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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/08/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 11242/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/02/1987, elett. dom. in VIA DEI GIRASOLI N. 1, RAMACCA (CT), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MOTTA VINCENZO ANTONIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elett. dom. in VIA ETNEA N. 299, CATANIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CHIAVETTA FRANCESCO;
, residente in [...], Paternò (CT) - contumace Controparte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
residente in [...], Paternò (CT) - contumace
(C.F. , nato a [...] Controparte_4 C.F._3
(CT) il 21/10/1975, residente in [...], Viadana (MN) - contumace
APPELLATI
Con provvedimento del 20.02.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 29.08.2022, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 23/2022, proc. n. 405/2020 R.G., depositata in data 26.02.2022, con la quale il Giudice di Pace di Paternò, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di nonché di Controparte_1 Controparte_2
(erroneamente indicato in ), e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
compensando le spese del giudizio.
[...]
L'odierno appellante premetteva di aver ritualmente notificato l'atto di citazione dinnanzi il Giudice di Pace di Paternò, sia alla sia a Controparte_1 [...]
, e (proprietari del veicolo), al CP_3 Controparte_4 Controparte_2 fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 01.03.2019, in territorio di Paternò (CT), C.da Cala Cala.
Il esponeva che in data 01.03.2019, alle ore 18:30 circa, mentre transitava per la Pt_1
c.da Cala Cala, in Paternò alla guida della propria autovettura Kia tg. CF725CS, veniva investito dall'autovettura Autobianchi Y10 tg. EP636DP, che invadeva l'opposto senso di marcia, costringendolo ad effettuare una manovra di emergenza, finendo con l'impattare contro il muro di cinta presente sul margine sinistro della carreggiata.
A causa dell'urto, il mezzo attoreo riportava danni, per i quali formulava richiesta di risarcimento quantificato in €. 4.150,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella contumacia di , si costituivano in giudizio Controparte_2 [...]
e , contestando in toto la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 pretesa di controparte.
All'udienza del 23.07.2021 veniva escusso il teste ed espletata la CTU Testimone_1 tecnica;
precisate, quindi, le conclusioni, all'udienza dell'11.01.2022, e depositate le comparse conclusionali, il Giudice di Pace poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 23/2022 del 04.02.2022, pubblicata in data 26.02.2022, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea e compensava le spese legali.
pag. 2/10 Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione , formulando tre Parte_1 motivi di appello.
Col primo motivo, lamentava l'erronea statuizione in ordine alla laconicità dell'atto di citazione e alla mancata indicazione del luogo del sinistro, affermando che la dinamica del sinistro fosse sufficientemente descritta e che il luogo del sinistro risultasse individuato sia nell'atto di citazione, sia nella CTU, nonché riprodotto nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice.
Con il secondo motivo, deduceva l'erronea statuizione in ordine alla asserita mancata indicazione del titolo di responsabilità dei convenuti, asserendo che fosse chiaramente indicata la qualità di comproprietari dell'autocarro tg. EP635DP di e Controparte_3
e che, in ogni caso, i convenuti non avevano fatto eccezione di Controparte_4 difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi sempre comproprietari del veicolo responsabile, seppur senza il possesso materiale dell'autovettura.
