Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 926
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento prodromica

    L'ente impositore ha fornito prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica mediante consegna a mani del destinatario, rendendo infondata l'eccezione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    L'eccezione di prescrizione è infondata poiché la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data utile e, in ogni caso, la mancata impugnazione della cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, precludendo eccezioni relative a vicende estintive anteriori alla notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 926
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 926
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo