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Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 41643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41643 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RE GE EMANUELA AI RT NT LD AC SENTENZA Sui ricorsi presentati da:
1.AL AS NO, nato a [...] il [...];
2.SI LV, nato a [...] il [...];
3.SC PP, nato a [...] il [...];
4.AN RA IV, nato a [...] il [...];
5.GR AB, nato a [...] il [...];
6.TR EL, nato a [...] il [...];
7.IN UI, nato a [...] il [...];
8.SC NO NN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero D.ssa cinzia Parasporo, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. udita, per l’imputato PP SC, l’Avv. Stefania Steri, anche in sostituzione dell’Avv. RO D’Arrigo del Foro di Catania, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/01/2025, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania dell’8/01/2023: - accoglieva la richiesta di concordato in appello presentata dagli imputati AB GR, RA IV AN, EL TR, UI IN e NO NN SC e rideterminava la pena agli stessi inflitti come conrdato con il P.G.; - assolveva AL AS NO dai capi 9), 10) e 14) dell'imputazione, in riferimento ad alcune cessioni, e rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni 2 e mesi 4 di reclusione, 6.000,00 euro di multa. Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso, tramite i rispettivi difensori, gli imputati AL AS NO, SI LV, SC PP, AN RA IV, GR AB, TR EL, IN UI e SC NO NN. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41643 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NT RT Data Udienza: 15/12/2025 3. Il ricorso di AL AS NO. Con il primo e unico motivo di ricorso deduce mancanza e vizio di motivazione in riferimento al capo 10) in rubrica, concernente tutte le imputazioni di cessione di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale, a fronte di corposa censura proposta con l’atto di appello, si limita ad operare un rinvio per relationem alla prima sentenza, senza rispondere alle precise doglianze difensive. Mancano, in altre parole, quelle “rivalutazioni critiche” richieste dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza “Primavera” (Sez. U. n. 17 del 2000), soprattutto alla luce del fatto che le censure relative alla partecipazione del AL alle condotte di spaccio sono state formulate per la prima volta in grado di appello e quindi il rinvio alla prima sentenza non può operare. La sentenza gravata, che si limita a rinviare al primo provvedimento, è quindi viziata da una motivazione stereotipata e, in ultima analisi, carente.
4. Il ricorso di SI LV.
4.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle valutazioni delle dichiarazioni di colpevolezza dei coimputati e alla affermazione di colpevolezza relativamente al capo 10) della rubrica. La Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi di valutazione della prova di cui all’articolo 192 cod. proc. pen.. Posto che le dichiarazioni dei correi non possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, la Corte invece si basa esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, prive di riscontri fattuali concreti come perquisizioni o sequestri, il cui tenore equivoco non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Si tratta, in sostanza, di mera “droga parlata”.
4.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ritenuta “insufficiente”, in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La motivazione della Corte di appello, che fa riferimento al “contesto associativo cui il SI faceva capo” e alle “evidenti quantità di stupefacente” è doppiamente insufficiente. In primo luogo, non è emerso alcun coinvolgimento del SI nel reato associativo, tanto da essere imputato solo del reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990. In secondo luogo, non è stato possibile quantificare la sostanza ceduta, non essendosi proceduto a sequestro della stessa. Come noto, la detenzione di un quantitativo “non prettamente modico” di stupefacente può concretizzare il comma 5 in parola, ove collegato al crearsi una “provvista” per lo svolgimento della successiva attività di spaccio.
4.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l’atto di appello. La Corte territoriale nega le circostanze atipiche alla luce dei precedenti penali, della gravità del fatto e del contributo causale fornito dal SI, omettendo di scrutinare lo status individuale, familiare e sociale dell’imputato, nonché la portata della condotta delittuosa.
5. Il ricorso di SC PP.
5.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento alla erronea applicazione della attenuante di cui all’articolo 74, comma 7, d.P.R. 309/1990, che non è stata riconosciuta nella sua massima estensione, come richiesto con i motivi di appello. Erroneamente la Corte territoriale fa riferimento alla gravità del delitto e alla personalità dell’imputato, laddove al contrario l’attenuante in parola deve essere valutata 2 esclusivamente in relazione al dato oggettivo del contributo collaborativo.
5.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l’atto di appello. Dalla sentenza impugnata emerge la questione della c.d. “doppia valutazione”, ma in realtà le attenuanti atipiche erano state richieste non già in riferimento alla collaborazione, ma alla buona condotta processuale.
6. Il ricorso di GR AB. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito e applicare le circostanze attenuanti generiche.
7. Il ricorso di AN RA IV. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto comunque applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
9. Il ricorso di TR EL. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione di legge in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto comunque contenere la pena per il reato associativo nel minimo edittale, avendo la sentenza escluso la posizione di “capofila” dell’associazione del ricorrente e, comunque, applicare le circostanze attenuanti generiche. 10. Il ricorso di IN UI. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen.. 11. Il ricorso di SC NO NN. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta che la sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sarebbe viziata da error in procedendo, in quanto avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito. 12. In data 27/11/2025 l’Avv. AB Giuseppe Presenti depositava certificato di morte di SI LV. 13. In data 28 novembre 2025 l’Avv. Massimo Ferrante, per AL, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di AB GR, RA IV AN, EL TR, UI IN e NO NN SC, con i quali gli imputati impugnano la sentenza di applicazione del concordato in appello, sono inammissibili. Come noto, a seguito della novella del codice di rito, l’articolo 599-bis cod. proc. pen ha previsto il c.d. «concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l’applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d. «patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause 3 previste dall’articolo 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di vizi in grado di inficiare taluni mezzi di prova ovvero vizi di motivazione rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità (Sez. 6, n. 35108 dell’8/05/2003, Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, secondo cui «il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione»). Ed infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). Costituisce inoltre ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. «patteggiamento in appello» ad opera dell’art. 1, comma 56, della l. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 3, n. 30190 dell’8 marzo 2018, Hoxha, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). I ricorsi sono quindi tutti inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.
2. La sentenza pronunciata nei confronti di LV SI va annullata senza rinvio essendo i reati contestati estinti per morte dell’imputato, come da certificato di morte prodotto dalla difesa dell’imputato (Avv. AB Giuseppe Presenti) in data 28 novembre 2025. 3. Il ricorso di AS NO AL è inammissibile. La Corte territoriale, oltre a rinviare per relationem alla prima sentenza, nell’assolvere l’imputato in relazione agli episodi dell’8 e del 10 agosto 2019, nonché dai fatti contestati al capo 14), evidenzia (pag. 27) che il coinvolgimento del AL nelle cessioni è chiaramente comprovato in virtù dei frame video raccolti dalle telecamere che monitoravano il luogo di incontro degli imputati, come condivisibilmente e analiticamente evidenziato alle pagine da 39 a 110 della prima sentenza. Sul punto va ribadito che, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.), sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, 4 Rv. 235507). Ciò determina che sono inammissibili tutti quei profili di censura che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali (il corsivo è del Collegio) il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, in quanto si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto sollecita al Collegio una rivalutazione del compendio probatorio.
4. Il ricorso di PP SC è inammissibile.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4.1.1. Per costante orientamento di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio sia in generale che in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).
4.1.2. Nel caso in esame, a pagina 22, la Corte di appello ritiene che la pena applicata dal primo giudice sia «congrua, proporzionata e costituzionalmente orientata, sia rispetto alla gravità oggettiva dei fatti che alla personalità del reo, in ossequio ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. e al principio di rieducazione della pena di cui all’articolo 27 Cost.». Ritiene poi che osti ad una ulteriore dilatazione dell’attenuante in parola la posizione preminente svolta nel sodalizio, al cui interno l’imputato – non nuovo alla commissione di reati - ha gestito aspetti logistici e strategici in ordine all’approvvigionamento, smistamento e vendita dello stupefacente, posizione che accentua il disvalore del fatto in quanto la natura reiterata e organizzata dell’attività criminale determina un impatto rilevante sul contesto territoriale di riferimento. Conclude quindi affermando che la riconosciuta attenuante della collaborazione ha determinato un cospicuo abbattimento del carico sanzionatorio, superato tuttavia il quale la pena cesserebbe tuttavia di essere proporzionata rispetto alla gravità del fatto, determinando una risposta penale inadeguata, non solo rispetto al fatto ma anche alla sua percezione sociale di giustizia e deterrenza. Trattasi di motivazione congrua, che fa buon governo dei principi elaborati dalla 5 giurisprudenza di legittimità, con i quali il ricorrente non si confronta.
4.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
4.2.1. La giurisprudenza di legittimità ritene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
4.2.2. Nel rinviare per i profili generali già espressi in ordine ai presupposti per il riconoscimento delle attenuanti atipiche, la Corte territoriale ritiene di non concedere il beneficio in quanto sarebbe in contrasto con la gravità del fatto, la posizione apicale dell’imputato e la sua personalità, desumibile anche dal suo certificato penale, ritenendo che la semplice presenza di elementi contrari osti al riconoscimento del beneficio. Tale motivazione non appare in alcun modo censurabile, facendo uso corretto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Conclusivamente, la sentenza nei confronti di SI LV deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per morte dell’imputato. I ricorsi di AL AS NO, SC PP, AN RA IV, GR AB, TR EL, IN UI e SC NO NN devono invece essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI LV perchè i reati sono estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di AL AS NO, SC PP, AN 6 RA IV, GR AB, TR EL, IN UI e SC NO NN e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RT NT ALDO ACETO 7
1.AL AS NO, nato a [...] il [...];
2.SI LV, nato a [...] il [...];
3.SC PP, nato a [...] il [...];
4.AN RA IV, nato a [...] il [...];
5.GR AB, nato a [...] il [...];
6.TR EL, nato a [...] il [...];
7.IN UI, nato a [...] il [...];
8.SC NO NN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero D.ssa cinzia Parasporo, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. udita, per l’imputato PP SC, l’Avv. Stefania Steri, anche in sostituzione dell’Avv. RO D’Arrigo del Foro di Catania, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/01/2025, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania dell’8/01/2023: - accoglieva la richiesta di concordato in appello presentata dagli imputati AB GR, RA IV AN, EL TR, UI IN e NO NN SC e rideterminava la pena agli stessi inflitti come conrdato con il P.G.; - assolveva AL AS NO dai capi 9), 10) e 14) dell'imputazione, in riferimento ad alcune cessioni, e rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni 2 e mesi 4 di reclusione, 6.000,00 euro di multa. Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso, tramite i rispettivi difensori, gli imputati AL AS NO, SI LV, SC PP, AN RA IV, GR AB, TR EL, IN UI e SC NO NN. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41643 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NT RT Data Udienza: 15/12/2025 3. Il ricorso di AL AS NO. Con il primo e unico motivo di ricorso deduce mancanza e vizio di motivazione in riferimento al capo 10) in rubrica, concernente tutte le imputazioni di cessione di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale, a fronte di corposa censura proposta con l’atto di appello, si limita ad operare un rinvio per relationem alla prima sentenza, senza rispondere alle precise doglianze difensive. Mancano, in altre parole, quelle “rivalutazioni critiche” richieste dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza “Primavera” (Sez. U. n. 17 del 2000), soprattutto alla luce del fatto che le censure relative alla partecipazione del AL alle condotte di spaccio sono state formulate per la prima volta in grado di appello e quindi il rinvio alla prima sentenza non può operare. La sentenza gravata, che si limita a rinviare al primo provvedimento, è quindi viziata da una motivazione stereotipata e, in ultima analisi, carente.
4. Il ricorso di SI LV.
4.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle valutazioni delle dichiarazioni di colpevolezza dei coimputati e alla affermazione di colpevolezza relativamente al capo 10) della rubrica. La Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi di valutazione della prova di cui all’articolo 192 cod. proc. pen.. Posto che le dichiarazioni dei correi non possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, la Corte invece si basa esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, prive di riscontri fattuali concreti come perquisizioni o sequestri, il cui tenore equivoco non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Si tratta, in sostanza, di mera “droga parlata”.
4.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ritenuta “insufficiente”, in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La motivazione della Corte di appello, che fa riferimento al “contesto associativo cui il SI faceva capo” e alle “evidenti quantità di stupefacente” è doppiamente insufficiente. In primo luogo, non è emerso alcun coinvolgimento del SI nel reato associativo, tanto da essere imputato solo del reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990. In secondo luogo, non è stato possibile quantificare la sostanza ceduta, non essendosi proceduto a sequestro della stessa. Come noto, la detenzione di un quantitativo “non prettamente modico” di stupefacente può concretizzare il comma 5 in parola, ove collegato al crearsi una “provvista” per lo svolgimento della successiva attività di spaccio.
4.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l’atto di appello. La Corte territoriale nega le circostanze atipiche alla luce dei precedenti penali, della gravità del fatto e del contributo causale fornito dal SI, omettendo di scrutinare lo status individuale, familiare e sociale dell’imputato, nonché la portata della condotta delittuosa.
5. Il ricorso di SC PP.
5.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento alla erronea applicazione della attenuante di cui all’articolo 74, comma 7, d.P.R. 309/1990, che non è stata riconosciuta nella sua massima estensione, come richiesto con i motivi di appello. Erroneamente la Corte territoriale fa riferimento alla gravità del delitto e alla personalità dell’imputato, laddove al contrario l’attenuante in parola deve essere valutata 2 esclusivamente in relazione al dato oggettivo del contributo collaborativo.
5.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l’atto di appello. Dalla sentenza impugnata emerge la questione della c.d. “doppia valutazione”, ma in realtà le attenuanti atipiche erano state richieste non già in riferimento alla collaborazione, ma alla buona condotta processuale.
6. Il ricorso di GR AB. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito e applicare le circostanze attenuanti generiche.