Con il terzo motivo, lamentava l'erronea statuizione in ordine alla asserita divergenza tra la dinamica esposta in citazione e quella risultante dall'istruttoria della causa, avendo il teste escusso confermato che si trovava sui luoghi al momento del sinistro e di aver visto l'autovettura Lancia Y10 tg. EP635DP che invadeva la corsia di marcia del veicolo attoreo, costringendolo ad effettuare una manovra di emergenza.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di
“Accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introdotta dall'attrice e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, e i signori , e , ai Controparte_2 Controparte_3 CP_3 Controparte_4 sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni materiali subiti dal sig. ; Parte_1
Liquidare i danni materiali, in favore della Dott. , nella complessiva Parte_1 somma di € 4.150,00 (quattromilacentocinquanta/00), e precisamente: € 3.000,00 a titolo di valore commerciale dell'autovettura; € 800 a titolo di spese per il trasferimento di proprietà di un veicolo analogo;
€ 200 a titolo di spese di rottamazione;
€ 150 per
F.R.A.M., o in quella somma maggiore o minore che il decidente riterrà più equa e giusta in base alle risultanze istruttorie ed al Suo prudente apprezzamento, nei limiti della
pag. 3/10 propria competenza, oltre agli interessi legali dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
In ogni caso:
Condannare la società “ in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e i signori , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari di entrambi i Controparte_4 gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva che contestava l'appello avanzato, Controparte_1 domandando: “in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello notificato a mezzo PEC del 29/08/2022, in quanto introdotto in violazione del combinato disposto degli artt. 342 e163 c.p.c., nonché in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342, comma 1, c.p.c. ex legge n. 134 del 07/08/2012, di conversione del Decreto-Legge del 22/06/2012 n. 83 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 23/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Paternò in data 26 Febbraio 2022, per i motivi esposti in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda di risarcimento dei danni promossa da nei confronti della appellata Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 23/2022 emessa dal Giudice Controparte_1 di Pace di Paternò in data 26 Febbraio 2022, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
(così da intendersi, seppur erroneamente indicato nell'intestazione Controparte_2 della sentenza impugnata in , disponendone in tal senso la Controparte_5 correzione), e , nonostante la regolarità della Controparte_3 Controparte_4 notifica, non si costituivano e rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 20.02.2025, ex art. 127-ter
c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte appellata
– di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, ed ex art. 348-bis c.p.c., come introdotto ex novo dal
D.L. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012.
pag. 4/10 L'art. 342 c.p.c., infatti, prevede che l'appellante, a pena di inammissibilità, indichi le parti del provvedimento che intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tale previsione è stata pienamente rispettata dall'appellante, non essendovi stata una generica censura della sentenza nel suo complesso, limitata ad una mera diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, quanto piuttosto una critica della pronuncia del primo giudice, mediante la specifica indicazione dei passi della sentenza che si intendevano impugnare e dei ritenuti profili di violazione di legge, in termini di erronea valutazione degli elementi di prova offerti, così come trasfusi nei motivi di appello.
Resta escluso, invece – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata –, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., Sez. Unite, 16 novembre 2017, n.
27199).
Del pari, non sussistono i presupposti per una pronuncia ex art. 348-bis c.p.c., in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello non emerge ictu oculi dalla semplice lettura del relativo atto, bensì solo all'esito di un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure.
I primi due motivi, per l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per le ragioni di cui si dirà.
Ed invero, come correttamente rilevato da parte appellante, sia il luogo del sinistro, sia la qualità di comproprietari dei convenuti – che non è stata da questi contestata nel procedimento di primo grado, ove si costituivano in giudizio –, è chiaramente desumibile dagli atti e dai documenti di causa, oltre che dall'espletata CTU, avendo altresì parte attrice prodotto nel giudizio di primo grado fotografie ritraenti i mezzi coinvolti, nonché il luogo esatto del sinistro. Sicché, l'atto di citazione ed i suoi relativi allegati risultano essere sufficienti a delineare – seppur sinteticamente – la dinamica del sinistro.
Risulta altresì parzialmente fondato il terzo motivo di appello.
pag. 5/10 Ed invero, il teste si è limitato a rispondere ai capitolati di prova richiesti dall'Avv. Motta ed ammessi dal Giudice di Pace, senza contraddire la dinamica del sinistro così come – seppur succintamente – narrata dal nell'atto introduttivo, confermando il luogo, Pt_1
l'ora e la dinamica, nonché dettagli aggiuntivi (così come formulati nei capitolati di prova ammessi dal Giudice di prime cure) rispetto alla narrazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, senza però riferire una dinamica diversa da quella paventata nell'atto introduttivo. Invero, dalle foto depositate, ritraenti il luogo del sinistro, nonché dall'entità dei danni subiti dai mezzi coinvolti, oltre che dalle risultanze della c.t.u. espletata, appare indubbio che vi sia stato un impatto tra i veicoli in oggetto che ha determinato l'impatto del mezzo attoreo con il muro a margine della carreggiata sul lato destro.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che in caso di sinistro stradale,
l'art. 2054 del codice civile statuisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La colpa, pertanto, si presume, e la prova contraria assume un carattere più rigoroso, in quanto deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che « si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno », onde si individua una responsabilità anche per colpa lievissima.. Si disciplina altresì, nel secondo comma, la ipotesi dello scontro tra veicoli con una presunzione (iuris tantum) di colpa eguale per ciascuno dei conducenti, onde l'onere della prova incomberebbe a ciascuno dei danneggiati, nei riguardi dell'altro o degli altri.
Pertanto, ciascuno dei conducenti deve attivarsi e fornire la prova contraria alla presunzione di colpa che grava su tutti i conducenti. Recentemente la Cassazione ha ribadito che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro
pag. 6/10 dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art.
2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884)
Sempre la Corte di Cassazione, ha inoltre stabilito che in caso di sinistro con dinamica incerta vige il principio di pari responsabilità dei conducenti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2054 comma 2 c.c. Trattasi di un criterio residuale che il giudice applica qualora non riesca a stabilire con esattezza in quale misura ciascun conducente abbia contribuito a provocare il sinistro stradale. Non è neanche rilevante che la colpa di uno dei conducenti sia evidente, in quanto il giudice è tenuto sempre ad accertare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada da parte del veicolo che ha subìto dei danni
(vedi ex multis Cass. Sentenza n. 7479/2020).
Nella specie, pur essendo stato provato il coinvolgimento dei mezzi suindicati, tuttavia non è dato ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, in relazione alla diversa ricostruzione offerta inizialmente nell'atto di citazione in primo grado e la versione resa dal teste, nè il grado di colpa specificamente attribuibile ai due conducenti dei mezzi coinvolti. Invero, dalle risultanze della c.t.u. e dalle foto raffiguranti i danni subiti dai mezzi, in particolare la parte laterale sn dell'autovettura Autobianchi Y10, in relazione al danno subito nella parte anteriore laterale sx dell'autoveicolo attoreo si desume che, quest'ultimo non stesse mantenendo la destra della propria corsia di pertinenza e l'urto si
è verificato con alta probabilità al centro della carreggiata, determinando, quindi, anche a seguito della manovra di emergenza, l'impatto sul muro delimitante la carreggiata, come desumibile dall'entità dei danni subiti sul lato anteriore destro dell'autovettura.
Sicchè, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, nonché delle considerazioni di cui sopra, ha errato il Giudice di prime cure nel valutare le prove offerte e nel non aver ritenuto che fosse stata raggiunta la prova circa la verificazione del sinistro. Tuttavia, non pag. 7/10 risulta che parte attrice abbia provato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Autobianchi Y10 in relazione alla propria condotta di guida, ed in particolare, con riguardo all'obbligo di mantenere la destra all'interno della propria corsia di marcia.
Pertanto, deve applicarsi la regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, attribuendo alle parti una corresponsabilità pari al 50% nella causazione del sinistro.
Premesso quanto sopra, in relazione al quantum debeatur, nelle conclusioni rassegnate nella perizia redatta nel corso del giudizio di primo grado, il CTU ha così concluso: “i danni lamentati trovano riscontro con la dinamica denunciata in citazione. Dai calcoli sopra eseguiti, i danni riportati dal mezzo attoreo a seguito del sinistro per cui è causa sono pari ad € 3.709,86 (€ 4.526,03 ivato). Il valore commerciale del mezzo attoreo al momento del sinistro era pari ad € 2.700,00, pertanto, la riparazione risulta essere antieconomica. Il danno emergente da Fermo Recupero Analogo Mezzo) è pari Pt_2 ad € 250,00, il danno emergente da passaggio di proprietà acquisto veicolo analogo è pari ad € 600,00, mentre le spese rottamazione veicolo ammontano ad € 100,00”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU possono essere qui condivise, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti e non specificatamente contestate in questo grado, né oggetto di motivi di impugnazione.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale.
In punto di diritto, in argomento di danni materiali da sinistro stradale, riparazione antieconomica e valore commerciale del bene, si osserva che, con ordinanza n. 10686/23 del 20 aprile 2023, la Suprema Corte ha stabilito che la riparazione del veicolo è possibile, seppure con delle limitazioni, anche se i costi risultino superiori al suo valore commerciale.
La Cassazione ha affermato, un nuovo criterio per definire il concetto di antieconomicità della riparazione, sostenendo che, se a seguito della riparazione non si ravvisa un ingiustificato arricchimento a favore del proprietario del veicolo, si può procedere con il risarcimento in forma specifica, anche se i costi degli interventi riparativi superano il suo pag. 8/10 valore commerciale. In sostanza deve farsi riferimento al valore del veicolo dopo la sua riparazione. Se il veicolo mantiene un valore commerciale non superiore a quello che aveva prima del sinistro, il costo della riparazione di per sé non può essere contestato.
La Cassazione ha quindi precisato che non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma occorre invece una sproporzione sensibile tra il costo delle riparazioni e il valore del veicolo prima del sinistro, che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che il valore commerciale del veicolo attoreo al momento del sinistro fosse di € 2.700,00 e che, pertanto, la riparazione, complessivamente pari ad € 4.526,03, risulta essere antieconomica, in quanto, all'evidenza, sussiste una particolare sproporzione tra il valore commerciale ed il costo della riparazione, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Sicchè, il danno patrimoniale, così come stimato dal CTU, va complessivamente quantificato in misura pari a € 3.400,00, di cui € 2.700,00 per danno materiale, € 600,00 per danno emergente da passaggio di proprietà acquisto veicolo analogo ed € 100,00 per spese di rottamazione del veicolo, escludendo il danno emergente da (Fermo Pt_2
Recupero Analogo Mezzo), in quanto non specificatamente provato, non essendo configurabile come un danno risarcibile in re ipsa, come affermato dalla giurisprudenza prevalente.
Sussistendo il concorso di colpa, tali somme devono essere decurtate della metà, liquidando al la complessiva somma di € 1.700,00. Sulle predette somme sono Pt_1 anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito (01.03.2019) sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite,
1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n.
6209), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
pag. 9/10 Stante il parziale accoglimento del presente appello, nonché la contumacia degli appellati
, e , sussistono giustificati Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello notificato il
29.08.2022, previa dichiarazione di contumacia di , Controparte_2 Controparte_3
e , condanna parte appellata in Controparte_4 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in solido, al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_4 Parte_1 complessiva somma di € 1.700,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali come indicati in parte motiva.
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 26.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 11242/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/02/1987, elett. dom. in VIA DEI GIRASOLI N. 1, RAMACCA (CT), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MOTTA VINCENZO ANTONIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elett. dom. in VIA ETNEA N. 299, CATANIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CHIAVETTA FRANCESCO;
, residente in [...], Paternò (CT) - contumace Controparte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
residente in [...], Paternò (CT) - contumace
(C.F. , nato a [...] Controparte_4 C.F._3
(CT) il 21/10/1975, residente in [...], Viadana (MN) - contumace
APPELLATI
Con provvedimento del 20.02.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 29.08.2022, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 23/2022, proc. n. 405/2020 R.G., depositata in data 26.02.2022, con la quale il Giudice di Pace di Paternò, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di nonché di Controparte_1 Controparte_2
(erroneamente indicato in ), e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
compensando le spese del giudizio.
[...]
L'odierno appellante premetteva di aver ritualmente notificato l'atto di citazione dinnanzi il Giudice di Pace di Paternò, sia alla sia a Controparte_1 [...]
, e (proprietari del veicolo), al CP_3 Controparte_4 Controparte_2 fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 01.03.2019, in territorio di Paternò (CT), C.da Cala Cala.
Il esponeva che in data 01.03.2019, alle ore 18:30 circa, mentre transitava per la Pt_1
c.da Cala Cala, in Paternò alla guida della propria autovettura Kia tg. CF725CS, veniva investito dall'autovettura Autobianchi Y10 tg. EP636DP, che invadeva l'opposto senso di marcia, costringendolo ad effettuare una manovra di emergenza, finendo con l'impattare contro il muro di cinta presente sul margine sinistro della carreggiata.
A causa dell'urto, il mezzo attoreo riportava danni, per i quali formulava richiesta di risarcimento quantificato in €. 4.150,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella contumacia di , si costituivano in giudizio Controparte_2 [...]
e , contestando in toto la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 pretesa di controparte.
All'udienza del 23.07.2021 veniva escusso il teste ed espletata la CTU Testimone_1 tecnica;
precisate, quindi, le conclusioni, all'udienza dell'11.01.2022, e depositate le comparse conclusionali, il Giudice di Pace poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 23/2022 del 04.02.2022, pubblicata in data 26.02.2022, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea e compensava le spese legali.
pag. 2/10 Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione , formulando tre Parte_1 motivi di appello.
Col primo motivo, lamentava l'erronea statuizione in ordine alla laconicità dell'atto di citazione e alla mancata indicazione del luogo del sinistro, affermando che la dinamica del sinistro fosse sufficientemente descritta e che il luogo del sinistro risultasse individuato sia nell'atto di citazione, sia nella CTU, nonché riprodotto nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice.
Con il secondo motivo, deduceva l'erronea statuizione in ordine alla asserita mancata indicazione del titolo di responsabilità dei convenuti, asserendo che fosse chiaramente indicata la qualità di comproprietari dell'autocarro tg. EP635DP di e Controparte_3
e che, in ogni caso, i convenuti non avevano fatto eccezione di Controparte_4 difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi sempre comproprietari del veicolo responsabile, seppur senza il possesso materiale dell'autovettura.
Con il terzo motivo, lamentava l'erronea statuizione in ordine alla asserita divergenza tra la dinamica esposta in citazione e quella risultante dall'istruttoria della causa, avendo il teste escusso confermato che si trovava sui luoghi al momento del sinistro e di aver visto l'autovettura Lancia Y10 tg. EP635DP che invadeva la corsia di marcia del veicolo attoreo, costringendolo ad effettuare una manovra di emergenza.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di
“Accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introdotta dall'attrice e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, e i signori , e , ai Controparte_2 Controparte_3 CP_3 Controparte_4 sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni materiali subiti dal sig. ; Parte_1
Liquidare i danni materiali, in favore della Dott. , nella complessiva Parte_1 somma di € 4.150,00 (quattromilacentocinquanta/00), e precisamente: € 3.000,00 a titolo di valore commerciale dell'autovettura; € 800 a titolo di spese per il trasferimento di proprietà di un veicolo analogo;
€ 200 a titolo di spese di rottamazione;
€ 150 per
F.R.A.M., o in quella somma maggiore o minore che il decidente riterrà più equa e giusta in base alle risultanze istruttorie ed al Suo prudente apprezzamento, nei limiti della
pag. 3/10 propria competenza, oltre agli interessi legali dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
In ogni caso:
Condannare la società “ in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e i signori , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari di entrambi i Controparte_4 gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva che contestava l'appello avanzato, Controparte_1 domandando: “in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello notificato a mezzo PEC del 29/08/2022, in quanto introdotto in violazione del combinato disposto degli artt. 342 e163 c.p.c., nonché in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342, comma 1, c.p.c. ex legge n. 134 del 07/08/2012, di conversione del Decreto-Legge del 22/06/2012 n. 83 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 23/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Paternò in data 26 Febbraio 2022, per i motivi esposti in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda di risarcimento dei danni promossa da nei confronti della appellata Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 23/2022 emessa dal Giudice Controparte_1 di Pace di Paternò in data 26 Febbraio 2022, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
(così da intendersi, seppur erroneamente indicato nell'intestazione Controparte_2 della sentenza impugnata in , disponendone in tal senso la Controparte_5 correzione), e , nonostante la regolarità della Controparte_3 Controparte_4 notifica, non si costituivano e rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 20.02.2025, ex art. 127-ter
c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte appellata
– di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, ed ex art. 348-bis c.p.c., come introdotto ex novo dal
D.L. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012.
pag. 4/10 L'art. 342 c.p.c., infatti, prevede che l'appellante, a pena di inammissibilità, indichi le parti del provvedimento che intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tale previsione è stata pienamente rispettata dall'appellante, non essendovi stata una generica censura della sentenza nel suo complesso, limitata ad una mera diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, quanto piuttosto una critica della pronuncia del primo giudice, mediante la specifica indicazione dei passi della sentenza che si intendevano impugnare e dei ritenuti profili di violazione di legge, in termini di erronea valutazione degli elementi di prova offerti, così come trasfusi nei motivi di appello.
Resta escluso, invece – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata –, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., Sez. Unite, 16 novembre 2017, n.
27199).
Del pari, non sussistono i presupposti per una pronuncia ex art. 348-bis c.p.c., in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello non emerge ictu oculi dalla semplice lettura del relativo atto, bensì solo all'esito di un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure.
I primi due motivi, per l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per le ragioni di cui si dirà.
Ed invero, come correttamente rilevato da parte appellante, sia il luogo del sinistro, sia la qualità di comproprietari dei convenuti – che non è stata da questi contestata nel procedimento di primo grado, ove si costituivano in giudizio –, è chiaramente desumibile dagli atti e dai documenti di causa, oltre che dall'espletata CTU, avendo altresì parte attrice prodotto nel giudizio di primo grado fotografie ritraenti i mezzi coinvolti, nonché il luogo esatto del sinistro. Sicché, l'atto di citazione ed i suoi relativi allegati risultano essere sufficienti a delineare – seppur sinteticamente – la dinamica del sinistro.
Risulta altresì parzialmente fondato il terzo motivo di appello.
pag. 5/10 Ed invero, il teste si è limitato a rispondere ai capitolati di prova richiesti dall'Avv. Motta ed ammessi dal Giudice di Pace, senza contraddire la dinamica del sinistro così come – seppur succintamente – narrata dal nell'atto introduttivo, confermando il luogo, Pt_1
l'ora e la dinamica, nonché dettagli aggiuntivi (così come formulati nei capitolati di prova ammessi dal Giudice di prime cure) rispetto alla narrazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, senza però riferire una dinamica diversa da quella paventata nell'atto introduttivo. Invero, dalle foto depositate, ritraenti il luogo del sinistro, nonché dall'entità dei danni subiti dai mezzi coinvolti, oltre che dalle risultanze della c.t.u. espletata, appare indubbio che vi sia stato un impatto tra i veicoli in oggetto che ha determinato l'impatto del mezzo attoreo con il muro a margine della carreggiata sul lato destro.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che in caso di sinistro stradale,
l'art. 2054 del codice civile statuisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La colpa, pertanto, si presume, e la prova contraria assume un carattere più rigoroso, in quanto deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che « si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno », onde si individua una responsabilità anche per colpa lievissima.. Si disciplina altresì, nel secondo comma, la ipotesi dello scontro tra veicoli con una presunzione (iuris tantum) di colpa eguale per ciascuno dei conducenti, onde l'onere della prova incomberebbe a ciascuno dei danneggiati, nei riguardi dell'altro o degli altri.
Pertanto, ciascuno dei conducenti deve attivarsi e fornire la prova contraria alla presunzione di colpa che grava su tutti i conducenti. Recentemente la Cassazione ha ribadito che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro
pag. 6/10 dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art.
2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884)
Sempre la Corte di Cassazione, ha inoltre stabilito che in caso di sinistro con dinamica incerta vige il principio di pari responsabilità dei conducenti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2054 comma 2 c.c. Trattasi di un criterio residuale che il giudice applica qualora non riesca a stabilire con esattezza in quale misura ciascun conducente abbia contribuito a provocare il sinistro stradale. Non è neanche rilevante che la colpa di uno dei conducenti sia evidente, in quanto il giudice è tenuto sempre ad accertare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada da parte del veicolo che ha subìto dei danni
(vedi ex multis Cass. Sentenza n. 7479/2020).
Nella specie, pur essendo stato provato il coinvolgimento dei mezzi suindicati, tuttavia non è dato ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, in relazione alla diversa ricostruzione offerta inizialmente nell'atto di citazione in primo grado e la versione resa dal teste, nè il grado di colpa specificamente attribuibile ai due conducenti dei mezzi coinvolti. Invero, dalle risultanze della c.t.u. e dalle foto raffiguranti i danni subiti dai mezzi, in particolare la parte laterale sn dell'autovettura Autobianchi Y10, in relazione al danno subito nella parte anteriore laterale sx dell'autoveicolo attoreo si desume che, quest'ultimo non stesse mantenendo la destra della propria corsia di pertinenza e l'urto si
è verificato con alta probabilità al centro della carreggiata, determinando, quindi, anche a seguito della manovra di emergenza, l'impatto sul muro delimitante la carreggiata, come desumibile dall'entità dei danni subiti sul lato anteriore destro dell'autovettura.
