Decreto cautelare 5 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 26/03/2026, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05711/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Olindo Cazzolla, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio 22;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di sospensione dal ruolo conducenti del ricorrente, sostituto alla guida licenza taxi -OMISSIS-, adottato con determina -OMISSIS- del 28.11.2025 della Camera di Commercio, non notificata al ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. US IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, sostituito alla guida della licenza taxi -OMISSIS- intestata a -OMISSIS-, ha impugnato la determina -OMISSIS- adottata in data 28 novembre 2025 della Camera di Commercio di Roma, con la quale è stata disposta la sospensione cautelare del medesimo dall’iscrizione nel “ Ruolo provinciale dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea ”, sezione taxi, per il tempo necessario ad acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del procedimento di revisione in capo al ricorrente della posizione di conducente ai sensi dell’art. 17 comma 5-ter della legge regionale 58/1993.
A fondamento del gravame ha articolato tre motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
I VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 21-BIS DELLA L. 241/1990 – DIFETTO E/O IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ECCESSO DI POTERE. NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 21-SEPTIES, L. 241/1990.
II VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 E 10-BIS L. 241/1990 – ANTICIPAZIONE ILLEGITTIMITA’ DELLA DECISIONE – LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
III VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N. 3 DEL 10.1.2014. ILLEGITTIMITÀ PER INDETERMINATEZZA – MANCATA INDICAZIONE DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DAL RUOLO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. N. 21/1992.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e Roma Capitale.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.c..
Ragioni di opportunità e di ordine logico suggeriscono di iniziare l’esame dalle censure, contenute nel terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto, in difformità dal paradigma legale, esso non reca l’indicazione di uno specifico termine di durata della sospensione né illustra compiutamente la motivazione sottesa alla necessità di disporre la sospensione.
La censura è fondata.
È utile ai fini della decisione riportare di seguito il tenore testuale dell’avversato provvedimento di sospensione:
“ Preso atto che il sig. -OMISSIS- … è iscritto al Ruolo Conducenti -OMISSIS- - sezione taxi;
Vista la nota del 26/11/2025 (prot. n. QG/59963/25) con la quale il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale ha trasmesso il reclamo sporto avverso il conducente di cui in premessa, sostituto alla guida del titolare della licenza -OMISSIS-, ed ha richiesto alla scrivente di poter procedere a tutti gli accertamenti necessari per verificare la compatibilità dell’iscrizione al ruolo con i requisiti effettivamente posseduti;
Posto che, dalla documentazione allegata alla predetta nota (denuncia querela — relazione dei fatti) si evince un comportamento prevaricatore e violento del conducente di cui in premessa;
Atteso che l’Ufficio ha disposto tempestivamente i dovuti accertamenti presso la Procura di Roma il cui esito non risulta ancora pervenuto;
Posto altresì che, con nota prot.n. 258846/2025 del 27/11/2025, trasmessa all’interessato tramite raccomandata A/R, la scrivente ha disposto l’avvio del procedimento di revisione della posizione taxi -OMISSIS-, mediante l’acquisizione della documentazione indispensabile ad attestare il perdurante mantenimento dei requisiti ex lege;
Valutate, allo stato, le circostanze di fatto e di diritto e ritenuto, nelle more degli esiti della revisione, di attivare tutte le iniziative idonee a scongiurare che la perdurante attività di trasporto pubblico non di linea esercitata dal medesimo possa tradursi in una occasione di pericolo per gli utenti del servizio stesso e per la collettività in generale;
Considerato, dunque, che si impone l’adozione di un provvedimento cautelare di cui all’art. 7, comma 2, della richiamata L. n. 241/1990 e s.m.i., di tipo sospensivo, che, tradotto per le finalità di che trattasi, si sostanzia nella sospensione di -OMISSIS-, con effetto immediato, dal -OMISSIS- - sezione taxi - del Ruolo Conducenti, per il periodo strettamente necessario ad acquisire la documentazione attestante il possesso dei requisiti nonché ulteriori elementi utili per addivenire all’adozione di un provvedimento definitivo;
Viste, in tal senso, le recenti pronunce giurisprudenziali (cfr, da ultimo, Tar Lazio – sezione quarta del 21/02/2024 e Consiglio di Stato - Sezione quinta dell’11/04/2024) dalle quali si evince che l’adozione del presente provvedimento è legittima in presenza di "gravi ragioni" motivate dalla necessità di tutelare la sicurezza degli utenti;
DETERMINA
di procedere, per le motivazioni in narrativa, alla sospensione, ex art. 7, comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. dell’iscrizione al -OMISSIS- — sez. Taxi del Ruolo Conducenti – del sig. -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, dalla data del presente provvedimento e per il periodo strettamente necessario ad acquisire tutti gli elementi utili per addivenire all’adozione di un provvedimento definitivo ”.
