Decreto presidenziale 25 novembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2025, proposto da:
CO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato ROrio Maria Infantino, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Caterina Trav. Priv. n. 21;
contro
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
di TO IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cilurzo, Alessio PE Colistra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
PE AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
IL RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
RD RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Tuccini, Marco RO, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Tuccini in Roma, via Giunio Bazzoni 3;
PI IE, CO De IS, IC MI, non costituiti in giudizio.
per l’annullamento
dei provvedimenti in forza dei quali è stata erroneamente attribuita alla lista “ Noi Moderati ” la percentuale del 4%, esattamente il 4,03%, così superando la soglia di sbarramento con assegnazione di n. 2 seggi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TO IT, di PE AL, di IL RE e di RD RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AR EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. CO AR -candidato nella circoscrizione elettorale sud al Consiglio regionale della Calabria nella lista “ Lega per Salvini - Calabria ”- agisce per l’annullamento dell’esito delle elezioni tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025 e del verbale dell’ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui sono stati attributi due seggi alla lista “ Noi Moderati ”, chiedendo altresì la correzione del risultato elettorale, l’esclusione della lista “ Noi Moderati ” dal riparto dei seggi e la rideterminazione del quoziente elettorale circoscrizionale, con assegnazione di un ulteriore seggio alla lista “ Lega per Salvini - Calabria ” e conseguente propria elezione a Consigliere regionale.
Il deducente espone che all’indicata competizione elettorale hanno partecipato tre raggruppamenti, con rispettivi candidati alla presidenza TO CH, QU ID e CO AN.
Il primo raggruppamento era formato dalle liste “ Lega per Salvini - Calabria ”, “ ZA LI ”, “ Sud chiama Nord ”, “ CH Presidente ”, “ Fratelli d’LI ”, “ Noi Moderati ”, “ EM RI ” e “ ZA ZU ”.
In esito alle votazioni l’esponente ha ottenuto 7.299 preferenze, risultando il primo dei non eletti, avendo la Lega, con 71.381 voti, ottenuto 3 seggi, assegnati a IL US nella circoscrizione centro, a PE TT nella circoscrizione sud e a NO RE nella circoscrizione nord.
Il ricorrente precisa quindi che il legislatore regionale ha riscritto, con la L.R. n. 1/2005 e successive modifiche, le norme sulle elezioni, in parte confermando e in parte modificando l'impianto normativo nazionale di cui alla L. n. 108/1968.
In particolare, la legge regionale prevede l'elezione contestuale del Presidente della Giunta e dei trenta Consiglieri regionali, ventiquattro dei quali sono eletti con il metodo proporzionale, così come disciplinato L. n. 108/1968, sulla base di liste circoscrizionali, mentre sei sono eletti con sistema maggioritario, nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti dalle liste regionali, composte dal solo candidato Presidente della Giunta. Più liste circoscrizionali possono tuttavia collegarsi ad una medesima lista regionale che, a differenza di quanto previsto dalla normativa statale, non è contrassegnata da alcun simbolo, poiché relativa al solo candidato Presidente.
Il sistema proporzionale è mitigato dall'assegnazione di un premio di maggioranza, cosicché nel caso in cui la lista regionale maggioritaria, cioè quella collegata al candidato Presidente risultato eletto, abbia conseguito un totale di seggi pari o superiore a 15, ottiene ulteriori 3 seggi, da ripartire proporzionalmente tra le liste che la compongono nell'ambito dei 6 seggi da assegnare con metodo maggioritario, mentre gli altri 3 seggi vengono distribuiti con il medesimo metodo proporzionale tra le liste minoritarie. Qualora invece la lista regionale maggioritaria abbia ottenuto complessivamente meno di 15 seggi, vengono assegnati ad essa tutti i 6 seggi.
Nella fattispecie all’esito della consultazione elettorale sono stati attribuiti -sulla base dei dati evincibili dalla piattaforma Eligendo del Ministero dell’Interno- 792.731 voti ai candidati alla Presidenza della Regione e 759.004 preferenze alle liste.
Nell’ambito della coalizione “ CH Presidente ” la lista “ Noi Moderati ” ha ottenuto 30.613 preferenze, pari a 4,03% dei voti validi.
È stato quindi eletto Presidente della Regione TO CH con 453.926 voti, pari al 57,26%, secondo si è classificato QU ID con 330.813 preferenze, pari al 41,73% e terzo CO AN con 7.992 voti, pari all’1,01%, cifra non sufficiente per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 4%.
L’ufficio centrale regionale ha quindi determinato, in esito alle verifiche dal medesimo eseguite, la percentuale dei voti validi in applicazione dell’art. 15, comma 4, L. n. 108/1968 e dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, prendendo quale riferimento, con riguardo al candidato Presidente, la cifra elettorale conseguita dai candidati a Presidente in tutte le circoscrizioni, quantificata in 792.723 preferenze, mentre per la distribuzione dei seggi alle singole liste ha sommato le cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, quantificata in 758.710 voti, sulla sola base dei quali ha calcolato la soglia di sbarramento del 4%. Ciò, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, secondo cui “ non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8%, non abbia ottenuto, nell’intera Regione almeno il 4% dei voti validi ”.
Ne consegue che la soglia del 4% è stata calcolata non sul totale dei voti dell’intera competizione elettorale, 792.723, ma solo sul totale dei voti delle liste, 758.710, con esclusione pertanto delle preferenze assegnate ai soli candidati Presidenti.
In ragione di ciò, la lista “ Noi Moderati ” ha conseguito -sulla base dei 30.729 voti computati dall’ufficio centrale regionale- una percentuale pari a 4,05, superando per poche decine di preferenze la soglia di sbarramento.
Sostiene quindi il deducente che se il calcolo fosse stato eseguito sul totale dei voti validi -sommando pertanto a quelli conseguiti dalle singole liste anche quelli ottenuti dai soli candidati Presidenti- tale lista avrebbe raggiunto il 3,87%, non sufficiente a raggiungere la soglia di sbarramento, con conseguente sottrazione dei due seggi assegnati e ridistribuzione dei voti tra le rimanenti liste, cosicché la Lega, vantando una percentuale di resti utili, avrebbe in sede di ricalcolo ottenuto un ulteriore seggio rispetto ai tre già conseguiti, con assegnazione dello stesso all’esponente che, nell’ambito della propria lista, ha riportato la percentuale più alta di voti dopo gli eletti.
Il ricorrente denuncia quindi l’illegittimità degli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale per violazione della L.R. n. 1/2005 e della L. n. 108/1968.
2. La Regione Calabria, regolarmente intimata, non si è costituita.
3. Si è costituito l’avv. TO IT, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione centro nella lista “ Noi Moderati ”.
Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei verbali dell’ufficio centrale regionale del 23.10.2025 e del 27.10.2025, l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo il deducente agire soltanto per la correzione del risultato, nonché del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, replicando poi nel merito alle censure.
4. Si è altresì costituita l’avv. IL RE, eletta al Consiglio regionale nella circoscrizione nord nella lista “ Casa Riformista per la Calabria - LI Viva ”.
5. ES RD RO, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione nord nella lista “ Noi Moderati ”, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025, con cui è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali, deducendo poi sull’infondatezza delle doglianze.
6. Si è infine costituito l’avv. PE AL, eletto al Consiglio regionale nel “ Partito Democratico ” nella circoscrizione sud, che ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e confutato nel merito le censure.
7. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare si impone il vaglio dei rilievi processuali formulati dai controinteressati TO IT, RD RO e PE AL.
8.1. Nello specifico, con la prima eccezione è prospettata l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei verbali dell’ufficio centrale regionale del 23.10.2025 e del 27.10.2025, il secondo dei quali ha fornito le motivazioni di ordine giuridico sul calcolo della soglia di sbarramento delle liste circoscrizionali.
