Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 394
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità parziale della cartella di pagamento per violazione dell'art. 53 Cost.

    La Corte ritiene che l'istanza di annullamento in autotutela, basata sull'atto di adesione, sia intervenuta tardivamente, dopo la notifica della cartella di pagamento, e che l'avviso di accertamento presupposto alla cartella sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Illegittimità della tassazione di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 504/1998

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto l'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 394
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 394
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo