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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 20.11.2025, nella causa iscritta al n. 3604 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale C.F._1
Biondi e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo di Posta Elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Paola Basile in virtù di procura alle liti e determina dirigenziale n. 6 del 16.01.2025;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: indennità per ferie non godute
1. Con ricorso depositato in data 10.09.2024, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
- di essere dipendente del Comune di dal 01.07.1982, con profilo professionale di CP_1
Istruttore di Vigilanza, da ultimo inquadrato nella categoria economica D3 di cui al CCNL Enti Locali;
- di essere stato assegnato, sin dall'assunzione, al Corpo di Polizia Municipale dell'Ente di cui attualmente risulta essere Vice Comandante, con il grado di Maggiore;
- di aver sempre osservato, nel minimo, come previsto dal CCNL del Comparto Enti Locali, un orario lavorativo medio di 36 ore settimanali, ripartito su sei giornate lavorative settimanali;
- di aver maturato, ai sensi delle disposizioni di contrattazione collettiva di comparto, dopo i primi tre anni di servizio, 32 giorni di congedo per ferie l'anno, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché ulteriori 4 giornate di riposo, ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. 23 dicembre 1977, n. 937;
- di aver maturato anche giorni di riposo compensativo per l'espletamento di servizio durante il giorno di riposo settimanale o per l'espletamento di servizio in giorno festivo infrasettimanale o in giorno feriale non lavorativo;
- che, durante il rapporto di lavoro con l'Ente, per esigenze di servizio, ed in special modo per carenza di personale, non ha mai potuto godere integralmente né delle ferie maturate annualmente, né dei riposi compensativi previsti dal CCNL di comparto;
- che, l'Ente datore di lavoro non ha mai predisposto il piano di ferie annuale, né ha mai invitato il ricorrente a fruire delle ferie e dei riposi compensativi maturati e non goduti nel corso degli anni;
- che, per tale motivo, alla data del 31.12.2023, aveva maturato 99 giorni di congedo per ferie non godute, comprensivi dei riposi previsti dalla menzionata L. 23 dicembre 1977, n. 93, e 85 giorni di riposi compensativi;
- che, con nota del 19.01.2024 il Comandante della Polizia Municipale ha proceduto a sospenderlo unilateralmente dal rapporto di lavoro, con decorrenza dal 22.01.2024, al fine di procedere allo smaltimento delle giornate arretrate di ferie e di riposi compensativi non ancora fruiti;
- che, il suddetto provvedimento è stato motivato con la necessità di evitare il rischio di una possibile richiesta di indennizzo per ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro alla luce dei principi sanciti dalla sentenza della Corte giustizia UE sez. I, n. 218, pubblicata il 18.01.2024;
- che, con nota del 21.01.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 8923 del 22.01.2024, ha contestato il provvedimento datoriale segnalando la possibilità di poter fruire delle ferie e dei riposi compensativi anche in altro periodo;
- che, con nota prot. 9468 del 22.01.2024, il Dirigente Amministrativo della Polizia Municipale, dott. ha confermato la collocazione in “ferie d'ufficio” stante la Persona_1 mancata fruizione di 99 giorni di ferie maturate al 31.12.2023 e la mancata fruizione di 85 giorni di riposi compensativi maturati alla medesima data;
- che, l'Ente ha disposto il rientro in servizio del ricorrente per il giorno 27.08.2024 dopo il godimento di: - 9 giorni ferie nel mese di gennaio 2024; 25 giorni di ferie nel mese di febbraio 2024; 26 giorni di ferie nel mese di marzo 2024; 24 giorni di ferie nel mese di aprile 2024; 15 giorni di ferie nel mese di maggio 2024; 11 giorni di riposi compensativi nel mese di maggio 2024; 25 giorni di riposi compensativi nel mese di giugno 25; 27 giorni di riposi compensativi nel mese luglio 2024 e 22 giorni di ferie nel mese di agosto 2024;
- che, con ulteriore nota del 23.01.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 10419 del 24.01.2024, ha richiesto la revisione del provvedimento n. 9468 del 22.01.2024 dichiarandosi disponibile a fruire delle ferie e dei riposi compensativi secondo una diversa programmazione temporale e, comunque, in tempo utile al pensionamento previsto per la data del 01.04.2025;
- che, in particolare, ha richiesto di fruire delle ferie arretrate nel periodo dal 10.06.2024 al 31.08.2024 e dal 02.10.2024 al 31.10.2024, impegnandosi a fruire degli ulteriori giorni di ferie e riposi compensativi prima del collocamento in pensione previsto per la data del 01.04.2025, sottolineando anche di avere interesse a una diversa programmazione delle ferie anche per avere la possibilità di esercitare le funzioni di Comandante della Polizia Municipale di
, atteso che dal 01.02.2024 il dott. sarebbe stato posto in ferie CP_1 Parte_2
d'ufficio sino al 31.05.2024, data prevista per il pensionamento;
- che, in data 30.01.2024, ha nuovamente richiesto la revoca del provvedimento prot. 9468 del 22.01.2024, anche in modo da avere la possibilità di esercitare le funzioni di Comando del Corpo di P.M. stante l'assenza del comandante in carica nel frattempo dimessosi con decorrenza dal 01.02.2024;
- che, le suddette richieste non hanno ricevuto alcun tipo di riscontro e durante il periodo di assenza forzata dal servizio il ha provvisoriamente conferito l'incarico Controparte_1 di Comandate della Polizia Municipale ad altri dipendenti dell'Ente;
- che, con Decreto Sindacale n. 4 del 31.01.2024 il ha provvisoriamente Controparte_1 conferito, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva, con decorrenza dal 01.02.2024, l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale al dr. , Persona_2 dipendente dell'Ente, inquadrato nella categoria D1, che sino al 31.01.2024 è stato collocato in aspettativa per l'espletamento dell'incarico di Comandante della Polizia Locale di Casalnuovo di Napoli (NA);
- che, con Decreto Sindacale n. 42 del 02.08.2024, il stante le Controparte_1 dimissioni del dr. ha provvisoriamente conferito, nelle more Persona_2 dell'espletamento della procedura selettiva, l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale al dr. , dipendente dell'Ente avente il grado di “Tenente”, Persona_3 inquadrato nella categoria D1 di cui al CCNL Enti Locali. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare che il CP_1
ha illegittimamente sospeso dal lavoro il ricorrente imponendogli la fruizione delle
[...] ferie residue e dei riposi compensativi in violazione dei precetti di legge e di contrattazione collettiva, imputando i pagamenti ricevuti dal lavoratore nel periodo dal 22/01/2024 al 27/08/2024 a pagamento della retribuzione dovuta per il menzionato periodo;
2) Condannare il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al ripristino del monte orario e giornaliero
[...] delle ferie residue e dei riposi compensativi non goduti, come risultanti alla data del 21/01/2024 o, in via alternativa, condannare l'Ente convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di mancato godimento delle ferie residue e dei riposi compensativi nella misura di € 17.511,35 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, determinando a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito, condannando l'Ente convenuto al pagamento in suo favore delle relative somme;
3) Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso CP_1 proposto. In particolare, l'Ente ha dedotto che non sussistevano le richiamate esigenze di servizio ed in particolare la dedotta carenza di personale, che giustificavano la mancata fruizione delle ferie e dei riposi compensativi, che il ricorrente ha mai chiesto di fruirne e l'Ente non ha mai opposto un rifiuto, che aveva sempre diramato circolari in merito alle modalità di fruizione delle ferie, che la domanda di rispristino del monte ore era inammissibile, traducendosi in una duplicazione del diritto, in quanto il ricorrente aveva fruito- a seguito della collocazione di ufficio- delle giornate per le quali oggi chiede il ristoro. Vista la natura documentale della causa, la stessa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di collocamento d'ufficio in ferie, ritenendo si tratti di illegittima sospensione del rapporto lavorativo e, pertanto, ha chiesto la corresponsione degli importi spettanti a titolo di ferie e riposi compensativi, in tesi, non goduti pari a 184 giorni. In diritto, si osserva che l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 recita: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2016 ha dichiarato: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia”. Nel percorso motivazionale seguito dalla pronunzia, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che sia il dato letterale della norma che la ratio della stessa rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del remittente. Il legislatore, infatti, correla il divieto di monetizzazione a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore. Lo scopo della normativa è, infatti, quello di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" del periodo di ferie non goduto, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse, nell'alveo di una razionale programmazione, con lo scopo di favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto, ma senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, viene osservato, sia la prassi amministrativa che le decisioni della magistratura contabile escludono dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore e tutta la giurisprudenza di legittimità riconosce sempre al lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, e ciò anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione". Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente. Ebbene, è di tutta evidenza che, se così interpretata nel solco della pronunzia del giudice costituzionale, la disciplina de qua non pregiudica affatto l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché dalle fonti internazionali ed europee. Né la normativa qui in discussione sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie. Quanto alla giurisprudenza della CGUE (in particolare nella causa 619/2016 del 6.11.2018 e nelle altre di seguito citate) emerge che: - l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C-118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 65); - l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C-350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Di recente e proprio con riferimento alla normativa italiana, la CGUE ha chiarito che, “l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, zur Controparte_3
Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_5
EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata). Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33). Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie,
[...] dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che il lavoratore ha maturato giorni di ferie annuali retribuite in diversi periodi di riferimento che sembrano essersi cumulati, una parte dei quali, maturati sia dal 2013 sia durante il 2016, non era ancora stata goduta quando il rapporto di lavoro è cessato il 1° ottobre 2016. Dall'altro lato, risulta che, in forza dell'articolo 5, comma 8, del decreto- legge n. 95, tale lavoratore non ha diritto all'indennità finanziaria relativa all'insieme di tali giorni di ferie non goduti per il solo motivo che ha posto volontariamente fine al rapporto di lavoro con il pensionamento anticipato, circostanza che avrebbe potuto prevedere in anticipo. A tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria. Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. In vista di tale obiettivo, e poiché l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente riconosciuto da tale direttiva che comprenda finanche la perdita di detto diritto alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce. Orbene, il motivo della cessazione del rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). Dalle considerazioni che precedono risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dalla Corte costituzionale, che prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro per il motivo che quest'ultimo ha posto fine volontariamente al rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro, introduce una condizione ulteriore a quelle espressamente previste all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, rammentate al punto 31 della presente sentenza. Inoltre, tale divieto riguarda, in particolare, l'ultimo anno di impiego nonché il periodo di riferimento nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale normativa nazionale limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il quale costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza. A tale riguardo, occorre ricordare che possono essere apportate limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire che siffatte limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione [sentenza del 22 settembre 2022, LB (Prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite), C-120/21, EU:C:2022:718, punto 36 e giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, la limitazione di cui trattasi nel procedimento principale all'esercizio del diritto fondamentale di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta è prevista dalla legge, più in particolare dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, sui quali il giudice di rinvio si interroga in particolare, dalla formulazione della prima questione discende che essi, quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto- legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro. In primo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata). In secondo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, occorre rilevare che esso concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza. Inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max- zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54). Se, Persona_6 invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
[...]