7. Il ricorso di AN RA IV. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto comunque applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
9. Il ricorso di TR EL. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione di legge in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto comunque contenere la pena per il reato associativo nel minimo edittale, avendo la sentenza escluso la posizione di “capofila” dell’associazione del ricorrente e, comunque, applicare le circostanze attenuanti generiche. 10. Il ricorso di IN UI. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo che essa avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen.. 11. Il ricorso di SC NO NN. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta che la sentenza di applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sarebbe viziata da error in procedendo, in quanto avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito. 12. In data 27/11/2025 l’Avv. AB Giuseppe Presenti depositava certificato di morte di SI LV. 13. In data 28 novembre 2025 l’Avv. Massimo Ferrante, per AL, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di AB GR, RA IV AN, EL TR, UI IN e NO NN SC, con i quali gli imputati impugnano la sentenza di applicazione del concordato in appello, sono inammissibili. Come noto, a seguito della novella del codice di rito, l’articolo 599-bis cod. proc. pen ha previsto il c.d. «concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l’applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d. «patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause 3 previste dall’articolo 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di vizi in grado di inficiare taluni mezzi di prova ovvero vizi di motivazione rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità (Sez. 6, n. 35108 dell’8/05/2003, Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, secondo cui «il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione»). Ed infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). Costituisce inoltre ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. «patteggiamento in appello» ad opera dell’art. 1, comma 56, della l. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 3, n. 30190 dell’8 marzo 2018, Hoxha, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). I ricorsi sono quindi tutti inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.
2. La sentenza pronunciata nei confronti di LV SI va annullata senza rinvio essendo i reati contestati estinti per morte dell’imputato, come da certificato di morte prodotto dalla difesa dell’imputato (Avv. AB Giuseppe Presenti) in data 28 novembre 2025. 3. Il ricorso di AS NO AL è inammissibile. La Corte territoriale, oltre a rinviare per relationem alla prima sentenza, nell’assolvere l’imputato in relazione agli episodi dell’8 e del 10 agosto 2019, nonché dai fatti contestati al capo 14), evidenzia (pag. 27) che il coinvolgimento del AL nelle cessioni è chiaramente comprovato in virtù dei frame video raccolti dalle telecamere che monitoravano il luogo di incontro degli imputati, come condivisibilmente e analiticamente evidenziato alle pagine da 39 a 110 della prima sentenza. Sul punto va ribadito che, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.), sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, 4 Rv. 235507). Ciò determina che sono inammissibili tutti quei profili di censura che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali (il corsivo è del Collegio) il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, in quanto si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto sollecita al Collegio una rivalutazione del compendio probatorio.
4. Il ricorso di PP SC è inammissibile.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4.1.1. Per costante orientamento di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio sia in generale che in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).
4.1.2. Nel caso in esame, a pagina 22, la Corte di appello ritiene che la pena applicata dal primo giudice sia «congrua, proporzionata e costituzionalmente orientata, sia rispetto alla gravità oggettiva dei fatti che alla personalità del reo, in ossequio ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. e al principio di rieducazione della pena di cui all’articolo 27 Cost.». Ritiene poi che osti ad una ulteriore dilatazione dell’attenuante in parola la posizione preminente svolta nel sodalizio, al cui interno l’imputato – non nuovo alla commissione di reati - ha gestito aspetti logistici e strategici in ordine all’approvvigionamento, smistamento e vendita dello stupefacente, posizione che accentua il disvalore del fatto in quanto la natura reiterata e organizzata dell’attività criminale determina un impatto rilevante sul contesto territoriale di riferimento. Conclude quindi affermando che la riconosciuta attenuante della collaborazione ha determinato un cospicuo abbattimento del carico sanzionatorio, superato tuttavia il quale la pena cesserebbe tuttavia di essere proporzionata rispetto alla gravità del fatto, determinando una risposta penale inadeguata, non solo rispetto al fatto ma anche alla sua percezione sociale di giustizia e deterrenza. Trattasi di motivazione congrua, che fa buon governo dei principi elaborati dalla 5 giurisprudenza di legittimità, con i quali il ricorrente non si confronta.
4.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
4.2.1. La giurisprudenza di legittimità ritene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
4.2.2. Nel rinviare per i profili generali già espressi in ordine ai presupposti per il riconoscimento delle attenuanti atipiche, la Corte territoriale ritiene di non concedere il beneficio in quanto sarebbe in contrasto con la gravità del fatto, la posizione apicale dell’imputato e la sua personalità, desumibile anche dal suo certificato penale, ritenendo che la semplice presenza di elementi contrari osti al riconoscimento del beneficio. Tale motivazione non appare in alcun modo censurabile, facendo uso corretto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Conclusivamente, la sentenza nei confronti di SI LV deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per morte dell’imputato. I ricorsi di AL AS NO, SC PP, AN RA IV, GR AB, TR EL, IN UI e SC NO NN devono invece essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI LV perchè i reati sono estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di AL AS NO, SC PP, AN 6 RA IV, GR AB, TR EL, IN UI e SC NO NN e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RT NT ALDO ACETO 7