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Articolo 2 della Legge 8 luglio 1988, n. 292
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Legge 8 luglio 1988, n. 292
Articolo 2 della Legge 8 luglio 1988, n. 292
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29 luglio 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione.
Entrata in vigore il 29 luglio 1988
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