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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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- 1. Prova logica è prova indiziaria (Cass. 15868/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 settembre 2025
Quando la prova della penale responsabilità dell'imputato deve essere raggiunta non attraverso la strada dell'acquisizione diretta, bensì in via induttiva ed inferenziale, va osservato il percorso formativo della ed. prova logica: in procedimento concettuale improntato alla ricerca della formazione deduttiva del convincimento, che però è tale da offrire ugualmente la necessaria, tranquillizzante coerenza e la rigorosa tenuta logica. Si può giungere, pertanto, alla formazione di una prova piena e rassicurante - circa la colpevolezza di un dato soggetto - se non sub specie dì prova testimoniale o dichiarativa - almeno sotto il versante della prova critica. Servendosi, dunque, del ben noto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15868 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 15868 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 12/04/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato MI NT colpevole dei reati di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver illegalmente detenuto, occultate all'interno di un borsone posto nella parte retrostante rispetto ad un garage di sua proprietà, numerose armi da guerra con il relativo munizionamento e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro dodicimila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per il tempo di espiazione della pena, nonché con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Attenendosi alla ricostruzione di carattere storico e oggettivo compiuta nel giudizio di merito, in data 03/06/2019 la polizia giudiziaria effettuò una perquisizione alla ricerca di armi, presso l'abitazione di tal EL IA, ubicata in Napoli, alla Via Montagna Spaccata. Portatisi sul terrazzo dell'abitazione nella quale risiedeva il suddetto, gli operanti notarono un garage, posto nel terreno ivi immediatamente sottostante;
domandarono chi ne fosse il proprietario e venne loro indicato l'odierno imputato MI NT, proprietario di uno chalet ubicato in Pianura, nonché dell'intero fabbricato, all'interno del quale insiste anche l'abitazione del suddetto EL IA. Convocato NT, questi fornì la chiave della porta del sopra menzionato garage, la cui ispezione, però, sortì esito negativo. Sul retro del locale, però, si trovava una porta blindata in ferro;
una volta aperta tale porta, fu possibile accedere a una porzione di terreno non appartenente al NT, che si presentava fitta di vegetazione incolta e - immediatamente accanto alla porta stessa - fu possibile rinvenire, sotto una tettoia prospiciente il garage, un borsone con la chiusura rivolta verso l'alto, oltre che, a pochissima distanza, un involucro in cellophane. Sia il borsone, sia l'involucro contenevano le armi indicate in rubrica;
da ciò, l'incriminazione e la condanna dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione MI NT, a mezzo dei difensori avv. SA MP e avv. Angelo Ferraro, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 comma 2, 125 comma 3, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per avere, la 2 sentenza impugnata, omesso la motivazione in ordine al devoluto e, comunque, per aver reso una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La decisione avversata si fonda su un dato di carattere oggettivo, costituito dal fatto che le armi vennero ritrovate in un posto immediatamente adiacente, rispetto a dove è sita l'uscita posteriore del garage di proprietà dell'imputato; da tale dato di tenore fattuale, la Corte territoriale ha tratto il convincimento dell'appartenenza al prevenuto delle armi stesse. Tale elemento oggettivo viene corroborato, secondo il convincimento raggiunto dalla Corte di appello, dalla considerazione che NT conoscesse e frequentasse tale luogo (circostanza desunta, a sua volta, dall'aver egli saputo descrivere tali luoghi, nel corso dell'interrogatorio). La conoscenza, però, derivava semplicemente dall'esser stato l'imputato presente alla perquisizione. Il dato secondo il quale NT procedesse a frequenti ispezioni del posto (descritto dal primo giudice come niente altro che "un dirupo abbandonato"), invece, è del tutto privo di adeguata dimostrazione. La stessa Corte distrettuale, del resto, è costretta ad ammettere la possibilità che altri - magari calandosi dalla suddetta zona incolta, ovvero anche scendendo da un terrazzo