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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7965/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Emanuela ELMO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Massarenti, n. 478; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. Laura DAVALLE e C.F._2
NC EO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito a Bologna, via F. E. De Giovanni, n. 24; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e , si sono uniti in matrimonio a RA (Vrancea - Parte_1 CP_1
Romania) il 4 agosto 1997. Dall'unione sono nati , il 23 novembre 1996, maggiorenne ed autosufficiente, Per_1
il 12 marzo 2001, maggiorenne e non autosufficiente, e l'11 Per_2 Persona_3 febbraio 2010.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 488/2024 pubblicata il 17 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione tra i coniugi. In particolare:
- ha affidato a entrambi i genitori collocandolo presso la madre;
Persona_3
- ha stabilito che il padre potesse vedere liberamente il figlio;
- ha posto in capo al padre un contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore e 200,00 euro mensili per quello di fino al compimento Per_2 del ventiseiesimo anno di età della stessa, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie per Persona_3
- ha preso atto che per accordo tra le parti l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla moglie;
- ha posto in capo al marito l'obbligo di corrispondere 300,00 euro mensili alla sposa a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
- ha disposto che il signor versi alla signora la CP_1 Parte_1 somma di 200,00 euro mensili quale contributo al pagamento del canone di locazione della casa in affitto.
2. Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 la ricorrente ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e che:
- sia stabilito che il figlio minorenne sia affidato congiuntamente a Persona_3 entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre;
- sia previsto che il padre possa vedere e tenere il minore con sé liberamente;
- sia posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma di 500,00 euro per il mantenimento ordinario di e quella di 300,00 euro per il Persona_3 mantenimento di oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio;
Per_2
- sia disposto che l'assegno unico resti integralmente a suo favore;
- sia statuito che il marito le versi la somma mensile di 800,00 euro per il suo mantenimento. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha affermato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. Nell'udienza del 14 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato congiuntamente. All'esito la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. pagina 2 di 5 Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di e nonché al diritto di visita al genitore non Per_1 Per_2 allocatario, atteso che gli stessi sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, che è economicamente autosufficiente. Le spese di lite debbono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(Bosnia Erzegovina) il 20 novembre 1969, e nato a [...] il CP_1
28 marzo 1968, i quali hanno contratto matrimonio in RA (Vrancea, Romania) in data 4 agosto 1997, atto trascritto nei registri del Comune di Pianoro (BO), al n. 43, parte II, serie C, anno 2023;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità Persona_3 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4) colloca il minore presso la madre;
5) dispone il signor possa vedere il terzogenito liberamente ogni volta che lo Pt_1 vorrà, previo accordo con lo stesso;
6) con decorso dalla domanda, dispone che il signor versi alla moglie, entro il Pt_1 giorno 28 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario di e Persona_3 Per_2 fino all'autofufficienza economica dei medesimi, l'importo di 200,00 per il primo e di 50,00 euro per la seconda, importi annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei ragazzi ((vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per e Per_2 Per_3
previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel
[...]
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: pagina 3 di 5 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) con decorso dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 28 Pt_1 Pt_1 di ogni mese, la somma di 400,00 euro a titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT:
pagina 4 di 5 9) prende atto dell'impegno del signor a versare altresì, entro il 28 di ogni Pt_1 mese, un contributo di 100,00 euro per il canone di locazione a partire dalla data di deposito del ricorso;
10) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 29 ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Emanuela ELMO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Massarenti, n. 478; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. Laura DAVALLE e C.F._2
NC EO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito a Bologna, via F. E. De Giovanni, n. 24; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e , si sono uniti in matrimonio a RA (Vrancea - Parte_1 CP_1
Romania) il 4 agosto 1997. Dall'unione sono nati , il 23 novembre 1996, maggiorenne ed autosufficiente, Per_1
il 12 marzo 2001, maggiorenne e non autosufficiente, e l'11 Per_2 Persona_3 febbraio 2010.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 488/2024 pubblicata il 17 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione tra i coniugi. In particolare:
- ha affidato a entrambi i genitori collocandolo presso la madre;
Persona_3
- ha stabilito che il padre potesse vedere liberamente il figlio;
- ha posto in capo al padre un contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore e 200,00 euro mensili per quello di fino al compimento Per_2 del ventiseiesimo anno di età della stessa, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie per Persona_3
- ha preso atto che per accordo tra le parti l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla moglie;
- ha posto in capo al marito l'obbligo di corrispondere 300,00 euro mensili alla sposa a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
- ha disposto che il signor versi alla signora la CP_1 Parte_1 somma di 200,00 euro mensili quale contributo al pagamento del canone di locazione della casa in affitto.
2. Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 la ricorrente ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e che:
- sia stabilito che il figlio minorenne sia affidato congiuntamente a Persona_3 entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre;
- sia previsto che il padre possa vedere e tenere il minore con sé liberamente;
- sia posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma di 500,00 euro per il mantenimento ordinario di e quella di 300,00 euro per il Persona_3 mantenimento di oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio;
Per_2
- sia disposto che l'assegno unico resti integralmente a suo favore;
- sia statuito che il marito le versi la somma mensile di 800,00 euro per il suo mantenimento. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha affermato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. Nell'udienza del 14 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato congiuntamente. All'esito la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. pagina 2 di 5 Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di e nonché al diritto di visita al genitore non Per_1 Per_2 allocatario, atteso che gli stessi sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, che è economicamente autosufficiente. Le spese di lite debbono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(Bosnia Erzegovina) il 20 novembre 1969, e nato a [...] il CP_1
28 marzo 1968, i quali hanno contratto matrimonio in RA (Vrancea, Romania) in data 4 agosto 1997, atto trascritto nei registri del Comune di Pianoro (BO), al n. 43, parte II, serie C, anno 2023;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità Persona_3 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4) colloca il minore presso la madre;
5) dispone il signor possa vedere il terzogenito liberamente ogni volta che lo Pt_1 vorrà, previo accordo con lo stesso;
6) con decorso dalla domanda, dispone che il signor versi alla moglie, entro il Pt_1 giorno 28 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario di e Persona_3 Per_2 fino all'autofufficienza economica dei medesimi, l'importo di 200,00 per il primo e di 50,00 euro per la seconda, importi annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei ragazzi ((vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per e Per_2 Per_3
previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel
[...]
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: pagina 3 di 5 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) con decorso dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 28 Pt_1 Pt_1 di ogni mese, la somma di 400,00 euro a titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT:
pagina 4 di 5 9) prende atto dell'impegno del signor a versare altresì, entro il 28 di ogni Pt_1 mese, un contributo di 100,00 euro per il canone di locazione a partire dalla data di deposito del ricorso;
10) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 29 ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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