Articolo 2 della Legge 4 ottobre 1994, n. 579
Articolo 1Articolo 3
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20 ottobre 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994