riflette la frequenza e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali tipiche di quella lavorazione.
Il sistema di assegnazione dei fondi ISI premia maggiormente le imprese che intervengono su lavorazioni più pericolose, quindi a un tasso più alto corrisponde un punteggio più alto.
Tuttavia si precisa che alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1° gennaio 2017 è attribuito il punteggio minimo (4), a prescindere dalla lavorazione svolta.
10. Venendo ai motivi di appello, deve innanzitutto osservarsi che il provvedimento impugnato in primo grado presenta una motivazione succinta ma chiara. A seguito del conferimento dell'impresa individuale nella s.r.l., la Società non raggiunge più il punteggio minimo per l'accesso al finanziamento. Essa infatti è stata iscritta nella camera di commercio successivamente al 31 dicembre 2016 e, pertanto, avrebbe diritto a soli 4 punti per il parametro della lavorazione svolta.
11. Quanto alle censure volte a far valere la continuità tra le imprese che deriverebbe dal conferimento dell'azienda nella nuova s.r.l., il Collegio ritiene di dover confermare quanto già statuito dal TAR.
Infatti, a prescindere da quale sia la ratio della disposizione che impone di penalizzare le imprese di nuova iscrizione, ciò che rileva è che essa era chiara e non è stata impugnata dall'odierno appellante.
Poiché non può essere contestato che la Irpino s.r.l. sia un nuovo soggetto giuridico, iscritto alla CCIAA successivamente al 31 dicembre 2016, non vi è dubbio che il punteggio astrattamente spettante sia quello previsto dall'Avviso di indizione della procedura.
Sul punto non appaiono pertinenti le pronunce giudiziarie richiamate dall'appellante
(riguardanti essenzialmente l'ambito dei contratti pubblici), né possono essere prese in considerazione note operative del 2002 relative all'oscillazione del tasso di premio N. 04328/2025 REG.RIC.
per andamento infortunistico (che peraltro è un indicatore relativo alla singola impresa e non alla media nazionale, come quello rilevante ai fini ISI).
12. Occorre allora indagare se l'art. 24 dell'Avviso imponesse effettivamente un nuovo calcolo del punteggio attribuito, vale a dire se la soglia minima di ammissibilità di 120 punti (prevista dall'art. 3) sia ricompresa o meno tra i requisiti di ammissibilità di cui al citato art. 24.
In generale, i requisiti di ammissibilità sono disciplinati dall'art. 7.
Esso prevede, appunto, che i soggetti destinatari debbano soddisfare diversi requisiti a pena di esclusione, a partire dal possesso di un'unità produttiva attiva nel territorio della Regione per la quale si presenta il progetto.
Le imprese devono essere regolarmente iscritte negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali in data non successiva alla pubblicazione del bando e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, senza essere in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
È inoltre indispensabile essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi attestati dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Per i progetti relativi agli Assi 1, 2, 3 e 4, non è ammesso chi abbia già ottenuto un provvedimento di concessione per gli avvisi ISI 2015, 2016 o 2017, mentre per l'Asse
5 l'esclusione opera per chi ha ricevuto finanziamenti tramite l'ISI Agricoltura 2016
o l'ISI 2017.
Ad eccezione delle micro e piccole imprese agricole, i partecipanti non devono aver chiesto né ricevuto altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto; per il settore agricolo primario esistono condizioni specifiche riguardanti l'assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi, il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti e il non essere classificati come impresa in difficoltà.
Un ulteriore vincolo riguarda l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per omicidio colposo o lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme N. 04328/2025 REG.RIC.
sulla sicurezza e igiene del lavoro a carico del titolare o del legale rappresentante. È richiesta anche la sottoscrizione del patto di integrità e la verifica del rispetto delle condizioni poste dalla disciplina UE applicabile.
Tutti i suddetti requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche dopo la presentazione della domanda, per tutta la durata della realizzazione del progetto e fino alla sua rendicontazione finale.
13. L'art. 3 definisce, invece, le tipologie di progetti che possono beneficiare dei finanziamenti, organizzandoli in cinque diversi assi di intervento. Questi includono progetti di investimento, l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la riduzione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, la bonifica da materiali contenenti amianto e iniziative specifiche per micro e piccole imprese attive in settori determinati o nella produzione agricola primaria.
Le specifiche relative agli interventi ammissibili, alle spese finanziabili e alle modalità di attribuzione dei punteggi sono contenute negli allegati all'Avviso. I parametri per l'attribuzione dei punteggi sono associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda. È necessario il raggiungimento di una soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.
I progetti devono obbligatoriamente essere realizzati nei luoghi di lavoro dove l'impresa opera al momento della presentazione della domanda e non possono riguardare l'acquisto di beni usati o di beni necessari per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale. Inoltre, è fatto divieto di utilizzare i fondi per l'ampliamento della sede produttiva attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o l'aumento della cubatura esistente.
L'allegato 1.1, tra i parametri relativi alle caratteristiche aziendali, individua le dimensioni aziendali, la lavorazione svolta e il settore Ateco di riferimento.
14. Dal quadro delineato sembra potersi affermare che la soglia minima di punteggio non faccia parte dei requisiti di ammissibilità cui fa riferimento l'art. 24. Questi ultimi N. 04328/2025 REG.RIC.
devono invece essere individuati in quelli previsti dall'art. 7, che, infatti, devono essere posseduti fino alla rendicontazione del progetto.
Diversamente opinando, l'Avviso avrebbe dovuto prevedere che, dopo il conferimento di azienda (o altra modifica soggettiva), fosse necessaria una nuova attribuzione di punteggio. Infatti, come visto, la data di iscrizione alla CCIAA non è l'unico parametro “soggettivo” che viene in considerazione, rilevando, anche, ad esempio, le dimensioni dell'azienda.
Poiché tale ulteriore passaggio procedimentale non è previsto, è illegittimo il provvedimento con cui, dopo la trasformazione dell'impresa individuale in società a responsabilità limitata, l'INAIL ha escluso la Società dal finanziamento sulla base dell'attribuzione di un nuovo punteggio.
14. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
I contributi unificati versati dall'appellante per il ricorso in primo grado e per l'appello sono ripetibili a carico dell'INAIL.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna l'INAIL alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Dette spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario dell'appellante, si liquidano in euro
4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
I contributi unificati versati dall'appellante sono ripetibili a carico dell'INAIL. N. 04328/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De IC, Presidente
LA D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto OS, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto OS OS De IC
IL SEGRETARIO