Sicchè, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, nonché delle considerazioni di cui sopra, ha errato il Giudice di prime cure nel valutare le prove offerte e nel non aver ritenuto che fosse stata raggiunta la prova circa la verificazione del sinistro. Tuttavia, non pag. 7/10 risulta che parte attrice abbia provato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Autobianchi Y10 in relazione alla propria condotta di guida, ed in particolare, con riguardo all'obbligo di mantenere la destra all'interno della propria corsia di marcia.
Pertanto, deve applicarsi la regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, attribuendo alle parti una corresponsabilità pari al 50% nella causazione del sinistro.
Premesso quanto sopra, in relazione al quantum debeatur, nelle conclusioni rassegnate nella perizia redatta nel corso del giudizio di primo grado, il CTU ha così concluso: “i danni lamentati trovano riscontro con la dinamica denunciata in citazione. Dai calcoli sopra eseguiti, i danni riportati dal mezzo attoreo a seguito del sinistro per cui è causa sono pari ad € 3.709,86 (€ 4.526,03 ivato). Il valore commerciale del mezzo attoreo al momento del sinistro era pari ad € 2.700,00, pertanto, la riparazione risulta essere antieconomica. Il danno emergente da Fermo Recupero Analogo Mezzo) è pari Pt_2 ad € 250,00, il danno emergente da passaggio di proprietà acquisto veicolo analogo è pari ad € 600,00, mentre le spese rottamazione veicolo ammontano ad € 100,00”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU possono essere qui condivise, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti e non specificatamente contestate in questo grado, né oggetto di motivi di impugnazione.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale.
In punto di diritto, in argomento di danni materiali da sinistro stradale, riparazione antieconomica e valore commerciale del bene, si osserva che, con ordinanza n. 10686/23 del 20 aprile 2023, la Suprema Corte ha stabilito che la riparazione del veicolo è possibile, seppure con delle limitazioni, anche se i costi risultino superiori al suo valore commerciale.
La Cassazione ha affermato, un nuovo criterio per definire il concetto di antieconomicità della riparazione, sostenendo che, se a seguito della riparazione non si ravvisa un ingiustificato arricchimento a favore del proprietario del veicolo, si può procedere con il risarcimento in forma specifica, anche se i costi degli interventi riparativi superano il suo pag. 8/10 valore commerciale. In sostanza deve farsi riferimento al valore del veicolo dopo la sua riparazione. Se il veicolo mantiene un valore commerciale non superiore a quello che aveva prima del sinistro, il costo della riparazione di per sé non può essere contestato.
La Cassazione ha quindi precisato che non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma occorre invece una sproporzione sensibile tra il costo delle riparazioni e il valore del veicolo prima del sinistro, che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che il valore commerciale del veicolo attoreo al momento del sinistro fosse di € 2.700,00 e che, pertanto, la riparazione, complessivamente pari ad € 4.526,03, risulta essere antieconomica, in quanto, all'evidenza, sussiste una particolare sproporzione tra il valore commerciale ed il costo della riparazione, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Sicchè, il danno patrimoniale, così come stimato dal CTU, va complessivamente quantificato in misura pari a € 3.400,00, di cui € 2.700,00 per danno materiale, € 600,00 per danno emergente da passaggio di proprietà acquisto veicolo analogo ed € 100,00 per spese di rottamazione del veicolo, escludendo il danno emergente da (Fermo Pt_2
Recupero Analogo Mezzo), in quanto non specificatamente provato, non essendo configurabile come un danno risarcibile in re ipsa, come affermato dalla giurisprudenza prevalente.
Sussistendo il concorso di colpa, tali somme devono essere decurtate della metà, liquidando al la complessiva somma di € 1.700,00. Sulle predette somme sono Pt_1 anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito (01.03.2019) sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite,
1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n.
6209), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
pag. 9/10 Stante il parziale accoglimento del presente appello, nonché la contumacia degli appellati
, e , sussistono giustificati Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello notificato il
29.08.2022, previa dichiarazione di contumacia di , Controparte_2 Controparte_3
e , condanna parte appellata in Controparte_4 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in solido, al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_4 Parte_1 complessiva somma di € 1.700,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali come indicati in parte motiva.
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 26.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
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