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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 373/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Vincenzo Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Carla De Gennaro in virtù di procura generale alle liti per atto del 01/10/2021 nn° rep./racc. Persona_1
; P.IVA_2
resistente
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_2 P.IVA_3
proprio e quale mandataria della ( ) rappresentato e CP_3 P.IVA_4
difeso dall'Avv.to Lilia Bonicioli, in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 15/03/2017 roponeva Parte_1
ricorso avverso n° 6 cartelle esattoriali, contraddistinte dai nn° progressivi
10020050040189119 000, 10020050052657078 000, 10020070066002443
000, 10020080040769203 000, 10020090004111414 000 e
10020090058608202 000 che vedevano come ente impositore l' . CP_2
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, impugnando contestualmente anche fermo amministrativo reso sulla scorta e a garanzia di tali cartelle.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e l . Controparte_4 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Orbene, per quanto il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) in relazione all'interesse ad agire specifico e concreto in caso di opposizione a ruolo esattoriale, tale interesse ad agire deve considerarsi implicito stante l'attivazione della tutela, da parte dell'ente esattore, della misura del fermo amministrativo: il provvedimento, anche se propriamente non misura esecutiva mirata alla soddisfazione diretta del credito, limita in maniera significativa la sfera giuridica del ricorrente, evidenziando l'intenzione del recupero del credito de parte dell'ente esattore.
Si ritiene pertanto sussistere l'interesse ad agire da parte del ricorrente.
2.2 Si precisa che l non ha depositato provvedimento di Controparte_1
fermo amministrativo, che ricorrente assume essere stato reso sulla scorta delle cartelle opposte: tale dato si ritiene acquisito a giudizio, stante la mancata contestazione in giudizio in senso avverso da parte della resistente, dalla mancata esibizione da parte dell'ente esattore del provvedimento,
Pag. 2 di 4 nonché dall'importo per cui il fermo è stato reso (rilevabile dalla visura depositata da parte ricorrente e compatibile con l'esposizione complessiva del ricorrente).
2.3 Ebbene, dai documenti allegati in fascicolo, non risulta prodotta alcuna notifica e/o comunicazione da parte dell'ente esattore né delle cartelle su richiamate né del fermo amministrativo, di tal che non può che essere accolto sul punto il ricorso.
Occorre evidenziare, in ogni caso, che la cartella 10020090058608202 000 include riporta anche crediti relativi a tributi non di competenza dell'odierno tribunale: tali crediti risultano, fra l'altro, non opposti. La dichiarazione di nullità verrà resa unicamente in relazione ai crediti di competenza dell'odierno giudicante.
2.4 Tanto comporta, analogamente, che in questa sede non sarà possibile la declaratoria di nullità del fermo amministrativo, che potrà essere resa limitatamente ai crediti previdenziali di competenza. Il provvedimento è da considerarsi nullo solo in relazione ai crediti di competenza dell'odierno tribunale: tanto per la nullità delle cartelle, nonché per la mancanza della notifica di alcun atto relativo a detto provvedimento.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell e Parte_1 Controparte_4
dell' (costituitosi anche in nome e Controparte_5
per conto della , così Controparte_6
provvede:
Pag. 3 di 4 1) dichiara nulle in quanto mai notificate le cartelle n° 10020050040189119
000, 10020050052657078 000, 10020070066002443 000,
10020080040769203 000, 10020090004111414 000 e 10020090058608202
000, quest'ultima relativamente ai soli crediti ente impositore CP_2
2) dichiara nullo il fermo amministrativo trascritto il 04/08/2010, solo in relazione ai crediti di competenza dell'odierno tribunale, ovvero quelli relativi alle cartelle n° 10020050040189119 000, 10020050052657078 000,
10020070066002443 000, 10020080040769203 000, 10020090004111414
000 e 10020090058608202 000, quest'ultima relativamente ai soli crediti ente impositore CP_2
3) condanna l'Agenzie dell'Entrate alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, spese liquidate in Euro 2.400 per onorari, IVA,
Ca e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi all'avv. Vincenzo
Sarnicola per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 373/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Vincenzo Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Carla De Gennaro in virtù di procura generale alle liti per atto del 01/10/2021 nn° rep./racc. Persona_1
; P.IVA_2
resistente
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_2 P.IVA_3
proprio e quale mandataria della ( ) rappresentato e CP_3 P.IVA_4
difeso dall'Avv.to Lilia Bonicioli, in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 15/03/2017 roponeva Parte_1
ricorso avverso n° 6 cartelle esattoriali, contraddistinte dai nn° progressivi
10020050040189119 000, 10020050052657078 000, 10020070066002443
000, 10020080040769203 000, 10020090004111414 000 e
10020090058608202 000 che vedevano come ente impositore l' . CP_2
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, impugnando contestualmente anche fermo amministrativo reso sulla scorta e a garanzia di tali cartelle.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e l . Controparte_4 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Orbene, per quanto il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) in relazione all'interesse ad agire specifico e concreto in caso di opposizione a ruolo esattoriale, tale interesse ad agire deve considerarsi implicito stante l'attivazione della tutela, da parte dell'ente esattore, della misura del fermo amministrativo: il provvedimento, anche se propriamente non misura esecutiva mirata alla soddisfazione diretta del credito, limita in maniera significativa la sfera giuridica del ricorrente, evidenziando l'intenzione del recupero del credito de parte dell'ente esattore.
Si ritiene pertanto sussistere l'interesse ad agire da parte del ricorrente.
2.2 Si precisa che l non ha depositato provvedimento di Controparte_1
fermo amministrativo, che ricorrente assume essere stato reso sulla scorta delle cartelle opposte: tale dato si ritiene acquisito a giudizio, stante la mancata contestazione in giudizio in senso avverso da parte della resistente, dalla mancata esibizione da parte dell'ente esattore del provvedimento,
Pag. 2 di 4 nonché dall'importo per cui il fermo è stato reso (rilevabile dalla visura depositata da parte ricorrente e compatibile con l'esposizione complessiva del ricorrente).
2.3 Ebbene, dai documenti allegati in fascicolo, non risulta prodotta alcuna notifica e/o comunicazione da parte dell'ente esattore né delle cartelle su richiamate né del fermo amministrativo, di tal che non può che essere accolto sul punto il ricorso.
Occorre evidenziare, in ogni caso, che la cartella 10020090058608202 000 include riporta anche crediti relativi a tributi non di competenza dell'odierno tribunale: tali crediti risultano, fra l'altro, non opposti. La dichiarazione di nullità verrà resa unicamente in relazione ai crediti di competenza dell'odierno giudicante.
2.4 Tanto comporta, analogamente, che in questa sede non sarà possibile la declaratoria di nullità del fermo amministrativo, che potrà essere resa limitatamente ai crediti previdenziali di competenza. Il provvedimento è da considerarsi nullo solo in relazione ai crediti di competenza dell'odierno tribunale: tanto per la nullità delle cartelle, nonché per la mancanza della notifica di alcun atto relativo a detto provvedimento.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell e Parte_1 Controparte_4
dell' (costituitosi anche in nome e Controparte_5
per conto della , così Controparte_6
provvede:
Pag. 3 di 4 1) dichiara nulle in quanto mai notificate le cartelle n° 10020050040189119
000, 10020050052657078 000, 10020070066002443 000,
10020080040769203 000, 10020090004111414 000 e 10020090058608202
000, quest'ultima relativamente ai soli crediti ente impositore CP_2
2) dichiara nullo il fermo amministrativo trascritto il 04/08/2010, solo in relazione ai crediti di competenza dell'odierno tribunale, ovvero quelli relativi alle cartelle n° 10020050040189119 000, 10020050052657078 000,
10020070066002443 000, 10020080040769203 000, 10020090004111414
000 e 10020090058608202 000, quest'ultima relativamente ai soli crediti ente impositore CP_2
3) condanna l'Agenzie dell'Entrate alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, spese liquidate in Euro 2.400 per onorari, IVA,
Ca e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi all'avv. Vincenzo
Sarnicola per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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