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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 12799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 12799/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Furlan Parte_1 C.F._1
RI
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Furlan RI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Il figlio pernotterà in modo paritario, equamente distribuito, dal padre e dalla Per_1 madre;
i genitori concorderanno periodi di frequentazione padre-figlio e madre-figlio
pagina 1 di 3 in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo e degli impegni di lavoro dei genitori, cercando di mantenere, per quanto possibile, tempi sostanzialmente paritari.
3. Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, in via esclusiva con ciascun genitore;
la frequentazione del figlio durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività verrà equamente suddivisa con l'uno
e con l'altro genitore.
4. Tenuto conto dei tempi paritari di frequentazione del figlio con i genitori, si prevede che entrambi provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta;
le spese Per_1 straordinarie individuate e concordate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale verranno suddivise in egual misura (50%) tra i genitori.
5. Nulla stabilirsi a titolo di assegno divorzile a carico e/o a favore dei coniugi.
6. Ordinare l'annotazione dell'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024, e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in data in data 2.9.2005 ad Asolo (TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n.24, parte II, serie A, anno 2005, che dall'unione coniugale era nato il figlio , in data Per_1
22.12.2009, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 28.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 17.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni. pagina 2 di 3 Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.150/2025, in data 28/30.1.2025, passata in giudicato il 30.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi dei coniugi in ordine alle condizioni del divorzio, che non presentano profili di illegittimità e non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Attesa la natura del giudizio e la comune difesa delle parti, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 2.9.2005 ad Asolo (TV), trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio dello stesso Comune, al n. 24, parte II, serie A, anno 2005;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla sulle spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 12799/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Furlan Parte_1 C.F._1
RI
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Furlan RI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Il figlio pernotterà in modo paritario, equamente distribuito, dal padre e dalla Per_1 madre;
i genitori concorderanno periodi di frequentazione padre-figlio e madre-figlio
pagina 1 di 3 in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo e degli impegni di lavoro dei genitori, cercando di mantenere, per quanto possibile, tempi sostanzialmente paritari.
3. Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, in via esclusiva con ciascun genitore;
la frequentazione del figlio durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività verrà equamente suddivisa con l'uno
e con l'altro genitore.
4. Tenuto conto dei tempi paritari di frequentazione del figlio con i genitori, si prevede che entrambi provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta;
le spese Per_1 straordinarie individuate e concordate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale verranno suddivise in egual misura (50%) tra i genitori.
5. Nulla stabilirsi a titolo di assegno divorzile a carico e/o a favore dei coniugi.
6. Ordinare l'annotazione dell'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024, e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in data in data 2.9.2005 ad Asolo (TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n.24, parte II, serie A, anno 2005, che dall'unione coniugale era nato il figlio , in data Per_1
22.12.2009, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 28.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 17.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni. pagina 2 di 3 Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.150/2025, in data 28/30.1.2025, passata in giudicato il 30.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi dei coniugi in ordine alle condizioni del divorzio, che non presentano profili di illegittimità e non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Attesa la natura del giudizio e la comune difesa delle parti, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 2.9.2005 ad Asolo (TV), trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio dello stesso Comune, al n. 24, parte II, serie A, anno 2005;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla sulle spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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