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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OC
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NE IS ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172/2024 promossa da:
, c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/10/1950 residente in [...] elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, in GI (RC) in via XXIV
Maggio n.61, presso e nello studio dell'Avv. Itala Grazioso che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, residente in [...]; 2) C.F._2
, nata a [...] il [...] c.f.: Controparte_2
, residente in [...]; 3) C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_3 C.F._4 residente in [...]; 4) , Controparte_4 nato a [...] il [...], c.f.: , residente C.F._5 in 89040 GI (RC), via Vina n.120; 5) , nata a [...] Controparte_5 il 30/03/1981, c.f.: , residente in [...]
Sibari n.12;
CONVENUTI
CONCLUSIONI L'attrice ha precisato come da note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attrice conveniva in giudizio i convenuti per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un vano seminterrato sito nel centro storico del Comune di
GI (RC), con accesso da via Duomo n.11, confinante con via Duomo, proprietà
proprietà salvo altri, identificato in catasto Persona_1 Parte_1 urbano del Comune di GI (RC), al foglio di mappa n.29, particella 352 sub 6, categoria A/4, classe 1, rendita € 28,41, dati di superficie 25 metri quadrati, per averlo posseduto animo domini da oltre vent'anni.
In sede di verifiche preliminari veniva dichiarata la contumacia dei convenuti che regolarmente citati, non si erano costituiti.
Espletata la prova orale per come ammessa, la causa veniva rinviata per la decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc che parte attrice ha depositato ritualmente.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'attrice mediante la prova testimoniale espletata con i testi escussi e la documentazione prodotta, ha dato prova di aver esercitato un possesso uti dominus ininterrotto ed incontrastato sul vano adibito a cucina. Ed invero, sia il teste
[...]
che hanno dato prova di conoscere Tes_1 Testimone_2 esattamente i luoghi di causa dichiarando la prima: “Posso confermare che mia cugina è già titolare in parte dell'immobile oggetto di causa che all'epoca era dei miei nonni e che si trova a GI in via Duomo. Esso è strutturato su due piani più mansarda e il vano oggetto di causa è adibito a cucina che si trova al pianterreno. Questo vano è stato sempre utilizzato dall'attrice. Voglio precisare che il fabbricato ha due entrate una da via Duomo e una da via Margherita. Tuttavia esiste tra i piani una scala interna di collegamento e che l'attrice utilizza per accedere ai vari piani. ADR Mia cugina utilizza il vano oggetto di causa dal 1994 circa. ADR Confermo che il vano in questione
Pag. 2 di 5 faceva parte dell'abitazione pervenuta a dal padre che gliel'aveva donata. Parte_2
ADR Mia cugina ha nel corso degli anni provveduto a ristrutturare la cucina rifacendo il pavimento e il resto. ADR Riconosco la cucina dalle foto che mi vengono mostrate.” E ancora, il secondo: “Conosco l'attrice dai tempi del fidanzamento con mio cugino ovvero negli anni '70. ADR Ricordo che nell'estate del 1996, fui parecchie volte invitato a cena da mio cugino che utilizzava quella casa e quel vano adibito a cucina che si trova leggermente sotto al piano strada della via Duomo di GI. ADR
Successivamente il vano fu ristrutturato e all'interno del fabbricato insiste una scala interna che funge da collegamento con gli altri piani. Preciso che il fabbricato ha due ingressi: uno da via Duomo da cui si accede alla cucina e un da via Margherita dove si accede alla stanza posta al primo piano.” Dal contenuto delle deposizioni si evince che i testi hanno dato specifici riferimenti temporali e sono stati circostanziati nella conoscenza dell'immobile in questione.
A questo punto è bene precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Pag. 3 di 5 Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass.
n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva Parte_1 dell' immobile indicato in domanda per averlo usucapito.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione della convenuta giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara Parte_1 proprietaria per intervenuto usucapione del seguente bene sito a GI, via Duomo
n.11:
1) un'unità immobiliare riportata in NCEU al riportato al foglio di mappa n.29, particella 352 sub 6, categoria A/4, classe 1, rendita € 28,41, dati di superficie 25 metri quadrati;
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni
Pag. 4 di 5 responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del
Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 13 novembre 2025.
