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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 599 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 10.10.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Longo presso il cui studio sito a Milano, Via Molino delle Armi n. 2/A, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 63
Sabrina Ambrosini presso il cui studio sito a Fano, Via Roma n. 87, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. Aldo Valentini presso il cui studio sito a Pesaro Via San Francesco 30,
ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'avv. Domenico Binetti presso il cui studio sito a Pesaro Via Giordani n. 7, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
Gabriele Braccioni, presso il cui studio sito a Urbino Via Gasparini n. 1a, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- chiamate in causa -
Conclusioni
pagina 2 di 63 Per l'attore:
“voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in via principale: - accertare e dichiarare i gravi inadempimenti dell'ing. e della in relazione alle _1 Controparte_5
obbligazioni dedotte in narrativa da svolgersi a favore del sig. in Parte_1
relazione alle opere di ristrutturazione e consolidamento dell'immobile sito in
Fano (PU), via Villa San Biagio n. 22 e condannarli al rimborso dei costi sostenuti per come accertato in corso di causa, ovvero per € 89.614,80, o nella minor somma stabilita, per quanto attiene e per € 6.809,23, o nella minor CP_5
somma stabilita, per quanto attiene l'ing. - accertare e dichiarare, per i _1
motivi esposti in narrativa, la responsabilità dei convenuti per i gravi inadempimenti, sia di natura informativa, sia alle obbligazioni di facere, e per le non corrette esecuzioni delle prestazioni assunte, e condannarli, in via solidale, al ristoro di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza delle condotte, con quantificazione, nella misura accertata in corso di causa, delle somme necessarie al ripristino ed all'emendamento dei danni all'immobile, liquidate in una somma pari ad € 227.290,62 (computo metrico di parte inviato con le Osservazioni alla pagina 3 di 63 bozza di CTU), oltre ad € 75.149,00 (computo metrico di parte inviato con le
Osservazioni alla Appendice di bozza di CTU), da maggiorarsi, come per legge,
con IVA, oneri previdenziali e spese tecniche, e comunque non inferiore ad €
174.382,45, oltre IVA come per legge, oltre al ristoro delle seguenti voci di danno:
• € 198,00 per riparazione tubo del gas durante le operazioni di saggi distruttivi posti in essere dai convenuti;
• € 15.875,20 per spese di CTU, consulenza CTP e costi per indagini in sito autorizzate dal Giudice nell'ambito dello svolto procedimento per ATP;
• condanna in via equitativa per il ristoro del danno morale connesso al disagio familiare ed alla preoccupazione per la casa di abitazione, oltre che per la eventuale necessità di rinvenimento di una soluzione abitativa diversa e temporanea con annesso trasloco. - condannare, in conseguenza, i soggetti ritenuti responsabili in manleva. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese per CTU e per prove tecniche autorizzate, e liquidazione e rimborso dei costi di assistenza e difesa nel procedimento di ATP, con rimborso dell'acconto versato per € 4.723,53. In via istruttoria, si chiede di voler ammettere quali testimoni il geom. e Testimone_1
l'arch. entrambi con Studio professionale in Fano (PU), via Roma n. Tes_2
pagina 4 di 63 87, sul seguente capitolo di prova: 1)“vero che nel primo semestre del 2012 il sig.
dava a Lei incarico di verificare lo stato dell'immobile di Parte_1
proprietà, sito in Fano (PU), via Villa San Biagio n. 22, al fine di valutare ipotesi di ampliamento e ristrutturazione, come da doc. sub n. 4 che Le si rammostra come da Lei predisposto?”; si chiede di voler ammettere quale testimone il geologo
, con Studio professionale in Cartoceto (PU), via Cimabue nn. Testimone_3
2/3, sul seguente capitolo di prova: 2)“vero che nell'anno 2012 il sig. Parte_1
Le affidava l'incarico di eseguire verifiche geologiche in relazione al
[...]
terreno relativo alla proprietà sita in Fano (PU), via Villa San Biagio n. 22, come da relazione redatta e prodotta sub doc. 5 che Le si rammostra?”; si chiede di voler ammettere quale testimone il dott. con Studio in Fano Testimone_4
(PU), via Negusanti n. 7, in relazione al seguente capitolo di prova: 3)“vero che,
in qualità di medico di famiglia, nel luglio 2020 visitava il Suo paziente sig.
rilevando uno stato ansioso con evidenza di problematiche Parte_1
cardiologiche, come da doc. sub n. 29 che Le si rammostra?”; si chiede di voler ammettere il testimone sig. residente in [...]
Biagio n. 22, in relazione al seguente capitolo di prova: 4) “vero che dall'aprile pagina 5 di 63 2020, nell'immobile di proprietà del sig. e da lui occupato con Parte_1
moglie, figlia e madre, si manifestavano crepe nelle murature interne ed esterne?”; 5) “vero che dal mese di maggio-giugno 2020 nell'immobile di cui al capitolo che precede, si verificava il progressivo distacco della parte porticata sul fronte dal corpo principale dell'edificio e l'aumento delle crepe nelle murature?”;
6) “vero che, a seguito dei fenomeni di cui al capitolo che precede, il sig.
pativa una situazione di forte stress con sintomi cardiologici, Parte_1
tanto da dover ricorrere a cure mediche, con ricovero ospedaliero, ed all'assunzione di terapia farmacologica, dalla fine di giugno 2020?”; 7) “vero che la situazione di cui al capitolo n. 5 creava alla famiglia dimorante e Pt_1
presente presso l'immobile di Fano (PU), via Villa San Biagio n. 22, una situazione di costante preoccupazione tanto che il tema del dissesto dell'immobile era argomento di conversazioni alla quale Lei partecipò?”; 8) “vero che, a seguito dei fenomeni di cui al capitolo n. 5, il sig. contattò l'ing. e Parte_1 _1
referenti della responsabili dei lavori eseguiti dal 2014 al 2017, per CP_5
segnalare il problema e chiedere chiarimenti, come a Lei riferito?”; 9) “vero che a seguito della richiesta formulata dal sig. di cui al capitolo che precede, Pt_1
pagina 6 di 63 presso l'immobile sito in Fano (PU), via Villa San Biagio n. 22, furono eseguite,
da parte dell'ing. e delle maestranze di verifiche tecniche con _1 CP_5
danni all'edificio (murature/marciapiedi) e l'installazione di una struttura di sostegno per la parte porticata, come da doc. sub n. 15 che Le si rammostra?”;
10) “vero che il sig. Le riferì, nel novembre 2020, che aveva Parte_1
inviato una comunicazione di contestazione all'ing. ed alla per _1 CP_5
contestare la mancata consegna di una valutazione sulle cause del dissesto dell'immobile?”; 11) “vero che le circostanze di cui ai capitoli nn. 9 e 10
aggravarono la condizione di stress del sig. il quale si confidava Parte_1
con Lei?”; 12) “vero che il sig. si determinava, sul finire dell'anno Parte_1
2020, ad incaricare un professionista per lo studio delle cause del dissesto dell'immobile?”; si chiede di voler ammettere il testimone arch. Testimone_6
residente in [...], in relazione ai capitoli di prova su indicati con i numeri da 8 a 12”.
