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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3927 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/10/2025 da:
1) nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
2) nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi con l'Avv. Stefano DE ROSA presso il quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/10/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento dello stesso presso la residenza dei genitori sita Pordenone, Via Prà n. 47/B;
2. I genitori manterranno la propria residenza presso la predetta abitazione familiare, ove permarrà la residenza anche del figlio. Il padre dimorerà presso l'abitazione della madre sita a Maniago, in Via Umberto Primo n. 130; Durante la settimana il padre si recherà presso l'abitazione familiare ogni mattina alle ore 7.30 per portare il figlio a scuola e usufruirà della predetta abitazione tutto il giorno fino all'uscita da scuola del figlio, con il quale resterà fino al rientro della madre dal lavoro. Il minore con la madre Per_2 tutte le sere. Nel primo e terzo fine settimana del mese il minore permarrà in via esclusiva con la madre presso l'abitazione familiare, nel secondo e quarto fine settimana del mese il minore permarrà in via esclusiva con il padre presso l'abitazione familiare. In occasione delle festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà le giornate di Natale e Pasqua insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Allo stesso modo, i compleanni verranno festeggiati anche con le famiglie di entrambi i genitori e, quando ci sarà l'occasione, gli stessi trascorreranno i fine della settimana insieme al figlio.
3. Disporre che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta sulla residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del minore e contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese ordinarie e straordinarie.
5. Disporre che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno, il cui accredito permarrà sul conto corrente comune ai genitori.
6. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento del mutuo fondiario riferito all'acquisto dell'abitazione familiare, così come il pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento per il depuratore dell'acqua.
7. Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico e così pure gli eventuali bonus/carta famiglia ecc… siano a beneficio di ciascun genitore in ragione del 50%, così come le detrazioni per l'abitazione familiare.
8. L'autovettura Ford GW936RE di proprietà della Sig.ra attualmente in uso al Sig. Pt_1
verrà utilizzata dallo stesso in via prevalente e il pagamento della relativa rata sarà Parte_2 sostenuto esclusivamente da quest'ultimo.
9. Per quanto sin qui non regolamentato trova applicazione il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone da intendersi qui integralmente richiamato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 19/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/10/2025 da:
1) nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
2) nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi con l'Avv. Stefano DE ROSA presso il quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/10/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento dello stesso presso la residenza dei genitori sita Pordenone, Via Prà n. 47/B;
2. I genitori manterranno la propria residenza presso la predetta abitazione familiare, ove permarrà la residenza anche del figlio. Il padre dimorerà presso l'abitazione della madre sita a Maniago, in Via Umberto Primo n. 130; Durante la settimana il padre si recherà presso l'abitazione familiare ogni mattina alle ore 7.30 per portare il figlio a scuola e usufruirà della predetta abitazione tutto il giorno fino all'uscita da scuola del figlio, con il quale resterà fino al rientro della madre dal lavoro. Il minore con la madre Per_2 tutte le sere. Nel primo e terzo fine settimana del mese il minore permarrà in via esclusiva con la madre presso l'abitazione familiare, nel secondo e quarto fine settimana del mese il minore permarrà in via esclusiva con il padre presso l'abitazione familiare. In occasione delle festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà le giornate di Natale e Pasqua insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Allo stesso modo, i compleanni verranno festeggiati anche con le famiglie di entrambi i genitori e, quando ci sarà l'occasione, gli stessi trascorreranno i fine della settimana insieme al figlio.
3. Disporre che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta sulla residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del minore e contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese ordinarie e straordinarie.
5. Disporre che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno, il cui accredito permarrà sul conto corrente comune ai genitori.
6. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento del mutuo fondiario riferito all'acquisto dell'abitazione familiare, così come il pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento per il depuratore dell'acqua.
7. Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico e così pure gli eventuali bonus/carta famiglia ecc… siano a beneficio di ciascun genitore in ragione del 50%, così come le detrazioni per l'abitazione familiare.
8. L'autovettura Ford GW936RE di proprietà della Sig.ra attualmente in uso al Sig. Pt_1
verrà utilizzata dallo stesso in via prevalente e il pagamento della relativa rata sarà Parte_2 sostenuto esclusivamente da quest'ultimo.
9. Per quanto sin qui non regolamentato trova applicazione il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone da intendersi qui integralmente richiamato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 19/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini