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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 560/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristiano Galli
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Sirtori
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI: nata a [...] il [...] Parte_2
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Parte_2
e residenza anagrafica presso l'abitazione materna di proprietà della IG.ra , sita in Parte_1
Guanzate (CO), Via Roma n. 80.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia minore:
- per due fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera prima di cena, quando la riaccompagnerà dalla madre, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del minore.
- due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno con la madre.
- il periodo di vacanze natalizie e pasquali saranno ripartite equamente in modo che la minore starà la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e così in alternanza di anno in anno. Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo in via alternata di anno in anno.
- I “ponti scolastici” e le festività che non cadano durante i fine settimana verranno trascorsi dalla minore con i genitori in via alternata di anno in anno.
- il giorno del compleanno della minore verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni con facoltà per l'altro genitore di potergli consegnare un dono il medesimo giorno.
3. Dichiarare che il IG. sia tenuto a corrispondere alla IG.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la figlia minore , l'importo mensile di Euro 300,00 (diconsi Pt_2 trecento/00) comprensivo della mensa scolastica, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT all'iban già noto al IG. Controparte_1
4. L'assegno unico verrà percepito dalla IG.ra in quanto collocataria prevalente Parte_1 della figlia minore . Pt_2
5. Dichiarare che ciascuno dei genitori sia tenuto a rimborsare reciprocamente il 50% delle seguenti spese mediche, scolastiche ed extrascolatiche che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, da ritenersi parte integrante del presente ricorso. Le spese straordinarie dovranno essere tutte documentate.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, che potrà avvenire anche via email, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o/e mail o con altro mezzo che ne dimostri l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- L'intestazione delle fatture/ricevute fiscali delle spese per la figlia minore - siano esse ordinarie o straordinarie - passibili di deduzione o detrazione fiscale, sarà conseguentemente effettuata secondo la percentuale del 50% ciascuno, salvo diverso accordo volto a consentire, nella legalità, il maggior vantaggio fiscale.
6. La figlia minore frequenta l'Istituto scolastico scuola primaria San Giovanni Bosco di Guanzate Pt_2
(CO) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.30. La minore frequenta il corso di ginnastica artistica presso la palestra NA FR di Guanzate (CO) nei giorni di martedì e giovedì dalle ore alle ore 17.00 alle ore 18.00.
7. I genitori acconsentono sin da ora il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio per la figlia minore.
8. Entrambe le parti sono autonome economicamente e dichiarano di non avere tra di loro alcuna pendenza economica e/o rapporti di dare/avere ad eccezione di cui ai punti sopra menzionati relativi alla figlia minore
. Pt_2
Le parti hanno dichiarato espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATO che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25.9.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristiano Galli
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Sirtori
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI: nata a [...] il [...] Parte_2
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Parte_2
e residenza anagrafica presso l'abitazione materna di proprietà della IG.ra , sita in Parte_1
Guanzate (CO), Via Roma n. 80.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia minore:
- per due fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera prima di cena, quando la riaccompagnerà dalla madre, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del minore.
- due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno con la madre.
- il periodo di vacanze natalizie e pasquali saranno ripartite equamente in modo che la minore starà la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e così in alternanza di anno in anno. Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo in via alternata di anno in anno.
- I “ponti scolastici” e le festività che non cadano durante i fine settimana verranno trascorsi dalla minore con i genitori in via alternata di anno in anno.
- il giorno del compleanno della minore verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni con facoltà per l'altro genitore di potergli consegnare un dono il medesimo giorno.
3. Dichiarare che il IG. sia tenuto a corrispondere alla IG.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la figlia minore , l'importo mensile di Euro 300,00 (diconsi Pt_2 trecento/00) comprensivo della mensa scolastica, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT all'iban già noto al IG. Controparte_1
4. L'assegno unico verrà percepito dalla IG.ra in quanto collocataria prevalente Parte_1 della figlia minore . Pt_2
5. Dichiarare che ciascuno dei genitori sia tenuto a rimborsare reciprocamente il 50% delle seguenti spese mediche, scolastiche ed extrascolatiche che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, da ritenersi parte integrante del presente ricorso. Le spese straordinarie dovranno essere tutte documentate.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, che potrà avvenire anche via email, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o/e mail o con altro mezzo che ne dimostri l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- L'intestazione delle fatture/ricevute fiscali delle spese per la figlia minore - siano esse ordinarie o straordinarie - passibili di deduzione o detrazione fiscale, sarà conseguentemente effettuata secondo la percentuale del 50% ciascuno, salvo diverso accordo volto a consentire, nella legalità, il maggior vantaggio fiscale.
6. La figlia minore frequenta l'Istituto scolastico scuola primaria San Giovanni Bosco di Guanzate Pt_2
(CO) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.30. La minore frequenta il corso di ginnastica artistica presso la palestra NA FR di Guanzate (CO) nei giorni di martedì e giovedì dalle ore alle ore 17.00 alle ore 18.00.
7. I genitori acconsentono sin da ora il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio per la figlia minore.
8. Entrambe le parti sono autonome economicamente e dichiarano di non avere tra di loro alcuna pendenza economica e/o rapporti di dare/avere ad eccezione di cui ai punti sopra menzionati relativi alla figlia minore
. Pt_2
Le parti hanno dichiarato espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATO che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25.9.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao