Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2025, proposto da
ON TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Crupi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 1345/2024 emessa dal Tribunale di Milano -sezione lavoro- in data 13.03.2024 e pubblicata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa IN AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate nella sentenza e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 il legale di parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla proposizione del ricorso, le somme dovute sono state accreditate. Ha insistito comunque per la liquidazione delle spese di lite.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale prende atto di quanto dichiarato dal legale di parte ricorrente, ovvero che successivamente all’instaurazione del giudizio il Ministero resistente ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe.
La pretesa del ricorrente è stata quindi integralmente soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In relazione alle spese di lite, su cui il ricorrente insiste per la relativa liquidazione, il Collegio ritiene di porle a carico del Ministero resistente, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale. Ed invero la sentenza del Tribunale di Milano della cui ottemperanza si tratta è stata notificata in data 15 marzo 2024, è passata in giudicato, ma il Ministero non vi ha dato esecuzione se non dopo il deposito del ricorso ex art. 114 c.p.a., avvenuto il 24 luglio 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Le spese pertanto seguono la soccombenza seppur virtuale, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, nonché del non elevato livello di complessità anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti (cfr. Cons. Stato sez. VII, 7 maggio 2025 n. 3897).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
IN TI AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN TI AM | RI OS |
IL SEGRETARIO