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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TN BIANCA, Presidente
DE DOMENICO CE, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 1 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520190003388913000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: I difensori illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento n.135 2019 00033889 13 000, con la quale, a seguito di controllo formale ex art.36 bis del D.P.R. 29.9.1973 n.600 e successive modificazioni, veniva recuperato a tassazione l'importo di euro 6.989,00 per I.R.Pe.F., oltre interessi e sanzioni relativo al periodo di imposta anno 2015, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato come il titolare dell'impresa familiare ha esercitato la rivalsa dei contributi previdenziali INPS pagati per conto del figlio collaboratore, attuale appellante.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Esaminate le richieste delle parti, con la sentenza n. 55/2024, la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
LODI, ha accolto il ricorso, condannando l'ufficio alla refusione delle spese di giudizio, affermando che
"Eccettuata l'ipotesi – nella fattispecie insussistente – che il coadiutore possegga redditi inferiori a complessivi euro 2.841,00 annuali e sia quindi a carico del titolare dell'impresa familiare, nella normalità dei casi quest'ultimo – in qualità di sostituto di imposta - provvede al pagamento anche dei contributi previdenziali di pertinenza del coadiutore e può autonomamente decidere se esercitare il diritto di rivalsa oppure no;
in caso affermativo, i contributi previdenziali di pertinenza del coadiutore saranno dedotti dal reddito imponibile del coadiutore stesso, in assenza di rivalsa i contributi medesimi non saranno dedotti né dal reddito complessivo del titolare dell'impresa familiare né da quello del coadiutore, realizzandosi in buona sostanza un arricchimento senza causa da parte dell'erario".
Avverso la suddetta sentenza l'Ufficio propone appello per i seguenti motivi:
1. Difetto di motivazione, in quanto l'impugnata sentenza di certo non può ritenersi congruamente motivata, riducendosi alla generica affermazione che "nell'ordinamento giuridico italiano vige il principio della libertà di forma e, laddove sia contemplato un vincolo, questo deve essere previsto da una disposizione di legge”
2. Violazione dell'art. 2697 c.c., nonché erronea ed omessa valutazione dei fatti di causa, in quanto " nel caso in esame, i giudici di prime cure hanno accolto l'avverso ricorso pur in assenza di un idoneo riscontro probatorio-documentale circa l'effettivo esercizio del diritto di rivalsa da parte del titolare dell'impresa, in assenza del quale deve ritenersi illegittima la deduzione dei contributi in questione da parte del sig. Resistente_1
. Infatti, come potrà agevolmente constatare codesta On.le Corte, nella documentazione prodotta in giudizio da Controparte non vi è alcun riscontro certo ed obiettivo del riaddebito a carico del contribuente del relativo onere contributivo".
3. L'infondatezza della condanna alle spese di giudizio, in quanto l'Ufficio non avrebbe violato alcuna procedura secondo legge.
Conclusivamente chiedendo a questa Corte, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la piena ed assoluta legittimità dell'atto originariamente impugnato in primo grado, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come da separata nota allegata, maggiorate di diritto del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva in giudizio il contribuente controdeducendo ai motivi dell'appello, chiedendone il rigetto e la condanna alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte ritiene che i motivi di appello non possano essere accolti. In particolare con riferimento al primo motivo, ossia carenza di motivazione, non può essere accolto, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado chiarisce in modo sufficiente l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice e soprattutto consente di comprendere le ragioni sulle quali il giudice fonda il proprio convincimento, ossia che la legge -a differenza di quanto sostiene l'ufficio- non prevede alcuna forma per l'esercizio della rivalsa dei contributi previdenziali pagati.
Quanto al secondo motivo dell'appello, anche questo deve essere respinto, in quanto non solo le motivazioni, ma tutto l'iter amministrativo, che ha portato all'emissione dell'atto impositivo, nonché il contegno processuale tenuto dell'ufficio, palesano un'ostinazione dell'ufficio del tutto ingiustificato e non sostenuto né dalla legge, né dalla logica, né, infine, dai principi costituzionali di capacità contributiva previsti dall'art. 53.
Il contribuente, infatti, ha dimostrato documentalmente quanto segue: che ha autorizzato il titolare ad esercitare la rivalsa;
che il titolare ha dichiarato di avere esercitato la rivalsa;
che, incrociando i dati della dichiarazione, da cui si evince il reddito prodotto, e delle somme erogate al collaboratore, è dimostrata la rivalsa;
che le stesse istruzioni del modello Unico 2016 a pag. 55 (allegate dal contribuente) prevedono che
“….in caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati……I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa”; che nessuna norma o prassi specifica in che maniera e quale tempistica debba avvenire la rivalsa.
Inoltre, anche in giudizio, sia il rappresentante dell'Ufficio che il contribuente hanno confermato che il titolare dell'impresa, avendo esercitato la rivalsa, non ha portato in deduzione dal proprio reddito i contributi previdenziali in contestazione. Ne consegue che qualora non fosse consentita la deduzione dell'onere, deducibile per legge, al collaboratore, ciò costituirebbe una violazione del principio di capacità contributiva per la tassazione di un reddito inesistente.
Quanto, infine, al terzo motivo dell'appello, lo stesso appare del tutto pretestuoso e privo di fondamento e pertanto non merita di essere preso in considerazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, nonché degli atti prodotti in giudizio dalle parti, questa Corte ritiene che la pretesa dell'Ufficio sia del tutto infondata e illegittima.
A maggior ragione sulla base dei documenti e dei chiarimenti prodotti dal contribuente, sia in fase amministrativa che giudiziale, volutamente e ostinatamente l'Ufficio non ha preso in considerazione.
In conclusione, questa Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio non possa essere accolto con conferma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna al pagamento dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 3.775,00, oltre contributo unificato e oneri di legge.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate come da motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TN BIANCA, Presidente
DE DOMENICO CE, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 1 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520190003388913000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: I difensori illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento n.135 2019 00033889 13 000, con la quale, a seguito di controllo formale ex art.36 bis del D.P.R. 29.9.1973 n.600 e successive modificazioni, veniva recuperato a tassazione l'importo di euro 6.989,00 per I.R.Pe.F., oltre interessi e sanzioni relativo al periodo di imposta anno 2015, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato come il titolare dell'impresa familiare ha esercitato la rivalsa dei contributi previdenziali INPS pagati per conto del figlio collaboratore, attuale appellante.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Esaminate le richieste delle parti, con la sentenza n. 55/2024, la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
LODI, ha accolto il ricorso, condannando l'ufficio alla refusione delle spese di giudizio, affermando che
"Eccettuata l'ipotesi – nella fattispecie insussistente – che il coadiutore possegga redditi inferiori a complessivi euro 2.841,00 annuali e sia quindi a carico del titolare dell'impresa familiare, nella normalità dei casi quest'ultimo – in qualità di sostituto di imposta - provvede al pagamento anche dei contributi previdenziali di pertinenza del coadiutore e può autonomamente decidere se esercitare il diritto di rivalsa oppure no;
in caso affermativo, i contributi previdenziali di pertinenza del coadiutore saranno dedotti dal reddito imponibile del coadiutore stesso, in assenza di rivalsa i contributi medesimi non saranno dedotti né dal reddito complessivo del titolare dell'impresa familiare né da quello del coadiutore, realizzandosi in buona sostanza un arricchimento senza causa da parte dell'erario".
Avverso la suddetta sentenza l'Ufficio propone appello per i seguenti motivi:
1. Difetto di motivazione, in quanto l'impugnata sentenza di certo non può ritenersi congruamente motivata, riducendosi alla generica affermazione che "nell'ordinamento giuridico italiano vige il principio della libertà di forma e, laddove sia contemplato un vincolo, questo deve essere previsto da una disposizione di legge”
2. Violazione dell'art. 2697 c.c., nonché erronea ed omessa valutazione dei fatti di causa, in quanto " nel caso in esame, i giudici di prime cure hanno accolto l'avverso ricorso pur in assenza di un idoneo riscontro probatorio-documentale circa l'effettivo esercizio del diritto di rivalsa da parte del titolare dell'impresa, in assenza del quale deve ritenersi illegittima la deduzione dei contributi in questione da parte del sig. Resistente_1
. Infatti, come potrà agevolmente constatare codesta On.le Corte, nella documentazione prodotta in giudizio da Controparte non vi è alcun riscontro certo ed obiettivo del riaddebito a carico del contribuente del relativo onere contributivo".
3. L'infondatezza della condanna alle spese di giudizio, in quanto l'Ufficio non avrebbe violato alcuna procedura secondo legge.
Conclusivamente chiedendo a questa Corte, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la piena ed assoluta legittimità dell'atto originariamente impugnato in primo grado, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come da separata nota allegata, maggiorate di diritto del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva in giudizio il contribuente controdeducendo ai motivi dell'appello, chiedendone il rigetto e la condanna alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte ritiene che i motivi di appello non possano essere accolti. In particolare con riferimento al primo motivo, ossia carenza di motivazione, non può essere accolto, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado chiarisce in modo sufficiente l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice e soprattutto consente di comprendere le ragioni sulle quali il giudice fonda il proprio convincimento, ossia che la legge -a differenza di quanto sostiene l'ufficio- non prevede alcuna forma per l'esercizio della rivalsa dei contributi previdenziali pagati.
Quanto al secondo motivo dell'appello, anche questo deve essere respinto, in quanto non solo le motivazioni, ma tutto l'iter amministrativo, che ha portato all'emissione dell'atto impositivo, nonché il contegno processuale tenuto dell'ufficio, palesano un'ostinazione dell'ufficio del tutto ingiustificato e non sostenuto né dalla legge, né dalla logica, né, infine, dai principi costituzionali di capacità contributiva previsti dall'art. 53.
Il contribuente, infatti, ha dimostrato documentalmente quanto segue: che ha autorizzato il titolare ad esercitare la rivalsa;
che il titolare ha dichiarato di avere esercitato la rivalsa;
che, incrociando i dati della dichiarazione, da cui si evince il reddito prodotto, e delle somme erogate al collaboratore, è dimostrata la rivalsa;
che le stesse istruzioni del modello Unico 2016 a pag. 55 (allegate dal contribuente) prevedono che
“….in caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati……I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa”; che nessuna norma o prassi specifica in che maniera e quale tempistica debba avvenire la rivalsa.
Inoltre, anche in giudizio, sia il rappresentante dell'Ufficio che il contribuente hanno confermato che il titolare dell'impresa, avendo esercitato la rivalsa, non ha portato in deduzione dal proprio reddito i contributi previdenziali in contestazione. Ne consegue che qualora non fosse consentita la deduzione dell'onere, deducibile per legge, al collaboratore, ciò costituirebbe una violazione del principio di capacità contributiva per la tassazione di un reddito inesistente.
Quanto, infine, al terzo motivo dell'appello, lo stesso appare del tutto pretestuoso e privo di fondamento e pertanto non merita di essere preso in considerazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, nonché degli atti prodotti in giudizio dalle parti, questa Corte ritiene che la pretesa dell'Ufficio sia del tutto infondata e illegittima.
A maggior ragione sulla base dei documenti e dei chiarimenti prodotti dal contribuente, sia in fase amministrativa che giudiziale, volutamente e ostinatamente l'Ufficio non ha preso in considerazione.
In conclusione, questa Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio non possa essere accolto con conferma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna al pagamento dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 3.775,00, oltre contributo unificato e oneri di legge.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate come da motivazione.