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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Napoli - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240039902677000 GIOCHI-LOTTERIE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: illegittimità parziale del quantum della cartella di pagamento, per violazione dell'art. 53 cost.; illegittimità della tassazione di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 504/1998 in capo al ricorrente;
vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Conclusioni per A. E. R.: estromissione dal processo;
vittoria di spese.
Conclusioni per A. D.: inammissibilità del ricorso ed, in subordine compensare le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/06/2014 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Campania e
Calabria, la cartella di pagamento n. 028 2024 00399026 77 per complessivi euro 146.495,67, anno 2018, notificata il 06/02/2025 e relativa al recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, ex art. 5, comma
1, D. Lgs. n. 504/1998.
Deduceva che: - l'iscrizione a ruolo scaturiva dal presupposto avviso di accertamento n. M12180011137U con il quale era stata accertata la somma di euro 60.624,46 a titolo di imposta unica su un reddito d'impresa di euro 757.805,70 ricostruito induttivamente;
- in data 22/11/2023, con atto di adesione n.
TF7A10200247/2023, concludeva un accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate di Caserta, definendo analiticamente i ricavi di cui all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane in euro 29.001,00 e conseguente reddito d'impresa pari ad € 21.828,00; - in data 25/03/2025 presentava all'Agenzia delle Dogane apposita istanza di annullamento in autotutela per la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta unica sulle scommesse sportive;
- tale istanza, riscontrata in data 01/04/2025, non aveva avuto esito positivo.
Eccepiva, pertanto: - l'illegittimità parziale della cartella di pagamento per violazione dell'art. 53 della
Costituzione, evidenziando che l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta), con l'atto di adesione n. TF7A10200247/2023 del 22/11/2023, aveva rideterminato analiticamente la base imponibile in euro 29.001,00, inizialmente accertata induttivamente dall'agenzia delle dogane in euro 757.805,70; - l'illegittimità della tassazione di cui all'art. 5, comma 1,d.lgs. n. 504/1998, in capo al ricorrente.
Si costituiva l'A. E. R. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva perché le censure sollevate avevano riguardato l'attività dell'Agenzia delle Dogane.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Dogane. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso attesa la definitività dell'accertamento presupposto alla cartella di pagamento per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. L'iscrizione a ruolo impugnata, per ammissione dello stesso ricorrente, è stata effettuata sulla basa dell'avviso di accertamento n. M12180011137U per l'anno 2018, con il quale l'Agenzia delle Dogane ha accertato un imponibile pari euro 757.805,70 e, conseguentemente, la somma di euro
60.624,46 a titolo di imposta unica sulle scommesse sportive ed irrogata la sanzione di euro 72.749,35.
L'avviso è divenuto definitivo per mancata impugnazione, per cui le pretese dell'Agenzia delle Dogane sono da considerare irretrattabili.
Il collegio ritiene, inoltre, che non ha pregio invocare l'istanza di annullamento in autotutela sulla base del suddetto atto di adesione del 22/11/2023, n. TF7A10200247/2023, tenuto conto che tale istanza è intervenuta solo in data 25/03/2025, dopo la notifica della cartella di pagamento.
Si aggiunge che, anche a voler considerare le norme di cui agli articoli 10 quater e 10 quinquies, L. 212/2000, in vigore dal 18/01/2024 e riguardanti rispettivamente l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, si ritiene che il caso in esame rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 10 quinquies, comma
1, secondo cui “Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.”
Sarebbe da escludere, quindi, l'applicazione del precedente art. 10 quater che circoscrive l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria alle ipotesi di “a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.”
Ad ogni modo va anche considerato che l'impugnazione riguarda la cartella e non il mancato accoglimento dell'istanza e/o esercizio del potere di autotutela.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
La Corte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Napoli - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240039902677000 GIOCHI-LOTTERIE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: illegittimità parziale del quantum della cartella di pagamento, per violazione dell'art. 53 cost.; illegittimità della tassazione di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 504/1998 in capo al ricorrente;
vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Conclusioni per A. E. R.: estromissione dal processo;
vittoria di spese.
Conclusioni per A. D.: inammissibilità del ricorso ed, in subordine compensare le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/06/2014 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Campania e
Calabria, la cartella di pagamento n. 028 2024 00399026 77 per complessivi euro 146.495,67, anno 2018, notificata il 06/02/2025 e relativa al recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, ex art. 5, comma
1, D. Lgs. n. 504/1998.
Deduceva che: - l'iscrizione a ruolo scaturiva dal presupposto avviso di accertamento n. M12180011137U con il quale era stata accertata la somma di euro 60.624,46 a titolo di imposta unica su un reddito d'impresa di euro 757.805,70 ricostruito induttivamente;
- in data 22/11/2023, con atto di adesione n.
TF7A10200247/2023, concludeva un accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate di Caserta, definendo analiticamente i ricavi di cui all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane in euro 29.001,00 e conseguente reddito d'impresa pari ad € 21.828,00; - in data 25/03/2025 presentava all'Agenzia delle Dogane apposita istanza di annullamento in autotutela per la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta unica sulle scommesse sportive;
- tale istanza, riscontrata in data 01/04/2025, non aveva avuto esito positivo.
Eccepiva, pertanto: - l'illegittimità parziale della cartella di pagamento per violazione dell'art. 53 della
Costituzione, evidenziando che l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta), con l'atto di adesione n. TF7A10200247/2023 del 22/11/2023, aveva rideterminato analiticamente la base imponibile in euro 29.001,00, inizialmente accertata induttivamente dall'agenzia delle dogane in euro 757.805,70; - l'illegittimità della tassazione di cui all'art. 5, comma 1,d.lgs. n. 504/1998, in capo al ricorrente.
Si costituiva l'A. E. R. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva perché le censure sollevate avevano riguardato l'attività dell'Agenzia delle Dogane.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Dogane. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso attesa la definitività dell'accertamento presupposto alla cartella di pagamento per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. L'iscrizione a ruolo impugnata, per ammissione dello stesso ricorrente, è stata effettuata sulla basa dell'avviso di accertamento n. M12180011137U per l'anno 2018, con il quale l'Agenzia delle Dogane ha accertato un imponibile pari euro 757.805,70 e, conseguentemente, la somma di euro
60.624,46 a titolo di imposta unica sulle scommesse sportive ed irrogata la sanzione di euro 72.749,35.
L'avviso è divenuto definitivo per mancata impugnazione, per cui le pretese dell'Agenzia delle Dogane sono da considerare irretrattabili.
Il collegio ritiene, inoltre, che non ha pregio invocare l'istanza di annullamento in autotutela sulla base del suddetto atto di adesione del 22/11/2023, n. TF7A10200247/2023, tenuto conto che tale istanza è intervenuta solo in data 25/03/2025, dopo la notifica della cartella di pagamento.
Si aggiunge che, anche a voler considerare le norme di cui agli articoli 10 quater e 10 quinquies, L. 212/2000, in vigore dal 18/01/2024 e riguardanti rispettivamente l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, si ritiene che il caso in esame rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 10 quinquies, comma
1, secondo cui “Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.”
Sarebbe da escludere, quindi, l'applicazione del precedente art. 10 quater che circoscrive l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria alle ipotesi di “a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.”
Ad ogni modo va anche considerato che l'impugnazione riguarda la cartella e non il mancato accoglimento dell'istanza e/o esercizio del potere di autotutela.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
La Corte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.