grazie all'utilizzo di una scala - possano aver posizionato in tal posto le armi. La Corte, inoltre, manca di confrontarsi con gli esiti della ricerca papillare effettuata sulle armi, che rivestono una importanza fondamentale in punto di riconducibilità soggettiva e che hanno sortito un esito favorevole, per la posizione del ricorrente. Le analisi effettuate, infatti, hanno consentito di accertare come l'impronta rinvenuta sulla valigetta contenente le armi non sia riferibile all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen, nonché 125 cod. proc. pen., stante la omessa motivazione in ordine al devoluto e per aver reso una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La sentenza impugnata non tiene conto del fatto che - a tutto voler concedere - l'imputato si sarebbe limitato a consentire ad altri di posizionare le armi nel suddetto sito;
trattasi, inoltre, del titolare di un bar, dunque di persona inserita in un sano contesto sociale ed economico, che non risulta legata alla criminalità organizzata e che, anzi, è stata in passato vittima di questa, come dimostrato dalla denunzia da lui inoltrata contro un clan egemone in zona. 3. Con tempestivi motivi nuovi, la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, oltre che in relazione agli artt. 648 cod. pen., 192 comma 2, 125 comma 3, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova 3 per omissione, per quanto inerisce agli esiti dell'accertamento tecnico relativo alla ricerca papillare, nonché per aver reso una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Si richiamano, poi, la già lamentata manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà interna ed esterna della stessa, derivante dall'utilizzo di un elemento di valutazione e conoscenza inesistente in atti, ossia quello attinente alla asserita frequentazione ed assidua ispezione - ad opera del ricorrente - della parte retrostante il suo garage, laddove vennero ritrovate le armi. È errato pervenire a tale conclusione, semplicemente muovendo dal fatto che - in sede di interrogatorio - NT sia stato in grado di descrivere il sito;
ciò è dipeso, invece, unicamente dall'esser stato l'imputato presente all'attività di perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Si ribadisce, inoltre, il travisamento della prova per omissione, in quanto la sentenza avversata non ha considerato gli esiti della ricerca papillare, che ha una valenza favorevole al ricorrente, dato che è risultata presente esclusivamente l'impronta papillare di un soggetto terzo. Tale profilo, pur essendo stato oggetto di specifica devoluzione in sede di gravame, non è stato trattato dalla Corte, pur essendo esso in grado di dimostrare come NT non avesse mai maneggiato le armi incriminate e, pertanto, non potesse averne avuto la disponibilità. Viene poi richiamata la già lamentata lesione riferita al canone del ragionevole dubbio. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, in ordine alla prima doglianza;
quest'ultima ha carattere assorbente, rispetto alle censure ulteriori. Risulta carente la motivazione, infatti, in ordine alla valenza delle conclusioni concernenti la presenza di impronte digitali sui reperti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito chiariti, risultando l'accoglimento dello stesso assorbente rispetto a ogni doglianza ulteriore. 2. Il fondamentale dato della riconducibilità delle armi al NT si situa, nell'ottica della Corte distrettuale, sul crinale della cd. prova logica, derivante dal collegamento inferenziale fra una pluralità di elementi valutativi e sotto meglio analizzato. In primo luogo, la Corte richiama massime di comune esperienza, enunciando una regola interpretativa in base alla quale - se un soggetto intende nascondere qualcosa di importante e illecito - cerca di individuare un sito che sia, a un tempo, inaccessibile sia per le forze dell'ordine, sia per terzi che potrebbero, 01/‘ eventualmente, impossessarsi della merce. Ciò premesso, NT viene ritenuto 4 dalla Corte di appello perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi;
viene ritenuto, altresì, essere un frequentatore degli stessi, tanto che immediatamente fornisce la chiave del garage. Viepiù, in sede di udienza di convalida dell'arresto, egli afferma che altri soggetti - restati ovviamente ignoti al processo - potrebbero essersi calati dal terrazzo sovrastante, accessibile dall'appartamento del succitato EL IA, servendosi di una certa scala (poi non rinvenuta). Prosegue la Corte territoriale sottolineando come la porzione di terreno retrostante, rispetto al garage di proprietà di NT non sia in realtà abbandonata, come dimostra la presenza della già detta porta blindata;