La deduzione è infondata, in quanto in conformità all’art. 130, comma 1, c.p.a. l’esponente ha avversato gli atti di proclamazione degli eletti, contestandone la legittimità con riferimento all’applicazione della legge elettorale.
8.2. Parimenti da disattendere è l’eccezione, non del tutto perspicua, di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo egli agire soltanto per la correzione del risultato, essendo un elettore.
Invero, nello sviluppo del procedimento elettorale l’atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale con portata lesiva, la cui impugnazione è prescritta dal richiamato art. 130, comma 1, c.p.a., a mente del quale “ contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti ”.
8.3. Sempre in rito, è altresì da respingere il rilievo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei decreti e dei capitolati di approvazione dei modelli 282-AR bis /I, 282-AR bis /II, 260-I-AR e 260-AR, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 79 del 03.10.2025.
Per mezzo di tali atti è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali e regionali per il conteggio dei voti, l’individuazione della soglia di sbarramento e la proclamazione degli eletti, con riferimento ai modelli 282-AR bis /I e 282-AR bis /II, riguardanti, rispettivamente, il prospetto dei “ voti validi ” riportati dai gruppi di liste circoscrizionali e quello dei “ voti validi ” riportati dalle liste regionali.
Ad ogni evidenza, tuttavia, a tali atti, funzionali a disciplinare profili strettamente materiali e organizzativi del procedimento elettorale, non può essere riconosciuta alcuna dirimente valenza di provvedimenti presupposti rispetto alla determinazione di proclamazione degli eletti, risultando peraltro le censure del ricorrente incentrate sull’esatta portata interpretativa dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, in stretta correlazione alla modalità di calcolo della soglia di sbarramento del 4%.
8.4. Con un’ulteriore eccezione è prospettata l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, poiché il riconteggio e la determinazione del diverso quoziente elettorale circoscrizionale, unilateralmente individuato dal ricorrente, non fornirebbero la sicura dimostrazione dell’attribuzione del seggio in suo favore.
Sul punto occorre osservare che dopo i controlli dell’ufficio centrale regionale sono risultati i seguenti voti: 792.723 ai candidati alla Presidenza della Regione; 758.710 alle liste circoscrizionali; 30.729 alla lista “Noi Moderati”, pari al 4,05%, con attribuzione alla stessa di due seggi consiliari.
La percentuale di sbarramento del 4% sopra indicata è ricavata dalla somma dei voti validi delle liste circoscrizionali, pari a 758.710, con esclusione di quelli ottenuti dai soli candidati a Presidente.
La somma dei voti alle liste e ai soli candidati a Presidente è invece di 792.723 e rispetto a tale parametro le 30.729 preferenze ottenute dalla lista “Noi Moderati” equivalgono al il 3,87% dei voti validi, cifra che si colloca al di sotto della soglia minima del 4%, determinando quindi la perdita dei due seggi allo stato invece assegnati a “Noi Moderati” e la diversa ripartizione dei medesimi.
Ciò chiarito ritiene il Tribunale Amministrativo che possa tuttavia prescindersi dallo scrutinio di quest’ultima eccezione e, quindi dalla verifica dell’eventuale assegnazione al ricorrente di uno degli indicati seggi, poiché il ricorso è infondato nel merito.
9. Possono pertanto essere esaminati i motivi di gravame.
9.1. Con due censure, suscettibili di trattazione congiunta poiché connesse, il deducente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, per come interpretato dall’ufficio centrale regionale alla luce dell’art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968.
Nello specifico, ad avviso del ricorrente l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, nel determinare la percentuale della soglia di sbarramento, reca l’inciso “ almeno il 4 per cento dei voti validi ”, il quale sul piano letterale implica che andrebbero considerati tutti i voti validamente espressi e pertanto anche quelli relativi ai soli candidati a Presidente. Inoltre, l’individuazione della soglia di sbarramento non potrebbe prescindere dalla commisurazione del grado di rappresentatività politica secondo l’insieme dei voti validi, nel quale sarebbero quindi da ricomprendere le preferenze in favore dei soli candidati a Presidente e ciò anche al fine di evitare una frammentazione.
In tale prospettiva deporrebbe l’interpretazione di parte della giurisprudenza in materia di elezioni regionali e presso enti locali (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1360).
9.2. Le argomentazioni del ricorrente sono confutate dalle controparti, ad avviso delle quali non sarebbe pertinente la giurisprudenza amministrativa richiamata, poiché per un verso inerente alle elezioni regionali svoltesi in Puglia, in cui vige un distinto regime giuridico elettorale, e per altro verso riguardante elezioni comunali. In materia poi risulta già una pronuncia, la n. 1736/2010, del Tribunale Amministrativo, il quale ha statuito che il quoziente elettorale circoscrizionale delle elezioni regionali in Calabria debba essere individuato sulla scorta delle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali.
10. La domanda è da respingere, non ravvisando il Tribunale Amministrativo ragioni per discostarsi dai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, nn. 1735, 1736, 1737; 21 luglio 2005, n. 1362; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2005, n. 124).
Per come evidenziato, la doglianza dell’esponente è incentrata su un argomento letterale -evincibile dall’inciso “ voti validi ” contenuto nell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- su un argomento di ordine sistematico -cioè le preferenze espresse per i soli candidati a Presidente sarebbero comunque la proiezione di una volontà politica- nonché sul richiamo ad alcune posizioni della giurisprudenza favorevoli alla tesi sostenuta nel ricorso.
Rileva quindi il Collegio che la cornice normativa della presente controversia involge l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 -per il quale “ Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi ”- e l’art. 15, comma 3, L. n. 108/1968, secondo cui “ l’Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista ”.
10.1. Tanto chiarito, rispetto all’argomento letterale non risulta persuasivo l’assunto che la locuzione “ voti validi ” ex art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 debba essere intesa come comprensiva sia delle preferenze assegnate alle liste in sede circoscrizionale sia di quelle indirizzate ai soli candidati a Presidente.
Invero, la portata precettiva di tale locuzione va letta con riguardo sia al dato letterale sia al complessivo regime giuridico applicabile alle elezioni regionali della Calabria, evincibile dalla L. n. 108/1968 e dalla L.R. n. 1/2005.
Nello specifico, per come sopra evidenziato l’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 individua il quoziente elettorale circoscrizionale per il riparto dei seggi con un riferimento alla “ cifra elettorale di ciascuna lista ” circoscrizionale. Il quoziente elettorale è quindi determinato da ciascun ufficio circoscrizionale mediante la divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste circoscrizionali per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, non rinvenendosi quindi alcun riferimento alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente.
Su tale presupposto letterale, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa al 4% la soglia di sbarramento delle liste circoscrizionali per l’ammissione al riparto dei seggi e il relativo calcolo deve conformarsi alla previsione contenuta nell’art. 15, comma 3, lett. b), L. n. 108/1968, assumendo pertanto quale parametro di riferimento i “voti validi” da intendersi riferiti delle sole liste circoscrizionali.
Nei casi in cui, invece, il legislatore regionale ha intesto assegnare un’ulteriore efficacia alla preferenza indicata dal cittadino, lo ha stabilito expressis verbis , per come previsto dall’art. 2, comma 2, L.R. n. 1/2005, in base al quale i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse.
A conferma di quanto prospettato, si osserva che i voti assegnati al solo Presidente, involgendo la governabilità della Regione, non hanno riflessi sulla costituzione del Consiglio regionale, cosicché il loro ipotetico conteggio nella individuazione della soglia di sbarramento del 4% per le liste circoscrizionali non risulterebbe funzionale alla stessa -inerente invece alla rappresentatività politica del Consiglio- e, infatti, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa la distinta soglia dell’8% per i candidati a Presidente e per le liste regionali ai medesimi collegati.
