Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Paparo ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 3.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1217/2024 R.G., avente per oggetto: ”impugnativa di trasferimento”; promossa DA
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Giovanni Amendola;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore;
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con in ricorso in data 27.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il per accertare Controparte_1
la nullità e/o l'illegittimità, e comunque l'inefficacia del provvedimento prot. n. 600068 del 27.12.2023 con il quale ne veniva disposto il trasferimento per rotazione straordinaria ex art. 16 comma 1 lett. L. quater “con effetto immediato presso il 1°
Settore Affari Istituzionali, Servizi al Cittadino e Politiche educative, alla U.O. Servizi Demografici” con la conseguente
1
presso il Settore Sport ed impianti Sportivi, nel medesimo ufficio in cui espletava le sue prestazioni lavorative prima della rotazione straordinaria.
Il , benchè ritualmente evocato in CP_1 Controparte_1
giudizio, rimaneva contumace
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che l'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), nell'adunanza del 3.5.2022, fascicolo n.
184/2022 avente ad oggetto l'istituto della rotazione straordinaria ha affermato, con interpretazione che questo decidente condivide:
“..il fondamento normativo è costituito dall'art. 16, comma 1, lett.
l-quater) del d.lgs. n. 165/2001 a mente del quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali <provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi>>. La norma è applicabile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001, ivi inclusi i consorzi di enti locali come la ...omissis... Nelle Linee guida adottate in materia dall'Autorità con delibera n. 215/2019 si chiarisce che la misura non assume carattere sanzionatorio ma svolge una funzione cautelare, allo scopo di assicurare che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate misure di prevenzione del rischio corruttivo idonee a tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione”.
2 Nella specie il ricorrente, rinviato a giudizio per i reati di cui agli art. 110, 319, 319 bis e 321 per condotte in ipotesi tenute quando era addetto al settore Avvocatura, con mansioni di amministrativo, alla data di adozione del provvedimento impugnato era già stato trasferito presso il Settore Sport ed impianti Sportivi, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 4.2.2021.
Pertanto, il nuovo trasferimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001 cit. deve ritenersi illegittimo in quanto adottato quando il ricorrente svolgeva le sue prestazioni nel Settore Sport ed impianti Sportivi diverso rispetto a quello, Settore Avvocatura, in cui si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale.
Ne consegue, assorbita ogni ulteriore questione, che il ricorso va accolgo e per l'effetto il Comune di , va Controparte_1
condannato alla riassegnazione del ricorrente presso il Settore
Sport ed impianti Sportivi, nel medesimo ufficio in cui espletava le sue prestazioni lavorative prima della rotazione straordinaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di CP_1
, alla riassegnazione del ricorrente presso il Settore Sport ed
[...]
impianti Sportivi, nel medesimo ufficio in cui espletava le sue prestazioni lavorative prima della rotazione straordinaria;
condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre iva e cpa come per legge e
3 rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 27.2.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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