da ciò, trae la conclusione che il proprietario dell'intero immobile abbia cura - in modo costante - dello stesso e, quindi, ispezioni con cadenza regolare anche il terreno ad esso retrostante. L'ulteriore elemento deduttivo sottolineato dai Giudici di secondo grado è nel senso che un terzo, non identificato, che avesse collocato le armi nel terreno sopra descritto, avrebbe compiuto un gesto del tutto privo di razionalità, in quanto si sarebbe esposto, in tal modo, ad un serio rischio di impossessamento delle armi ad opera di altri. Le ulteriori deduzioni operate dalla Corte di appello attengono: - alla tipologia di scala descritta dall'indagato, mai ritrovata in loco e che avrebbe comunque dovuto avere - secondo quanto ritenuto in sentenza - una altezza davvero notevole, onde consentire l'accesso al terreno, partendo dal terrazzo sovrastante;
- al posizionamento del borsone, che è stato rinvenuto adagiato sul terreno e protetto da una tettoia, oltre che proprio accanto all'uscita secondaria del garage (segnali evidentemente evocativi, secondo la sentenza impugnata, del collocamento dello stesso ad opera proprio del soggetto che aveva la disponibilità del locale); - alla sicura conoscenza esistente fra EL IA (sarebbe a dire, il soggetto destinatario dell'originaria perquisizione posta in essere dalla polizia giudiziaria) e NT. Da tale dato, la Corte distrettuale deduce la non illogicità della conclusione che l'imputato possa essersi prestato a detenere le armi su mandato dello stesso EL IA (ipotesi che la stessa sentenza riconosce, comunque, essere sfornita di elementi a sostegno) ovvero su indicazione proveniente da terzi, rimasti sconosciuti al processo (ipotesi che si giudica non peregrina in forza di una deduzione di tipo "ambientale", che trova scaturigine nel fatto che NT vive e lavora a Pianura, zona notoriamente ad alta densità camorristica). 3. La struttura motivazionale esibita dalla sentenza avversata esige un esame attento ed approfondito. OV subito precisare come - stando proprio a quanto esposto dalla Corte territoriale - non si disponga di una prova diretta, di Of1 5 natura magari dichiarativa, documentale o scientifica. La prova della penale responsabilità dell'imputato deve essere raggiunta, allora, non attraverso la strada dell'acquisizione diretta, bensì in via induttiva ed inferenziale. Sul filo, come sopra accennato, del noto percorso formativo della cd. prova logica. Un procedimento concettuale improntato alla ricerca della formazione deduttiva del convincimento, che però è tale da offrire ugualmente la necessaria, tranquillizzante coerenza e la rigorosa tenuta logica. Si può giungere, pertanto, alla formazione di una prova piena e rassicurante - circa la colpevolezza di un dato soggetto - se non sub specie di prova testimoniale o dichiarativa - almeno sotto il versante della prova critica. Servendosi, dunque, del ben noto canone razionale e dialettico, consistente nel trarre elementi di convincimento dal perfetto collimare di circostanze note - pur se non direttamente rappresentative del fatto da provare - ma che, debitamente valutate, sia singolarmente che globalmente, possano condurre ad un esito probatorio dotato di concludenza tale, da consentire di escludere la ragionevole possibilità di prospettazione di qualsivoglia soluzione alternativa. Trattasi, insomma, della tipologia di prova richiesta dall'art. 192, comma 2, del codice di rito. Questa ultima disposizione, infatti, prevede che «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti», evocando appunto la prova critica, logica, indiretta e contrapponendola implicitamente alla prova diretta, storica o rappresentativa, acquisibile con i mezzi previsti dal secondo titolo dello stesso libro terzo del codice di rito (pare anche utile richiamare il dictum, fra le altre, di Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529, a mente della quale: «In tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto»). 