Art. 14.
Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all' articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095 , sono decuplicati.
I limiti di valore di cui agli articoli 5 , 7 , 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 , come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 , sono sestuplicati.
Note all'art. 14:
- Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari che l'Amministrazione puo' infliggere ai magazzinieri per irregolarita' di gestione, per effetto delle modifiche apportate all' art. 15 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono stabiliti nella misura da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000. L'Amministrazione puo' infliggere, inoltre, ai rivenditori, per irregolarita' di gestione, pene pecuniarie disciplinari nella misura da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 500.000, per effetto delle modifiche apportate all'art. 35 della citata legge n. 1293 del 1957 .
Il capo dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato puo' applicare la pena pecuniaria in misura da L. 50.000 a L. 500.000 nei confronti dei rivenditori che trasgrediscono le disposizioni sull'orario e sui turni d'apertura introdotte con legge 14 novembre 1967, n. 1095 .
- Il testo degli articoli 5 , 7 , 14 e 16 del R.D. n. 2452/1927 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione deve essere sentito nelle seguenti materie:
(Omissis).
6° progetti per nuove costruzioni, per miglioramento di immobili, per impianti e lavori quando l'importo superi le L. 72.000.000;
(Omissis).
11° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 144.000.000 e relative variazioni, e contratti a trattativa privata il cui importo superi le L. 72.000.000;
12° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 43.200.000;
13° istituzione di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 72.000.000;
14° transazioni di vertenze, quando cio' cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 28.800.000 e condono di penalita' contrattuali".
"Art. 7. - Il direttore generale ha l'alta direzione di tutti i servizi delle aziende gestite dall'Amministrazione autonoma.
Spetta al direttore generale:
(Omissis).
3° approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 144.000.000 e quelli a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 72.000.000;
4° approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 43.200.000;
5° autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 72.000.000;
6° autorizzare transazioni di vertenze quando cio', cui l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 28.800.000;
(Omissis).
9° approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 72.000.000".
"Art. 14. - I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto per appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 72.000.000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
E' inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 720.000.000, o di progetti parziali per un'opera la di cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 720.000.000 salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima gia' approvato".
"Art. 16. - L'Amministrazione dei monopoli ha facolta' di eseguire in economia lavori, servizi o forniture delle aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 720.000.000".
Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all' articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095 , sono decuplicati.
I limiti di valore di cui agli articoli 5 , 7 , 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 , come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 , sono sestuplicati.
Note all'art. 14:
- Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari che l'Amministrazione puo' infliggere ai magazzinieri per irregolarita' di gestione, per effetto delle modifiche apportate all' art. 15 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono stabiliti nella misura da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000. L'Amministrazione puo' infliggere, inoltre, ai rivenditori, per irregolarita' di gestione, pene pecuniarie disciplinari nella misura da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 500.000, per effetto delle modifiche apportate all'art. 35 della citata legge n. 1293 del 1957 .
Il capo dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato puo' applicare la pena pecuniaria in misura da L. 50.000 a L. 500.000 nei confronti dei rivenditori che trasgrediscono le disposizioni sull'orario e sui turni d'apertura introdotte con legge 14 novembre 1967, n. 1095 .
- Il testo degli articoli 5 , 7 , 14 e 16 del R.D. n. 2452/1927 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione deve essere sentito nelle seguenti materie:
(Omissis).
6° progetti per nuove costruzioni, per miglioramento di immobili, per impianti e lavori quando l'importo superi le L. 72.000.000;
(Omissis).
11° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 144.000.000 e relative variazioni, e contratti a trattativa privata il cui importo superi le L. 72.000.000;
12° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 43.200.000;
13° istituzione di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 72.000.000;
14° transazioni di vertenze, quando cio' cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 28.800.000 e condono di penalita' contrattuali".
"Art. 7. - Il direttore generale ha l'alta direzione di tutti i servizi delle aziende gestite dall'Amministrazione autonoma.
Spetta al direttore generale:
(Omissis).
3° approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 144.000.000 e quelli a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 72.000.000;
4° approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 43.200.000;
5° autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 72.000.000;
6° autorizzare transazioni di vertenze quando cio', cui l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 28.800.000;
(Omissis).
9° approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 72.000.000".
"Art. 14. - I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto per appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 72.000.000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
E' inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 720.000.000, o di progetti parziali per un'opera la di cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 720.000.000 salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima gia' approvato".
"Art. 16. - L'Amministrazione dei monopoli ha facolta' di eseguire in economia lavori, servizi o forniture delle aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 720.000.000".