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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1803 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio e vertente tra:
TRA
, nata a [...] l'[...], codice Parte_1 fiscale difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Leonela C.F._1
Giugliano ed elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla Via San Marcellino n. 24, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice Controparte_1 fiscale difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Sabina Sirico C.F._2 ed elettivamente domiciliato in IA (NA) alla Via Roma n. 81, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
03/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Saviano (NA) il 27/06/2014 tra e Parte_1 Controparte_1 dalla cui unione nascevano i figli nato a [...] il Controparte_2
17/05/2012 e nata a [...] il [...]. Controparte_3
All'udienza di prima comparizione le parti chiedevano rinvio al fine di depositare accordo.
Il Giudice rinviava la causa ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 03/12/2025.
Per tale udienza le parti, previa richiesta di trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, depositavano accordo tra le stesse intercorso. Indi il Giudice letti gli atti, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola in data 17/06/2019.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con permanenza presso la madre nella casa coniugale detenuta in affitto dalla in Saviano (NA) alla Parte_1
Via Feruto n. 15;
b) pone in capo al sig. l'obbligo di contribuire, a titolo di Controparte_1 mantenimento ed in favore della signora e per i figli minori della coppia Parte_1 ed la somma complessiva di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni CP_2 CP_3 mese;
c) prende atto della rinuncia da parte del sig. alla sua quota di assegno unico CP_1 relativo ai figli della coppia che sarà richiesto interamente dalla signora Parte_1
[...]
d) prende atto della precisazione delle parti per cui nell'assegno ordinario sono comprese tutte le tipologie di spese contenute nella rubrica “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense nella seduta in Roma del 14/07/2017, comunicate ai
Presidenti dei CC.OO.AA. il 29/11/2017, che si abbia per integralmente riprodotta;
e) pone a carico dei coniugi l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli;
f) prende atto della precisazione delle parti per cui le spese straordinarie si individuano e sono regolate secondo quanto previsto e disciplinato nel Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 24/07-29/11/2017, contenente le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, che si abbia per quivi integralmente richiamato ed allegato e che forma parte integrante del presente ricorso:
g) prende atto della precisazione delle parti per cui al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail, sms, WhatsApp o comunque in forma scritta, contenente tutte le notizie utili per la necessaria valutazione e di aver fornito i chiarimenti eventualmente richiesti.
Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione oppure dei chiarimenti senza espresso e motivato dissenso, la spesa si intenderà approvata;
h) prende atto della precisazione delle parti per cui tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50% I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale;
i) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il sig. terrà con sé CP_1 ed il martedì ed il giovedì nei periodi scolastici dall'uscita della CP_3 CP_2 scuola fino alle ore 20:00 e negli altri periodi dalle 14:00 alle 20:00, nonché a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 12:00 alle 20:00, nonché il giorno del compleanno, dell'onomastico, della Festa del Papà e delle atre festività, alternativamente, dalle ore 16:00 alle 20:00. Nei giorni della Vigilia di Natale e di
Natale, o quello della vigilia della fine dell'anno e Capodanno, ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12:00 sino alle ore 20:00. I minori trascorreranno la festa della mamma con quest'ultima anche se coincidente con quello in cui è prevista la visita con il padre, che recupererà detto giorno in altra data da concordare con l'altro genitore;
nelle festività Pasquali, due giorni consecutivi comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore
12:00 del primo giorno alle ore 20:00 de secondo giorno;
nelle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 giorni in luglio o agosto, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
j) prende atto della dichiarazione delle parti secondo cui con il presente accordo le stesse hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
k) prende atto dell'autorizzazione prestata sin d'ora dai coniugi al rilascio dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio per loro e per i figli della coppia,
l) prende altresì atto che le parti prestano altresì il proprio consenso ai viaggi all'estero che i minori faranno con ciascun genitore e/o a viaggi scolastici ed extrascolastici, purché siano concordati e comunicati all'atro genitore almeno 30 giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 27/06/2014 a Saviano (NA) (trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Saviano all'atto n.23 parte II serie
A dell'anno 2014);
2. Affida i figli minori ad entrambi i genitori con permanenza presso la madre nella casa coniugale detenuta in affitto dalla in Saviano (NA) alla Via Parte_1
Feruto n. 15;
3. pone in capo al sig. l'obbligo di contribuire, a titolo di Controparte_1 mantenimento ed in favore della signora e per i figli minori della coppia Parte_1
ed la somma complessiva di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_2 CP_3
4. prende atto della rinuncia da parte del sig. alla sua quota di assegno unico CP_1 relativo ai figli della coppia che sarà richiesto interamente dalla signora Parte_1
[...]
5. prende atto della precisazione delle parti per cui nell'assegno ordinario sono comprese tutte le tipologie di spese contenute nella rubrica “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta in Roma del 14/07/2017, comunicate ai Presidenti dei
CC.OO.AA. il 29/11/2017, che si abbia per integralmente riprodotta;
6. pone a carico dei coniugi l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli;
7. prende atto della precisazione delle parti per cui le spese straordinarie si individuano e sono regolate secondo quanto previsto e disciplinato nel Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense del 24/07-29/11/2017, contenente le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, che si abbia per quivi integralmente richiamato ed allegato e che forma parte integrante del presente ricorso:
8. prende atto della precisazione delle parti per cui al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail, sms,
WhatsApp o comunque in forma scritta, contenente tutte le notizie utili per la necessaria valutazione e di aver fornito i chiarimenti eventualmente richiesti. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione oppure dei chiarimenti senza espresso e motivato dissenso, la spesa si intenderà approvata;
9. prende atto della precisazione delle parti per cui tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50% I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale;
10. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
11. prende atto della dichiarazione delle parti secondo cui con il presente accordo le stesse hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. prende atto dell'autorizzazione prestata sin d'ora dai coniugi al rilascio dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio per loro e per i figli della coppia,
13. prende altresì atto che le parti prestano altresì il proprio consenso ai viaggi all'estero che i minori faranno con ciascun genitore e/o a viaggi scolastici ed extrascolastici, purché siano concordati e comunicati all'atro genitore almeno 30 giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
14. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1803 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio e vertente tra:
TRA
, nata a [...] l'[...], codice Parte_1 fiscale difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Leonela C.F._1
Giugliano ed elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla Via San Marcellino n. 24, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice Controparte_1 fiscale difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Sabina Sirico C.F._2 ed elettivamente domiciliato in IA (NA) alla Via Roma n. 81, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
03/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Saviano (NA) il 27/06/2014 tra e Parte_1 Controparte_1 dalla cui unione nascevano i figli nato a [...] il Controparte_2
17/05/2012 e nata a [...] il [...]. Controparte_3
All'udienza di prima comparizione le parti chiedevano rinvio al fine di depositare accordo.
Il Giudice rinviava la causa ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 03/12/2025.
Per tale udienza le parti, previa richiesta di trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, depositavano accordo tra le stesse intercorso. Indi il Giudice letti gli atti, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola in data 17/06/2019.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con permanenza presso la madre nella casa coniugale detenuta in affitto dalla in Saviano (NA) alla Parte_1
Via Feruto n. 15;
b) pone in capo al sig. l'obbligo di contribuire, a titolo di Controparte_1 mantenimento ed in favore della signora e per i figli minori della coppia Parte_1 ed la somma complessiva di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni CP_2 CP_3 mese;
c) prende atto della rinuncia da parte del sig. alla sua quota di assegno unico CP_1 relativo ai figli della coppia che sarà richiesto interamente dalla signora Parte_1
[...]
d) prende atto della precisazione delle parti per cui nell'assegno ordinario sono comprese tutte le tipologie di spese contenute nella rubrica “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense nella seduta in Roma del 14/07/2017, comunicate ai
Presidenti dei CC.OO.AA. il 29/11/2017, che si abbia per integralmente riprodotta;
e) pone a carico dei coniugi l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli;
f) prende atto della precisazione delle parti per cui le spese straordinarie si individuano e sono regolate secondo quanto previsto e disciplinato nel Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 24/07-29/11/2017, contenente le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, che si abbia per quivi integralmente richiamato ed allegato e che forma parte integrante del presente ricorso:
g) prende atto della precisazione delle parti per cui al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail, sms, WhatsApp o comunque in forma scritta, contenente tutte le notizie utili per la necessaria valutazione e di aver fornito i chiarimenti eventualmente richiesti.
Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione oppure dei chiarimenti senza espresso e motivato dissenso, la spesa si intenderà approvata;
h) prende atto della precisazione delle parti per cui tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50% I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale;
i) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il sig. terrà con sé CP_1 ed il martedì ed il giovedì nei periodi scolastici dall'uscita della CP_3 CP_2 scuola fino alle ore 20:00 e negli altri periodi dalle 14:00 alle 20:00, nonché a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 12:00 alle 20:00, nonché il giorno del compleanno, dell'onomastico, della Festa del Papà e delle atre festività, alternativamente, dalle ore 16:00 alle 20:00. Nei giorni della Vigilia di Natale e di
Natale, o quello della vigilia della fine dell'anno e Capodanno, ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12:00 sino alle ore 20:00. I minori trascorreranno la festa della mamma con quest'ultima anche se coincidente con quello in cui è prevista la visita con il padre, che recupererà detto giorno in altra data da concordare con l'altro genitore;
nelle festività Pasquali, due giorni consecutivi comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore
12:00 del primo giorno alle ore 20:00 de secondo giorno;
nelle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 giorni in luglio o agosto, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
j) prende atto della dichiarazione delle parti secondo cui con il presente accordo le stesse hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
k) prende atto dell'autorizzazione prestata sin d'ora dai coniugi al rilascio dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio per loro e per i figli della coppia,
l) prende altresì atto che le parti prestano altresì il proprio consenso ai viaggi all'estero che i minori faranno con ciascun genitore e/o a viaggi scolastici ed extrascolastici, purché siano concordati e comunicati all'atro genitore almeno 30 giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 27/06/2014 a Saviano (NA) (trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Saviano all'atto n.23 parte II serie
A dell'anno 2014);
2. Affida i figli minori ad entrambi i genitori con permanenza presso la madre nella casa coniugale detenuta in affitto dalla in Saviano (NA) alla Via Parte_1
Feruto n. 15;
3. pone in capo al sig. l'obbligo di contribuire, a titolo di Controparte_1 mantenimento ed in favore della signora e per i figli minori della coppia Parte_1
ed la somma complessiva di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_2 CP_3
4. prende atto della rinuncia da parte del sig. alla sua quota di assegno unico CP_1 relativo ai figli della coppia che sarà richiesto interamente dalla signora Parte_1
[...]
5. prende atto della precisazione delle parti per cui nell'assegno ordinario sono comprese tutte le tipologie di spese contenute nella rubrica “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta in Roma del 14/07/2017, comunicate ai Presidenti dei
CC.OO.AA. il 29/11/2017, che si abbia per integralmente riprodotta;
6. pone a carico dei coniugi l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli;
7. prende atto della precisazione delle parti per cui le spese straordinarie si individuano e sono regolate secondo quanto previsto e disciplinato nel Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense del 24/07-29/11/2017, contenente le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, che si abbia per quivi integralmente richiamato ed allegato e che forma parte integrante del presente ricorso:
8. prende atto della precisazione delle parti per cui al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail, sms,
WhatsApp o comunque in forma scritta, contenente tutte le notizie utili per la necessaria valutazione e di aver fornito i chiarimenti eventualmente richiesti. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione oppure dei chiarimenti senza espresso e motivato dissenso, la spesa si intenderà approvata;
9. prende atto della precisazione delle parti per cui tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50% I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale;
10. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
11. prende atto della dichiarazione delle parti secondo cui con il presente accordo le stesse hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. prende atto dell'autorizzazione prestata sin d'ora dai coniugi al rilascio dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio per loro e per i figli della coppia,
13. prende altresì atto che le parti prestano altresì il proprio consenso ai viaggi all'estero che i minori faranno con ciascun genitore e/o a viaggi scolastici ed extrascolastici, purché siano concordati e comunicati all'atro genitore almeno 30 giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
14. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)