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, Controparte_4
EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
[...]
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55). In ogni caso, dalle Controparte_4 indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il divieto di versare un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti si riferisce a quelli maturati durante l'ultimo anno di impiego in corso. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 18 gennaio 2024, Sentenza n. C-218/22). La Corte di Cassazione ha, poi, ripetutamente statuito che “dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, ed in causa C-684/16 Persona_7
, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti Per_8 fondamentali dell'Unione europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022)” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. N. 5496/2025).
“Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9993 del 2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 2023; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29844 del 12/10/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21780 del 08/07/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 18140 del 06/06/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018)” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 27496/2024).
“In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14083/2024). L'art. 38 del CCNL Funzioni Locali prevede “1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977. 3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977. 4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3. 5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/77. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 40 del presente CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21.05.2018 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione. 16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 40, comma 1, secondo alinea. 17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 49, comma 3 (Assenze per malattia), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15. 18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL;
trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74. 19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie. 20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 21.05.2018”. In merito ai riposi compensativi, l'art. 24 CCNL 14.9.2000, come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001 prevede: “1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b)223, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo 3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b)224, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%”. Pronunciandosi in merito alla monetizzabilità dei riposti compensativi non fruiti alla data di cessazione del rapporto, la Suprema Corte ha precisato che “La materia dei riposi è stata disciplinata a livello comunitario dalle Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE, che si applicano: “a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro (…)” (art. 2). L'art. 5 delle medesime Direttiva stabilisce:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste dall'art.
3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.”. L'art. 6 delle suddette Direttive prevede a sua volta: “Gli Stati membri rendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori: a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali;
b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.” L'art. 17 delle suddette Direttive consente deroghe agli artt. 3, 4, 5 (che disciplinano rispettivamente il riposo giornaliero, la pausa, il riposo settimanale), da adottare con legge, regolamento o con provvedimento amministrativo, ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, “a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.” Le suddette Direttive condizionano dunque le deroghe alla concessione di equivalenti riposi compensativi e non ostano alla monetizzazione dei riposi compensativi non goduti.
5. Questa Corte ha peraltro riconosciuto che il riposo compensativo costituisce parte integrante del periodo lavorativo. Si è in particolare ritenuto che ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l'acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. deve tenersi conto sia dei riposi settimanali che dei riposi compensativi, essendo il tempo delle relative pause necessario alla stessa prestazione e costituendo parte integrante del “periodo lavorativo” (Cass. n. 1983/2004). Si è dunque chiarito che anche il riposo compensativo, imposto dalla particolare natura del lavoro e dalla distribuzione del lavoro stesso fra i dipendenti, in quanto conseguenza di un riposo non goduto, di cui costituisce mero differimento nel tempo e traccia di un lavoro che si sta svolgendo, costituisce la necessaria pausa del lavoro;
si è pertanto ritenuto che il continuum del periodo lavorativo, non interrotto dalla pausa del riposo settimanale, non è interrotto neanche dal riposo compensativo.
6. Questa Corte, in tema di richiesta di pagamento della retribuzione per il mancato godimento della pausa di 10 minuti durante il turno di lavoro, ha rammentato il diritto del lavoratore che presti un'attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi ai fini del recupero delle sue energie psico-fisiche. Con specifico riferimento alla ripartizione degli oneri probatori, si è dunque affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il mancato godimento della giornata di riposo (v. Cass. n. 8626/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). Si è infatti chiarito che l'impossibilità di godimento della pausa durante il turno di lavoro impone la concessione di riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni, rientrando nella sfera organizzativa la predisposizione anche unilaterale, in virtù del potere datoriale di organizzazione e di direzione ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di norme interne di regolamentazione relative, in particolare all'organizzazione tecnica (oltre che disciplinare) del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, sempre che non sconfinino nell'arbitrio, né perdano ogni collegamento con l'interesse all'ordinato svolgersi dell'attività lavorativa e l'esercizio di detto potere sia effettivamente funzionale, a norma dell'art. 1775 cod. civ. , alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda (Cass. n. 1892/2000). E' stata dunque richiamata un'interpretazione secondo buona fede della previsione collettiva, condotta alla luce del principio di effettività della tutela prefigurata, di imposizione alla parte datoriale dell'adozione di modalità di recupero, che non risultino in concreto penalizzanti per il lavoratore e che siano tali da garantire, nel concreto contesto lavorativo, l'effettività del recupero psico1fisico del dipendente;
e pertanto, di predisposizione delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, in relazione alla specifica situazione comportante il suo logoramento (Cass. n. 29341/2023). Si è pertanto escluso che al lavoratore competa anche l'allegazione e la prova del “mancato godimento” dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, “sostitutivi delle pause non godute”, integrando il godimento del riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l'eccepisca” (Cass. Civ. S. L. n. 20226/2025).
3. Venendo al merito, dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente, alla data del 31.12.2023 aveva maturato 184 giorni di ferie e riposi compensativi non fruiti e che, da ultimo, con determina n. 704 del 12.06.2023 veniva collocato in quiescenza a decorrere dal 01.04.2025; Per_ pertanto, con nota del 13.06.2023 prot. N. 63871, a firma del Dirigente veniva Pt_1 invitato a fruire dei giorni di ferie e riposi residui, programmando i periodi di fruizione con il Comandante dei Vigili. In assenza di richieste di fruizione ferie, il Comandante, con nota del 19.01.2024, comunicava al ricorrente la collocazione in ferie di ufficio, a decorrere dal 22.01.2024 fino all'esaurimento dei 104 giorni -rectius 184 giorni- residuanti al 31.12.2023. Con nota prot. 8923 del 22.01.2024, il ricorrente contestava la collocazione in ferie d'ufficio, accettandola solo per il giorno 22 gennaio e chiedeva chiarimenti o disposizioni del Dirigente della Polizia Municipale che confermava il provvedimento del Comandante , con nota 9468 del Pt_2
22.01.2024. Con nota n. 10419 del 24.01.2024, il chiedeva una riprogrammazione delle ferie, da Pt_1 fruire nei periodi dal 10.06.2024 al 31.08.2024 e dal 02.10.2024 al 31.10.2024, riservandosi di pianificare la fruizione degli ulteriori giorni di ferie e riposi compensativi e reiterava tale richiesta con nota del 30.01.2024. Nelle more, con nota del 27.01.2024, il Comandante comunicava al il dettaglio Pt_2 Pt_1 delle giornate di ferie e di riposi compensativi, di cui avrebbe fruito d'ufficio fino al 27.08.2024, data di ripresa del servizio. Il ha poi depositato le disposizioni di servizio relative alle modalità di fruizione delle ferie CP_1 per gli anni 2019-2020 e 2022, con cui venivano chiarite le modalità di richiesta ed i periodi in cui fruire delle ferie, avvisando che in caso di inerzia del dipendente, sarebbe stata operata la collocazione in ferie d'ufficio. Alla luce dei principi sopra richiamati la domanda del ricorrente non può essere accolta. Nel caso di specie, non vi è stata una sospensione unilaterale ed illegittima del rapporto di lavoro, bensì una collocazione in ferie d'ufficio, al fine di far fruire il delle ferie e dei riposi Pt_1 compensativi non ancora goduti, alla data del 31.12.2023, in vista della sua collocazione a riposo e tenuto conto che, nonostante fosse stato invitato già con nota del 13.06.2023 a programmarne la fruizione in tempo utile, il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta fino a gennaio 2024. Ove, poi, avesse ritenuto illegittimo il provvedimento di collocazione forzata in ferie, avrebbe Pt_1 dovuto impugnarlo, cosa che non ha fatto essendosi limitato a chiederne la revoca al Dirigente. Ne consegue che, avendo in realtà fruito dei 184 giorni di ferie e di riposo compensativo, non può essere accolta la domanda di monetizzazione oggetto di giudizio, non essendovi giorni residui da monetizzare. In secondo luogo, non si ritiene che il provvedimento di collocazione in ferie di ufficio abbia leso il diritto del dipendente a fruire delle ferie al fine di recuperare le sue energie psicofisiche. Il diritto al godimento delle ferie ha lo scopo, appunto, di consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psicofisiche, ma il lavoratore non ha totale discrezionalità in merito ai periodi in cui può fruire delle ferie, essendo tenuto alla relativa programmazione compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso di specie, ha dedotto di non aver goduto in precedenza dei giorni di ferie per Pt_1 esigenze di servizio, nonostante le circolari depositate dal Comune attestino, almeno per gli anni 2019-2020 e 2022- che vi era la possibilità di fruire di giorni di ferie e anzi, che in caso di inerzia dei dipendenti questi sarebbero stati posti in ferie di ufficio;
il ha depositato la CP_1 comunicazione con la quale già il giorno dopo la delibera di collocamento in quiescenza lo invitava a programmare il godimento dei giorni di ferie residui e il ricorrente, a distanza di sei mesi, non ha fatto alcuna comunicazione in merito. Oltretutto, come emerge chiaramente dalla lettura del provvedimento di collocazione in ferie e della richiesta del di riprogrammazione, il periodo dal 10.06.2024 al 31.08.2024, che il Pt_1 ricorrente ha chiesto, era compreso nei giorni di collocamento in ferie di ufficio, rimanendo escluso solo il periodo 27-31 agosto 2024 ed il periodo di ottobre di cui, però, il ricorrente avrebbe comunque potuto fruire, considerato che aveva anche i 32 giorni di ferie più 4 di riposo maturati nel 2024 da consumare.
Per le motivazioni esposte il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, Parte_1 che liquida in complessivi € 1.476,30 oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA. Benevento, 21.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 20.11.2025, nella causa iscritta al n. 3604 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale C.F._1
Biondi e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo di Posta Elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Paola Basile in virtù di procura alle liti e determina dirigenziale n. 6 del 16.01.2025;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: indennità per ferie non godute
1. Con ricorso depositato in data 10.09.2024, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
- di essere dipendente del Comune di dal 01.07.1982, con profilo professionale di CP_1
Istruttore di Vigilanza, da ultimo inquadrato nella categoria economica D3 di cui al CCNL Enti Locali;
- di essere stato assegnato, sin dall'assunzione, al Corpo di Polizia Municipale dell'Ente di cui attualmente risulta essere Vice Comandante, con il grado di Maggiore;
- di aver sempre osservato, nel minimo, come previsto dal CCNL del Comparto Enti Locali, un orario lavorativo medio di 36 ore settimanali, ripartito su sei giornate lavorative settimanali;
- di aver maturato, ai sensi delle disposizioni di contrattazione collettiva di comparto, dopo i primi tre anni di servizio, 32 giorni di congedo per ferie l'anno, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché ulteriori 4 giornate di riposo, ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. 23 dicembre 1977, n. 937;
- di aver maturato anche giorni di riposo compensativo per l'espletamento di servizio durante il giorno di riposo settimanale o per l'espletamento di servizio in giorno festivo infrasettimanale o in giorno feriale non lavorativo;
- che, durante il rapporto di lavoro con l'Ente, per esigenze di servizio, ed in special modo per carenza di personale, non ha mai potuto godere integralmente né delle ferie maturate annualmente, né dei riposi compensativi previsti dal CCNL di comparto;
- che, l'Ente datore di lavoro non ha mai predisposto il piano di ferie annuale, né ha mai invitato il ricorrente a fruire delle ferie e dei riposi compensativi maturati e non goduti nel corso degli anni;
- che, per tale motivo, alla data del 31.12.2023, aveva maturato 99 giorni di congedo per ferie non godute, comprensivi dei riposi previsti dalla menzionata L. 23 dicembre 1977, n. 93, e 85 giorni di riposi compensativi;
- che, con nota del 19.01.2024 il Comandante della Polizia Municipale ha proceduto a sospenderlo unilateralmente dal rapporto di lavoro, con decorrenza dal 22.01.2024, al fine di procedere allo smaltimento delle giornate arretrate di ferie e di riposi compensativi non ancora fruiti;
- che, il suddetto provvedimento è stato motivato con la necessità di evitare il rischio di una possibile richiesta di indennizzo per ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro alla luce dei principi sanciti dalla sentenza della Corte giustizia UE sez. I, n. 218, pubblicata il 18.01.2024;
- che, con nota del 21.01.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 8923 del 22.01.2024, ha contestato il provvedimento datoriale segnalando la possibilità di poter fruire delle ferie e dei riposi compensativi anche in altro periodo;
- che, con nota prot. 9468 del 22.01.2024, il Dirigente Amministrativo della Polizia Municipale, dott. ha confermato la collocazione in “ferie d'ufficio” stante la Persona_1 mancata fruizione di 99 giorni di ferie maturate al 31.12.2023 e la mancata fruizione di 85 giorni di riposi compensativi maturati alla medesima data;
- che, l'Ente ha disposto il rientro in servizio del ricorrente per il giorno 27.08.2024 dopo il godimento di: - 9 giorni ferie nel mese di gennaio 2024; 25 giorni di ferie nel mese di febbraio 2024; 26 giorni di ferie nel mese di marzo 2024; 24 giorni di ferie nel mese di aprile 2024; 15 giorni di ferie nel mese di maggio 2024; 11 giorni di riposi compensativi nel mese di maggio 2024; 25 giorni di riposi compensativi nel mese di giugno 25; 27 giorni di riposi compensativi nel mese luglio 2024 e 22 giorni di ferie nel mese di agosto 2024;
- che, con ulteriore nota del 23.01.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 10419 del 24.01.2024, ha richiesto la revisione del provvedimento n. 9468 del 22.01.2024 dichiarandosi disponibile a fruire delle ferie e dei riposi compensativi secondo una diversa programmazione temporale e, comunque, in tempo utile al pensionamento previsto per la data del 01.04.2025;
- che, in particolare, ha richiesto di fruire delle ferie arretrate nel periodo dal 10.06.2024 al 31.08.2024 e dal 02.10.2024 al 31.10.2024, impegnandosi a fruire degli ulteriori giorni di ferie e riposi compensativi prima del collocamento in pensione previsto per la data del 01.04.2025, sottolineando anche di avere interesse a una diversa programmazione delle ferie anche per avere la possibilità di esercitare le funzioni di Comandante della Polizia Municipale di
, atteso che dal 01.02.2024 il dott. sarebbe stato posto in ferie CP_1 Parte_2
d'ufficio sino al 31.05.2024, data prevista per il pensionamento;
- che, in data 30.01.2024, ha nuovamente richiesto la revoca del provvedimento prot. 9468 del 22.01.2024, anche in modo da avere la possibilità di esercitare le funzioni di Comando del Corpo di P.M. stante l'assenza del comandante in carica nel frattempo dimessosi con decorrenza dal 01.02.2024;
- che, le suddette richieste non hanno ricevuto alcun tipo di riscontro e durante il periodo di assenza forzata dal servizio il ha provvisoriamente conferito l'incarico Controparte_1 di Comandate della Polizia Municipale ad altri dipendenti dell'Ente;
- che, con Decreto Sindacale n. 4 del 31.01.2024 il ha provvisoriamente Controparte_1 conferito, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva, con decorrenza dal 01.02.2024, l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale al dr. , Persona_2 dipendente dell'Ente, inquadrato nella categoria D1, che sino al 31.01.2024 è stato collocato in aspettativa per l'espletamento dell'incarico di Comandante della Polizia Locale di Casalnuovo di Napoli (NA);
- che, con Decreto Sindacale n. 42 del 02.08.2024, il stante le Controparte_1 dimissioni del dr. ha provvisoriamente conferito, nelle more Persona_2 dell'espletamento della procedura selettiva, l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale al dr. , dipendente dell'Ente avente il grado di “Tenente”, Persona_3 inquadrato nella categoria D1 di cui al CCNL Enti Locali. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare che il CP_1
ha illegittimamente sospeso dal lavoro il ricorrente imponendogli la fruizione delle
[...] ferie residue e dei riposi compensativi in violazione dei precetti di legge e di contrattazione collettiva, imputando i pagamenti ricevuti dal lavoratore nel periodo dal 22/01/2024 al 27/08/2024 a pagamento della retribuzione dovuta per il menzionato periodo;
2) Condannare il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al ripristino del monte orario e giornaliero
[...] delle ferie residue e dei riposi compensativi non goduti, come risultanti alla data del 21/01/2024 o, in via alternativa, condannare l'Ente convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di mancato godimento delle ferie residue e dei riposi compensativi nella misura di € 17.511,35 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, determinando a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito, condannando l'Ente convenuto al pagamento in suo favore delle relative somme;
3) Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso CP_1 proposto. In particolare, l'Ente ha dedotto che non sussistevano le richiamate esigenze di servizio ed in particolare la dedotta carenza di personale, che giustificavano la mancata fruizione delle ferie e dei riposi compensativi, che il ricorrente ha mai chiesto di fruirne e l'Ente non ha mai opposto un rifiuto, che aveva sempre diramato circolari in merito alle modalità di fruizione delle ferie, che la domanda di rispristino del monte ore era inammissibile, traducendosi in una duplicazione del diritto, in quanto il ricorrente aveva fruito- a seguito della collocazione di ufficio- delle giornate per le quali oggi chiede il ristoro. Vista la natura documentale della causa, la stessa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di collocamento d'ufficio in ferie, ritenendo si tratti di illegittima sospensione del rapporto lavorativo e, pertanto, ha chiesto la corresponsione degli importi spettanti a titolo di ferie e riposi compensativi, in tesi, non goduti pari a 184 giorni. In diritto, si osserva che l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 recita: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2016 ha dichiarato: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia”. Nel percorso motivazionale seguito dalla pronunzia, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che sia il dato letterale della norma che la ratio della stessa rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del remittente. Il legislatore, infatti, correla il divieto di monetizzazione a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore. Lo scopo della normativa è, infatti, quello di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" del periodo di ferie non goduto, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse, nell'alveo di una razionale programmazione, con lo scopo di favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto, ma senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, viene osservato, sia la prassi amministrativa che le decisioni della magistratura contabile escludono dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore e tutta la giurisprudenza di legittimità riconosce sempre al lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, e ciò anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione". Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente. Ebbene, è di tutta evidenza che, se così interpretata nel solco della pronunzia del giudice costituzionale, la disciplina de qua non pregiudica affatto l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché dalle fonti internazionali ed europee. Né la normativa qui in discussione sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie. Quanto alla giurisprudenza della CGUE (in particolare nella causa 619/2016 del 6.11.2018 e nelle altre di seguito citate) emerge che: - l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C-118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 65); - l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C-350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Di recente e proprio con riferimento alla normativa italiana, la CGUE ha chiarito che, “l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, zur Controparte_3
Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_5
EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata). Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33). Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie,
[...] dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che il lavoratore ha maturato giorni di ferie annuali retribuite in diversi periodi di riferimento che sembrano essersi cumulati, una parte dei quali, maturati sia dal 2013 sia durante il 2016, non era ancora stata goduta quando il rapporto di lavoro è cessato il 1° ottobre 2016. Dall'altro lato, risulta che, in forza dell'articolo 5, comma 8, del decreto- legge n. 95, tale lavoratore non ha diritto all'indennità finanziaria relativa all'insieme di tali giorni di ferie non goduti per il solo motivo che ha posto volontariamente fine al rapporto di lavoro con il pensionamento anticipato, circostanza che avrebbe potuto prevedere in anticipo. A tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria. Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. In vista di tale obiettivo, e poiché l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente riconosciuto da tale direttiva che comprenda finanche la perdita di detto diritto alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce. Orbene, il motivo della cessazione del rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). Dalle considerazioni che precedono risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dalla Corte costituzionale, che prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro per il motivo che quest'ultimo ha posto fine volontariamente al rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro, introduce una condizione ulteriore a quelle espressamente previste all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, rammentate al punto 31 della presente sentenza. Inoltre, tale divieto riguarda, in particolare, l'ultimo anno di impiego nonché il periodo di riferimento nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale normativa nazionale limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il quale costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza. A tale riguardo, occorre ricordare che possono essere apportate limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire che siffatte limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione [sentenza del 22 settembre 2022, LB (Prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite), C-120/21, EU:C:2022:718, punto 36 e giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, la limitazione di cui trattasi nel procedimento principale all'esercizio del diritto fondamentale di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta è prevista dalla legge, più in particolare dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, sui quali il giudice di rinvio si interroga in particolare, dalla formulazione della prima questione discende che essi, quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto- legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro. In primo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata). In secondo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, occorre rilevare che esso concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza. Inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max- zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54). Se, Persona_6 invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
[...]
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, Controparte_4
EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
[...]
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55). In ogni caso, dalle Controparte_4 indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il divieto di versare un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti si riferisce a quelli maturati durante l'ultimo anno di impiego in corso. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 18 gennaio 2024, Sentenza n. C-218/22). La Corte di Cassazione ha, poi, ripetutamente statuito che “dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, ed in causa C-684/16 Persona_7
, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti Per_8 fondamentali dell'Unione europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022)” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. N. 5496/2025).
“Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9993 del 2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 2023; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29844 del 12/10/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21780 del 08/07/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 18140 del 06/06/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018)” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 27496/2024).
“In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14083/2024). L'art. 38 del CCNL Funzioni Locali prevede “1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977. 3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977. 4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3. 5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/77. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 40 del presente CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21.05.2018 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione. 16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 40, comma 1, secondo alinea. 17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 49, comma 3 (Assenze per malattia), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15. 18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL;
trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74. 19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie. 20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 21.05.2018”. In merito ai riposi compensativi, l'art. 24 CCNL 14.9.2000, come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001 prevede: “1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b)223, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo 3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b)224, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%”. Pronunciandosi in merito alla monetizzabilità dei riposti compensativi non fruiti alla data di cessazione del rapporto, la Suprema Corte ha precisato che “La materia dei riposi è stata disciplinata a livello comunitario dalle Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE, che si applicano: “a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro (…)” (art. 2). L'art. 5 delle medesime Direttiva stabilisce:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste dall'art.
3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.”. L'art. 6 delle suddette Direttive prevede a sua volta: “Gli Stati membri rendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori: a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali;
b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.” L'art. 17 delle suddette Direttive consente deroghe agli artt. 3, 4, 5 (che disciplinano rispettivamente il riposo giornaliero, la pausa, il riposo settimanale), da adottare con legge, regolamento o con provvedimento amministrativo, ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, “a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.” Le suddette Direttive condizionano dunque le deroghe alla concessione di equivalenti riposi compensativi e non ostano alla monetizzazione dei riposi compensativi non goduti.
5. Questa Corte ha peraltro riconosciuto che il riposo compensativo costituisce parte integrante del periodo lavorativo. Si è in particolare ritenuto che ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l'acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. deve tenersi conto sia dei riposi settimanali che dei riposi compensativi, essendo il tempo delle relative pause necessario alla stessa prestazione e costituendo parte integrante del “periodo lavorativo” (Cass. n. 1983/2004). Si è dunque chiarito che anche il riposo compensativo, imposto dalla particolare natura del lavoro e dalla distribuzione del lavoro stesso fra i dipendenti, in quanto conseguenza di un riposo non goduto, di cui costituisce mero differimento nel tempo e traccia di un lavoro che si sta svolgendo, costituisce la necessaria pausa del lavoro;
si è pertanto ritenuto che il continuum del periodo lavorativo, non interrotto dalla pausa del riposo settimanale, non è interrotto neanche dal riposo compensativo.
6. Questa Corte, in tema di richiesta di pagamento della retribuzione per il mancato godimento della pausa di 10 minuti durante il turno di lavoro, ha rammentato il diritto del lavoratore che presti un'attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi ai fini del recupero delle sue energie psico-fisiche. Con specifico riferimento alla ripartizione degli oneri probatori, si è dunque affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il mancato godimento della giornata di riposo (v. Cass. n. 8626/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). Si è infatti chiarito che l'impossibilità di godimento della pausa durante il turno di lavoro impone la concessione di riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni, rientrando nella sfera organizzativa la predisposizione anche unilaterale, in virtù del potere datoriale di organizzazione e di direzione ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di norme interne di regolamentazione relative, in particolare all'organizzazione tecnica (oltre che disciplinare) del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, sempre che non sconfinino nell'arbitrio, né perdano ogni collegamento con l'interesse all'ordinato svolgersi dell'attività lavorativa e l'esercizio di detto potere sia effettivamente funzionale, a norma dell'art. 1775 cod. civ. , alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda (Cass. n. 1892/2000). E' stata dunque richiamata un'interpretazione secondo buona fede della previsione collettiva, condotta alla luce del principio di effettività della tutela prefigurata, di imposizione alla parte datoriale dell'adozione di modalità di recupero, che non risultino in concreto penalizzanti per il lavoratore e che siano tali da garantire, nel concreto contesto lavorativo, l'effettività del recupero psico1fisico del dipendente;
e pertanto, di predisposizione delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, in relazione alla specifica situazione comportante il suo logoramento (Cass. n. 29341/2023). Si è pertanto escluso che al lavoratore competa anche l'allegazione e la prova del “mancato godimento” dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, “sostitutivi delle pause non godute”, integrando il godimento del riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l'eccepisca” (Cass. Civ. S. L. n. 20226/2025).
