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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 770/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti DILIGENTI EDOARDO e DI BERARDINO GIULIO CESARE AUGUSTO giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accertare e dichiarare la natura professionale della tendinopatia bilaterale delle spalle con conseguente attribuzione di un grado di invalidità pari a 6% -o al diverso grado risultante di giustizia - e condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale o in rendita ex CP_1 art. 13 Dlgs. n. 38/2000 rapportato alla complessiva percentuale di danno biologico riconosciuta.
Deduceva il ricorrente: di essere imprenditore agricolo – già coltivatore diretto – nell'azienda di famiglia, la quale si estende per circa 222 ettari e possiede all'incirca 2000 ovini;
di occuparsi personalmente della produzione del formaggio (nella specie il pecorino di Farindola) in tutte le fasi della sua lavorazione fino al carico e scarico delle forme dal camion per la consegna ai clienti;
di dedicarsi, altresì, del foraggiamento del bestiame e della cura delle stalle;
di assumere, quindi, nello svolgimento di tali attività posture incongrue e di essere costretto ad utilizzare la forza;
di essere affetto, più o meno da sette anni, da tendinopatia bilaterale delle spalle da ritenersi sicuramente causata dall'attività lavorativa svolta oramai da decenni (avendo iniziato ad operare come coltivatore diretto nel lontano 1995); di aver inoltrato all' domanda per CP_1 il riconoscimento di malattia professionale, la quale veniva, del tutto immotivatamente, rigettata;
che, non essendo il giudizio espresso dell'Istituto meritevole di condivisione, si era trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 trattandosi di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale con conseguente onere probatorio circa la sussistenza del rischio lavorativo in capo al ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e di consulenza medico legale, all'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Dagli elementi raccolti nel corso del giudizio è emerso che il svolge l'attività di Parte_1 imprenditore agricolo dall'anno 2002; in precedenza, dal 1995 al 2002, ha lavorato come coltivatore diretto nell'azienda di famiglia. L'azienda nella quale egli lavora attualmente come imprenditore agricolo si estende per circa 220 ettari e si occupa dell'allevamento di circa 2500 ovini e della produzione di formaggio (circa 38000 forme nello scorso anno 2024). Lo stesso ricorrente si occupa, da un lato, della cura del bestiame e della tenuta delle stalle – la quale viene effettuata anche manualmente con pale e forche – dall'altro, della produzione del formaggio seguendo tutte le fasi della sua lavorazione ovvero occupandosi: del posizionamento delle forme sugli scaffali che hanno un'altezza varabile da qualche decina di centimetri a 2.70 metri;
del controllo e movimentazione delle forme stesse che vengono visionate e poi nuovamente posizionate sugli scaffali fino al raggiungimento della corretta stagionatura;
del carico e scarico delle forme dal camion nella fase di consegna del prodotto ai propri clienti (si vedano le deposizioni testimoniali dei testi e . Tes_1 Tes_2
Valga sin da subito osservare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell' , la CP_2 patologia denunciata dall'odierno ricorrente rientra tra le c.d. malattie tabellate posto che, come rilevato anche dal CTU, nel D.M. 9 aprile 2008, la Nuova Tabella delle malattie professionali per l'agricoltura, al codice 23 descrive: “Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: a) Tendinite della spalla, del gomito dei polsi. Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”; elemento questo che comporta un'inversione dell'onere probatorio, spettando all'Istituto fornire prova della derivazione della patologia da fattori extraprofessionali.
Come è noto, infatti, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate. Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, sempre, però, che la malattia sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità. Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti,
“Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' (cfr. Cass. N. 13546/2024; n. 20769/2017). CP_1
Riguardo, invece, alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
- a) l'esistenza della malattia;
- b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
- c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
E, come precisato dalla Corte di legittimità, l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi, ovviamente, soltanto sulle indicazioni fornite dal lavoratore (Cass. Civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 5932). Ha, infatti, affermato la stessa Corte di legittimità che “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti' (vedi
Cass. n. 17438/2012).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non può non rilevarsi che, trattandosi di malattia tabellata derivante dallo svolgimento di lavorazioni anch'esse tabellate (Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza) che il ha dimostrato di compiere, era certamente onere Parte_1 dell'Istituto fornire prova dell'esistenza di fattori causali alternativi cui ricondurre l'insorgenza della patologia;
prova in alcun modo fornita.
Passando, quindi, alle risultanze dell'elaborato peritale in atti, si osserva che il CTU, dopo un'attenta analisi della tipologia di attività lavorativa svolta dal ricorrente – attività che comporta un ripetuto utilizzo degli arti superiori quotidianamente e in modo ripetitivo e continuativo con assunzione di posture incongrue essendo lo stesso dedito, come visto, alla movimentazione di forme di formaggio, al loro posizionamento e spostamento sulle scaffalature, al loro carico e scarico sul camion per le consegne, ha concluso affermando che “ Parte_1
è affetto da un quadro morboso definibile nosologicamente come “Tendinopatia di
[...] spalla bilaterale”, così come risulta dalla documentazione specialistica esaminata. Più precisamente si tratta di una tendinosi delle fibre anteriori del sovraspinoso e delle fibre più craniali del sottoscapolare”.
Dopo un attento esame anche della documentazione medica prodotta, il CTU ha rilevato l'assenza di fattori extraprofessionali cui ricondurre l'insorgenza della patologia la quale, pertanto, è senz'altro derivante dalla tipologia di attività lavorativa svolta dal ricorrente. Il CTU ha, infatti affermato che “Si tratta di lavorazioni caratterizzate da ripetitività e continuità
(effettuate per circa 4 ore al giorno, da oltre 20 anni, in maniera continuativa) che conferiscono al rischio in esame una significativa ed effettiva valenza causale per l'insorgenza della malattia denunciata (tendinopatia) da cui risulta essere affetto il Un ulteriore elemento di Parte_1 convincimento in tal senso deriva dal fatto che analoghe forme morbose sovente si riscontrano in soggetti più anziani a causa di fattori degenerativi extralavorativi mentre, nel caso in esame, interessano un soggetto di età relativamente giovane (40 anni all'epoca della domanda amministrativa) e in assenza di altre possibili circostanze eziopatogenetiche documentate”.
In punto di quantificazione del danno biologico, lo stesso consulente lo ha quantificato in misura pari al 6%.
Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal
CTU le quali risultano logiche, coerenti e immuni da vizi.
Dunque, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'eziologia professionale della tendinopatia bilaterale delle spalle con attribuzione di una percentuale di danno biologico pari al
6% per detta patologia.
In ragione di ciò, l' va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 lett. a) del Dlgs. n.
38/2000, oltre interessi come in dispositivo specificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Vengono poste a carico dell' anche le spese già liquidate con separato decreto della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 770/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara che è affetto da malattia di origine professionale, Parte_1 nella specie tendinopatia bilaterale delle spalle, che comporta inabilità permanente al lavoro nella misura del 6% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
pertanto, condanna l a corrispondere alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale CP_1 previsto dall'art. 13 lett. a), D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n.
412/1991; condanna, altresì, l' a rifondere a - e per esso ai CP_1 Parte_1 procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. - le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.300, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti DILIGENTI EDOARDO e DI BERARDINO GIULIO CESARE AUGUSTO giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accertare e dichiarare la natura professionale della tendinopatia bilaterale delle spalle con conseguente attribuzione di un grado di invalidità pari a 6% -o al diverso grado risultante di giustizia - e condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale o in rendita ex CP_1 art. 13 Dlgs. n. 38/2000 rapportato alla complessiva percentuale di danno biologico riconosciuta.
Deduceva il ricorrente: di essere imprenditore agricolo – già coltivatore diretto – nell'azienda di famiglia, la quale si estende per circa 222 ettari e possiede all'incirca 2000 ovini;
di occuparsi personalmente della produzione del formaggio (nella specie il pecorino di Farindola) in tutte le fasi della sua lavorazione fino al carico e scarico delle forme dal camion per la consegna ai clienti;
di dedicarsi, altresì, del foraggiamento del bestiame e della cura delle stalle;
di assumere, quindi, nello svolgimento di tali attività posture incongrue e di essere costretto ad utilizzare la forza;
di essere affetto, più o meno da sette anni, da tendinopatia bilaterale delle spalle da ritenersi sicuramente causata dall'attività lavorativa svolta oramai da decenni (avendo iniziato ad operare come coltivatore diretto nel lontano 1995); di aver inoltrato all' domanda per CP_1 il riconoscimento di malattia professionale, la quale veniva, del tutto immotivatamente, rigettata;
che, non essendo il giudizio espresso dell'Istituto meritevole di condivisione, si era trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 trattandosi di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale con conseguente onere probatorio circa la sussistenza del rischio lavorativo in capo al ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e di consulenza medico legale, all'udienza del 17.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Dagli elementi raccolti nel corso del giudizio è emerso che il svolge l'attività di Parte_1 imprenditore agricolo dall'anno 2002; in precedenza, dal 1995 al 2002, ha lavorato come coltivatore diretto nell'azienda di famiglia. L'azienda nella quale egli lavora attualmente come imprenditore agricolo si estende per circa 220 ettari e si occupa dell'allevamento di circa 2500 ovini e della produzione di formaggio (circa 38000 forme nello scorso anno 2024). Lo stesso ricorrente si occupa, da un lato, della cura del bestiame e della tenuta delle stalle – la quale viene effettuata anche manualmente con pale e forche – dall'altro, della produzione del formaggio seguendo tutte le fasi della sua lavorazione ovvero occupandosi: del posizionamento delle forme sugli scaffali che hanno un'altezza varabile da qualche decina di centimetri a 2.70 metri;
del controllo e movimentazione delle forme stesse che vengono visionate e poi nuovamente posizionate sugli scaffali fino al raggiungimento della corretta stagionatura;
del carico e scarico delle forme dal camion nella fase di consegna del prodotto ai propri clienti (si vedano le deposizioni testimoniali dei testi e . Tes_1 Tes_2
Valga sin da subito osservare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell' , la CP_2 patologia denunciata dall'odierno ricorrente rientra tra le c.d. malattie tabellate posto che, come rilevato anche dal CTU, nel D.M. 9 aprile 2008, la Nuova Tabella delle malattie professionali per l'agricoltura, al codice 23 descrive: “Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: a) Tendinite della spalla, del gomito dei polsi. Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”; elemento questo che comporta un'inversione dell'onere probatorio, spettando all'Istituto fornire prova della derivazione della patologia da fattori extraprofessionali.
Come è noto, infatti, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate. Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, sempre, però, che la malattia sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità. Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti,
“Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' (cfr. Cass. N. 13546/2024; n. 20769/2017). CP_1
Riguardo, invece, alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
- a) l'esistenza della malattia;
- b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
- c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
E, come precisato dalla Corte di legittimità, l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi, ovviamente, soltanto sulle indicazioni fornite dal lavoratore (Cass. Civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 5932). Ha, infatti, affermato la stessa Corte di legittimità che “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti' (vedi
Cass. n. 17438/2012).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non può non rilevarsi che, trattandosi di malattia tabellata derivante dallo svolgimento di lavorazioni anch'esse tabellate (Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza) che il ha dimostrato di compiere, era certamente onere Parte_1 dell'Istituto fornire prova dell'esistenza di fattori causali alternativi cui ricondurre l'insorgenza della patologia;
prova in alcun modo fornita.
Passando, quindi, alle risultanze dell'elaborato peritale in atti, si osserva che il CTU, dopo un'attenta analisi della tipologia di attività lavorativa svolta dal ricorrente – attività che comporta un ripetuto utilizzo degli arti superiori quotidianamente e in modo ripetitivo e continuativo con assunzione di posture incongrue essendo lo stesso dedito, come visto, alla movimentazione di forme di formaggio, al loro posizionamento e spostamento sulle scaffalature, al loro carico e scarico sul camion per le consegne, ha concluso affermando che “ Parte_1
è affetto da un quadro morboso definibile nosologicamente come “Tendinopatia di
[...] spalla bilaterale”, così come risulta dalla documentazione specialistica esaminata. Più precisamente si tratta di una tendinosi delle fibre anteriori del sovraspinoso e delle fibre più craniali del sottoscapolare”.
Dopo un attento esame anche della documentazione medica prodotta, il CTU ha rilevato l'assenza di fattori extraprofessionali cui ricondurre l'insorgenza della patologia la quale, pertanto, è senz'altro derivante dalla tipologia di attività lavorativa svolta dal ricorrente. Il CTU ha, infatti affermato che “Si tratta di lavorazioni caratterizzate da ripetitività e continuità
(effettuate per circa 4 ore al giorno, da oltre 20 anni, in maniera continuativa) che conferiscono al rischio in esame una significativa ed effettiva valenza causale per l'insorgenza della malattia denunciata (tendinopatia) da cui risulta essere affetto il Un ulteriore elemento di Parte_1 convincimento in tal senso deriva dal fatto che analoghe forme morbose sovente si riscontrano in soggetti più anziani a causa di fattori degenerativi extralavorativi mentre, nel caso in esame, interessano un soggetto di età relativamente giovane (40 anni all'epoca della domanda amministrativa) e in assenza di altre possibili circostanze eziopatogenetiche documentate”.
In punto di quantificazione del danno biologico, lo stesso consulente lo ha quantificato in misura pari al 6%.
Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal
CTU le quali risultano logiche, coerenti e immuni da vizi.
Dunque, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'eziologia professionale della tendinopatia bilaterale delle spalle con attribuzione di una percentuale di danno biologico pari al
6% per detta patologia.
In ragione di ciò, l' va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 lett. a) del Dlgs. n.
38/2000, oltre interessi come in dispositivo specificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Vengono poste a carico dell' anche le spese già liquidate con separato decreto della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 770/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara che è affetto da malattia di origine professionale, Parte_1 nella specie tendinopatia bilaterale delle spalle, che comporta inabilità permanente al lavoro nella misura del 6% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
pertanto, condanna l a corrispondere alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale CP_1 previsto dall'art. 13 lett. a), D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n.
412/1991; condanna, altresì, l' a rifondere a - e per esso ai CP_1 Parte_1 procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. - le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.300, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista