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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14866 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile inscritta al n. R.G. 32415/2024 e promossa da:
, nato a [...] il [...], , Controparte_1 Controparte_2 nata a [...] - BR) il 15/02/1993, , nata a [...] Controparte_3
AO (San AO - BR) il 23/12/1998, , nata a [...] Controparte_4
AO - BR) il 16/12/2004;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Nitti, unitamente e disgiuntamente all'avv.
TT ET, nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina
Sant'Anna, e tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Corso di
Porta Nuova n. 46;
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_5 CP_6 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
1 Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 22.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano , nato a [...] il [...], successivamente Persona_1 emigrato in Brasile, senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 12/2/2025, ha dichiarato di non contestare nel merito la domanda attorea ed ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, compensarsi le spese di lite alla luce dell'elevata mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis presentate presso le ed i CP_7
d' in Brasile. Parte_1 Pt_2
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità di prenotare un appuntamento presso il a San AO, Brasile, Parte_3 territorialmente competente per la formalizzazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo altresì che, come indicato sul sito web
2 della rappresentanza, nell'anno 2023 erano in corso le convocazioni di coloro i quali avevano presentato domanda negli anni 2013 e 2014, dal che risulta che l'evasione delle pratiche avviene oltre dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/09/2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile inscritta al n. R.G. 32415/2024 e promossa da:
, nato a [...] il [...], , Controparte_1 Controparte_2 nata a [...] - BR) il 15/02/1993, , nata a [...] Controparte_3
AO (San AO - BR) il 23/12/1998, , nata a [...] Controparte_4
AO - BR) il 16/12/2004;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Nitti, unitamente e disgiuntamente all'avv.
TT ET, nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina
Sant'Anna, e tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Corso di
Porta Nuova n. 46;
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_5 CP_6 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
1 Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 22.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano , nato a [...] il [...], successivamente Persona_1 emigrato in Brasile, senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 12/2/2025, ha dichiarato di non contestare nel merito la domanda attorea ed ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, compensarsi le spese di lite alla luce dell'elevata mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis presentate presso le ed i CP_7
d' in Brasile. Parte_1 Pt_2
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità di prenotare un appuntamento presso il a San AO, Brasile, Parte_3 territorialmente competente per la formalizzazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo altresì che, come indicato sul sito web
2 della rappresentanza, nell'anno 2023 erano in corso le convocazioni di coloro i quali avevano presentato domanda negli anni 2013 e 2014, dal che risulta che l'evasione delle pratiche avviene oltre dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/09/2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
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