Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 17/04/2026, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01837/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS-, nato a [...] il [...]1, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Adinolfi, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Asl OL 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giuseppe Alfano, Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Casoria, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di OL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Arzano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale UVI FNA del-OMISSIS- con il quale è stato accertato una disabilità grave e non gravissima a carico del minore -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl OL 2 Nord e del Comune di Casoria e del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Guglielmo LI Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RILEVATO che i ricorrenti premettevano di essere genitori ed esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS- affetto da “Autismo gravissimo” con invalidità al 100%;
- di aver chiesto l’assegno di cura;
- che, con l’atto impugnato, nonostante la diagnosi clinica di livello III di Gravità DSM-5 ivi indicata, la Commissione UVI-FNA accertava una disabilità grave e non gravissima, impedendo sul nascere la possibilità di ottenere il bene della vita in quanto la risorsa è scarsa e a stento copre i gravissimi;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) il minore in questione è pacificamente un autistico livello III ex DSM-5, con la conseguenza che esso va considerato non disabile grave, ma gravissimo; il verbale UVI del-OMISSIS- è contraddittorio ed illegittimo in quanto da un lato indica la diagnosi clinica e afferma perentoriamente: “disturbo dello spettro autistico livello III di Gravità (DSM-5)”; dall’altro accerta che il minore ha una “disabilità grave”; la valutazione di grave è stata dovuta all’utilizzo del modello BARTHEL e LAPMER, inapplicabili ed inutili per gli autistici. In ragione della specificità degli autistici l’unico sistema di valutazione è il DSM-5, come sancito dal Decreto Interministeriale del 26/9/2016 all’art. 3, comma 2, lettera G(all.5). La scala LAPMER deve essere utilizzata per le persone con diagnosi di ritardo mentale grave e/o profondo ai sensi della successiva lettera H;
Rilevato che, in data 31.03.2026, il Comune di Casoria ha depositato un verbale UVI del 3.2.2026 corretto, in cui si riconosce la disabilità del minore in questione come gravissima;
- che, in forza di tale verbale, non disconosciuto dalla Asl, le parti, all’odierna udienza, hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere;
- che il Comune di Casoria e la Asl vanno condannati al pagamento delle spese processuali in forza del principio della soccombenza virtuale, atteso che il verbale corretto è stato depositato solo in data 31.03.2026, successivamente alla proposizione del ricorso, mentre le spese processuali possono essere compensate tra la parte ricorrente ed il Comune di Arzano;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso n. 1837 dell’anno 2026;
2. Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente ed il Comune di Arzano; condanna il Comune di Casoria e la Asl OL 2 Nord a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00), nella misura di euro 1.000 a carico e del Comune di Casoria ed euro 1.000 a carico della Asl OL 2, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Luigi Adinolfi, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo LI Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo LI Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.