CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2553/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16864/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100130502111000 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1796/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/9/2025 e depositato il 7/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259026583828, notificata il 23/7/2025, relativa a IRPEF dell'anno 2004, adducendo la mancata notifica della cartella presupposta, la prescrizione del credito azionato e la mancanza di motivazione dell'atto impugnato, chiedendone l'annullamento. Con successiva memoria ha replicato alle deduzioni di controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
In data 2/12/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Napoli che ha rilevato la presenza di un precedente giudicato relativo, tra l'altro, anche alla presupposta cartella n.
07120100130502111000, deducendone il mancato decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 cod. civ., ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, l'atto impugnato ha ad oggetto una cartella recante n.
07120040130502111000 relativa ad IRPEF 2004, asseritamente notificata il 24/6/2010. La sentenza prodotta dalla Resistente riguarda invece una cartella attinente alla medesima imposta ma recante n.
07120100130502111000, molto simile ma non coincidente, con particolare riferimento all'anno di emissione della cartella da parte dell'Agenzia delle Entrate ON, con quello dell'atto presupposto indicato nell'intimazione oggetto del presente gravame. Non risultano altri atti interruttivi né la Resistente, a fronte delle repliche della Ricorrente, ha dimostrato l'esistenza di errori materiali nell'indicazione del numero del provvedimento impositivo pregiudiziale. Ne consegue la mancata dimostrazione della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria, nonché la prescrizione del credito azionato con l'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre contributo unificato se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge in favore del procuratore antistatario della
Ricorrente.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16864/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100130502111000 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1796/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/9/2025 e depositato il 7/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259026583828, notificata il 23/7/2025, relativa a IRPEF dell'anno 2004, adducendo la mancata notifica della cartella presupposta, la prescrizione del credito azionato e la mancanza di motivazione dell'atto impugnato, chiedendone l'annullamento. Con successiva memoria ha replicato alle deduzioni di controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
In data 2/12/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Napoli che ha rilevato la presenza di un precedente giudicato relativo, tra l'altro, anche alla presupposta cartella n.
07120100130502111000, deducendone il mancato decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 cod. civ., ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, l'atto impugnato ha ad oggetto una cartella recante n.
07120040130502111000 relativa ad IRPEF 2004, asseritamente notificata il 24/6/2010. La sentenza prodotta dalla Resistente riguarda invece una cartella attinente alla medesima imposta ma recante n.
07120100130502111000, molto simile ma non coincidente, con particolare riferimento all'anno di emissione della cartella da parte dell'Agenzia delle Entrate ON, con quello dell'atto presupposto indicato nell'intimazione oggetto del presente gravame. Non risultano altri atti interruttivi né la Resistente, a fronte delle repliche della Ricorrente, ha dimostrato l'esistenza di errori materiali nell'indicazione del numero del provvedimento impositivo pregiudiziale. Ne consegue la mancata dimostrazione della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria, nonché la prescrizione del credito azionato con l'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre contributo unificato se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge in favore del procuratore antistatario della
Ricorrente.