Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6890 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06890/2025REG.PROV.COLL.
N. 09633/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9633 del 2023, proposto da
RA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e RA Giambelluca, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, n. 142.
contro
Comune di Pietra Ligure, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 474 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario dell’area catastalmente identificata al foglio 7, Mapp. 653 destinata a strada privata “Grotta” che costituisce la via d’accesso ad alcuni condomini.
Sulla strada esiste una servitù di uso pubblico a favore della cittadinanza, come è emerso dai seguenti atti:
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28/2/2005 ha dato atto che la “Via Privata Grotta è stata formalmente inserita ... nell'elenco delle strade e piazze private, ma ritenute di uso pubblico per effetto del continuato uso ultraventennale...”;
- la Convenzione urbanistica dell’8 novembre 2006 stipulata a rogito del Notaio Marasco (rep. n. 5877, fasc. n. 3514) tra il Comune e il Sig. Andrea Aicardi (attuatore di un intervento edilizio) all’art. 2, comma 1, lett. h) ha stabilito che la strada privata Grotta di cui al F. 7, mapp 653 è “gravata da servitù di uso pubblico”;
2. Il ricorrente in primo grado, ritenendo insussistente tale servitù di uso pubblico, con Scia n. 95/2015, ha inteso realizzare alcuni parcheggi a raso privati sulla strada in questione, mediante tracciatura sul terreno e apposizione di segnali e paletti infissi al terreno.
Il Comune si è opposto con provvedimento del 24 marzo 2016 in ragione della esistenza della citata servitù di uso pubblico sulla strada ostativa al suo utilizzo come parcheggio privato e, con successiva ordinanza del 15 aprile 2016, ne ha ordinato il ripristino.
3. Il ricorrente ha impugnato tali provvedimenti innanzi al T.a.r. per la Liguria, che, con sentenza n. 125 del 2017, ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte irricevibile ed in parte infondato.
4. Nel 2017 il sig. LI ha, quindi, proposto un’azione innanzi al Tribunale di Savona per accertare l’inesistenza della servitù di uso pubblico. In tale giudizio il Comune si è opposto alla domanda dell’attore ed ha formulato domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’esistenza della medesima servitù di uso pubblico sulla strada.
5. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 458 del 2020, ha respinto la domanda del sig. LI ed ha accolto quella riconvenzionale del Comune, statuendo nel dispositivo che “ sull'area di cui al F. 7 mapp. 653, … di proprietà di controparte, esiste, per acquisto fattone per usucapione, una servitù di uso pubblico di passaggio pedonale, carraio, parcheggio e dei sottoservizi di acquedotto, illuminazione, gas, fognatura, segnaletica, telefonia, raccolta rifiuti etc. a favore della collettività del Comune di Pietra Ligure ”.
La sentenza è stata oggetto di impugnazione non ancora decisa.
6. Successivamente il sig. LI, con ulteriore Scia del 3 giugno 2021, ha nuovamente segnalato la volontà di realizzare dei parcheggi privati a raso e il Comune ha nuovamente inibito anche tale Scia con atto del 13 luglio 2021, nel quale ha ribadito l’impossibilità di realizzare i parcheggi in ragione dell’esistenza sulla strada privata della servitù di uso pubblico, come accertato con la menzionata sentenza del Tribunale di Savona n. 458 del 2020.
7. L’odierno appellante ha, quindi, impugnato tale ultimo provvedimento innanzi al T.a.r. che, con sentenza n. 474 del 2023, lo ha respinto. L’appellante ha anche proposto una domanda di accertamento del diritto del ricorrente a porre in essere l'intervento edilizio oggetto della Scia, dichiarata inammissibile, e comunque infondata, dal T.a.r.
8. L’appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello:
I. Error in procedendo e in iudicando della sentenza appellata (in particolare ai capi 15 e 17) per omessa pronunzia e per mancato accoglimento dell’azione di annullamento dell’inibitoria comunale sulla SCIA presentata dal sig. LI .
Parte appellante ha evidenziato che la servitù, anche ove gravante sul mappale n. 653, di proprietà dell’appellante, non sarebbe in alcun modo ostativa alla realizzazione dei parcheggi privati di cui alla Scia, fermo restando il pubblico transito sulla strada.
La sentenza del Tribunale civile richiama espressamente una convenzione edilizia per la realizzazione e cessione al comune di parcheggi ad uso pubblico che, tuttavia, riguarda unicamente il mappale n. 1789, su cui infatti insistono parcheggi pubblici.
La sentenza di primo grado sarebbe incorsa, inoltre, in vizio di omessa pronunzia, visto che non è stata scrutinata la questione (evidenziata nel ricorso, in particolare alle pagg. 7 e seguenti) del completo svuotamento del diritto di proprietà del sig. LI sulla via privata Grotta.
II. Error in procedendo e in iudicando della sentenza appellata (in particolare ai capi 16 e 17) per omessa pronunzia e per mancato accoglimento dell’azione di accertamento del diritto del sig. LI a eseguire l’intervento edilizio di cui alla SCIA colpita dall’impugnata inibitoria comunale .
La sentenza è altresì erronea e merita di essere riformata sotto diverso profilo nella parte in cui non ha accolto l’azione di accertamento proposta in primo grado.
III. Error in procedendo e in iudicando della sentenza appellata (in particolare al capo 18) in ordine alla statuizione sulle spese .
La sentenza merita di essere riformata anche al capo 18 ove si limita a statuire sic et simpliciter che le spese seguono la soccombenza e vengono pertanto addossate al ricorrente.
Il Comune di Pietra Ligure non si è costituito in giudizio.
9. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tanto premesso l’appello è infondato nei termini di seguito specificati.
Il presente giudizio verte intorno alla interpretazione della servitù di uso pubblico sussistente sull’area catastalmente identificata al Foglio 7, Mapp. 653, destinata a strada privata “Grotta” e di proprietà dell’odierno appellante.
Quest’ultimo ritiene che la servitù insistente sulla sua proprietà non sia incompatibile, come invece ha ritenuto l’amministrazione, con la possibilità di realizzare alcuni parcheggi a raso privati sulla strada in questione, mediante tracciatura sul terreno e apposizione di segnali e paletti infissi al terreno. Secondo parte appellante sulla strada vi sarebbe una servitù di pubblico transito ma i
parcheggi sarebbero privati.
11. Il T.a.r. ha, però, respinto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
a) La sentenza del Tribunale di Savona ha chiaramente riconosciuto l’esistenza della servitù di uso pubblico avendo statuito che “sull'area di cui al F. 7 mapp. 653 … esiste, per acquisto fattone per usucapione, una servitù di uso pubblico di passaggio pedonale, carraio, parcheggio … a favore della collettività del Comune di Pietra Ligure”.
b) Quindi è stato puntualmente e chiaramente accertato che:
- la servitù di uso pubblico insiste sul mappale n. 653 e non sul diverso mappale 1789;
- la servitù inoltre non riguarda solo alcuni parcheggi localizzati in una parte della strada, ma attiene al parcheggio generalizzato sulla stessa da parte della collettività, al passaggio pedonale e carraio.
c) Ne consegue che l’atto comunale impugnato ha correttamente ritenuto esistente la servitù in questione sulla strada privata Grotta di cui al mappale 653.
Il T.a.r. ha poi dichiarato inammissibile l’azione di accertamento che, comunque, ha carattere residuale nel processo amministrativo. In ogni caso la stessa è stata considerata infondata come logica conseguenza della reiezione della domanda di annullamento.
12. Per esaminare l’appello è però necessario definire i contorni della servitù di uso pubblico presente sull’area in questione e oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Sul punto è intervenuto il Tribunale di Savona, adito proprio da parte appellante, che, con sentenza n. 458 del 2020, ha riconosciuto l’esistenza della servitù di uso pubblico sull'area di cui al F. 7 mapp. 653 di passaggio pedonale, carraio, parcheggio … a favore della collettività del Comune di Pietra Ligure”.
E’ vero che la sentenza richiama la convenzione con la quale il Comune ha acquisito i parcheggi sul diverso mappale n. 1789, ma espressamente ha accertato l’esistenza sul mappale n. 653 di una servitù di parcheggio come sopra delineata.
13. Secondo parte appellante la sussistenza di una servitù di uso pubblico implicherebbe anche la possibilità di utilizzare l’area ai fini di parcheggio, perché la servitù di uso pubblico non può comportare un completo svuotamento del diritto di proprietà.
Tali conclusioni non possono però essere condivise perché il peculiare tipo di servitù pubblica accertato dal giudice civile non è compatibile con la realizzazione di parcheggi privati che andrebbero a penalizzare proprio l’uso pubblico dell’area oggetto della servitù.
Nel caso di specie in favore della collettività del Comune di Pietra Ligure è previsto anche il diritto di parcheggiare che sarebbe conculcato se parte appellante chiudesse anche parte dell’area interessata realizzando parcheggi privati, in quanto è stato accertato dal Tribunale di Savona, con sentenza allo stato esecutiva, che la servitù non riguarda solo alcuni parcheggi localizzati in una parte della strada, ma attiene al parcheggio generalizzato sulla stessa da parte della collettività, al passaggio pedonale e carraio.
15. Non è neanche sostenibile, come fa parte appellante, che tale conclusione comporterebbe un completo svuotamento del diritto di proprietà, in quanto parte appellante può comunque godere del bene, naturalmente con le limitazioni derivanti dall’insistenza sul bene di sua proprietà di una servitù di uso pubblico. Non si tratta, quindi, di riconoscere un inammissibile diritto reale di uso esclusivo (cfr., Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 17 dicembre 2020, n. n. 28972), come ha erroneamente evidenziato parte appellante, in quanto quest’ultima può, comunque, sfruttare e godere dell’area in questione con i limiti derivanti dall’esistenza di una servitù di uso pubblico.
16. Non rilevante in tale fase è la circostanza che la sentenza del giudice civile è stata oggetto di impugnazione, potendo l’appellante comunque riproporre l’istanza, se all’esito del giudizio civile dovesse accertarsi l’inesistenza della servitù.
Allo stato, tuttavia, gli atti indicati nella sentenza impugnata e la sentenza del giudice civile sono sufficienti per ritenere esistente la servitù nell’esatto perimetro sopra evidenziato.
17. La reiezione del primo motivo di appello non può che condurre anche alla reiezione del secondo motivo di appello, in quanto risulta accertata la sussistenza di una servitù di uso pubblico ostativa alla realizzazione dell’intervento oggetto di S.c.i.a.
18. E’, infine, infondato anche il terzo e ultimo motivo di appello, perché la condanna alle spese è stata emessa dal T.a.r. in applicazione del principio della soccombenza, non smentito dalla circostanza, meramente accessoria al petitum sostanziale, che l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune sia stata rigettata dal T.a.r.
L’appello è, pertanto, infondato.
19. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO