Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743 , e successive modificazioni.
Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.
Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743 , e successive modificazioni.
Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.