4. OV però anche sottolineare come - nella lettera dell'art. 192 cod. proc. pen. - il riferimento al connotato della precisione degli indizi stigmatizzi ed escluda la possibilità di utilizzare, ai fini che ora interessano, una circostanza indiziante che appaia idonea ad adattarsi indifferentemente ad una difforme interpretazione dei fatti e che sia dotata di pari capacità evocativa, ossia che risulti in grado di condurre ad una soluzione alternativa, rispetto alla prova del fatto ignoto da dedurre. L'indizio preciso, allora, è quello qualificabile come "necessario". Mediante il richiamo al concetto di concordanza, poi, si intende affermare che la verifica, circa la concludenza e certezza del fatto da provare, debba essere 0/ 6 saggiata non singolarmente, relativamente ad una circostanza indiziante - che sia fornita, ovviamente, dei requisiti della certezza e della gravità - bensì simultaneamente, nel senso che è necessario procedere ad una valutazione complessiva, inerente a tutti gli elementi presuntivi che presentino singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria. 5. Nel caso di specie, la difesa aveva auspicato, mediante specifica deduzione formulata in sede di gravame, anche l'attento vaglio di un elemento indiziario ulteriore, rispetto a quelli presi in considerazione dalla Corte;
elemento che - in ipotesi difensiva - sarebbe stato astrattamente in grado di condurre a difformi lumi, in punto di riferibilità soggettiva della condotta di detenzione delle armi. Era stata valorizzata, infatti, l'esistenza di un accertamento dattiloscopico e papillare condotto sulle armi, atto a dimostrare - in ipotesi difensiva - la riconducibilità della detenzione a ignoti soggetti terzi;
ciò in ragione dell'assenza di impronte riferibili all'imputato e, invece, della presenza di tracce papillari ascrivibili ad altri (cfr. analisi dattiloscopica sussunta nella relazione tecnica RIS CC del 06/03/2020, pag. 4). Trattasi di un elemento che - nell'ambito del procedimento inferenziale, sul quale si fonda l'iter argomentativo sposato dalla sentenza impugnata - avrebbe potuto ipoteticamente scalfire la saldezza della ricostruzione operata dalla Corte distrettuale. 6. Con tale dato, i Giudici di appello hanno invece omesso qualunque confronto. Si è pertanto verificato, nella concreta fattispecie, il dedotto vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. e configurabile quando manchi la motivazione, in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo (fra tante, Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899). L'elemento pretermesso, come detto, che riveste una chiara connotazione di decisività, apparendo - almeno astrattamente - atto a disarticolare la saldezza logica della decisione avversata, soprattutto a fronte di una imputazione di detenzione di armi di carattere non concorsuale (che per definizione, quindi, postula il diretto contatto, fra l'unico detentore e le armi). Sarà allora indispensabile - in sede di giudizio rescissorio - verificare se l'elemento conoscitivo mancante sia effettivamente dotato della specifica attitudine, una volta considerato, a minare il sopra riassunto tessuto argomentativo, che sorregge la pronunzia oggetto di impugnazione. 7 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, udienza del 07 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 15868 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 12/04/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato MI NT colpevole dei reati di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver illegalmente detenuto, occultate all'interno di un borsone posto nella parte retrostante rispetto ad un garage di sua proprietà, numerose armi da guerra con il relativo munizionamento e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro dodicimila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per il tempo di espiazione della pena, nonché con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Attenendosi alla ricostruzione di carattere storico e oggettivo compiuta nel giudizio di merito, in data 03/06/2019 la polizia giudiziaria effettuò una perquisizione alla ricerca di armi, presso l'abitazione di tal EL IA, ubicata in Napoli, alla Via Montagna Spaccata. Portatisi sul terrazzo dell'abitazione nella quale risiedeva il suddetto, gli operanti notarono un garage, posto nel terreno ivi immediatamente sottostante;
domandarono chi ne fosse il proprietario e venne loro indicato l'odierno imputato MI NT, proprietario di uno chalet ubicato in Pianura, nonché dell'intero fabbricato, all'interno del quale insiste anche l'abitazione del suddetto EL IA. Convocato NT, questi fornì la chiave della porta del sopra menzionato garage, la cui ispezione, però, sortì esito negativo. Sul retro del locale, però, si trovava una porta blindata in ferro;
una volta aperta tale porta, fu possibile accedere a una porzione di terreno non appartenente al NT, che si presentava fitta di vegetazione incolta e - immediatamente accanto alla porta stessa - fu possibile rinvenire, sotto una tettoia prospiciente il garage, un borsone con la chiusura rivolta verso l'alto, oltre che, a pochissima distanza, un involucro in cellophane. Sia il borsone, sia l'involucro contenevano le armi indicate in rubrica;