Alla luce della riportata interpretazione letterale e di sistema, la lettura atomistica dell’inciso “ voti validi ” propugnata dal ricorrente e comprensiva anche delle preferenze espresse in favore dei soli candidati a Presidente non è condivisibile, poiché disancorata e in palese contrasto con il complessivo tessuto normativo -costituito dal combinato disposto degli artt. 15 L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- entro cui è inserito il medesimo inciso.
Invero, seppur il voto al solo candidato a Presidente sia da considerarsi comunque proiezione di un convincimento politico dell’elettore, sebbene non riconducibile a nessuno degli schieramenti presenti nella competizione, nondimeno il legislatore regionale calabrese -discostandosi sul punto, come di seguito chiarito, dalla scelta del legislatore regionale pugliese- non ha introdotto alcuna deroga al criterio cristallizzato dal legislatore nazionale nell’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968.
10.2. A supporto di quanto finora evidenziato, torna utile il richiamo ai principi interpretativi già enunciati dal Tribunale Amministrativo in una controversia relativa alle modalità di determinazione della soglia del 4%, secondo cui la disposizione contenuta nella lett. b), comma 3, dell’art. 15 L.R. n. 108/1968 “ quale regola per il riparto dei seggi tra le liste assume quella della cifra elettorale di ciascuna di essa così escludendo sul piano logico, prima ancora che giuridico, ogni indebita commistione o sommatoria tra cifre elettorali di liste di diverso ambito e tipologia. In altri termini, il quoziente elettorale circoscrizionale, che va individuato al fine di attribuire ad ogni lista circoscrizionale i seggi spettanti, non può che conseguire dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali. Le cifre delle liste elettorali regionali saranno considerate solo quando dovrà stabilirsi chi, tra i candidati a presidente della Giunta Regionale ha ottenuto più voti, risultando quindi eletto ” (TA.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 1736).
10.3. Vanno poi disattese, sotto concorrente profilo, le ulteriori argomentazioni dell’esponente.
10.3.1. Nello specifico, la pronuncia del T.a.r. Puglia richiamata dal ricorrente, confermata in appello, ha statuito che nella Regione Puglia ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento nella competizione elettorale debbano computarsi anche le preferenze accordate ai soli candidati a Presidente (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148; Consiglio di Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838).
Tuttavia, il diverso assunto interpretativo è basato sulla L.R. Puglia n. 2/2005, il cui art. 15, comma 4 -discostandosi sul punto dall’art. 15 L. n. 108/1968 e in termini speculari dalla L.R. Calabria n. 1/2005- stabilisce che “ L’Ufficio centrale regionale, …, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma ”.
Ad ogni evidenza, pertanto, il riportato precetto nel computo dei voti validi funzionali alla determinazione della soglia di sbarramento opera un espresso richiamo al totale dei voti validi della Regione, numero ricavabile dalla somma delle cifre elettorali ottenute dai singoli candidati a Presidente in tutte le circoscrizioni.
Emerge quindi, in riferimento alle riportate disposizioni regionali pugliesi, una distinta disciplina della competizione elettorale, che in modo coerente giustifica, ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento, la diversa rilevanza riconosciuta alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente, rispetto a quanto previsto nel sistema elettorale regionale calabrese dagli artt. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005.
10.3.2. Da ultimo non risulta conferente il riferimento all’interpretazione resa dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1360) relativa alla individuazione della soglia di sbarramento del 3% per l’elezione a Sindaco in un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e possibilità di voto disgiunto, inerente quindi ad una fattispecie non sovrapponibile all’individuazione delle preferenze che devono concorrere alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale in una competizione regionale.
11. Il ricorso dev’essere pertanto respinto.
12. La peculiarità e la complessità della controversia consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RA, Presidente
AR EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR EV | ER RA |
IL SEGRETARIO