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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza catolare ex art. 127 ter cp.c.del 3/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT MA, elettivamente domiciliato in VIA MONTEMORO 51, 63086
FORCE (AP), presso il difensore avv. TT MA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO SAN GIORGIO 12/14 64100 VIA C/O INPS di TERAMO presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento emessa dall' di Teramo n. 108 2023 90051791 63 000 e dei suoi CP_2 atti prodromici, tra i quali asseriti crediti recati dall'avviso di addebito n. 408 2022 CP_1
0001326149000, relativo a Gestione Autonoma Commercianti Contributi I.V.S. per l'anno 2021 e
1 2022 con il quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 4.399,52 rassegando le seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento numero 10820239005179163000, fissando successiva udienza dove confermare la sospensione, ovvero fissare udienza nella quale, in contradditorio delle parti, sospenda l'efficacia esecutiva dei titoli azionati, b) nel merito, annullare l'intimazione di pagamento numero 10820239005179163000 impugnato in assenza di preventiva notifica dell'atto accertativo e/o avviso di addebito ovvero di qualsiasi atto precedente e presupposto e quindi per mera irregolarità formale e sostanziale riguardante la corretta formazione del documento, CP_
- accertare e dichiarare che l'ente impositore, di , non possa esigere le somme CP_1 richieste al sig. in quanto non risulta applicabile il D.L. 78/2010, la legge Parte_1
662/92 la legge n 45/86 ovvero la normativa sopravvenuta di riferimento, accertando e dichiarando CP_ insussistente il diritto vantato dall' di e per l'effetto dichiarare che il CP_1 Parte_1
non dove versare i contributi per la Gestione commercianti dell'anno 2020 e 2022,
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda contenuta in ricorso sosteneva, in sintesi e per quanto di interesse, la mancata notifica dell'avviso di addebito asseritamente notificato al ricorrente in data 1.10.22 per come indicato nella stessa intimazione;
l'insussistenza del diritto vantato dall'ente impositore per mancato accertamento dei requisiti di iscrizione e difetto di prova sull'accertamento dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel 2020 e nel 2022 con i necessari requisiti di abitualità e prevalenza stabiliti dall'art 1 comma 203 della legge 662/92 e art 3 della legge n 45/86 nonché la duplicazione delle richieste di contribuzioni poiché in data 19.01.24 gli era stato notificato avviso di addebito n 40820230001578343000 dove erano indicati anche i tributi inerenti all'anno 2022.
Si costituiva l'ente resistente eccependo la decadenza dall'azione e l'improponibilità del ricorso per mancata opposizione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione qui impugnata e per tutti i motivi riportati nella memoria difensiva e replicate nelle note conclusive.
Nelle note di trattazione scritta depositate la parte ricorrente rappresenta l'avvenuta cancellazione retroattiva della sua posizione al 1.01.2014 come da comunicazione del 15.09.2025 allegando CP_1
CP_ anche il provvedimento di sgravio emesso dall'ente Impositore, di , precisando CP_1 ed integrando di conseguenza la domanda chiedendo in subordine alla domanda principale la dichiarazione della cessata materia del contendere.
2 All'odierna udienza, fissata nella modalità cartolare di cui all'art. 127 ter cp.c., previo deposito di note autorizzate, la causa viene decisa come da dispositivo e contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
Appare perorabile la richiesta avanzata in via subordinata dal ricorrente al cospetto della documentazione allegata alle note di trattazione scritta dove si evince che lo stesso ente creditore attesta che “l'impresa in oggetto” ( ) è stata cancellata con effetto dal 1.01.2014” Parte_1 così come pure evincibile dalla visura della camera di commercio che riporta le date di cancellazione e la visura Intranet dell' dove viene attestato lo sgravio per cessazione attività. CP_1
Può, pertanto, emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere, atteso che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Invero, la pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, al cospetto della documentazione depositata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' ius receptum che la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, deve essere dichiarata ogni qual volta le parti danno atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse al punto da far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
(cfr.: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Avendo il difensore del ricorrente espressamente richiesto la condanna alle spese con distrazione, deve brevemente affrontarsi il merito della causa ai fini della mera soccombenza virtuale.
Le eccezioni avanzate dal ricorrente per contrastare la pretesa contributiva si palesano infondate.
Non sono rinvenibili duplicazioni di crediti per come paventate in ricorso posto che, per come evidenziato dalla parte resistente nell'avviso di addebito N. 408 2022 0001326149000, sono state
3 richieste i contributi fissi per l'anno 2020 gestione commercio con le somme aggiuntive, mentre con l'avviso di addebito n. 408 2023 0001578343000, sono stati richiesti la quarta rata per l'anno 2021
e le quattro rate dell'anno. 2022. (Doc. 1 e 2 fasc. ). CP_1
Anche la eccepita mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto qui impugnato è inaccoglibile come motivo di contestazione al cospetto della documentazione offerta dall' che CP_1 per converso prova l'avvenuta notifica via raccomandata e per compiuta giacenza.
Premesso che, per conforme giurisprudenza a riguardo, sono irrilevanti le contestazioni relative alla mancanza di prova sulla conformità di una copia fotostatica o scannerizzata di un documento ove chi la contesta non indichi espressamente quali possano essere le difformità del documento prodotto in copia rispetto a quello originale, dall'esame della documentazione allegata in atti si evince che la notifica dell'avviso si è perfezionata il 1.10.2022, presso l'indirizzo di residenza per compiuta giacenza (doc. n. 1 fasc. ). CP_1
Inconferente si palesa pure l'eccezione di carenza della relata di notifica sollevata nel corso del giudizio.
Invero, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010,
l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita CP_1 anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
In relazione a tale ultimo punto, per costante giurisprudenza di legittimità vanno applicate del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982 tra cui, dunque, anche l'art. 8, co.4, che prevede l'invio di raccomandata informativa della legge n. 890.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, co.1, ultima parte, D.P.R. n. 602/1973, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023).
Si tratta infatti di una forma "semplificata" di notificazione che, in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. La Corte di Cassazione tematica, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, ha affermato che "in caso di notifica a mezzo posta e senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea
4 assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). 12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020. 13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, o raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982". (Cass. sentenza n.
21847/25, ordinanza n.9866/2024).
La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell'affermare che, in tema di notificazione a mezzo posta, secondo le disposizioni che regolano il servizio postale ordinario, la mancata specificazione sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario non determina la nullità della notificazione. (Cass. n. 270/12; Cass. n. 9111/12; Cass. n. 6395/14; Cass. n. 26864/14).
Ovviamente, resta salva la possibilità del destinatario di dimostrare l'assoluta estraneità del consegnatario, alla propria sfera personale o familiare;
nel caso concreto ciò non è avvenuto poiché il ricorrente si è limitato ad affermare che non avrebbe ricevuto l'atto contenente l'avviso di addebito.
Per dome documentato e rinvenibile in atti la notifica dell'atto sul quale si fonda l'impugnato provvedimento dell' si è perfezionata in data 01.10.2022 e non essendo stato l'avviso CP_2 tempestivamente opposto giudizialmente entro il termine di quaranta giorni per espressa previsione dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, il presene ricorso, depositato il 12.03.2024, andava dichiarato improponibile per l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo ad esso sotteso.
(Cass. civ., sez. VI., 15.05.2018 n. 11800).
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, in considerazione dell'esito del giudizio e della particolarità della fattispecie in esame, della modesta attività processuale svolta e della rinvenuta carenza di atteggiamenti colposi nel promuovere il giudizio, si ritiene equo disporne la integrale compensazione tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 581/2024, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 3 Dicembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza catolare ex art. 127 ter cp.c.del 3/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT MA, elettivamente domiciliato in VIA MONTEMORO 51, 63086
FORCE (AP), presso il difensore avv. TT MA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO SAN GIORGIO 12/14 64100 VIA C/O INPS di TERAMO presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento emessa dall' di Teramo n. 108 2023 90051791 63 000 e dei suoi CP_2 atti prodromici, tra i quali asseriti crediti recati dall'avviso di addebito n. 408 2022 CP_1
0001326149000, relativo a Gestione Autonoma Commercianti Contributi I.V.S. per l'anno 2021 e
1 2022 con il quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 4.399,52 rassegando le seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento numero 10820239005179163000, fissando successiva udienza dove confermare la sospensione, ovvero fissare udienza nella quale, in contradditorio delle parti, sospenda l'efficacia esecutiva dei titoli azionati, b) nel merito, annullare l'intimazione di pagamento numero 10820239005179163000 impugnato in assenza di preventiva notifica dell'atto accertativo e/o avviso di addebito ovvero di qualsiasi atto precedente e presupposto e quindi per mera irregolarità formale e sostanziale riguardante la corretta formazione del documento, CP_
- accertare e dichiarare che l'ente impositore, di , non possa esigere le somme CP_1 richieste al sig. in quanto non risulta applicabile il D.L. 78/2010, la legge Parte_1
662/92 la legge n 45/86 ovvero la normativa sopravvenuta di riferimento, accertando e dichiarando CP_ insussistente il diritto vantato dall' di e per l'effetto dichiarare che il CP_1 Parte_1
non dove versare i contributi per la Gestione commercianti dell'anno 2020 e 2022,
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda contenuta in ricorso sosteneva, in sintesi e per quanto di interesse, la mancata notifica dell'avviso di addebito asseritamente notificato al ricorrente in data 1.10.22 per come indicato nella stessa intimazione;
l'insussistenza del diritto vantato dall'ente impositore per mancato accertamento dei requisiti di iscrizione e difetto di prova sull'accertamento dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel 2020 e nel 2022 con i necessari requisiti di abitualità e prevalenza stabiliti dall'art 1 comma 203 della legge 662/92 e art 3 della legge n 45/86 nonché la duplicazione delle richieste di contribuzioni poiché in data 19.01.24 gli era stato notificato avviso di addebito n 40820230001578343000 dove erano indicati anche i tributi inerenti all'anno 2022.
Si costituiva l'ente resistente eccependo la decadenza dall'azione e l'improponibilità del ricorso per mancata opposizione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione qui impugnata e per tutti i motivi riportati nella memoria difensiva e replicate nelle note conclusive.
Nelle note di trattazione scritta depositate la parte ricorrente rappresenta l'avvenuta cancellazione retroattiva della sua posizione al 1.01.2014 come da comunicazione del 15.09.2025 allegando CP_1
CP_ anche il provvedimento di sgravio emesso dall'ente Impositore, di , precisando CP_1 ed integrando di conseguenza la domanda chiedendo in subordine alla domanda principale la dichiarazione della cessata materia del contendere.
2 All'odierna udienza, fissata nella modalità cartolare di cui all'art. 127 ter cp.c., previo deposito di note autorizzate, la causa viene decisa come da dispositivo e contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
Appare perorabile la richiesta avanzata in via subordinata dal ricorrente al cospetto della documentazione allegata alle note di trattazione scritta dove si evince che lo stesso ente creditore attesta che “l'impresa in oggetto” ( ) è stata cancellata con effetto dal 1.01.2014” Parte_1 così come pure evincibile dalla visura della camera di commercio che riporta le date di cancellazione e la visura Intranet dell' dove viene attestato lo sgravio per cessazione attività. CP_1
Può, pertanto, emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere, atteso che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Invero, la pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, al cospetto della documentazione depositata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' ius receptum che la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, deve essere dichiarata ogni qual volta le parti danno atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse al punto da far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
(cfr.: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Avendo il difensore del ricorrente espressamente richiesto la condanna alle spese con distrazione, deve brevemente affrontarsi il merito della causa ai fini della mera soccombenza virtuale.
Le eccezioni avanzate dal ricorrente per contrastare la pretesa contributiva si palesano infondate.
Non sono rinvenibili duplicazioni di crediti per come paventate in ricorso posto che, per come evidenziato dalla parte resistente nell'avviso di addebito N. 408 2022 0001326149000, sono state
3 richieste i contributi fissi per l'anno 2020 gestione commercio con le somme aggiuntive, mentre con l'avviso di addebito n. 408 2023 0001578343000, sono stati richiesti la quarta rata per l'anno 2021
e le quattro rate dell'anno. 2022. (Doc. 1 e 2 fasc. ). CP_1
Anche la eccepita mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto qui impugnato è inaccoglibile come motivo di contestazione al cospetto della documentazione offerta dall' che CP_1 per converso prova l'avvenuta notifica via raccomandata e per compiuta giacenza.
Premesso che, per conforme giurisprudenza a riguardo, sono irrilevanti le contestazioni relative alla mancanza di prova sulla conformità di una copia fotostatica o scannerizzata di un documento ove chi la contesta non indichi espressamente quali possano essere le difformità del documento prodotto in copia rispetto a quello originale, dall'esame della documentazione allegata in atti si evince che la notifica dell'avviso si è perfezionata il 1.10.2022, presso l'indirizzo di residenza per compiuta giacenza (doc. n. 1 fasc. ). CP_1
Inconferente si palesa pure l'eccezione di carenza della relata di notifica sollevata nel corso del giudizio.
Invero, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010,
l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita CP_1 anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
In relazione a tale ultimo punto, per costante giurisprudenza di legittimità vanno applicate del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982 tra cui, dunque, anche l'art. 8, co.4, che prevede l'invio di raccomandata informativa della legge n. 890.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, co.1, ultima parte, D.P.R. n. 602/1973, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023).
Si tratta infatti di una forma "semplificata" di notificazione che, in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. La Corte di Cassazione tematica, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, ha affermato che "in caso di notifica a mezzo posta e senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea
4 assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). 12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020. 13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, o raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982". (Cass. sentenza n.
21847/25, ordinanza n.9866/2024).
La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell'affermare che, in tema di notificazione a mezzo posta, secondo le disposizioni che regolano il servizio postale ordinario, la mancata specificazione sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario non determina la nullità della notificazione. (Cass. n. 270/12; Cass. n. 9111/12; Cass. n. 6395/14; Cass. n. 26864/14).
Ovviamente, resta salva la possibilità del destinatario di dimostrare l'assoluta estraneità del consegnatario, alla propria sfera personale o familiare;
nel caso concreto ciò non è avvenuto poiché il ricorrente si è limitato ad affermare che non avrebbe ricevuto l'atto contenente l'avviso di addebito.
Per dome documentato e rinvenibile in atti la notifica dell'atto sul quale si fonda l'impugnato provvedimento dell' si è perfezionata in data 01.10.2022 e non essendo stato l'avviso CP_2 tempestivamente opposto giudizialmente entro il termine di quaranta giorni per espressa previsione dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, il presene ricorso, depositato il 12.03.2024, andava dichiarato improponibile per l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo ad esso sotteso.
(Cass. civ., sez. VI., 15.05.2018 n. 11800).
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, in considerazione dell'esito del giudizio e della particolarità della fattispecie in esame, della modesta attività processuale svolta e della rinvenuta carenza di atteggiamenti colposi nel promuovere il giudizio, si ritiene equo disporne la integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 581/2024, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 3 Dicembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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