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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013/002/DI/000001551/0/001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: rigettare le richieste articolate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e tempestivamente depositato in segreteria, la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione delle sanzioni n.2013/002/
DI/000001551/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Avellino con cui veniva richiesto il pagamento della somma di €.414,00 a titolo di imposta di registro non versata per un procedimento civile originato dalla richiesta di un decreto ingiuntivo .
La ricorrente si doleva essenzialmente della mancanza di adeguata motivazione dell'atto impugnato in ordine ai presupposti di fatto e di diritto sottostanti la contestata imposizione, della intervenuta decadenza triennale dal potere impositivo ex art. 76, 2°comma del D.P.R. 131/1986, nonché della erroneità del calcolo effettuato non potendo trovare applicazione il “principio di enunciazione” per carenza dei relativi presupposti .
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con ogni conseguenza di legge .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto : in particolare evidenziava di avere osservato tutte le prescrizioni sostanziali e processuali per pervenire all'emissione dell'atto impugnato di cui chiedeva confermarsi la legittimità con conseguente rigetto di ogni richiesta di controparte .
Concludeva per il rigetto del proposto ricorso.
Fissata l'odierna udienza di discussione, questa si svolgeva come da verbale e, all'esito, la controversia veniva decisa come da dispositivo allegato al verbale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice monocratico che il proposto ricorso sia infondato e vada rigettato: per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni.
La presente controversia trae origine dalla notificazione, in data 9 settembre 2025, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2013/002/DI/000001551/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Avellino, con riferimento alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 1551/2013 emesso dal
Tribunale Ordinario di Avellino nel procedimento monitorio iscritto al n. 2961/2013 R.G., promosso dalla società Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti del debitore ingiunto.
Tale decreto , emesso in data 19 novembre 2013 e depositato il 28 novembre 2013, risulta essere divenuto definitivo per mancata opposizione ed è stato successivamente dichiarato esecutivo con provvedimento del
21 luglio 2023 , donde la sottoposizione del titolo giudiziale a registrazione e alla successiva liquidazione dell'imposta di registro ritenuta dovuta, con l'emissione dell'avviso oggi impugnato.
Con tale avviso, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro
414,00, di cui euro 200 a titolo di imposta di registro in misura fissa per la registrazione del decreto ingiuntivo, euro 200 a titolo di ulteriore imposta di registro in misura fissa in relazione alle disposizioni ulteriori risultanti dal contenuto del provvedimento giudiziario, nonché euro 14 riferiti agli interessi di mora liquidati nel decreto medesimo, oltre accessori di legge.
Avverso detto atto impo-esattivo la s.p.a. Ricorrente_1 ha proposto ricorso per i motivi precedentemente enunciati che , però, non appaiono a questo Giudicante convincenti . Infatti, l'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per asserito difetto di motivazione èinfondata in quanto detto atto individua in modo chiaro il titolo giudiziale oggetto di registrazione,ossia il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino, richiamando il relativo procedimento monitorio e distinguendo puntualmente le singole componenti dell'imposizione applicata.
Nell'avviso risultano, inoltre, espressamente indicati gli articoli del d.P.R. n. 131 del 1986 e le disposizioni della Tariffa, Parte I, poste a fondamento della pretesa tributaria, con specifico riferimento al regime impositivo degli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme di denaro e alla tassazione degli interessi di mora.
La motivazione risulta, pertanto, non solo idonea a consentire la comprensione dell'an e del quantum della pretesa, ma anche sufficiente a rendere intellegibile il percorso giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, attraverso il puntuale richiamo delle norme applicate.
Ne consegue che l'avviso impugnato risulta adeguatamente motivato, conforme al dettato normativo e rispettoso delle garanzie difensive del contribuente, con conseguente infondatezza della censura sollevata sul punto.
È parimenti infondata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di liquidazione in quanto il presupposto impositivo non coincide con l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì con la sua registrazione quale titolo giudiziale divenuto definitivo ed esecutivo.
Il termine di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 decorre, pertanto, dal momento in cui l'Ufficio è legittimato a procedere alla registrazione e alla conseguente liquidazione dell'imposta che, nel caso di specie, è individuabile nel luglio 2023 con conseguente tempestività della applicata tassazione .
La tassazione operata dall'Ufficio risulta, poi, corretta e coerente con la natura giuridica delle somme richieste.
Con riferimento al contratto di cessione del credito richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che la sua menzione nel provvedimento giudiziario integra un'ipotesi di enunciazione rilevante ai fini dell'imposta di registro, come chiarito anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 119/E del 31 dicembre 2014.
La natura accessoria del rapporto di cessione del credito sul piano civilistico non rileva, infatti, in ambito tributario, ove vige il principio dell'autonomia dei singoli negozi giuridici, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che l'enunciazione del contratto di cessione, se non previamente registrato, legittima l'applicazione dell'imposta di registro secondo le regole proprie dell'art. 22 del TUR, ferma restando la distinzione tra il regime impositivo dell'atto giudiziario e quello dei rapporti sottostanti.
Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che il proposto ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, se ne può statuire l'integrale compensazione, attesa la non semplice interpretabilità della normativa di riferimento .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013/002/DI/000001551/0/001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: rigettare le richieste articolate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e tempestivamente depositato in segreteria, la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione delle sanzioni n.2013/002/
DI/000001551/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Avellino con cui veniva richiesto il pagamento della somma di €.414,00 a titolo di imposta di registro non versata per un procedimento civile originato dalla richiesta di un decreto ingiuntivo .
La ricorrente si doleva essenzialmente della mancanza di adeguata motivazione dell'atto impugnato in ordine ai presupposti di fatto e di diritto sottostanti la contestata imposizione, della intervenuta decadenza triennale dal potere impositivo ex art. 76, 2°comma del D.P.R. 131/1986, nonché della erroneità del calcolo effettuato non potendo trovare applicazione il “principio di enunciazione” per carenza dei relativi presupposti .
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con ogni conseguenza di legge .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto : in particolare evidenziava di avere osservato tutte le prescrizioni sostanziali e processuali per pervenire all'emissione dell'atto impugnato di cui chiedeva confermarsi la legittimità con conseguente rigetto di ogni richiesta di controparte .
Concludeva per il rigetto del proposto ricorso.
Fissata l'odierna udienza di discussione, questa si svolgeva come da verbale e, all'esito, la controversia veniva decisa come da dispositivo allegato al verbale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice monocratico che il proposto ricorso sia infondato e vada rigettato: per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni.
La presente controversia trae origine dalla notificazione, in data 9 settembre 2025, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2013/002/DI/000001551/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Avellino, con riferimento alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 1551/2013 emesso dal
Tribunale Ordinario di Avellino nel procedimento monitorio iscritto al n. 2961/2013 R.G., promosso dalla società Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti del debitore ingiunto.
Tale decreto , emesso in data 19 novembre 2013 e depositato il 28 novembre 2013, risulta essere divenuto definitivo per mancata opposizione ed è stato successivamente dichiarato esecutivo con provvedimento del
21 luglio 2023 , donde la sottoposizione del titolo giudiziale a registrazione e alla successiva liquidazione dell'imposta di registro ritenuta dovuta, con l'emissione dell'avviso oggi impugnato.
Con tale avviso, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro
414,00, di cui euro 200 a titolo di imposta di registro in misura fissa per la registrazione del decreto ingiuntivo, euro 200 a titolo di ulteriore imposta di registro in misura fissa in relazione alle disposizioni ulteriori risultanti dal contenuto del provvedimento giudiziario, nonché euro 14 riferiti agli interessi di mora liquidati nel decreto medesimo, oltre accessori di legge.
Avverso detto atto impo-esattivo la s.p.a. Ricorrente_1 ha proposto ricorso per i motivi precedentemente enunciati che , però, non appaiono a questo Giudicante convincenti . Infatti, l'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per asserito difetto di motivazione èinfondata in quanto detto atto individua in modo chiaro il titolo giudiziale oggetto di registrazione,ossia il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino, richiamando il relativo procedimento monitorio e distinguendo puntualmente le singole componenti dell'imposizione applicata.
Nell'avviso risultano, inoltre, espressamente indicati gli articoli del d.P.R. n. 131 del 1986 e le disposizioni della Tariffa, Parte I, poste a fondamento della pretesa tributaria, con specifico riferimento al regime impositivo degli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme di denaro e alla tassazione degli interessi di mora.
La motivazione risulta, pertanto, non solo idonea a consentire la comprensione dell'an e del quantum della pretesa, ma anche sufficiente a rendere intellegibile il percorso giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, attraverso il puntuale richiamo delle norme applicate.
Ne consegue che l'avviso impugnato risulta adeguatamente motivato, conforme al dettato normativo e rispettoso delle garanzie difensive del contribuente, con conseguente infondatezza della censura sollevata sul punto.
È parimenti infondata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di liquidazione in quanto il presupposto impositivo non coincide con l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì con la sua registrazione quale titolo giudiziale divenuto definitivo ed esecutivo.
Il termine di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 decorre, pertanto, dal momento in cui l'Ufficio è legittimato a procedere alla registrazione e alla conseguente liquidazione dell'imposta che, nel caso di specie, è individuabile nel luglio 2023 con conseguente tempestività della applicata tassazione .
La tassazione operata dall'Ufficio risulta, poi, corretta e coerente con la natura giuridica delle somme richieste.
Con riferimento al contratto di cessione del credito richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che la sua menzione nel provvedimento giudiziario integra un'ipotesi di enunciazione rilevante ai fini dell'imposta di registro, come chiarito anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 119/E del 31 dicembre 2014.
La natura accessoria del rapporto di cessione del credito sul piano civilistico non rileva, infatti, in ambito tributario, ove vige il principio dell'autonomia dei singoli negozi giuridici, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che l'enunciazione del contratto di cessione, se non previamente registrato, legittima l'applicazione dell'imposta di registro secondo le regole proprie dell'art. 22 del TUR, ferma restando la distinzione tra il regime impositivo dell'atto giudiziario e quello dei rapporti sottostanti.
Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che il proposto ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, se ne può statuire l'integrale compensazione, attesa la non semplice interpretabilità della normativa di riferimento .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.