La norma che disciplina i presupposti del potere di sospensione cautelare attribuito all’Amministrazione è l’art. 21-quater, comma 2, della l. 241/1990, secondo cui “ L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies ”.
Orbene, il Collegio osserva che, come emerge dalla motivazione del provvedimento, sopra riportata, nella vicenda in esame il potere di sospensione è stato esercitato, per un verso, senza una adeguata indicazione delle gravi ragioni necessarie per la sua emanazione e, per l’altro, senza una specifica individuazione del termine di durata della sospensione.
Sotto quest’ultimo profilo va osservato che la gravata determina non illustra le “ gravi ragioni ” sottese alla necessità della sospensione del ricorrente dal ruolo conducenti, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente il mero rinvio per relationem alla denuncia-querela allegata alla nota trasmessa da Roma Capitale, senza alcuna indicazione della vicenda fattuale di cui si assume la gravità né di alcun elemento concreto da cui desumere l’effettiva pericolosità del ricorrente per la sicurezza e l’ordine pubblico (cft., con specifico riferimento ai provvedimenti di sospensione dalla iscrizione al ruolo dei conducenti, Cons. St., sez. V, 31/03/2025, n. 2629: “ a differenza della revoca la sospensione della licenza non richiede alcun accertamento giudiziale definitivo essendo sufficiente, a tale specifico fine, una pur approfondita dimostrazione con mezzi adeguati circa la sussistenza di ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico che spingono la stessa amministrazione a disporre il temporaneo “allontanamento” del titolare di una determinata licenza di trasporto … allo scopo di disporre una simile sospensione cautelare della licenza non è necessario un accertamento giudiziale definitivo ma è sufficiente una fedele ricostruzione dei fatti acquisiti dalla amministrazione vigilante e la correlata dimostrazione, con mezzi adeguati, di un certo livello di pericolosità del soggetto titolare della suddetta licenza per la sicurezza e l’ordine pubblico … non era necessario un provvedimento giurisdizionale di condanna definitiva ma soltanto una adeguata dimostrazione di fatti di rilevante gravità da parte dell’amministrazione vigilante ”).
Sotto il primo profilo, non si può ritenere conforme al modello dettato dall’art. 21-quater cit. una sospensione, come quella oggetto del presente giudizio, adottata genericamente “ per il periodo strettamente necessario ad acquisire tutti gli elementi utili per addivenire all’adozione di un provvedimento definitivo ”.
La giurisprudenza ha, difatti, già avuto modo di evidenziare come la sospensione non possa essere adottata senza la precisa indicazione di un termine finale, in mancanza del quale finisce per svolgere surrettiziamente le funzioni dell’atto definitivo senza, però, le garanzie previste in tema di revoca dall’art. 21-quinques e in tema di annullamento d’ufficio dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 (cft., ex plurimis , T.A.R. Roma, sez. II, 15/09/2025, n. 16277).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto sotto tali profili, con assorbimento delle censure di ordine formale e procedimentale dedotte con il primo ed il secondo motivo di ricorso.
L’avversato provvedimento di sospensione deve, quindi, essere annullato, fermo restando ogni ulteriore atto che l’amministrazione resistente vorrà adottare nell’esercizio dei propri poteri, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina impugnata nei sensi indicati in motivazione.
Spese di lite compensate, salvo rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO ME, Presidente
RI Scali, Primo Referendario
US IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US IA | CO ME |
IL SEGRETARIO