Per : _1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via istruttoria - Disporre
nuova CTU, nominando all'uopo un diverso consulente, diretta ad accertare: a)
pagina 7 di 63 se vi sia una correlazione tra le prove di carico sui micropali eseguite in sede di
CTU e i danni accertati nel supplemento di indagine;
b) se le criticità emerse in relazione ai micropali abbiano determinato, e in quale misura, i danni accertati dal
CTU e, nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo, determinare la quota di responsabilità addebitabile alla e, conseguentemente, Controparte_6
rideterminare le quote di responsabilità in capo alle altre parti stabilite dal CTU in sede di ATP;
c) accertare se l'attore poteva usufruire dei cd. bonus edilizi previsti dalla normativa vigente ed in quale misura, e, in caso affermativo, tenerne conto nella quantificazione dei costi di ripristino. - Ammettere l'interrogatorio formale dell'attore, sig. , sui capitoli formulati nella seconda memoria ex Parte_1
art. 183 c.p.c., che di seguito si trascrivono:1) Vero che il manufatto cementizio debordante dal perimetro della muratura esterna della casa, risultato poi non completamente sottostante al muro, era stato realizzato dalla sua famiglia almeno
25 anni prima, poiché già da allora l'edificio presentava crepe nella facciata,
come riferito da sua madre alla presenza del direttore lavori e del costruttore, e che nella documentazione fornita inizialmente al professionista mancava qualsiasi indicazione e/o riferimento alla realizzazione del suddetto manufatto;
2)
pagina 8 di 63 Vero che ella tacque sia alla ditta esecutrice dei lavori sia all'Ing. che quel _1
manufatto cementizio risultava parzialmente disallineato rispetto al muro soprastante e che lo prendeva solo in parte;
3) Vero che era presente al consulto sulla realizzazione in quel punto della palificazione fra l'Ing. il sig. _1 [...]
di e il realizzatore della palificazione;
4) Vero che all'Ing. Per_1 CP _1
fu riferito che il manufatto cementizio era di buona sostanza cementizia e perfettamente sottostante il muro e che per la sua demolizione sarebbero occorsi dispositivi meccanici vibranti che avrebbero con certezza procurato gravi danni alla sovrastante muratura realizzata a sacco;
5) Vero che l'Ing. propose di _1
rompere il pavimento all'interno della casa in corrispondenza del manufatto per assicurarsi della sua corretta posizione e, nel caso, realizzare una sottofondazione dall'interno; 6) Vero che ella si dichiarò contrario perché la realizzazione della fondazione interna avrebbe comportato la demolizione di una porzione di antica pavimentazione interna, che sarebbe risultata irrecuperabile;
7)
Vero che l'Ing. affermò che, su quel presupposto, la soluzione proposta _1
dal costruttore e dalla ditta che eseguiva la palificazione poteva esser sufficiente e suggerì comunque la realizzazione di pali posti in maniera disassata rispetto a pagina 9 di 63 quelli individuati come necessari, allo scopo cautelare di aumentare l'efficacia di quella fondazione preesistente. - Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta , sig. Controparte_2 Per_1
, sui capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., che di
[...]
seguito si trascrivono: 8) Vero che il tacque sia alla ditta esecutrice dei Pt_1
lavori che all'Ing. che quel manufatto cementizio debordante dal tracciato _1
del muro sovrastante risultava posto sotto il muro stesso non esattamente, ma solo in modo parziale;
9) Vero che il fu presente alla discussione sulla Pt_1
realizzazione in quel punto della palificazione;
10) Vero che all'Ing. fu _1
assicurato che il manufatto cementizio era esattamente sottostante al muro e di buona sostanza cementizia e che conveniva lasciarlo lì, sia per il costo eccessivo della demolizione sia per il pericolo, indotto dall'uso di mezzi meccanici vibranti,
di danneggiare gravemente la sovrastante muratura a sacco;
11) Vero che l'Ing.
propose di rompere il pavimento all'interno della casa in corrispondenza _1
del manufatto per assicurarsi della sua corretta posizione e, nel caso, realizzare una sottofondazione dall'interno; 12) Vero che il si dichiarò contrario Pt_1
perché la realizzazione della fondazione interna avrebbe rovinato una porzione di pagina 10 di 63 antica pavimentazione, che sarebbe risultata irrecuperabile;
13) Vero che l'Ing.
affermò che, su quel presupposto, la soluzione proposta dal costruttore _1
poteva essere sufficiente e suggerì comunque la realizzazione di pali con leggera inclinazione verso l'interno a scopo compensativo, anche su consiglio della ditta che eseguiva la palificazione. - Ammettere, a prova contraria, nell'ipotesi di ammissione dei capitoli di prova nn. 22), 27), 47), 48), 49), formulati da
[...]
nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'interrogatorio Controparte_2
formale dell'attore e del legale rappresentante della stessa Parte_1 CP
sig. , sui capitoli formulati nella terza memoria ex art. 183
[...] Persona_1
c.p.c., che di seguito si trascrivono: 14) Vero che durante l'esecuzione dell'opera oggetto di controversia, dall'inizio della stessa alla sua fine, tutte le decisioni tecniche ed economiche relative venivano discusse e decise concordemente fra l'Ing. e in riunione fra loro;
15) Vero che _1 Parte_1 Persona_1
coniò l'espressione “Cabina di Regia” per indicare quelle riunioni Parte_1
che avvenivano tutte le volte, nessuna esclusa, in cui si dovessero prendere decisioni di natura tecnica ed economica che riguardassero il lavoro in corso;
16)
Vero che, una volta emerso il cordolo a seguito dello scavo, i tre si riunirono in pagina 11 di 63 “Cabina di Regia” e discussero su quale fosse la miglior soluzione del problema,
sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico;
17) Vero che la
“Cabina di Regia” si riunì a seguito della scoperta del cordolo e in quella sede rappresentò che la demolizione dello stesso, per poter palificare Persona_1
direttamente la muratura della casa, comportava l'utilizzo di grossi martelli pneumatici che avrebbero scosso tutta la soprastante muratura, mettendola in grave pericolo essendo formata da muro cd. “a sacco”, circostanza che indusse tutti a prendere concordemente la decisione di palificare il cordolo emerso. Nel
merito, in via principale Respingere la domanda attorea così come formulata con qualsiasi statuizione, esonerando l'Ing. da ogni responsabilità. Nel _1
merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità professionale dell'Ing. - determinare la di lui quota di _1
responsabilità, ai fini dell'eventuale azione di regresso, in misura minimale e comunque inferiore al 20% o in quella ritenuta commisurata all'entità
dell'eventuale fatto od omissione a lui addebitabile;
- ritenere e dichiarare che l'attore col proprio comportamento abbia contribuito alla causazione dell'errore tecnico ed abbia poi aggravato pesantemente il danno, tenendone conto nella pagina 12 di 63 liquidazione dell'eventuale ristoro, determinando l'importo dell'aggravamento causato;
- ritenere e dichiarare operante la garanzia assicurativa prestata dalla terza chiamata e pertanto condannarla a tenere Controparte_3
mallevato e indenne l'Ing. nei limiti dei massimali di polizza e nel _1
rispetto delle franchigie, versando direttamente all'attore le somme che dovessero eventualmente risultare a costui dovute dall'assicurato Ing. per _1
sorte, interessi e spese, nonché per spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per ATP. Vitoria di spese e competenze di causa, nonché del procedimento per ATP, anche nei confronti della terza chiamata in causa
. Controparte_3
Per DI SI Consorzio Artigiano:
“A) Piaccia al Tribunale Ill.mo contraris reiectis, previa revoca dell'ordinanza
25.7.2024 e delle relative indagini e risposta ai quesiti del CTU stante la acclarata nullità, anche per difetto di contraddittorio e inammissibilità di domande nuove,
respingere e dichiarare inammissibili anche in parte per tardività e comunque infondate le domanda attrici, con vittoria delle spese di lite ATP rifuse le spese di
CTP e poste a carico dell'attore quelle del CTU espletate anche in ATP. Previo
pagina 13 di 63 rinnovo totale della CTU espletate in sede di ATP e merito anche per la eccepita nullità e per le palesi erroneità ed incongruità delle loro conclusioni, con affidamento dell'incarico a nuovo CTU nominando, e altresì dichiarata la nullità
della CTU in ATP e in merito per le ragioni indicate ai punti 6 e 7 della narrativa in comparsa di costituzione e risposta e del parere pro-veritate del Prof.
[...]
e dal CTP Ing. Respingere tutte le domande attrici, siccome Per_2 Per_3
inammissibili, infondate e prive di prova nonché prescritte ex art. 1669 c.c.,
nonché, anche ove occorra in via riconvenzionale, previo accertamento che il contratto stipulato tra il convenuto e la terza chiamata 12.9.2014 è CP
qualificabile come appalto, dichiarare quest'ultima tenuta alla garanzia ex art. 1669 c.c. ed anche in via di rivalsa condannarla e tenere indenne e tenuta a rimborsarle, al convenuto, per la quota di responsabilità nella CP
causazione dei danni rivendicati dall'attore che si ravviserà anche a seguito CTU
di ragione e di legge, ogni somma che fosse accertata tenuto il a CP
corrispondere all'attore per danni e per spese di ATP e legali. In subordine,
qualificato salvo gravame ritenuto il contratto 12.9.2014 quale sub-appalto,
dichiarare la terza chiamata tenuta alla garanzia e al rimborso come sopra pagina 14 di 63 accertando a titolo di rivalsa ex art. 1670 c.c. Accertare e dichiarare altresì la responsabilità esclusiva, in subordine preponderante, anche a seguito CTU, nella misura non inferiore al 80% o quella nell'occorso e condannarli-ove occorra anche in via di rivalsa interna, a concorrente in tale misura a sopportare le somme che dovessero essere liquidate in favore dell'attore ovvero a rimborsarle pro quota relativa al convenuto. Escludere la responsabilità del CP
convenuto quale appaltatore ex art. 1669 c.c. accertando e statuendo CP
la figura dei suoi componenti artigiani quali prestatori d'opera manuale ed avendo agito quale “nudus minister”. Dichiarare comunque ed altresì la responsabilità
concorrente, dell'attore nella misura che si ravviserà di ragione di legge dell'attore, per le ragioni tutte evidenziate nella comparsa del convenuto
, (scelta cosciente del progetto sulla base dei costi inferiori) che per CP
avere aggravato il danno ex artt. 1175-1227 c.c, non procedendo alle opere, dopo l'espletante dell'ATP con i benefici della L. 77/2020 e succ. modif.
conseguentemente le sue domande, ovvero riducendole per quanto di ragione e di legge, previa, in via istruttoria, ammissione delle prove per testi, reiette dall'ill.mo G.I., e che si ritrascrivono: I) Si chiede ammettersi prova per testi sui pagina 15 di 63 superiori capitoli, depurati da giudizi e valutazioni e premessa la formula di rito vero che: superiori circostanze ai numeri
2,3,4,5,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,39,
47,48,49,50. Si indicano a testi su tutti i capitoli: ; Conti Agatino, Persona_4
, , Ing, . Dott. sui Persona_5 Persona_6 Persona_7 Testimone_7
capitoli 2,3,4,5. Ing. arch. geol. Persona_8 Testimone_6 Tes_3
sui capitoli 15,1617,18,19,20,22. Si ritrascrivono i capitoli: 1) Vero che il
[...]
consorzio è composto da tre ditte piccolo artigiane, imprese individuali, CP
e nelle quali operano i soli tre titolari, che sono semplici muratori. Il ha CP
un solo dipendente, trattasi di imprese prive di alcuna struttura tecnica o di figure professionali di supporto, e che, per tale ragione sono ed erano nel 2017, prive di organizzazione o conoscenza che consentisse loro di assumere la veste di effettivo appaltatore, con le conseguenti responsabilità di legge. 2) Vero è che il convenuto, nell'anno 2017 nel quale effettuò i lavori nella proprietà CP
come a bilancio al 31/12/2017 che si rammostra al teste, possedeva Pt_1
attrezzature per € 10.655, realizzò un utile di € 1778 ed aveva un patrimonio netto di € 7.149 e debiti per € 302.788 (doc. 1). Ha realizzato in tale anno ricavi pagina 16 di 63 per € 267.752 a fronte di spese per produrli pari ad € 262.343, con una differenza tra valore e costi di produzione di soli € 5.409. 3) Vero che, come a bilanci al
31.12.2018 (doc. 2) 31.12.2019 (doc. 3), 31.12.2015 (doc. 4) 31.12.2016 (doc. 5)
che si rammostrano i dati economici sopra descritti per l'anno 2017 non sono mutati e sono restati sostanzialmente analoghi anche in tali anni. 4) Vero che il convenuto ha in forza un solo dipendente, come a visura CCIAA che CP
produce (doc. 6) e che tale situazione era sostanzialmente identica nell'anno
2017 e seguenti. Vero che tutti e tre i soci sono artigiani piccoli imprenditori e le tre ditte non hanno alcun dipendente, come a visure CCIAA che si producono
(doc. 7,8,9). Il solo lavorava occupando il figlio e Parte_2 CP_7
un manovale. 5) Vero che il contratto di appalto che si rammostra al teste fu redatto dall'ing. e imposto da questi e dal committente al convenuto che lo _1
sottoscrisse senza alcuna negoziazione, anche relativamente al corrispettivo. 6)
Vero è che, quando nel corso dei lavori venne scoperto un cordolo non indicato nel progetto, il convenuto sospese immediatamente i lavori, CP
chiamando il progettista e d.l. Ing. che intervenne e dettò personalmente _1
le disposizioni da seguire per proseguire i lavori. Tali disposizioni prevedevano di pagina 17 di 63 spostare la collocazione dei micropali che furono così eseguiti nella nuova posizioni da parte della al quale il direttamente ordinò Controparte_4 _1
le opere di collegamento tra i micropali e il cordolo rinvenuto, che furono così
eseguite diligentemente dalla convenuta, come obbligata a fare da contratto. 7)
Vero che tale attività del presente giornalmente in cantiere, risulta negli _1
appunti di cantiere e nelle fotografie eseguite nei giorni del 18.6.2014, 10.9.2014,
17.9.2014, 23.9.2014, 29.9.2014, 1.10.2014, 9.10.2014, 20.10.2014 (cfr. doc. 2
comparsa di costituzione che si rammostrano al teste. 8) Vero che, in CP
particolare, l'ing. e il legale rappresentante della soc. _1 Controparte_4
terza chiamata, che eseguì i micropali, ritratti nella foto scattata il giorno
23.9.2014, che si rammostra al teste, furono avvisati dal convenuto e presenti nella stessa giornata del 23.9.2014. 9) Il d.l. ordinò esplicitamente al convenuto di non demolire il cordolo rinvenuto ed indicò specificatamente le modalità tecniche e la posizione ove ancorare a quello i micropali, indicando direttamente a ove posizionare i micropali. Il durante tutta la esecuzione dei CP_4 _1
lavori era presente in cantiere tutti i giorni arrivandovi verso le 14. 10) Vero è che dalla documentazione depositata da parte ricorrente in sede di ATP e da pagina 18 di 63 accertamenti successivamente eseguiti dalla resistente è emersa una realtà
storica, relativa al fabbricato ristrutturando, di impianto ottocentesco, che era stata taciuta al prima dell'inizio dei lavori e la stipula del contratto, né CP
era da questi sconosciuta. Vero è che la struttura originaria dell'immobile, era vincolata dalla P.A. e per tale ragione fu possibile operare interventi limitati. Il
fabbricato era risalente ad oltre 150 anni or sono, ed aveva subito una serie di ampliamenti, superfetazioni, rimaneggiamenti, taluni pure all'origine non autorizzati (v. cordolo su cui si sofferma il CTU), eseguiti nel tempo. Si erano aggiunti i guasti della stratificazione di decenni di mancati interventi manutentori.
11) Vero che la proprietà, in un primo tempo aveva incaricato l'arch. Tes_6
di Cartoceto, di redigere un “progetto di ristrutturazione con ampliamento
[...]
mediante L.R. 22/09 di una abitazione in via Villa S. Biagio a Fano”, con la collaborazione dell'ing. che aveva provveduto a sviluppare il Persona_8
relativo progetto strutturale. 12) Vero che dalle valutazioni preliminari del progetto sopra descritto era emersa una problematica di carattere economico, per la reputata eccessiva onerosità delle opere da parte della committenza. 13) Vero
che la committenza incaricava successivamente l'ing. di collaborare con _1
pagina 19 di 63 l'arch. per realizzare un progetto di intervento riduttivo rispetto al Testimone_6
precedente. 14) Vero che il risultato della predetta collaborazione tra i tecnici incaricati fu il progetto antitettonico e strutturale, redatto dall'ing. _1
che prevedeva il rinforzo strutturale a livello delle fondazioni circoscritto a talune sezioni dei corpi di fabbrica. 15) Vero che il progetto fu realizzato secondo le indicazioni della relazione geologica redatta dal geol. , che Testimone_3
indicò anche la lunghezza dei micropali da infliggere. La committenza raccomandò di procedere con un intervento limitato per salvaguardare alcune finiture dell'immobile di pregio, pavimentazioni, camini ecc. e per tale ragione volle intervenire con una sottofondazione su un solo lato delle murature portanti.
16) Vero che l'unica variante eseguita al progetto originario dipese dal rinvenimento in loco di un cordolo, di cui il d.l. e progettista strutturale aveva ignorato l'esistenza e che dispose di lasciare in situ. 17) Vero che in relazione a tale cordolo il pretese che i micropali e l'aggancio strutturale fossero _1
collegati a tale cordolo da lui ritenuto parte integrante della struttura del fabbricato, ordinando personalmente la diversa ubicazione dei micropali eseguita dal terzo chiamato e la ubicazione e modalità di ancoraggio al cordolo rinvenuto.
pagina 20 di 63 18) Vero che a lavori quasi ultimati, intervenne, e il sisma dell'anno 2016 che il
CTU ha del tutto obliterato. 19) Vero è che il terzo chiamato si relaziona esclusivamente con l'Ing. che seguì in autonomia e direttamente, in tutta _1
la fase di esecuzione delle opere dallo stesso eseguite (micropali) variante del progetto originario. Il convenuto restò estraneo a tali lavori. Il terzo CP
seguì le disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori impartite direttamente al medesimo per l'intervento con micropali eseguito in variante progettuale. In tali attività il convenuto non intervenne né interferì, né fu tramite. Vero che CP
la società terza chiamata è specializzata nella esecuzione di fondazioni speciali e micropalificazioni, ha operato in totale autonomia, in particolare intervenendo,
nella zona individuata e indicata esclusivamente dall'ing. in variante al _1
progetto approvato. L'intervento avvenne sotto le dirette istruzioni e la supervisione costante e continua dell'ing. di cui la terza eseguì _1
direttamente e di sua iniziativa e responsabilità le direttive, senza alcun intervento del convenuto. 20) Vero che il cordolo che indusse l'ing. a CP _1
disporre una variante al progetto originario non era evidenziato nel progetto originario dal medesimo redatto ed emerse durante l'esecuzione dei lavori. 21)
pagina 21 di 63 Vero che immediatamente dopo il rinvenimento del cordolo, CP
avvertiva del fatto il Progettista e Direttore dei Lavori, ing. e fermava i _1
lavori. L'ingegner subito recatosi in cantiere prendeva visione dello stato _1
dei luoghi e informava la committenza. La committenza riferiva che si era provveduto a realizzare quel cordolo di rinforzo in c.a. nel corso di un precedente intervento. 22) Vero che l'ingegner in qualità di progettista e direttore dei _1
lavori, ordinò che il cordolo dovesse restare in situ e che, i micropali e la collegata struttura di rinforzo della fondazione dovessero essere costruiti in posizione e con modalità diverse rispetto a quanto rappresentato nel suo progetto esecutivo, e agganciate al cordolo. 23) Vero che durante le fasi delle lavorazioni, in particolare al momento delle perforazioni dei micropali, è stato presente e intervenuto in cantiere l'ing. talvolta anche il geol. , che hanno seguito _1 Tes_3
personalmente e diretto la posizione e le lunghezze di perforazioni per i pali,
dando direttamente minuziose istruzioni agli uomini della Geostudio, che hanno effettuato tali lavori in totale autonomia, essendo peraltro specialisti del settore.
24) Vero che successivamente nella fase di realizzazione delle sottofondazioni,
l'ing. ha proceduto direttamente allo spiccaggio dei fori da operare nelle _1
pagina 22 di 63 murature per l'inserimento delle mensole in c.a. di collegamento tra la muratura i micropali e la sottofondazione adiacente, scoperta nel corso dei lavori. 25) Vero
che le attività ricognitive sul fabbricato e le conseguenti indagini in loco, del CTU
nominato in sede di ATP si erano esaurite a metà febbraio 2022. 26) Vero che in sede di ATP, il CTU aveva sollecitato il convenuto ad avvalersi delle provvidenze previste dagli articoli 119 e 121 del d.l. 34/2020 e succ. modif., e cioè
beneficiando dei bonus che prevedevano dal 50% al 110% di recupero dallo stato del costo degli interventi, ma l'attore rifiutò di avvalersi di tali disposizioni di legge.
27) Vero che l'ing. e il convenuto si erano offerti di concorrere _1 CP
per la differenza tra quanto speso per gli interventi e quanto recuperabile dall'attore ai sogli degli artt. 119 e 121 d.l. 34/2020 e succ. modif. 28) L'ing.
è stato il progettista e direttore anche strutturale dei lavori;
è lui che ha _1
valutato come si dovesse procedere con i lavori per far fronte all'inattesa presenza del cordolo. 29) L'Ing. da solo ha deciso che il cordolo non _1
dovesse essere demolito e che, conseguentemente, i micropali e la collegata struttura di rinforzo della fondazione dovessero essere posizionati in modo diverso rispetto a quanto rappresentato nel suo progetto esecutivo. La sua pagina 23 di 63 presenza attiva in cantiere è testimoniata anche dalla documentazione fotografica riportata nell'allegato al parere del prof. nella quale sono visibili le Per_2
varie fasi lavorative che hanno portato al rinvenimento del cordolo le successive attività di cantiere svolte sotto la guida e diretta sorveglianza del progettista e direttore dei lavori. 30) si è trovata a dover eseguire una soluzione CP
diversa da quella prevista in progetto, obbedendo alle decisioni assunte in via esclusiva dall'ingegner in qualità di progettista e direttore dei lavori. 31) _1
non era nelle condizioni di prendere alcuna iniziativa autonoma per CP
porre rimedio alla imprevista presenza del cordolo né avrebbe potuto CP
operare contro le decisioni dell'ingegner il quale peraltro non ha
[...] _1
mai negato che l'opera fosse il risultato delle sue decisioni e indicazioni. II) Si
chiede sia ordinato all'Arch. e all'Ing. di Testimone_6 Persona_8
depositare nel processo il progetto commissionato loro dall'attore, denominato
“progetto di ristrutturazione con ampliamento mediante L.R. 22/09 di una abitazione in via Villa S. Biagio a Fano” ex art. 210 c.p.c. Il progetto non fu mai depositato presso alcuna P.A. e dunque non è stato possibile al consorzio deducente di reperirlo, essendo terzo estraneo. III) Per le ragioni già sopra pagina 24 di 63 evidenziate si chiede il rinnovo delle CTU espletate in ATP e nel presente giudizio. Il CTU non ha basato su alcun elemento tecnico la attribuzione ad CP
di una responsabilità addirittura maggioritario del fatto che, nella sona di
[...]
fronte, si sia operato in modo diverso da quanto rappresentato in progetto. In
estrema sintesi, solo la inattesa presenza del cordolo ha impedito alla impresa di eseguire, in quella zona, l'opera conformemente al progetto, ma le modalità di intervento non sono state decise da , consorzio artigiano, tra tre CP_5
muratori, ma sono state imposte da chi ne aveva la competenza, l'autorità e la responsabilità ovvero dal progettista e direttore dei lavori Ing. Del pari, _1
quanto alla terza chiamata, la stessa documentazione mostra che i micropali che il CTU indica variati come posizione, profondità numero e diametro rispetto al progetto, furono eseguiti dalla terza chiamata su ordine e disposizione diretta dall'Ing. Ad ulteriore conferma di ciò va ricordato che non _1 CP_5
aveva alcuna competenza nell'esecuzione di micropali, e nell'ambito dell'intervento variato fu prevista anche la esecuzione di un ulteriore micropalo,
caratterizzato da una diversa modalità di perforazione, sub-orizzontale, che si differenzia da tutti gli altri micropali, caratterizzati da una perforazione verticale.
pagina 25 di 63 Dunque il terzo chiamato non può essere giudicato esente da responsabilità per ragioni che esulano dalla valutazione del CTU e che si sono rivelate pure errate
(il terzo non si attenne al progetto originario, ma prese parte attiva alla sua variazione). Del resto, non a caso, l'attore in data 2.11.2020 diffidò dichiarando di averli già attenzionati, oltre che all'Ing. e al anche al terzo _1 CP
chiamato. Al CTU dovrà anche chiedersi di confermare che per la natura dell'intervento ripristinatorio e per i tempi di espletamento dell'ATP l'attore poteva eseguire i predetti lavori avvalendosi delle disposizioni legislative di cui agli artt.
119 e 121 d.l. 34/2020 e succ. modif. (c.d. bonus edilizi) e quale era la misura percentuale di tale provvidenza applicabile al caso di specie. Con riserva di nominate CT di parte e integrare i quesiti. Con vittoria delle spese di lite e salvo e riservato quant'altro”.
Per Controparte_3
“voglia il Giudice adito, contrariis rejectis - Accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità del convenuto Ing. respingere la domanda svolta nei _1
suoi confronti siccome infondata. Vittoria di spese. - In subordine dichiarato il concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 I comma c.c. limitare il risarcimento del pagina 26 di 63 danno alla misura che risulterà di giustizia., detratta la quota di danno ascrivibile alla sua rinuncia a fruire del beneficio fiscale del bonus 110 %. Vittoria di spese. -
in ulteriore subordine, ove accolta l'attorea domanda condannatoria nei confronti dell'ing. accertata e dichiarata la non operatività della polizza _1
assicurativa nel caso di specie, respingere la domanda di Controparte_8
manleva assicurativa da costui spiegata verso l'odierna comparente. Vittoria di spese - in estremo subordine applicare all'obbligazione di garanzia dell'assicuratore, nella misura che risulterà dal giudiziale accertamento, le limitazioni di massimale, gli scoperti e le franchigie contrattuali di cui alla polizza in atti. Compensazione di spese”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza o, comunque, prescrizione dei diritti invocati dall'attore e dal chiamante in causa nei confronti di nonché per l'estraneità ai Controparte_4
fatti dedotti stante l'assoluta assenza di contestazioni nei confronti del suo operato;
- Nel merito, rigettare la domanda proposta dalla chiamante CP
nei confronti della in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Controparte_4
pagina 27 di 63 Condannare la chiamante alla refusione delle spese di lite oltre che a CP
una somma di denaro quale risarcimento del danno ex art. 96 c.p.p. per aver proposto, con colpa grave, una domanda palesemente infondata nei confronti della Controparte_4
MOTIVAZIONE
1 – Con atto di citazione in data 27.2.2023 conveniva in Parte_1
giudizio l'ingegnere ed , per sentirli _1 Controparte_2
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni dai medesimi assunte.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di aver dato ai convenuti, il primo nella qualità di progettista e di direttore dei lavori ed il secondo nella veste di esecutore delle opere murarie, l'incarico di ristrutturare l'unità immobiliare di sua proprietà sita in Fano, via Villa San Biagio n. 22; che all'esito dei lavori eseguiti l'edificio aveva mostrato segni di rovina;
che in base ad una perizia fatta eseguire in sede di accertamento preventivo erano stati accertati i vizi e determinati i costi per gli interventi di rispristino, di cui chiedeva l'integrale ristoro ai sensi ai sensi dell'art. 1669 c.c., inclusi €.190,00 per costi di riparazione del pagina 28 di 63 tubo del gas, €.15.875,20 per spese di consulenza, oltre risarcimento del danno morale.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo che _1
i danni erano imputabili unicamente all'appaltatore per non aver eseguito i lavori in conformità al progetto. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e, in subordine, domandava che fosse determinata la propria quota di responsabilità;
chiedeva, infine, d'essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicuratrice, per essere dalla stessa tenuto Controparte_3
indenne da ogni conseguenza del giudizio.
Si costituiva, altresì, il il quale contestava Controparte_2
le domande, eccependo d'aver agito quale mero esecutore delle opere;
che la responsabilità era imputabile al ed all'impresa cui era _1 Controparte_4
stata affidata la realizzazione dei micropali;
che l'attore era decaduto dalla garanzia legale e l'azione era prescritta;
che altri fattori (sisma, inerzia dell'attore)
avevano concorso a cagionare il danno. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande e, in subordine, per la riduzione della quota di responsabilità,
pagina 29 di 63 chiedendo la chiamata in causa di per essere dalla stessa Controparte_4
tenuta indenne.
Differita la prima udienza, si costituiva la Controparte_3
quale contestava la domanda, eccependo che alcuna responsabilità era imputabile all'assicurato; che il danno era stato aggravato dall'attore per non aver proceduto ai lavori con beneficio del cd. “superbonus”; che la polizza non copriva il danno in ragione dell'”esimente” di cui all'art.
3.4. punto 2), lett. a), ed andavano applicati massimali, franchigie con esclusione di spese di lite e di solidarietà.
Si costituiva, infine, la quale contestava la domanda, Controparte_4
declinando ogni responsabilità per aver solo eseguito la sola posa in opera dei micropali su commissione di nonché per essere i danni imputabili ad CP
errata progettazione (a causa di sottodimensionamento dei pali) ed esecuzione dei lavori (a causa di errato ancoraggio della palificazione) da parte della stessa appaltatrice;
eccepiva, altresì, la prescrizione e la decadenza. Concludeva,
pertanto, per il rigetto della domanda con la condanna di al CP
risarcimento ex art. 96 c.p.c.
In istruttoria aveva corso una consulenza tecnica.
pagina 30 di 63 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 10.10.2024.
2 – E' documentato il contratto di appalto concluso dall'attore con CP
avente ad oggetto l'esecuzione di opere di strutturali e di consolidamento,
[...]
in particolare mediante micropali collegati con reticolo di cordoli e travi in cemento armato come da allegati progetti (v. doc. 1 doc. 8 attore). Pacifico che CP
venne affidato dall'attore all'ing. l'incarico di progettista strutturale e _1
direttore dei lavori.
La natura di appalto del contratto - messa in discussione dalla difesa di solo in corso di causa (con allegazioni tardive in seconda memoria ex CP
art. 183 c.p.c.) – è confermata non solo dalla volontà delle parti, che hanno espressamente qualificato come tale il contratto, richiamandone pure la relativa disciplina (v. doc. 1, art. 15), ma anche e soprattutto dall'importanza dell'opera commissionata, riguardante l'esecuzione di opere di consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti del fabbricato, oltre ad altre opere (di coibentazione, bonifica e ristrutturazione), e tenendo conto del fatto che quest'opera così complessa venne affidata ad un'impresa specializzata. Si tratta pagina 31 di 63 di prestazione la cui esecuzione presuppone un'organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell'appalto (cfr. sul punto Cass. 2027 n. 27258,
secondo cui “ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera”).
Ciò premesso, si rileva che Il consulente d'ufficio, esaminando analiticamente le opere allo scopo di verificare, secondo l'incarico ricevuto, la qualità dell'esecuzione, ha riscontrato (v. relazione doc. 27 attore), all'esito di approfondite indagini, la sussistenza di un diffuso ed “importante” quadro fessurativo che, ad opere ultimate, è venuto ad interessare le murature portanti del fabbricato, con conseguente danneggiamento anche delle finiture interne ed esterne. Ciò principalmente nel fronte del corpo principale del fabbricato, mentre altre fenditure interessano i muri trasversali alla facciata, il pavimento e le murature interne. Infine si rilevano leggeri movimenti di sfilamento dalle murature pagina 32 di 63 d'ambito delle teste delle travi principali in legno e dei travetti del solaio di piano e della copertura del porticato sul retro, oltre ad una lesione orizzontale che segna il distacco della copertura del porticato dalla muratura del corpo principale.
Si conferma, dunque, la sussistenza di gravi difetti che, per la loro ampiezza ed incidenza sulle strutture portanti, hanno consistenza di vizi rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Secondo costante indirizzo, la responsabilità per “gravi difetti” posta dalla norma citata ha natura extracontrattuale (cfr. da ultimo Cass. 2023 n. 23470;
conformi Cass. 2019 n. 22093; Cass. 2019 n. 21719), e dunque ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione -
che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa -, perché operante anche a carico del progettista e del direttore dei lavori (cfr. Cass. 2002 n. 13158), e pure con riferimento alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti (cfr. Cass. sez. un. 2017 n. 7756).
Quanto alle cause dei difetti, il c.t.u. ha rilevato che l'andamento delle fessure sul fronte del fabbricato in corrispondenza del corpo principale lato pagina 33 di 63 centro/destra è indicativo di un cedimento fondale coincidente con la porzione in cui il cordolo di fondazione è stato realizzato non in adiacenza con la muratura e con connessioni inefficaci, e questo coinvolge anche le lesioni presenti su altre porzioni del fabbricato. Le indagini endoscopiche e mediante carotaggi hanno dato obiettiva conferma dell'indicato fattore causale, essendo risultata la presenza di un “vecchio” cordolo non armato ed gettato contro la vecchia fondazione in pietrame senza alcun elemento di collegamento e solidarizzazione;
il nuovo cordolo in cemento armato non presenta in questa zona le mensole di cemento come nel resto del fabbricato, ma la connessione con la fondazione esistente è stata affidata a una barra inghisata con resina al cordolo esistente;
tale barra fuoriesce di circa 25 cm. dalla gabbia di armatura del nuovo cordolo e non raggiunge quindi la fondazione originale, ma si ferma all'interno del vecchio cordolo.
La conseguenza è che il nuovo cordolo in cemento armato (ca) in questo tratto è stato realizzato in difformità al progetto esecutivo, che prevedeva il posizionamento del cordolo in aderenza alla fondazione originaria del fabbricato e la realizzazione di mensole di collegamento in ca trasversali;
il collegamento tra il pagina 34 di 63 nuovo cordolo in ca ed il vecchio cordolo non armato è inefficace;
il collegamento tra il vecchio cordolo non armato e la fondazione originaria è praticamente assente, garantito solo per attrito. In definitiva, tutto il sistema di trasferimento dei carichi dalla parete ai micropali è totalmente inefficace ed inidoneo allo scopo, in quanto nel fronte del fabbricato i micropali non sono stati ancorati alla fondazione del fabbricato, ma uniti in modo inefficace ad un vecchio cordolo che non è in continuità col sistema fondativo.
In questo modo, come rilevato sempre dal c.t.u., l'intervento in fondazione così come realizzato, in difformità al progetto esecutivo, ha creato uno squilibrio al fabbricato in quanto dove è stato realizzato correttamente – micropali con cordolo in ca di coronamento a ridosso della muratura collegato con mensole –
ha eliminato i cedimenti del fabbricato, mentre nella zona del fronte l'intervento è
stato inefficace ed i cedimenti sono proseguiti, creando così cedimenti differenziali.
In sostanza, non solo non si è raggiunto il risultato oggetto dell'obbligazione dell'appaltatore, ma si è determinato un nuovo fattore di innesco
(per squilibrio della struttura) dei cedimenti.
pagina 35 di 63 Dei vizi dell'opera è responsabile (art. 1669 c.c.) il quale progettista _1
e direttore dei lavori, e con esso l'appaltatore CP
Il progetto del pur corretto nella previsione del sistema di _1
ancoraggio dei micropali al sistema fondativo, non rappresenta il “vecchio”
cordolo, sul quale nell'esecuzione dell'opera venne appoggiata la micropalificazione sul fronte del fabbricato, senza aderenza con le fondazioni
(pacifico). Da ciò una carenza progettuale, nella mancata considerazione dello stato fondativo dell'edificio, ed un altrettanto palese errore esecutivo della prestazione rispetto a quanto rappresentato nel progetto circa il prescritto ancoraggio dei pali alle fondazioni.
Di tale errore esecutivo è responsabile in primo luogo il quale _1
direttore dei lavori, che, reso edotto della presenza del cordolo preesistente (v.
comparsa di risposta pg. 5; terza memoria sub 16; conclusionale _1 _1
pg. 6), omise ogni verifica circa l'idoneità dello stesso all'ancoraggio della _1
palificazione, dando corso all'errato appoggio (v. seconda memoria art. 183
sub n. 7), “fidandosi” – a suo dire – delle dichiarazioni del committente e _1
pagina 36 di 63 dell'impresa, che di certo non lo esoneravano da quei doverosi controlli e dalle conseguenti prescrizioni esecutive.
Al riguardo, ben noti sono i principi della Suprema Corte secondo cui «in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di pagina 37 di 63 vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente»
(Cass. 2005 n. 15255 Cass. 2006 n. 4366 in cui si specifica altresì che «l'attività
del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati»,
dovendosi anche ricordare che «il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, quale “nudus minister”, non si applica al direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità
tecniche» (Cass. 2020 n. 2913).
Risulta di intuitiva evidenza che la scelta di ancorare (o meno) una complessa opera di palificazione, come quella di specie, sulla platea di fondazione di un edificio non è certamente un'operazione elementare sempre e pagina 38 di 63 comunque indefettibilmente connaturata alle regole dell'arte, ma è oggetto di un'opzione alternativa di tecnica costruttiva che implica, in generale – e, in particolare, implicava nel caso di specie – una scelta di carattere tecnico-
professionale, da operarsi in base alle caratteristiche dell'edificio da ristrutturare ed alle caratteristiche del sottostante sistema fondativo. Tale scelta certamente rientrava nella competenza del direttore dei lavori e costituiva oggetto della sua obbligazione professionale, che consisteva, tra l'altro, nel disporre l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
In definitiva, dunque, non può in alcun modo dubitarsi che fosse compito del direttore dei lavori impartire all'impresa esecutrice la verifica dell'idoneità del cordolo all'ancoraggio della palificazione e dare le corrette direttive, in modo che fosse garantita la stabilità dei pali alle fondazioni, in considerazione delle peculiarità della situazione dei luoghi (e, deve aggiungersi, di verificare successivamente che detto ancoraggio fosse stato effettivamente e correttamente applicato, cioè secondo il progetto), eventualmente correggendo una diversa indicazione dello stesso committente in proposito. Inoltre, in caso di pagina 39 di 63 mancata conformazione a tale direttiva dell'impresa esecutrice dei lavori era comunque onere del direttore dei lavori farlo rilevare espressamente e, finanche,
disporre, in mancanza, la sospensione dei lavori stessi (ovvero rifiutarsi di proseguire nel proprio incarico).
Gli errori della progettazione delle opere redatta dall'ingegnere e gli _1
inadempimenti dello stesso quale direttore dei lavori, pur dimostrati e dunque ragione di responsabilità per lo stesso, non costituiscono un'esimente e neppure un'attenuante della responsabilità risarcitoria per inadempimento dell'appaltatrice verso il committente CP Pt_1
Secondo costante interpretazione, l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da responsabilità, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni del terreno non risultino in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali", avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata. Rientra, cioè, tra gli obblighi di diligenza pagina 40 di 63 dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso (cfr. Cass. 2018, n. 15321). In tal senso, sussiste un vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente per i difetti della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l'indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio (cfr. Cass. 2012 n.
14650).
Nulla impediva, nella specie, ed anzi ciò era imposto dalla diligenza richiesta dalla prestazione, di eseguire con una normale indagine la verifica preventiva sulle condizioni del suolo ove avrebbe dovuto eseguirsi la palificazione e che avrebbe agevolmente rivelato la presenza del cordolo preesistente e la sua assoluta inidoneità a costituire una valida “base di appoggio” per l'opera di rinforzo, in quanto scollegato dalle fondazioni. Così pure non ha valore esimente pagina 41 di 63 né attenuante il fatto – ancorché non contestato – che della presenza del cordolo sarebbe stato avvertito il il quale avrebbe “deciso che il cordolo non _1
dovesse essere demolito e che, conseguentemente, i micropali e la collegata struttura di rinforzo della fondazione dovessero essere necessariamente costruiti in posizione e modo diversi rispetto a quanto rappresentato nel suo progetto esecutivo” (comparsa di risposta pg. 16), perché in tal modo CP
l'appaltatore si trovò, con grave negligenza, a dare seguito ad un “ordine”
esecutivo palesemente diverso dal progetto – anche per l'attuato sistema di ancoraggio privo di mensole di cemento – ed espresso, per di più, senza alcuna preliminare verifica delle caratteristiche del cordolo.
Una siffatta prescrizione del direttore dei lavori non esime la da CP
responsabilità, essendo ben noto che l'appaltatore è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, non solo la bontà del progetto, ma anche delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano – come nella specie -
palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale
"nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
pagina 42 di 63 Pertanto, in mancanza di tale prova, come nella fattispecie, l'appaltatore è
tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr.
Cass. 2017 n. 23594).
Né è predicabile, diversamente da quanto eccepito dalle difese convenute
( comparsa di risposta pg. 37; comparsa di risposta pg. 7), CP CP_3
una colpa del committente per non aver dato corso ad opere dirette “a CP_9
porre rimedio ai vizi già emersi nel 2020”, giovandosi dei benefici fiscali del cd.
superbonus.
Va al riguardo ribadito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di gravi difetti di costruzione dell'immobile suscettibili di pregiudicarne la stabilità, le iniziative tecniche ed i lavori volti ad eliminare, ove possibile, la causa dei vizi inerenti all'immobile all'epoca della sua consegna, incombono sull'appaltatore, mentre l'appaltante ha soltanto la facoltà,
ma non l'obbligo, di sostituirsi a quello. Pertanto, non può ravvisarsi il concorso di pagina 43 di 63 un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità
dell'autore del danno a norma dell'art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all'appaltatore nell'esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell'opera oggetto di appalto (cfr. Cass.
1997 n. 12347; Cass. 1992 n. 9081; Cass. 2003 n. 11740).
Inammissibile, per tardiva deduzione, è, poi, l'eccezione di concorso di colpa formulata dal in conclusionale (pg. 9), non perché sia preclusa in _1
conclusionale la formulazione di un'eccezione siffatta che, essendo una mera difesa (o eccezione in senso lato), può sollevarsi pure in appello, ma in quanto rimanda a deduzioni di fatto da formularsi nei termini di rito.
Neppure è ravvisare un concorso di responsabilità nei riguardi della chiamata che, su commissione di ebbe l'incarico della Controparte_4 CP
realizzazione e posa dei micropali con specifiche caratteristiche indicate in contratto (v. doc. 5 ), rispettate nell'adempimento dell'incarico, come CP_4
rilevato dal c.t.u.: ”l'esecuzione dei micropali non si è discostata da quanto precisato nel contratto di fornitura in riferimento alla dimensione/lunghezza, ai materiali utilizzati ed alle modalità di esecuzione dell'opera”.
pagina 44 di 63 I difetti della palificazione, che vengono individuati dal c.t.u. – quanto a coefficiente di sicurezza (v. prima relazione pg. 54) ed a numero di pali (v.
seconda relazione pg. 16 ss.) – attengono a calcoli del progettista e, dunque, ad inesattezze non riferibili alla Geostudio, e tali inesattezze non hanno neppure rapporto causale con il dissesto, in quanto avente “unica causa” nella
“realizzazione di porzione del nuovo cordolo sul fronte del fabbricato a ridosso del cordolo esistente” (v. seconda relazione c.t.u. pg. 23).
La prestazione di Geostudio, esattamente adempiuta, non è, dunque, in rapporto causale con i vizi, talché ne va senz'altro esclusa la responsabilità, e respinta la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti da CP
Dei danni conseguenti ai vizi rispondono, in conclusione, per intero ed in solido, tanto il quale progettista e direttore dei lavori, quanto l'appaltatrice _1
CP
3 – Riguardo all'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla CP
secondo cui il committente avrebbe avuto “precisa e completa conoscenza
[...]
dei vizi” già nel 2020, “all'esito dell'approfondita analisi dei geologici e _10
, si rileva che la denunzia dei vizi deve farsi nel termine di un anno dalla _11
pagina 45 di 63 scoperta dei vizi, “la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. 2023 n. 13707). L'onere di denuncia sorge,
dunque, “non già per effetto della semplice manifestazione e percezione del difetto costruttivo, ma per effetto della riconducibilità del difetto alla fattispecie legale, e cioè per effetto della rilevanza del difetto stesso come segnale di rovina,
di evidente pericolo di rovina o di gravi vizi dell'opera e, ancora, dell'accertamento della sua dipendenza da insufficienza della attività di progettazione o di esecuzione del suo autore e della imputabilità a costui di tale insufficienza di attività”, talché qualora gli estremi dei difetti “possano con certezza emergere soltanto da una consulenza tecnica, è dal momento del deposito di quest'ultima che decorre il termine annuale per la denunzia” (Cass. 1999 n. 14218).
La cennata relazione geologica (doc. 19 attore) non ha alcuna attinenza con le opere di consolidamento eseguite dalla né tanto meno con la CP
pagina 46 di 63 qualità dell'opera, ma espone i risultati di un'analisi stratigrafica del terreno di sedime del fabbricato, per cui non può costituire veicolo di conoscenza degli stessi difetti, che risulta acquisita all'esito dell'accertamento tecnico preventivo in data 1.7.2022, cui è seguita la citazione del 27.2.2023.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono, dunque, infondate.
Inammissibili sono le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto da proporsi entro il _1
termine di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.
4 – Sulla base di quanto esposto parte attrice ha diritto al risarcimento dei danni consistenti nei costi per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità, avendo l'obbligazione risarcitoria per equivalente il fine del “totale ripristino dell'edificio” (Cass. 2017 n. 15846).
La relazione del consulente contiene la stima di detti costi nell'importo complessivo di €.174.382,45, inclusi gli oneri di sistemazione degli ulteriori danni
(compresi nella domanda commisurata alle “somme necessarie al ripristino”) a condotte idriche ed impianto elettrico, derivanti dal cedimento fondale (si rimanda integralmente alla relazione del consulente tecnico).
pagina 47 di 63 La somma indicata, oggetto di debito di valore, deve essere rivalutata,
anche d'ufficio (cfr. Cass. 2016 n. 13225), in base agli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla stima del c.t.u. (settembre 2024) alla data della presente sentenza, ed ascende così ad €.175.777,51.
Su tale somma va aggiunta l'Iva, giacché “il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione” (Cass. 2022
n. 33369; conf. 2023 n. 9467).
Spetta altresì al il risarcimento dei danni per costi incontestati di Pt_1
riparazione tubo del gas danneggiato durante i saggi eseguiti dai convenuti nella misura di €.198,00 i.v.a. inclusa (doc. 15 attore).
Anche questa somma, oggetto di debito di valore, deve essere rivalutata in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza dalla pagina 48 di 63 data del documento fiscale (9.11.2020) alla data della presente sentenza, ed ascende pertanto ad €.243,63.
Su dette somme spettano all'attore gli interessi legali compensativi, inclusi nella domanda risarcitoria (cfr. Cass. 2021 n. 39376) che, in difetto di specifiche allegazioni, decorrono dalla data della presente sentenza al saldo, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
5 – E' infondata, la domanda di risarcimento del danno morale, che si assume “connesso al disagio familiare ed alla preoccupazione per la casa di abitazione, oltre che per la eventuale necessità di rinvenimento di una soluzione abitativa diversa e temporanea con annesso trasloco”, perché oggetto di generica allegazione, non provato nella sua sussistenza e nel collegamento causale con i fatti di causa.
il difetto di prova impedisce una valutazione equitativa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso (cfr.
Cass. 1984 n. 1530) ed è, comunque, subordinato, alla impossibilità o elevata pagina 49 di 63 difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. 1985 n.
4619).
E', peraltro, da rilevare, con le Sezioni unite, che “palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”
(Cass. sez. un. 2008 n. 26972).
6 – Non costituiscono un danno le “spese di CTU, consulenza CTP e costi per indagini in sito autorizzate dal Giudice nell'ambito dello svolto procedimento per ATP”, in quanto spese processuali soggette al relativo regime (art. 91 c.p.c.).
pagina 50 di 63 7 - In merito, infine, alla domanda diretta ad ottenere la condanna dei convenuti “al rimborso dei costi sostenuti per come accertato in corso di causa,
ovvero per € 89.614,80, o nella minor somma stabilita, per quanto attiene e per € 6.809,23, o nella minor somma stabilita, per quanto attiene CP_5
l'ing. , si tratta di pretesa che, anche per quanto chiarito nelle difese _1
conclusive, attiene ai compensi erogati ai convenuti per l'esecuzione delle opere di causa, sull'assunto che si tratterebbe di somme “versate inutilmente” (v.
conclusionale pg. 30, 31).
E' pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass. 2010 n. 23820; Cass. 2006 n. 23723; Cass. 2004 n. 11103;
Cass. 2002 n. 10741).
Parimenti pacifico il principio, più volte enunciato dalla Suprema Corte,
secondo cui, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per pagina 51 di 63 inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (cfr. Cass. 2014 n.6886; Cass. 2017 n. 29218; Cass.
2023 n. 22254; Cass. 2023 n.31026); detto principio poggia sull'assunto che la parte non inadempiente non abbia chiesto la risoluzione del contratto, perché
avente interesse alla manutenzione dello stesso;
il che, di conseguenza, non mette in discussione il credito del professionista per il compenso relativo all'attività espletata, della quale la parte adempiente intende comunque avvalersi,
sia pure sollecitando il ristoro del pregiudizio subito per l'inesatto adempimento
(per riferimenti in tema di appalto cfr. Cass. 2014 n. 6886; Cass. 2002 n. 5496;
Cass. 2024 n. 27042)
Nel caso in esame, il in vista della tutela del proprio “interesse Pt_1
“positivo”, non ha chiesto la risoluzione del contratto d'appalto, né quello d'opera intellettuale stipulato con il ma ha proposto solo domanda di risarcimento _1
dei danni subiti per l'inadempimento della controparte;
domanda che presuppone il mantenimento in vita del contratto e non il suo scioglimento, e non fa venire pagina 52 di 63 meno il diritto del professionista, come pure dell'appaltatore, a percepire il corrispettivo per la prestazione eseguita, trovando le ragioni della committente adeguato soddisfacimento nell'invocata tutela risarcitoria.
La domanda in questione va, dunque, respinta.
8 – Di seguito l'esame delle domande dei convenuti.
8.1. – Quanto alle domande del e di dirette alla _1 CP
determinazione delle rispettive quote di responsabilità, si rileva che gli apporti causali delle parti convenute, ossia del progettista-direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice, per le considerazioni sopra esposte, appaiono di eguale entità in relazione all'”evento scatenante tutto il dissesso”, ossia “l'errata realizzazione del nuovo cordolo a ridosso del vecchio sul fronte del fabbricato”
(così il c.t.u. nella seconda relazione), non sussistendo ragioni per discostarsi dal criterio presuntivo di pari responsabilità nel rapporto interno tra obbligati in solido di cui agli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, c.c.
8.2 – Venendo alla domanda di garanzia proposta dal che ha _1
chiesto anche il pagamento diretto (art. 1917 comma 2 c.c.) nell'atto di chiamata del terzo, si rileva che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte il «fatto pagina 53 di 63 costitutivo» della pretesa dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l'avverarsi d'un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto (cfr. Cass. 2019 n. 26813).
L'affermazione va integrata con il principio per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. Ne consegue che le eventuali limitazioni alla copertura assicurativa non costituiscono fatti generativi del credito dell'assicurato,
ma piuttosto fatti limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c.
Nella specie, è documentato il contratto di assicurazione avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi (art. 3.2) come da scrittura 6.10.2020 con scadenza 6.10.2021 (v. doc. 1, 2 . CP_3
Il convenuto ha, inoltre, allegato il fatto generatore del diritto all'indennizzo,
ossia il sinistro posto a fondamento della domanda attrice, avente le caratteristiche (responsabilità professionale) descritte nel contratto. Il convenuto ha dato, dunque, prova del titolo che legittima il diritto di garanzia.
pagina 54 di 63 A fronte di ciò, la difesa dell'assicuratore formula diverse di eccezioni di inoperatività totale o parziale della polizza.
8.2.1 – E', anzitutto, eccepita l'inoperatività della polizza in ragione della clausola art.
3.4 punto 2a, laddove è previsto che “la garanzia è operante per i gravi difetti riscontrati dopo la data di compimento delle opere, ma non oltre 360
giorni dopo tale data, comunque durante la validità della presente polizza [. . .]
semprechè sia operante la presente estensione”, e ciò sul rilievo che i vizi de quibus si sarebbero manifestati (nell'anno 2020) tre anni dopo la conclusioni dei lavori (nel 2017).
L'eccezione è infondata, giacché la clausola, come chiaramente espresso nel suo contenuto letterale, prevede un'estensione (e non una riduzione o
“specificazione”) della garanzia che copre il rischio professionale “comunque durante la validità della presente polizza”, e ciò con riferimento alle “richieste di risarcimento presentate nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione”,
come previsto dalla clausola 3.6, cui rinvia la specifica garanzia per “danni cagionati o subiti da opere edili” (clausola 3.3 sub 5).
pagina 55 di 63 8.2.2 - Fondata è, invece, l'eccezione relativa alla franchigia di
€.10.000,00, come da contratto (v. doc. 1 , mentre non si applica, per CP_3
le stesse ragioni esposte, lo scoperto che attiene alla garanzia per “difetti riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori”.
8.2.3 – Eccepisce, da ultimo, l'assicuratore l'esclusione della garanzia per
“spese legali sostenute dall'assicurato per legali o tecnici” e per la quota di danno non imputabile, nei rapporti interni tra gli obbligati in solido, all'assicurato.
Rispetto alle spese processuali, va preliminarmente chiarito che rilevano quelle al cui pagamento l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso. Spese che - distinte da quelle sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato regolate dal terzo comma del medesimo articolo - costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 1917 c.c., e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (tra le tante, Cass.
pagina 56 di 63 Pertanto, la questione si pone negli stessi termini sia in riferimento alle spese processuali al cui pagamento, in favore del danneggiato vittorioso,
l'assicurato venga condannato, in solido con il corresponsabile non assicurato;
sia in riferimento al risarcimento del danno al cui pagamento, in favore del danneggiato, l'assicurato venga condannato in solido con il corresponsabile non assicurato, ferme restando le diverse quote rispetto alla misura della responsabilità dei corresponsabili.
Sulla questione dell'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, quando questi sia obbligato in solido con altro soggetto non assicurato e, quindi, sulla base della solidarietà passiva, sia tenuto,
a richiesta del danneggiato, a pagare l'intero, la giurisprudenza di legittimità si è
pronunciata, affermando il seguente principio di diritto «in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione pagina 57 di 63 dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata — attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione dell'assicurato - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità
civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento,
ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3 cod. civ., nel diritto
10 di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale” (Cass. 2012 n. 20322).
Tanto l'obbligo di pagamento delle spese, quanto quello di indennizzo nell'intera obbligazione verso il terzo, derivano, dunque, dalla legge, costituendo un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), che è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932, comma primo, c.c.).
Le eccezioni in esame sono, dunque, infondate, e la domanda di manleva va accolta nei limiti della prevista franchigia pagina 58 di 63 8.3 – Va, infine, respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta da , non già per difetto di temerarietà, ma per mancanza di CP_4
prova del danno genericamente allegato.
9 – Le spese di lite sono regolate come segue.
9.1. – I convenuti ed in ragione della soccombenza, _1 CP
sono obbligati in solido a rifondere quelle dell'attore, liquidate come in dispositivo.
Si escludono le spese di consulenza di parte, in quanto i documenti allegati
(v. doc. 28) non dimostrano l'esborso (cfr., nel senso che “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”, Cass.
2022 n. 21402; conforme Cass. 2006 n. 2605).
9.2 – quale soccombente, è tenuta a rifondere quelle di CP
. CP_4
pagina 59 di 63 9.3. quale soccombente sulla domanda di Controparte_3
garanzia, cui ha infondatamente resistito, è tenuta a rifondere le spese di lite in favore del chiamante _1
9.4 – Le spese di consulenza tecnica, anche della fase di accertamento tecnico preventivo, restano definitivamente a carico dei convenuti _1 CP
ed
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro ed , con Parte_1 _1 Controparte_2
la chiamata in causa di e così Controparte_3 Controparte_4
provvede:
1) accoglie per quanto di ragione le domande di e, pertanto, Parte_1
condanna ed , in persona del legale _1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, a risarcire a i danni patiti in Parte_1
conseguenza dei fatti di cui è causa, mediante pagamento, in solido, in favore dello stesso della somma di €.175.777,51, oltre i.v.a. come per Parte_1
pagina 60 di 63 legge, e di €.243,63, con interessi legali sulle somme indicate dalla presente sentenza al saldo;
2) dichiara che l'obbligazione risarcitoria solidale di cui al precedente capo 1),
gravante su ed , si ripartisce, nei _1 Controparte_2
rapporti interni tra gli stessi obbligati, nella misura del cinquanta per cento a carico di ciascuno di essi;
3) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a tenere indenne di quanto dovesse pagare a _1 Pt_1
per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza
[...]
dedotta la franchigia nella misura di €.10.000,00, eseguendo pagamento diretto dell'indennizzo al danneggiato;
4) respinge le domande proposte da nei confronti Controparte_2
di e rigetta altresì la domanda di risarcimento per lite Controparte_4
temeraria avanzata da Controparte_4
5) condanna ed , in persona del _1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a rifondere, in solido, a le Parte_1
spese di lite che si liquidano per la fase di accertamento preventivo in €.3.827,00
pagina 61 di 63 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di merito, in €.14.103,00 per compensi,
€.786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_4
come segue: per la fase di accertamento preventivo in €.3.827,00 per compensi,
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di merito, in €.14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a rifondere a le spese di lite che si liquidano per la _1
fase di accertamento preventivo in €.3.827,00 per compensi oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di merito, in €.14.103,00 per compensi, €.518,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 62 di 63 8) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di _1
, ed in quote
[...] Controparte_2 Controparte_3
uguali.
Così deciso a Pesaro il 27.2.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 63 di 63 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2004 n. 5242).