Il Giudice
NE IS
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OC
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NE IS ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172/2024 promossa da:
, c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/10/1950 residente in [...] elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, in GI (RC) in via XXIV
Maggio n.61, presso e nello studio dell'Avv. Itala Grazioso che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, residente in [...]; 2) C.F._2
, nata a [...] il [...] c.f.: Controparte_2
, residente in [...]; 3) C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_3 C.F._4 residente in [...]; 4) , Controparte_4 nato a [...] il [...], c.f.: , residente C.F._5 in 89040 GI (RC), via Vina n.120; 5) , nata a [...] Controparte_5 il 30/03/1981, c.f.: , residente in [...]
Sibari n.12;
CONVENUTI
CONCLUSIONI L'attrice ha precisato come da note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attrice conveniva in giudizio i convenuti per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un vano seminterrato sito nel centro storico del Comune di
GI (RC), con accesso da via Duomo n.11, confinante con via Duomo, proprietà
proprietà salvo altri, identificato in catasto Persona_1 Parte_1 urbano del Comune di GI (RC), al foglio di mappa n.29, particella 352 sub 6, categoria A/4, classe 1, rendita € 28,41, dati di superficie 25 metri quadrati, per averlo posseduto animo domini da oltre vent'anni.
In sede di verifiche preliminari veniva dichiarata la contumacia dei convenuti che regolarmente citati, non si erano costituiti.
Espletata la prova orale per come ammessa, la causa veniva rinviata per la decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc che parte attrice ha depositato ritualmente.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'attrice mediante la prova testimoniale espletata con i testi escussi e la documentazione prodotta, ha dato prova di aver esercitato un possesso uti dominus ininterrotto ed incontrastato sul vano adibito a cucina. Ed invero, sia il teste
[...]
che hanno dato prova di conoscere Tes_1 Testimone_2 esattamente i luoghi di causa dichiarando la prima: “Posso confermare che mia cugina è già titolare in parte dell'immobile oggetto di causa che all'epoca era dei miei nonni e che si trova a GI in via Duomo. Esso è strutturato su due piani più mansarda e il vano oggetto di causa è adibito a cucina che si trova al pianterreno. Questo vano è stato sempre utilizzato dall'attrice. Voglio precisare che il fabbricato ha due entrate una da via Duomo e una da via Margherita. Tuttavia esiste tra i piani una scala interna di collegamento e che l'attrice utilizza per accedere ai vari piani. ADR Mia cugina utilizza il vano oggetto di causa dal 1994 circa. ADR Confermo che il vano in questione
Pag. 2 di 5 faceva parte dell'abitazione pervenuta a dal padre che gliel'aveva donata. Parte_2
ADR Mia cugina ha nel corso degli anni provveduto a ristrutturare la cucina rifacendo il pavimento e il resto. ADR Riconosco la cucina dalle foto che mi vengono mostrate.” E ancora, il secondo: “Conosco l'attrice dai tempi del fidanzamento con mio cugino ovvero negli anni '70. ADR Ricordo che nell'estate del 1996, fui parecchie volte invitato a cena da mio cugino che utilizzava quella casa e quel vano adibito a cucina che si trova leggermente sotto al piano strada della via Duomo di GI. ADR
Successivamente il vano fu ristrutturato e all'interno del fabbricato insiste una scala interna che funge da collegamento con gli altri piani. Preciso che il fabbricato ha due ingressi: uno da via Duomo da cui si accede alla cucina e un da via Margherita dove si accede alla stanza posta al primo piano.” Dal contenuto delle deposizioni si evince che i testi hanno dato specifici riferimenti temporali e sono stati circostanziati nella conoscenza dell'immobile in questione.
A questo punto è bene precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Pag. 3 di 5 Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass.
n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva Parte_1 dell' immobile indicato in domanda per averlo usucapito.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione della convenuta giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara Parte_1 proprietaria per intervenuto usucapione del seguente bene sito a GI, via Duomo
n.11:
1) un'unità immobiliare riportata in NCEU al riportato al foglio di mappa n.29, particella 352 sub 6, categoria A/4, classe 1, rendita € 28,41, dati di superficie 25 metri quadrati;
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni
Pag. 4 di 5 responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del
Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 13 novembre 2025.
Il Giudice
NE IS
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