3. Venendo al merito, dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente, alla data del 31.12.2023 aveva maturato 184 giorni di ferie e riposi compensativi non fruiti e che, da ultimo, con determina n. 704 del 12.06.2023 veniva collocato in quiescenza a decorrere dal 01.04.2025; Per_ pertanto, con nota del 13.06.2023 prot. N. 63871, a firma del Dirigente veniva Pt_1 invitato a fruire dei giorni di ferie e riposi residui, programmando i periodi di fruizione con il Comandante dei Vigili. In assenza di richieste di fruizione ferie, il Comandante, con nota del 19.01.2024, comunicava al ricorrente la collocazione in ferie di ufficio, a decorrere dal 22.01.2024 fino all'esaurimento dei 104 giorni -rectius 184 giorni- residuanti al 31.12.2023. Con nota prot. 8923 del 22.01.2024, il ricorrente contestava la collocazione in ferie d'ufficio, accettandola solo per il giorno 22 gennaio e chiedeva chiarimenti o disposizioni del Dirigente della Polizia Municipale che confermava il provvedimento del Comandante , con nota 9468 del Pt_2
22.01.2024. Con nota n. 10419 del 24.01.2024, il chiedeva una riprogrammazione delle ferie, da Pt_1 fruire nei periodi dal 10.06.2024 al 31.08.2024 e dal 02.10.2024 al 31.10.2024, riservandosi di pianificare la fruizione degli ulteriori giorni di ferie e riposi compensativi e reiterava tale richiesta con nota del 30.01.2024. Nelle more, con nota del 27.01.2024, il Comandante comunicava al il dettaglio Pt_2 Pt_1 delle giornate di ferie e di riposi compensativi, di cui avrebbe fruito d'ufficio fino al 27.08.2024, data di ripresa del servizio. Il ha poi depositato le disposizioni di servizio relative alle modalità di fruizione delle ferie CP_1 per gli anni 2019-2020 e 2022, con cui venivano chiarite le modalità di richiesta ed i periodi in cui fruire delle ferie, avvisando che in caso di inerzia del dipendente, sarebbe stata operata la collocazione in ferie d'ufficio. Alla luce dei principi sopra richiamati la domanda del ricorrente non può essere accolta. Nel caso di specie, non vi è stata una sospensione unilaterale ed illegittima del rapporto di lavoro, bensì una collocazione in ferie d'ufficio, al fine di far fruire il delle ferie e dei riposi Pt_1 compensativi non ancora goduti, alla data del 31.12.2023, in vista della sua collocazione a riposo e tenuto conto che, nonostante fosse stato invitato già con nota del 13.06.2023 a programmarne la fruizione in tempo utile, il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta fino a gennaio 2024. Ove, poi, avesse ritenuto illegittimo il provvedimento di collocazione forzata in ferie, avrebbe Pt_1 dovuto impugnarlo, cosa che non ha fatto essendosi limitato a chiederne la revoca al Dirigente. Ne consegue che, avendo in realtà fruito dei 184 giorni di ferie e di riposo compensativo, non può essere accolta la domanda di monetizzazione oggetto di giudizio, non essendovi giorni residui da monetizzare. In secondo luogo, non si ritiene che il provvedimento di collocazione in ferie di ufficio abbia leso il diritto del dipendente a fruire delle ferie al fine di recuperare le sue energie psicofisiche. Il diritto al godimento delle ferie ha lo scopo, appunto, di consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psicofisiche, ma il lavoratore non ha totale discrezionalità in merito ai periodi in cui può fruire delle ferie, essendo tenuto alla relativa programmazione compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso di specie, ha dedotto di non aver goduto in precedenza dei giorni di ferie per Pt_1 esigenze di servizio, nonostante le circolari depositate dal Comune attestino, almeno per gli anni 2019-2020 e 2022- che vi era la possibilità di fruire di giorni di ferie e anzi, che in caso di inerzia dei dipendenti questi sarebbero stati posti in ferie di ufficio;
il ha depositato la CP_1 comunicazione con la quale già il giorno dopo la delibera di collocamento in quiescenza lo invitava a programmare il godimento dei giorni di ferie residui e il ricorrente, a distanza di sei mesi, non ha fatto alcuna comunicazione in merito. Oltretutto, come emerge chiaramente dalla lettura del provvedimento di collocazione in ferie e della richiesta del di riprogrammazione, il periodo dal 10.06.2024 al 31.08.2024, che il Pt_1 ricorrente ha chiesto, era compreso nei giorni di collocamento in ferie di ufficio, rimanendo escluso solo il periodo 27-31 agosto 2024 ed il periodo di ottobre di cui, però, il ricorrente avrebbe comunque potuto fruire, considerato che aveva anche i 32 giorni di ferie più 4 di riposo maturati nel 2024 da consumare.
Per le motivazioni esposte il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, Parte_1 che liquida in complessivi € 1.476,30 oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA. Benevento, 21.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari