Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10689/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 10689/2021 proposta da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Antonio Aprea,
-parte attrice- contro
( , in qualità di coniuge Controparte_1 C.F._2 erede di rappresentata e difesa da Avv. Persona_1
Vincenzo Latorre,
-parte convenuta- nonché contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 da Avv. Lorenzo Iacobone,
-parte convenuta- nonché contro
( ), CP_3 C.F._4 Controparte_4
( , ( ), C.F._5 Controparte_5 C.F._6
( ), Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
( e ( , C.F._8 Controparte_8 C.F._9 rappresentati e difesi da Avv. Angela D'Angelo,
-parte convenuta- nonché contro
, e CP_9 Controparte_10 Controparte_11
-altri convenuti contumaci-
Il Giudice
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere figlia dei coniugi (Á: 25.01.1928 – Controparte_7
Ω: 31.10.1989) e (Á: 02.11.1931 – Ω: Parte_2
03.01.2017). Ha precisato che suoi germani sono i convenuti
, , , e nonché CP_6 CP_9 CP_3 CP_4 CP_5 CP_8 CP_2 il fratello deceduto in data 17.09.2014 i cui eredi Per_1 sono i convenuti e Controparte_1 Controparte_7
e . CP_10 CP_11
Ha dedotto che il compendio ereditario è costituito da un cespite immobiliare – composto da tre unità abitative - in
Bari alla traversa San Girolamo n. 27/C (in NCEU al fg. 7,
p.lla 597, sub 1 e 2) e da un terreno in Bari accatastato al foglio 7, p.lla 543.
Ha lamentato che dopo il decesso della madre le convenute e hanno Controparte_6 Controparte_8 Controparte_1 goduto dell'immobile in via esclusiva ricavandone anche frutti civili.
Ha concluso domandando: l'accertamento della qualità di erede con condanna all'immissione nel compossesso degli immobili ereditari;
la restituzione dei frutti;
lo scioglimento della comunione;
il rendimento del conto. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 27.07.2021).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha eccepito che le masse ereditarie dei due defunti devono considerarsi distinte facendo rilevare che, in riferimento all'eredità della suocera, ella non ha titolo operando piuttosto la sola rappresentazione in favore dei di lei figli.
Ha precisato di aver goduto dell'immobile sino al luglio 2019 corrispondendo un canone di locazione e lamentando che successivamente i beni sono stati gestiti unicamente da che ne ha incamerato in via esclusiva i Controparte_8 frutti.
Il Giudice
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Ha dichiarato di non opporsi alla domanda di divisione dichiarandosi non tenuta a corrispondere alcunché a titolo di conguaglio o rendimento del conto.
Ha concluso per: la declaratoria di apertura della successione di la declaratoria di difetto Controparte_7 di legittimazione passiva con riferimento all'eredità di lo scioglimento della comunione ereditaria;
Parte_2 il rigetto di ogni altra domanda;
in via riconvenzionale, il rendimento del conto e la restituzione dei frutti. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2021).
I.3.- si è costituita in giudizio Controparte_2 contestando le avverse prospettazioni.
Ha eccepito in via preliminare il mancato esperimento della mediazione.
Ha sostenuto l'improcedibilità della domanda per difetto di regolarità catastale e urbanistica nonché di prova della titolarità dei beni.
Ha lamentato di non aver goduto dei frutti ritraibili dai beni.
Ha concluso per: la declaratoria di improcedibilità della domanda di divisione;
in subordine, l'immissione nel compossesso e lo scioglimento della comunione;
l'ordine di rendiconto. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 01.02.2022).
I.4.- CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e si Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 sono costituiti in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Hanno lamentato che l'attrice si è impossessata in via esclusiva di somme di denaro della madre.
Non si sono opposti alla divisione.
Hanno concluso per lo scioglimento della comunione con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.09.2022).
I.5.- I convenuti e CP_9 Controparte_10
sono stati dichiarati contumaci. Controparte_11
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I.6.- Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sul presupposto della necessità di definire la questione preliminare di merito relativa all'esistenza dei beni oggetto di comunione e alle relative condizioni di divisibilità.
I.7.- All'udienza del 15.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta : si riporta alle conclusioni in CP_1 atti;
c) parte convenuta si riporta alle Controparte_2 conclusioni in atti;
d) altri convenuti Partipilo: si riportano alle conclusioni in atti.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte costituita ha depositato comparsa conclusionale;
tutte le parti, ad eccezione dell'Avv.
Iacobone, hanno depositato altresì memoria di replica.
II.- Le domande attoree possono essere rigettate allo stato degli atti non essendoci prova del presupposto indefettibile di ogni pretesa ovverosia l'esistenza della comunione ereditaria sui beni allegati.
II.1.- Preliminarmente si deve osservare in diritto che il giudizio di scioglimento delle comunioni, così come disciplinato dal Titolo V del Libro IV del c.p.c., si compone di una prima fase avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla divisione e di una seconda (e necessariamente successiva) fase avente ad oggetto le operazioni divisionali che conducono alla concreta realizzazione delle quote esclusive di ciascun condividente.
La pronuncia sul diritto alla divisione, a norma dell'art. 785 c.p.c., può essere disposta dal giudice con ordinanza nel caso in cui non sorgano contestazioni;
altrimenti occorre una pronuncia con sentenza sulle questioni controverse.
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Nel caso di specie, una delle parti convenute ( CP_2
) ha contestato espressamente il diritto alla
[...] divisione lamentando l'assenza di prova di una comunione divisibile anche in ordine alla regolarità urbanistica ed edilizia. Inoltre, la convenuta pur Controparte_1 aderendo alla domanda di divisione, ha sollevato questione sulla titolarità dei beni e sull'appartenenza alla massa ereditaria del suocero ovvero della suocera ipotizzando, in riferimento ai fabbricati, alternativamente o una proprietà acquistata per accessione da ovvero una Controparte_7 proprietà consolidatasi in capo a a seguito di Parte_2 estinzione di usufrutto.
Sicché, anche in considerazione del fatto che, diversamente da quanto sembra opinare parte attrice, le masse ereditarie paterna e materna restano distinte e vedrebbero la partecipazione alle relative comunioni di diverse composizioni soggettive, si pone come preliminare la questione della prova della comunione ereditaria sui beni allegati.
II.2.- Ciò chiarito in via preliminare, si deve constatare che né l'attrice né le altre parti hanno fornito prova sufficiente dell'appartenenza dei beni ai de cuius.
La parte attrice si è limitata a produrre le risultanze catastali che, però, nulla provano da un punto di vista civilistico. Ha inoltre prodotto una visura ipotecaria per nominativi che non ha restituito l'esistenza di alcun titolo di acquisto, essendo solo emersa una iscrizione ipotecaria su una nuda proprietà della . Parte_2
Piuttosto, per la prova dello stato di comunione ereditaria su un bene è necessario che i condividenti forniscano la dimostrazione dell'acquisto del bene in capo al de cuius e della sua persistenza nel patrimonio al momento dell'apertura della successione. Più precisamente, in riferimento ai beni immobili, i condividenti devono fornire dimostrazione del titolo di provenienza in capo al de cuius non essendo sufficiente la non contestazione che invero non può operare per l'accertamento dei fatti posti a fondamento dell'acquisto di diritti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam
(e che, peraltro, nel caso di specie, neppure ricorre per le
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ragioni supra indicate). In atti non risulta prodotto nessun titolo né per la verità è dato sapere se l'acquisto sia avvenuto a titolo originario o derivativo né ancora chi tra i due de cuius fosse effettivamente titolare di diritti sui beni.
Né soccorrono nel caso di specie i condivisibili pronunciamenti resi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
6228 del 02.03.2023. Infatti, non è possibile ricorrere neppure alla prova indiziaria poiché, non solo alcune parti hanno contestato espressamente lo stato delle comunioni e la loro consistenza, ma neppure è stata fornita aliunde la prova della contitolarità atteso che ciascuna parte ha fornito indizi discordanti sull'appartenenza dei fabbricati alla massa di piuttosto che a quella di Controparte_7 Parte_2
.
[...]
Ne deriva che l'attrice non ha assolto l'onere che incombeva su di lei di dimostrare che i beni allegati appartenevano ad una delle masse ereditarie di cui domandava lo scioglimento e le altre pretese accessorie.
II.3.- Ad abundantiam, si aggiunga che nel caso di specie la produzione dei titoli di provenienza si rende ancor più pregnante a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata da che ha dedotto la non commerciabilità Controparte_2 dei beni per difetto delle condizioni di regolarità urbanistica e catastale. Sicché la produzione del titolo di provenienza avrebbe dovuto anche consentire la verifica o meno dell'esistenza del permesso di costruire, in mancanza del quale comunque non potrebbe procedersi alla divisione (cfr.
Cass. Civ., sezioni unite, 22 marzo 2019, n. 8230).
Anche sotto questo profilo, dunque, la parte attrice ha omesso di fornire prova sufficiente del diritto alla divisione.
II.4.- In definitiva, ogni domanda proposta dall'attrice deve essere rigettata atteso che l'esistenza della comunione ereditaria, di cui difetta la prova, è elemento costitutivo non solo del diritto alla divisione bensì anche dei diritti accessori fatti valere in giudizio in ordine al rendiconto e alla restituzione dei frutti e dei beni.
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III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza che viene a determinarsi unicamente nel rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta la quale aveva Controparte_2 concluso per la declaratoria di improcedibilità della divisione;
laddove, invece, tutti gli altri convenuti non possono ritenersi vittoriosi avendo aderito senza eccezioni alla domanda di divisione dell'attrice.
I compensi devono essere liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da 26.000,01 ad € 52.000,00 (trattandosi di controversia dal valore indeterminabile ma a bassa complessità). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (che incidono selle fasi di studio e introduttiva) nonché della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alla minima attività istruttoria e alla conseguentemente ridotta attività decisoria):
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI VALORE IMPORTO LIQUIDATO Parte_3
Studio € 1.701,00 -25% € 1.275,75
Introduttiva € 1.204,00 -25% € 903,00
Istruttoria € 1.806,00 -50% € 903,00
Decisoria € 2.905,00 -30% € 2.033,50
TOTALE € 5.115,25
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 10689/2021 introdotto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 27.07.2021 nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_7
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e ogni altra questione disattesa, CP_10 Controparte_11 così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda dell'attrice;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che Controparte_2 si liquidano in € 5.115,25 oltre R.S.F. al 15% nonché
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DISPONE la compensazione delle spese di lite in riferimento ad ogni altro rapporto processuale.
Così deciso in Bari, 26 febbraio 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
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