Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 378
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della sentenza di primo grado

    La motivazione della sentenza di primo grado è sufficiente a chiarire l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice e le ragioni del suo convincimento, in particolare riguardo all'assenza di una forma specifica prevista dalla legge per l'esercizio della rivalsa dei contributi previdenziali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2697 c.c. e erronea valutazione dei fatti

    Il contribuente ha fornito prova documentale dell'autorizzazione alla rivalsa, della dichiarazione del titolare di averla esercitata, e ha incrociato i dati per dimostrare la rivalsa. Le istruzioni del modello Unico 2016 confermano che la deduzione spetta al collaboratore solo se il titolare ha esercitato la rivalsa. Nessuna norma specifica la modalità o la tempistica della rivalsa. Inoltre, il titolare non ha dedotto i contributi dal proprio reddito, il che renderebbe illegittima la tassazione di un reddito inesistente per il collaboratore.

  • Rigettato
    Infondatezza della condanna alle spese di giudizio

    Il motivo è considerato pretestuoso e privo di fondamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 378
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 378
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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