Art. 45. Contrassegno
Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui e' destinato:
1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
3) azzurra per i servizi di piazza.
Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonche' del rimorchio o semirimorchio.
Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui e' destinato:
1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
3) azzurra per i servizi di piazza.
Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonche' del rimorchio o semirimorchio.