da ciò, l'incriminazione e la condanna dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione MI NT, a mezzo dei difensori avv. SA MP e avv. Angelo Ferraro, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 comma 2, 125 comma 3, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per avere, la 2 sentenza impugnata, omesso la motivazione in ordine al devoluto e, comunque, per aver reso una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La decisione avversata si fonda su un dato di carattere oggettivo, costituito dal fatto che le armi vennero ritrovate in un posto immediatamente adiacente, rispetto a dove è sita l'uscita posteriore del garage di proprietà dell'imputato; da tale dato di tenore fattuale, la Corte territoriale ha tratto il convincimento dell'appartenenza al prevenuto delle armi stesse. Tale elemento oggettivo viene corroborato, secondo il convincimento raggiunto dalla Corte di appello, dalla considerazione che NT conoscesse e frequentasse tale luogo (circostanza desunta, a sua volta, dall'aver egli saputo descrivere tali luoghi, nel corso dell'interrogatorio). La conoscenza, però, derivava semplicemente dall'esser stato l'imputato presente alla perquisizione. Il dato secondo il quale NT procedesse a frequenti ispezioni del posto (descritto dal primo giudice come niente altro che "un dirupo abbandonato"), invece, è del tutto privo di adeguata dimostrazione. La stessa Corte distrettuale, del resto, è costretta ad ammettere la possibilità che altri - magari calandosi dalla suddetta zona incolta, ovvero anche scendendo da un terrazzo grazie all'utilizzo di una scala - possano aver posizionato in tal posto le armi. La Corte, inoltre, manca di confrontarsi con gli esiti della ricerca papillare effettuata sulle armi, che rivestono una importanza fondamentale in punto di riconducibilità soggettiva e che hanno sortito un esito favorevole, per la posizione del ricorrente. Le analisi effettuate, infatti, hanno consentito di accertare come l'impronta rinvenuta sulla valigetta contenente le armi non sia riferibile all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen, nonché 125 cod. proc. pen., stante la omessa motivazione in ordine al devoluto e per aver reso una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La sentenza impugnata non tiene conto del fatto che - a tutto voler concedere - l'imputato si sarebbe limitato a consentire ad altri di posizionare le armi nel suddetto sito;
trattasi, inoltre, del titolare di un bar, dunque di persona inserita in un sano contesto sociale ed economico, che non risulta legata alla criminalità organizzata e che, anzi, è stata in passato vittima di questa, come dimostrato dalla denunzia da lui inoltrata contro un clan egemone in zona. 3. Con tempestivi motivi nuovi, la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, oltre che in relazione agli artt. 648 cod. pen., 192 comma 2, 125 comma 3, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova 3 per omissione, per quanto inerisce agli esiti dell'accertamento tecnico relativo alla ricerca papillare, nonché per aver reso una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Si richiamano, poi, la già lamentata manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà interna ed esterna della stessa, derivante dall'utilizzo di un elemento di valutazione e conoscenza inesistente in atti, ossia quello attinente alla asserita frequentazione ed assidua ispezione - ad opera del ricorrente - della parte retrostante il suo garage, laddove vennero ritrovate le armi. È errato pervenire a tale conclusione, semplicemente muovendo dal fatto che - in sede di interrogatorio - NT sia stato in grado di descrivere il sito;
ciò è dipeso, invece, unicamente dall'esser stato l'imputato presente all'attività di perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Si ribadisce, inoltre, il travisamento della prova per omissione, in quanto la sentenza avversata non ha considerato gli esiti della ricerca papillare, che ha una valenza favorevole al ricorrente, dato che è risultata presente esclusivamente l'impronta papillare di un soggetto terzo. Tale profilo, pur essendo stato oggetto di specifica devoluzione in sede di gravame, non è stato trattato dalla Corte, pur essendo esso in grado di dimostrare come NT non avesse mai maneggiato le armi incriminate e, pertanto, non potesse averne avuto la disponibilità. Viene poi richiamata la già lamentata lesione riferita al canone del ragionevole dubbio. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, in ordine alla prima doglianza;
quest'ultima ha carattere assorbente, rispetto alle censure ulteriori. Risulta carente la motivazione, infatti, in ordine alla valenza delle conclusioni concernenti la presenza di impronte digitali sui reperti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito chiariti, risultando l'accoglimento dello stesso assorbente rispetto a ogni doglianza ulteriore. 2. Il fondamentale dato della riconducibilità delle armi al NT si situa, nell'ottica della Corte distrettuale, sul crinale della cd. prova logica, derivante dal collegamento inferenziale fra una pluralità di elementi valutativi e sotto meglio analizzato. In primo luogo, la Corte richiama massime di comune esperienza, enunciando una regola interpretativa in base alla quale - se un soggetto intende nascondere qualcosa di importante e illecito - cerca di individuare un sito che sia, a un tempo, inaccessibile sia per le forze dell'ordine, sia per terzi che potrebbero, 01/‘ eventualmente, impossessarsi della merce. Ciò premesso, NT viene ritenuto 4 dalla Corte di appello perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi;
viene ritenuto, altresì, essere un frequentatore degli stessi, tanto che immediatamente fornisce la chiave del garage. Viepiù, in sede di udienza di convalida dell'arresto, egli afferma che altri soggetti - restati ovviamente ignoti al processo - potrebbero essersi calati dal terrazzo sovrastante, accessibile dall'appartamento del succitato EL IA, servendosi di una certa scala (poi non rinvenuta). Prosegue la Corte territoriale sottolineando come la porzione di terreno retrostante, rispetto al garage di proprietà di NT non sia in realtà abbandonata, come dimostra la presenza della già detta porta blindata;
da ciò, trae la conclusione che il proprietario dell'intero immobile abbia cura - in modo costante - dello stesso e, quindi, ispezioni con cadenza regolare anche il terreno ad esso retrostante. L'ulteriore elemento deduttivo sottolineato dai Giudici di secondo grado è nel senso che un terzo, non identificato, che avesse collocato le armi nel terreno sopra descritto, avrebbe compiuto un gesto del tutto privo di razionalità, in quanto si sarebbe esposto, in tal modo, ad un serio rischio di impossessamento delle armi ad opera di altri. Le ulteriori deduzioni operate dalla Corte di appello attengono: - alla tipologia di scala descritta dall'indagato, mai ritrovata in loco e che avrebbe comunque dovuto avere - secondo quanto ritenuto in sentenza - una altezza davvero notevole, onde consentire l'accesso al terreno, partendo dal terrazzo sovrastante;
- al posizionamento del borsone, che è stato rinvenuto adagiato sul terreno e protetto da una tettoia, oltre che proprio accanto all'uscita secondaria del garage (segnali evidentemente evocativi, secondo la sentenza impugnata, del collocamento dello stesso ad opera proprio del soggetto che aveva la disponibilità del locale); - alla sicura conoscenza esistente fra EL IA (sarebbe a dire, il soggetto destinatario dell'originaria perquisizione posta in essere dalla polizia giudiziaria) e NT. Da tale dato, la Corte distrettuale deduce la non illogicità della conclusione che l'imputato possa essersi prestato a detenere le armi su mandato dello stesso EL IA (ipotesi che la stessa sentenza riconosce, comunque, essere sfornita di elementi a sostegno) ovvero su indicazione proveniente da terzi, rimasti sconosciuti al processo (ipotesi che si giudica non peregrina in forza di una deduzione di tipo "ambientale", che trova scaturigine nel fatto che NT vive e lavora a Pianura, zona notoriamente ad alta densità camorristica). 3. La struttura motivazionale esibita dalla sentenza avversata esige un esame attento ed approfondito. OV subito precisare come - stando proprio a quanto esposto dalla Corte territoriale - non si disponga di una prova diretta, di Of1 5 natura magari dichiarativa, documentale o scientifica. La prova della penale responsabilità dell'imputato deve essere raggiunta, allora, non attraverso la strada dell'acquisizione diretta, bensì in via induttiva ed inferenziale. Sul filo, come sopra accennato, del noto percorso formativo della cd. prova logica. Un procedimento concettuale improntato alla ricerca della formazione deduttiva del convincimento, che però è tale da offrire ugualmente la necessaria, tranquillizzante coerenza e la rigorosa tenuta logica. Si può giungere, pertanto, alla formazione di una prova piena e rassicurante - circa la colpevolezza di un dato soggetto - se non sub specie di prova testimoniale o dichiarativa - almeno sotto il versante della prova critica. Servendosi, dunque, del ben noto canone razionale e dialettico, consistente nel trarre elementi di convincimento dal perfetto collimare di circostanze note - pur se non direttamente rappresentative del fatto da provare - ma che, debitamente valutate, sia singolarmente che globalmente, possano condurre ad un esito probatorio dotato di concludenza tale, da consentire di escludere la ragionevole possibilità di prospettazione di qualsivoglia soluzione alternativa. Trattasi, insomma, della tipologia di prova richiesta dall'art. 192, comma 2, del codice di rito. Questa ultima disposizione, infatti, prevede che «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti», evocando appunto la prova critica, logica, indiretta e contrapponendola implicitamente alla prova diretta, storica o rappresentativa, acquisibile con i mezzi previsti dal secondo titolo dello stesso libro terzo del codice di rito (pare anche utile richiamare il dictum, fra le altre, di Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529, a mente della quale: «In tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto»). 4. OV però anche sottolineare come - nella lettera dell'art. 192 cod. proc. pen. - il riferimento al connotato della precisione degli indizi stigmatizzi ed escluda la possibilità di utilizzare, ai fini che ora interessano, una circostanza indiziante che appaia idonea ad adattarsi indifferentemente ad una difforme interpretazione dei fatti e che sia dotata di pari capacità evocativa, ossia che risulti in grado di condurre ad una soluzione alternativa, rispetto alla prova del fatto ignoto da dedurre. L'indizio preciso, allora, è quello qualificabile come "necessario". Mediante il richiamo al concetto di concordanza, poi, si intende affermare che la verifica, circa la concludenza e certezza del fatto da provare, debba essere 0/ 6 saggiata non singolarmente, relativamente ad una circostanza indiziante - che sia fornita, ovviamente, dei requisiti della certezza e della gravità - bensì simultaneamente, nel senso che è necessario procedere ad una valutazione complessiva, inerente a tutti gli elementi presuntivi che presentino singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria. 5. Nel caso di specie, la difesa aveva auspicato, mediante specifica deduzione formulata in sede di gravame, anche l'attento vaglio di un elemento indiziario ulteriore, rispetto a quelli presi in considerazione dalla Corte;
elemento che - in ipotesi difensiva - sarebbe stato astrattamente in grado di condurre a difformi lumi, in punto di riferibilità soggettiva della condotta di detenzione delle armi. Era stata valorizzata, infatti, l'esistenza di un accertamento dattiloscopico e papillare condotto sulle armi, atto a dimostrare - in ipotesi difensiva - la riconducibilità della detenzione a ignoti soggetti terzi;
ciò in ragione dell'assenza di impronte riferibili all'imputato e, invece, della presenza di tracce papillari ascrivibili ad altri (cfr. analisi dattiloscopica sussunta nella relazione tecnica RIS CC del 06/03/2020, pag. 4). Trattasi di un elemento che - nell'ambito del procedimento inferenziale, sul quale si fonda l'iter argomentativo sposato dalla sentenza impugnata - avrebbe potuto ipoteticamente scalfire la saldezza della ricostruzione operata dalla Corte distrettuale. 6. Con tale dato, i Giudici di appello hanno invece omesso qualunque confronto. Si è pertanto verificato, nella concreta fattispecie, il dedotto vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. e configurabile quando manchi la motivazione, in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo (fra tante, Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899). L'elemento pretermesso, come detto, che riveste una chiara connotazione di decisività, apparendo - almeno astrattamente - atto a disarticolare la saldezza logica della decisione avversata, soprattutto a fronte di una imputazione di detenzione di armi di carattere non concorsuale (che per definizione, quindi, postula il diretto contatto, fra l'unico detentore e le armi). Sarà allora indispensabile - in sede di giudizio rescissorio - verificare se l'elemento conoscitivo mancante sia effettivamente dotato della specifica attitudine, una volta considerato, a minare il sopra riassunto tessuto argomentativo, che sorregge la pronunzia oggetto di impugnazione. 7 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, udienza del 07 febbraio 2024.