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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/12/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1886/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE ROBERTA, con elezione di domicilio in Portogruaro (VE), via
Zappetti n. 21/F, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RE ROBERTA, con elezione di domicilio in Portogruaro (VE),
via Zappetti n. 21/F, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CHIONS, in data
04/02/2006, in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] Parte_2
TAGLIAMENTO il 06/07/2006
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 27/10/2025, e cioè “) I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Portogruaro (VE),
Borgo S. Agnese n. 99/B, viene assegnata al marito, intestatario del relativo contratto di locazione. La moglie ha rinvenuto altra abitazione in S. Vito al
Tagliamento, località in cui ora lavora, in cui si trasferirà dal mese di novembre
2025 ed ove trasferirà la propria residenza. I coniugi concordano che il divano letto e la TV, oltre alla metà della biancheria da casa e da letto e della stoviglieria della cucina vengano recati con sé dalla moglie nel nuovo alloggio. 3) La figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, studentessa Pt_2
universitaria presso l'Ateneo di Udine, starà in pari misura presso la madre ed il padre, che provvederanno al suo mantenimento in misura diretta. 4) I genitori si suddivideranno le spese straordinarie della figlia di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone per giusta metà, ivi comprese quelle di abbigliamento e scarpe, ricarica del cellulare, libri, trasporto e tasse universitarie. 5) L'assegno unico verrà percepito direttamente da e Pt_2
costituirà la quota a carico della Sig.ra per le esigenze quotidiane della Pt_1
figlia (cd. paghetta), mentre il Sig. provvederà mensilmente a versare CP_1
nel conto corrente della figlia la somma di € 100,00. 6) Le detrazioni fiscali verranno suddivise tra genitori in proporzione al pagamento delle spese straordinarie. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non necessitare e richiedere alcun assegno di mantenimento reciproco. 8) I ricorrenti convengono che le spese legali della presente procedura siano a carico di ciascuno in ragione del legale scelto, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di entrambi. 9) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso al legale incaricato al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679. 10) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, anche ai fini del passaggio in giudicato della medesima ai fini della richiesta di divorzio”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-49 c.p.c..
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità
dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in CHIONS, in data 04/02/2006;
[...]
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CHIONS (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto
1, parte 2, serie C);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Giulia Dal Pos.
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1886/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE ROBERTA, con elezione di domicilio in Portogruaro (VE), via
Zappetti n. 21/F, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RE ROBERTA, con elezione di domicilio in Portogruaro (VE),
via Zappetti n. 21/F, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CHIONS, in data
04/02/2006, in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] Parte_2
TAGLIAMENTO il 06/07/2006
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 27/10/2025, e cioè “) I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Portogruaro (VE),
Borgo S. Agnese n. 99/B, viene assegnata al marito, intestatario del relativo contratto di locazione. La moglie ha rinvenuto altra abitazione in S. Vito al
Tagliamento, località in cui ora lavora, in cui si trasferirà dal mese di novembre
2025 ed ove trasferirà la propria residenza. I coniugi concordano che il divano letto e la TV, oltre alla metà della biancheria da casa e da letto e della stoviglieria della cucina vengano recati con sé dalla moglie nel nuovo alloggio. 3) La figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, studentessa Pt_2
universitaria presso l'Ateneo di Udine, starà in pari misura presso la madre ed il padre, che provvederanno al suo mantenimento in misura diretta. 4) I genitori si suddivideranno le spese straordinarie della figlia di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone per giusta metà, ivi comprese quelle di abbigliamento e scarpe, ricarica del cellulare, libri, trasporto e tasse universitarie. 5) L'assegno unico verrà percepito direttamente da e Pt_2
costituirà la quota a carico della Sig.ra per le esigenze quotidiane della Pt_1
figlia (cd. paghetta), mentre il Sig. provvederà mensilmente a versare CP_1
nel conto corrente della figlia la somma di € 100,00. 6) Le detrazioni fiscali verranno suddivise tra genitori in proporzione al pagamento delle spese straordinarie. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non necessitare e richiedere alcun assegno di mantenimento reciproco. 8) I ricorrenti convengono che le spese legali della presente procedura siano a carico di ciascuno in ragione del legale scelto, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di entrambi. 9) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso al legale incaricato al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679. 10) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, anche ai fini del passaggio in giudicato della medesima ai fini della richiesta di divorzio”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-49 c.p.c..
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità
dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in CHIONS, in data 04/02/2006;
[...]
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CHIONS (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto
1, parte 2, serie C);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Giulia Dal Pos.
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini