Decreto cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15023 del 2025, proposto da
LA FO Di BR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Micioni, Monica Scongiaforno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON di via CO RI n. 1 – MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’autorizzazione all’abbattimento e sostituzione dell’albero della specie “ OL grandiflora ” a dimora nelle pertinenze del condominio sito in MA, alla Via CO RI n. 1, disposto con provvedimento prot. QL/2025/0107686 del 28.11.2025 rilasciata dall’Ufficio Autorizzazioni Controlli Verde Privato e Cavi Stradali, Dipartimento Tutela Ambientale di MA LE; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, con particolare riferimento al verbale e/o relazione del sopralluogo effettuato dal funzionario responsabile e tecnico dell’ufficio procedente, di cui al prot. QL/10222/2025), nonché del parere del responsabile dell’Ufficio Tutela Verde Monumentale di cui alla nota prot. QL/103871 del 18.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del ON di via CO RI n. 1 – MA e di MA LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. GE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
La signora LA FO di BR ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’autorizzazione all’abbattimento e sostituzione dell’albero della specie “ OL grandiflora ” a dimora nelle pertinenze del condominio sito in MA, alla Via CO RI n. 1, disposto con provvedimento prot. QL/2025/0107686 del 28.11.2025 rilasciata dall’Ufficio Autorizzazioni Controlli Verde Privato e Cavi Stradali, Dipartimento Tutela Ambientale di MA LE; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, con particolare riferimento al verbale e/o relazione del sopralluogo effettuato dal funzionario responsabile e tecnico dell’ufficio procedente, di cui al prot. QL/10222/2025), nonché del parere del responsabile dell’Ufficio Tutela Verde Monumentale di cui alla nota prot. QL/103871 del 18.11.2025.
Il presente giudizio fa seguito all’annullamento, statuito con sentenza della II Sezione di questo Tribunale del 31 ottobre 2025, n. 19066, della determinazione dirigenziale di MA LE di cui al prot.n. QL/2025/0074760 del 18.8.2025, anche questa riferita all’autorizzazione all’abbattimento e sostituzione dell’albero sopra indicato, che l’Amministrazione comunale ha rilasciato ai sensi dell’art.40 del Regolamento comunale sul verde pubblico e privato, approvato con delibera dell’assemblea capitolina n. 17 del 12.3.2021 (in cui, per quanto più interessa, è previsto che “ gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo ” sono “ oggetto di speciale salvaguardia ”, prescrivendosi che il loro abbattimento debba essere disposto con “ specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale ”); e, inoltre, la questione evocata innanzi a questo Tribunale risulta essere stata interessata anche da un pregresso contenzioso insorto in sede civile fra il ON (che già in precedenza aveva deliberato l’abbattimento dell’alberatura) e la stessa ricorrente, residente nel condominio e “ proprietaria di alcune unità immobiliari ”: contenzioso, quest’ultimo, definitosi in modo sfavorevole per la ricorrente, giusta sentenza di rigetto del Tribunale di MA n. 18280 del 13.12.2023, confermata in appello con sentenza della Corte di Appello di MA n. 7891 del 13.12.2024, per la quale, in Cassazione, nel procedimento regolato dall’art. 380-bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto, con atto del 6.9.2025, declaratoria di inammissibilità e, nel presente giudizio, non sono state allegate ulteriori notizie circa l’esito finale.
Nella sopra citata sentenza n. 19066/2025 è stata ritenuta “ fondata, e assorbente, la censura inerente alla carenza motivazionale del gravato provvedimento ”; e ciò sul presupposto che “ è incontestato che la OL oggetto della contestata autorizzazione all’abbattimento rientri fra le essenze per le quali si impongono le prescrizioni a salvaguardia previste dall’art. 40 del Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di MA LE, di cui alla delibera assembleare n.17/2021, rientrando nella fattispecie prevista dal comma 2 di detto articolo, lettera c (“alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo”). Volgendo l’attenzione a tale Regolamento, si ricava che, ai sensi del comma 4, l’abbattimento può essere disposto solo nei seguenti casi: morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero (lett. a), stretta necessità, ossia quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose (lett.b), straordinarietà. Tale ultima condizione, variamente declinata dal co.4, contempla, fra l’altro, la seguente ipotesi (III): “gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità ”.
Nella pronuncia si è soggiunto, poi, che “ si potrebbe ritenere (in verità nel silenzio sul punto dell’Amministrazione) che la situazione in esame rientri fra quelli considerate dall’art.40, co.4, lett. c, III ”; e che è da considerarsi “ assolutamente rilevante la previsione recata dal co.8 del predetto art. 40, laddove stabilisce che “Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l'autorizzazione all'abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione”. In altri e più sintetici termini, secondo il Regolamento approvato da MA LE, l’abbattimento di un albero assoggettato a salvaguardia è possibile nei casi in cui l’albero sia morente o comunque in pessimo stato vegetativo, tale da costituire un pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose, o comunque nei casi in cui lo stesso provochi comprovati danni a strutture, opere o impianti (dunque a beni di una certa rilevanza), senza che tuttavia le problematiche siano aliunde risolvibili attraverso interventi manutentivi, anche a carattere straordinario. Ne discende che l’abbattimento dell’albero soggetto a protezione riveste, ai sensi dell’art.40, carattere di extrema ratio, quale misura attivabile non solo nei casi ivi espressamente contemplati (co.4), ma laddove l’intervento manutentivo, anche straordinario, non sia utile alla risoluzione della problematica ”.
Tanto premesso, nel provvedimento odiernamente impugnato si è dato conto che in data 6.11.2025 è stato effettuato un sopralluogo in occasione del quale “ è stato osservato che l’apparato radicale della pianta ha provocato danni alla pavimentazione condominiale carrabile e al muro di confine con via CO RI (con segni di danneggiamento). Appare evidente che non sia possibile porre in essere interventi di contenimento, anche solo parziale, dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità. L’accrescimento ulteriore della pianta non può che acuire ulteriormente i danni già provocati alle strutture dianzi citate, soprattutto con particolare riferimento al muro che aggetta su strada pubblica e gli apparati radicali possono comportare interferenze con i sottoservizi (tubazioni, pozzetti di raccolta acque). Non si ritiene che possano realizzarsi interventi di riduzione del rischio di ulteriori lesioni alle strutture già compromesse con opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione, come previsto dall’art. 40, comma 8 della DAC n. 17/2021. Deve, altresì, sottolinearsi il potenziale pericolo del cedimento del muro di confine con via CO RI. Si ritiene, dunque, che sussistano i motivi di abbattimento della pianta in quanto le problematiche evidenzia-te non possono essere risolte con interventi colturali e che non vi sono i presupposti per ‘opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione’. Proposta di sostituzione: Successiva messa a dimora sostitutiva nello stesso sito o in posizione adeguata, di una Camelia sasanqua, specie di pregio ornamentale, di ridotto sviluppo radicale e chioma contenuta, compatibile con il contesto urbano e con le prescrizioni del Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di MA LE (DAC n. 17/2021) ”.
Sempre in sede di rinnovata istruttoria si è dato atto che è stato acquisito un parere (prot. QL/103871 del 18.11.2025) dal funzionario responsabile dell’Ufficio Tutela Verde Monumentale della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde, sulla base del quale “ si ritiene (…) che sussistano i motivi di abbattimento dell’esemplare alla luce della normativa in argomento (DAC n. 17/2021) ” e che “ considerazioni altre, che esulano dalla nostra competenza, possono essere legate alla riduzione delle criticità nelle strutture limitrofe all’alberatura salvaguardando la stessa ”; di talché, si è disposto “ l’abbattimento della Magnolia grandiflora, a dimora nelle pertinenze del ON sito in Via CO RI, 1 - MA, a condizione che si proceda a successiva piantumazione sostitutiva nella medesima proprietà, nell’area indicata con la nota prot. QL 50351 del 05/06/2025, mediante la messa a dimora di n.1 IA sasanqua altezza m. 1.80/2.00, garanzia d’attecchimento per anni due ”.
A fondamento del ricorso si è dedotto, con unico e articolato motivo: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 per carenza di motivazione e comunque per motivazione tautologica; eccesso di potere per motivazione apparente; violazione e falsa applicazione dell’art.21 septies legge 7 agosto 1990 n.241: nullità per elusione di giudicato; violazione e falsa applicazione del combinato di cui all’art. 40, commi 4 e 8, del Regolamento di cui alla D.A.C. n.17/2021 di MA LE; eccesso di potere sub specie del difetto di istruttoria e sviamento ”.
In particolare, la ricorrente ha contestato “ la violazione del regolamento, unitamente all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento è evidente: gli interventi di riduzione del rischio non riguardano certo le eventuali strutture compromesse bensì, le sole alberature e da effettuarsi o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria “cura” e manutenzione ” (cfr. pag. 9).
Si sono costituiti in giudizio MA LE (7.1.2026) ed il ON (7.1.2026), opponendosi al ricorso.
Con ordinanza n. 386 del 14 gennaio 2026 è stata accolta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “non risulta agli atti del presente giudizio la prospettazione, a cura delle parti intimate, di un imminente pericolo di crollo dell’alberatura in questione; (…) la presente decisione, in ogni caso, non pregiudica, nelle more della trattazione nel merito, la possibilità di intervento delle parti intimate, di concerto fra loro e secondo le rispettive competenze in relazione al grado di urgenza, volte ad adottare le necessarie misure di cautela e prudenza nei riguardi dell’utenza che si serve del tratto di marciapiedi sopra considerato, quali, a titolo meramente esemplificativo: l’interdizione del tratto in questione e l’utilizzo del solo marciapiedi esistente sul lato opposto della strada pubblica; interventi manutentivi, anche di carattere provvisorio (es. sfoltimento della chioma, sistemazione dei pavimenti e del muro di confine, apposizione di sostegni), per i quali, peraltro, la stessa parte ricorrente ha manifestato disponibilità ad assicurare la relativa copertura finanziaria ”.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 15 aprile 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 13.3.2026 il ON controinteressato ha opposto che “ le valutazioni tecniche emerse in sede civile già in data 14.7.2022 – lungi dall’essere irrilevanti – costituiscono un significativo sostrato istruttorio che conferma la sussistenza delle criticità determinate dalla presenza dell’alberatura. Esse risultano, peraltro, pienamente coerenti con gli accertamenti svolti successivamente dall’Amministrazione comunale nell’ambito del riesercizio del potere, culminati nel sopralluogo effettuato nel novembre 2025 e nelle conseguenti valutazioni tecniche poste a base del nuovo provvedimento autorizzativo ” (cfr. pag. 2); che “ il mantenimento dell’esemplare arboreo non risulta più praticabile neppure sotto il profilo del benessere vegetativo della pianta, sicché l’abbattimento costituisce l’unica soluzione idonea a prevenire l’aggravarsi delle criticità già riscontrate ” (cfr. pag. 4); che “ un recepimento acritico delle soluzioni prospettate nella CT espletata nel 2022 si porrebbe in evidente contrasto con i presupposti stessi del riesercizio del potere amministrativo (…). La consulenza tecnica d’ufficio, infatti, ha rappresentato una fotografia dello stato dei luoghi riferita al momento in cui essa è stata espletata, ossia al 2022 ” (cfr. pag. 9); che “ le soluzioni prospettate dalla ricorrente si risolvono, dunque, in mere ipotesi astratte che postulano la rimessione in pristino di uno stato dei luoghi non più esistente e che presuppongono la modifica dell’attuale assetto e della destinazione funzionale dell’area condominiale, stabilmente adibita a parcheggio e pavimentata ” (cfr. pag. 13);
- nella memoria del 13.3.2026 la ricorrente ha evidenziato in chiave critica che l’atto impugnato si limiterebbe “ ad opinare persino la possibilità di interferenze dello sviluppo radicale con i sottoservizi, ma senza offrire, al riguardo, alcuna prova. E ciò in aperto contrasto con quanto richiesto dal comma 4, lett. c. III dell’art. 40 del regolamento di che trattasi, il quale esige, per la fattispecie di che trattasi, che venga svolta un’attività che accerti la sussistenza “in concreto” di danni: pertanto le ipotizzate interferenze (senza spiegare come possano aver origine dall’avvento sviluppo dell’apparato radicale superficiale, reso colpevole dei danni lamentati dal condominio controinteressato) dequotano a rango di mere speculazioni, cioè, possibili, nemmeno probabili ” (cfr. pag. 4).
Nessuna, sostanziale, novità è stata prospettata dalle parti nelle memorie di replica e all’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
RI
Preliminarmente, va respinta l’istanza istruttoria della ricorrente, finalizzata ad ottenere che il Tribunale disponga una (nuova) consulenza tecnica d’ufficio ovvero una verificazione.
Tale statuizione è correlata alla completezza degli accertamenti istruttori già disposti nel contenzioso civile, da considerarsi pienamente esaurienti e, quindi, funzionali a delibare sugli apprezzamenti tecnici posti a base dell’impugnato provvedimento, il tutto nel segno del principio enucleato nella nota sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601 (“ la c.d. "discrezionalità tecnica" (…) è altra cosa dal merito amministrativo. Essa ricorre quando l'amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta. L'applicazione di una norma tecnica può comportare valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento, quando la norma tecnica contenga dei concetti indeterminati o comunque richieda apprezzamenti opinabili. Ma una è cosa è l'opinabilità, altra cosa è l'opportunità. La questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma - soltanto perché opinabile - in una questione di opportunità, anche se antecedente o successiva ad una scelta di merito ”), utile a stabilire se, nella specie, sia stata fatta legittima applicazione, o meno, della disciplina di cui all’art. 40 del “ Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano di MA LE ”, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.17 del 12.3.2021.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
La CT disposta ed espletatasi nel giudizio civile ha avuto ad oggetto l’accertamento dello stato dei luoghi “ con specifico riferimento alla situazione di pericolo legata all’attuale presenza dell’albero in questione ed alla necessità o meno della sua eradicazione per porvi eventuale rimedio ”; ed al consulente sono stati posti i seguenti quesiti: “ 1) dica il CT se gli interventi sulla pianta proposti da parte attrice possono mettere in pericolo la stabilità ed i relativi costi; 2) dica il CT se i detti interventi possono considerarsi duraturi e definitivi o se richiederanno ciclici aggiustamenti e ne accerti i relativi costi; 3) accerti il CT lo stato in cui versa la pavimentazione interna al cortile del palazzo dove insiste l’alberatura, il muro di cinta adiacente alla stessa e il marciapiede esterno e dica se vi sono problemi di stabilità per il muro e comunque di incolumità per persone e/o cose ”.
Le attività poste in essere dal CT si sono concentrate “ sull’esame auxometrico sommario e sulle condizioni fitosanitarie della pianta di OL, sullo sviluppo e sull’andamento dell’apparato radicale della pianta, sulle condizioni in cui attualmente si trovano la pavimentazione dell’area cortilizia condominiale, il muro di confine della proprietà condominiale e la parte del marciapiede pubblico posto a ridosso dello stesso muro, in corrispondenza della OL ”.
Il CT ha rilevato che “ i dati morfometrici evidenziano che la pianta risulta ben impostata ed equilibrata, dell’altezza complessiva stimata di 15 metri da terra, con il diametro del tronco, misurato a “petto d’uomo”, di 60 cm e la probabile età compresa tra gli 80 e i 100 anni3 (…). Il tronco risulta leggermente inclinato rispetto all’asse verticale, con impalcatura posizionata a circa 2,5 metri da terra e branche primarie e secondarie ben disposte in palchi (…). La chioma, che risulta piuttosto espansa e con diversi rami esposti in conseguenza dell’assenza di recenti interventi di potatura, occupa un raggio di copertura di circa 8 metri e mostra un leggero sbilanciamento verso strada, verosimilmente in virtù della maggiore disponibilità di luce. L’apparato fogliare si presenta folto ed efficiente sotto il profilo della funzionalità e in buono stato vegetativo. Nel complesso le condizioni fitosanitarie della porzione epigea della OL si reputano buone, senza l’apparente presenza di carie o di altre fitopatologie rilevabili, in atto. L’apparato radicale, ad andamento superficiale secondo i canoni tipici della specie (apparato radicale fascicolare), si presenta affiorante in più punti con la presenza di contrafforti in prossimità della zona del colletto ed espanso in senso radiale in tutte le direzioni ”.
Il buono stato dell’arbusto, accertato dal consulente mediante la metodologia del rilievo visual tree assessment (V.T.A.), secondo il Protocollo I.S.A. ( International Society of Arboriculture ), non è stato confutato né dall’Amministrazione, né dal condominio, ciò costituendo circostanza incontestata ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 4 c.p.a.
Quanto all’impatto fisico della pianta, il CT ha rilevato che “ la pavimentazione dell’area comune condominiale è risultata sconnessa in più punti, con i cubetti di PO divelti per buona parte della superficie; in altre parti si sono mostrati evidenti i segni del sollevamento e delle rotture, sintomi inequivocabili della spinta operata dall’apparato radicale dell’albero nel suo progressivo allungamento radiale e nell’accrescimento (…). Tali rotture si sono dimostrate più marcate in posizione prossimale alla base della OL, là dove si sviluppano le radici primarie (c.d. radici portanti), di maggiori dimensioni e robustezza (radici corda), con funzione di ancoraggio e stabilizzazione della pianta al suolo. Più distalmente, le radici risultano essere meno vigorose per morfologia, struttura e fisiologia, manifestando un diametro del loro spessore variabile da pochi millimetri a qualche micron (capillizio assorbente), con preminente funzione nutrizionale svolta attraverso la captazione e l’assorbimento dell’acqua e dei sali minerali in essa disciolti (…). L’estensione complessiva della pavimentazione condominiale interessata dal sollevamento e dalle rotture del massetto di calpestio, si quantifica pari a circa cinquanta metri quadrati ”.
Occorre considerare che, a valle della sentenza n. 19066/2025, a seguito della quale è stata rinnovata l’istruttoria procedimentale, l’Amministrazione ha riscontrato una situazione di aggravamento, nel senso che “ l’apparato radicale della pianta ha provocato danni alla pavimentazione condominiale carrabile e al muro di confine con via CO RI (con segni di danneggiamento) ”.
La predetta sopravvenienza fattuale ha innescato, nel Comune resistente, la formulazione di un duplice rilievo critico:
1) “ appare evidente che non sia possibile porre in essere interventi di contenimento, anche solo parziale, dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità. L’accrescimento ulteriore della pianta non può che acuire ulteriormente i danni già provocati alle strutture dianzi citate, soprattutto con particolare riferimento al muro che aggetta su strada pubblica e gli apparati radicali possono comportare interferenze con i sottoservizi (tubazioni, pozzetti di raccolta acque) ”; e per questo si è escluso che “ possano realizzarsi interventi di riduzione del rischio di ulteriori lesioni alle strutture già compromesse con opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione, come previsto dall’art. 40, comma 8 della DAC n. 17/2021 ”;
2) “ deve, altresì, sottolinearsi il potenziale pericolo del cedimento del muro di confine con via CO RI. Si ritiene, dunque, che sussistano i motivi di abbattimento della pianta in quanto le problematiche evidenziate non possono essere risolte con interventi colturali e che non vi sono i presupposti per ‘opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione ”: ragione per cui si è rappresentato che “ il potenziale pericolo di crollo del muro di cinta danneggiato dalla OL di cui il ON chiede l’abbattimento, sul marciapiede e sulla strada di via CO RI, implica la necessità di condivisione del presente provvedimento anche con la Direzione Tecnica del Municipio MA I, presso cui opera l’Ispettorato edilizio, al fine di valutare l’eventuale applicazione dell’art. 56 del vigente Regolamento edilizio di MA LE (Delibera 18 agosto 1934, n. 5261 e ss.mm.ii.) ”: poteri, questi ultimi, non ancora esercitati e, pertanto, non suscettibili di pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 2 c.p.a.
Si tratta, pertanto, di esaminare le risultanze istruttorie – quelle più risalenti e quelle rinnovate – in rapporto alla previsione dirimente fissata dal regolamento comunale all’art. 40, comma 4: “ l’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi: (…) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando: (…) c) gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità ”.
Un presupposto dirimente – la straordinarietà ai fini dell’abbattimento – in ragione del fatto che l’albero di cui si controverte è “ oggetto di speciale salvaguardia ” ai sensi del comma 2 dello stesso art. 40.
Sotto tale profilo, anche in sede di rinnovata istruttoria permangono inalterati elementi di carente valutazione, sostanziatisi in errata determinazione dei presupposti fattuali e, di riflesso, giuridici.
In primo luogo, il CT ha già avuto modo di rilevare che “ non si delinea - allo stato dei fatti – una situazione di imminente pericolo per l’incolumità pubblica direttamente connessa alla propensione al cedimento della pianta di OL ”.
Il pericolo, pertanto, resta astrattamente confinato – come sempre ha evidenziato il CT – “ a carico della pavimentazione del cortile condominiale, del muro di cinta e del marciapiede posizionato sulla pubblica via ”.
Una pavimentazione “ in pavé e realizzata attraverso la giustapposizione dei cubetti di PO allettati su sabbia e cemento ”; una recinzione “ realizzata in muratura, secondo uno schema modulare, collocata al disotto del piano di calpestio stradale, presumibilmente, per circa un metro, intervallata da colonne rivestite e rifinita alla sommità con una copertina di travertino sormontata da ringhiere in ferro ”; un marciapiede sulla via pubblica che era stato “ documentato in atti come deteriorato dalle radici della OL che avrebbero by-passato il muro di cinta ”, ma che in sede consulenziale “ è apparso senza l’apparente presenza di radici affioranti per l’evidente recente stesa di uno strato di bitume nel tratto interessato dalla proiezione verso strada della chioma della OL ”.
Il punto è che, tuttavia, la situazione di sopravvenienza stigmatizzata dalla direzione comunale (“ l’accrescimento ulteriore della pianta non può che acuire ulteriormente i danni già provocati alle strutture dianzi citate, soprattutto con particolare riferimento al muro che aggetta su strada pubblica e gli apparati radicali possono comportare interferenze con i sottoservizi (tubazioni, pozzetti di raccolta acque) ”) esprime, anzitutto, un’analisi non puntualmente esplicitata, se non in termini assai generici, tenuto conto che già il CT in sede civile aveva registrato “ l’evidente deformazione della pavimentazione condominiale operata dallo sviluppo dell’apparato radicale della OL, accanto ad un moderato - seppure evidente - danneggiamento occorso a carico della muratura della recinzione di confine ”.
È, cioè, rimasta del tutto aleatoria l’analisi aggiornata dei luoghi.
E, aspetto non secondario, si è profilato uno scenario di danno parimenti aleatorio.
Invero, l’Amministrazione ed anche il condominio controinteressato hanno eluso il profilo tecnicamente ma, soprattutto, giuridicamente posto come condizione dell’abbattimento: accertare se sia, o meno, possibile “ porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità ”.
Un profilo che il CT ha già affrontato in modo molto puntuale e satisfattivo, avendo rilevato “ l’ineludibile necessità di porre in atto tutti gli accorgimenti utili per l’eliminazione definitiva dello stato di pregiudizio, comunque sicuramente esistente sia a carico della pavimentazione del cortile condominiale che del muro di confine e del viciniore marciapiede pubblico. E giacché appare incontrovertibile che i guasti prodotti a queste strutture siano da imputare allo sviluppo dell’apparato radicale della pianta di OL, è a carico di questo – in primis - che si dovrà intervenire, provvedendo ad effettuare gli interventi volti al miglioramento delle condizioni fisico-chimiche del suolo, e soltanto in seguito alla ricomposizione delle parti ammalorate ”.
Per quanto attiene “ alla necessità o meno della sua eradicazione (…) per porvi eventuale rimedio ”, il CT ha ritenuto che non sussistano le relative condizioni, “ sottolineando ancora una volta, tuttavia, che deve riservarsi particolare attenzione all’attuale condizione di parziale sbilanciamento della chioma e alla presenza di alcuni rami scomposti, che impongono la raccomandazione dell’assoluta necessità di procedere con gli urgenti ed indifferibili interventi di potatura e di riequilibrio complessivo della parte epigea della pianta; interventi che dovranno essere eseguiti da personale qualificato che dovrà operare sotto il controllo e le indicazioni dettate da uno specialista del settore arboricolo ”.
Il CT ha condiviso la praticabilità della soluzione attuata mediante “ EX IC ”, ossia un “ sistema innovativo di celle vegetative che favorisce lo sviluppo equilibrato delle alberature, riducendo drasticamente gli oneri manutentivi a carico della collettività, principalmente dovuti all’azione degli apparati radicali asfissiati dall’ambiente urbano ”; una soluzione che sarebbe attuabile mediante “ l’attività si sollevamento del suolo - operato senza danneggiare le radici - con il getto supersonico d’aria compresso (Air-Spade), che apre la via alla concomitante possibilità di procedere all’ispezione dello stato sanitario dell’apparato radicale e alla disinfezione di eventuali tagli procurati, alla possibilità di apporto al terreno di sostanze ammendanti ed il maggior volume a disposizione delle radici che si otterrà dopo l’intervento, consentono uno sviluppo più uniforme delle radici ed una maggiore stabilità dell’albero ”.
La puntualità della soluzione si è spinta al punto da circostanziare, addirittura, le fasi realizzative della proposta soluzione: “ uno dei sistemi di maggiore impiego per trovare la soluzione al problema, è quello di creare una cavità sotterranea dove le radici possono espandersi e vivere senza interferire con le strutture edilizie circostanti (sistema EX©, GL, IS, ecc.). La parte superiore dell’intercapedine ricavata potrà essere utilmente ricoperta con una soletta in calcestruzzo armato che sosterrà la pavimentazione di finitura e consentirà il libero transito, anche veicolare (…). Infine, per evitare che le radici di un albero possano continuare ad interagire con le strutture edilizie con le quali vengono in contatto (pavimentazioni, muri, marciapiedi, vialetti, ecc.) generando deleteri guasti e rotture, un valido sistema di contenimento dell’apparato radicale consiste nel frapporre, a livello della zolla radicale, - tra la pianta e la struttura da preservare - una guaina di contenimento anti-radice o - meglio - una barriera verticale rigida, prima di procedere al consolidamento definitivo della muratura ”.
E, da ultimo, il CT ha stimato che “ il costo complessivo da sostenere per l’effettuazione degli interventi descritti ammonta, comprese le spese generali, amministrative e gli oneri fiscali, a complessive 15.042,51 ”.
Il Collegio rileva, quindi, un significativo divario di qualità nell’approfondimento tra la specificità dell’approccio tecnico del consulente d’ufficio, volta a giustificare la salvaguardia dell’albero (sarebbe a dire: il fondamento dell’art. 40 del regolamento comunale), e le generiche notazioni dell’Amministrazione, la quale in sede di rinnovazione non ha affatto riscontrato elementi istruttori di cui, palesemente, disponeva.
In sede civile pare, peraltro, evidente che il giudice di prime cure abbia enfatizzato l’analisi del CT, pervenendo a statuire che “ sebbene l’abbattimento della OL non risulti allo stato necessitato da un pregiudizio imminente per l’incolumità dei condomini e dei terzi, si deve ritenere che tale determinazione – accompagnata oltretutto dalla proposta conciliativa di sostituzione con altro albero di medesimo pregio – integri “un intervento volto a migliorare la sicurezza dell’edificio” (con particolare riguardo alla pavimentazione del cortile condominiale ed al muro di cinta) con la conseguente applicazione del regime di maggioranze agevolato ”: statuizione che patentemente contrasta con la soluzione tecnica – di cui più sopra si è detto – che lo stesso CT ha profilato e che anche la Corte di Appello non ha considerato, essendosi limitata ad osservare “ l’apparato radicale della OL, notoriamente esteso e superficiale e, quindi, destinato, con il passare degli anni, a pregiudicare la stabilità e l’integrità dei manufatti circostanti ”.
In più semplici termini, l’Amministrazione non ha preso in serio (e doveroso) esame la soluzione rimediale indicata nella perizia d’ufficio: incombente coerente con la ratio protettiva del regolamento capitolino.
Tale posizione ha, quindi, violato la clausola di “ speciale salvaguardia ” posta dall’art. 40 del regolamento comunale, sulla base del quale è stato adottato l’impugnato provvedimento, il quale, quindi, in accoglimento del ricorso dev’essere annullato con applicazione del principio giurisprudenziale del c.d. “ one shot temperato ”, in ossequio al quale l’Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto (nella specie, con sentenza di questo Tribunale n. 19066/2025), può rinnovarlo una sola volta (come avvenuto con l’atto gravato), e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito “ tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1457; Id., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 660).
Attesa la novità e peculiarità della vicenda si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER LI, Presidente
GE FA, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GE FA | ER LI |
IL SEGRETARIO