Ordinanza collegiale 24 maggio 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7135 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02344/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2344 del 2021, proposto da Hub Entertainment S.r.l. e Napoli Bingo S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 24;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Bingobrescia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento 5 gennaio 2021 prot. 3198/RU a firma del Dirigente dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, avente ad oggetto “Versamenti delle somme previste dall’art. 1, comma 636, lett. c) della legge 147/2013 e ss.mm. e ii”;
- del provvedimento 20 gennaio 2021 prot. 20955/RU a firma del Dirigente dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, avente ad oggetto “Conc 243 Napoli Bingo s.r.l. - Versamenti delle somme previste dall’art. 1, comma 636, lett. c) della legge 147/2013 e ss.mm. e ii”;
- di ogni altro e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa la nota 12 gennaio 2021 prot.12254/RU a firma del Dirigente dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. IO BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società ricorrenti, titolari di concessioni per l’esercizio del gioco del bingo, operano in regime di proroga onerosa (c.d. proroga tecnica) ai sensi dell’art. 1, comma 636, l. 147/13, come modificato, nell’ordine, dall’art. 1, comma 934, l. 208/15, dall’art. 1, comma 1047, l. 205/17, dall’art. 1, comma 1096, l. 145/18 ed infine dall’art. 1, commi 1030 ss., l. 178/20.
Deducono le ricorrenti che il canone per l’esercizio della concessione in regime di proroga tecnica (per le concessioni in scadenza tra il 2013 e il 2018, scadenza successivamente estesa agli anni 2019 e 2020 per effetto della l. 145/18 e del d.l. 124/19), inizialmente fissato in €2.800,00 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni ovvero in €1.400,00 per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni, è stato rideterminato in aumento (in attuazione delle sopravvenienze normative) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in poi ADM), con provvedimento dell’8 gennaio 2018, in attuazione dell’art. 1, comma 1047, l. 205/17, in €7.500,00 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni ovvero in €3.500,00 per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni.
2. Pertanto, per effetto del d.l. 124/19, il termine previsto per l’indizione delle gare per l’attribuzione di nuove concessioni è stato prorogato al 30 settembre 2020 (successivamente prorogato di sei mesi dal d.l. 18/20), mantenendo il regime di proroga tecnica per le concessioni in scadenza negli anni 2013-2020.
Tuttavia, entro tale termine, non è stata avviata alcuna procedura ad evidenza pubblica per la riattribuzione delle concessioni.
3. Sulla scorta di alcune ordinanze cautelari di segno favorevole, pronunciate in altri giudizi da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato, nonché in ragione della pendenza della questione di costituzionalità sollevata con riguardo all’art. 1, comma 1047, l. 205/17, le ricorrenti hanno richiesto all’ADM la sospensione del pagamento del canone relativo alla proroga tecnica ovvero, in subordine, l’autorizzazione a corrispondere quest’ultimo nella misura originaria di €2.800,00, istanza che è stata respinta dall’amministrazione, invitando i concessionari ad avvalersi eventualmente di quanto previsto dall’art. 1, commi 1131, 1132 e 1333, l. 178/20, i quali prevedono modalità di versamento agevolate del canone di concessione. Le ricorrenti vi hanno aderito senza prestare acquiescenza.
4. Tanto premesso, le ricorrenti, ciascuna per proprio conto, hanno impugnato i suddetti dinieghi, entrambi motivati nel modo che segue:
- l’ordinanza n. 6247/20 (confermata in appello) del T.A.R. Lazio, di cui si chiede l’applicazione (che ha stabilito il versamento di €2.800,00 mensili), è stata resa in sede cautelare ed è applicabile solo inter partes ;
- analogamente, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 336/20, dello stesso tenore, spiega effetti soltanto nei confronti delle parti appellanti;
- il T.A.R. Lazio e il Consiglio di Stato avrebbero fondato le proprie decisioni sulla circostanza dell’attuale pendenza del giudizio di costituzionalità in via incidentale dell’art. 1, comma 1047, l. 205/17.
5. Ad avviso delle ricorrenti, tali dinieghi sarebbero illegittimi per i seguenti motivi di diritto:
5.1. Con il primo motivo le ricorrenti evidenziano che il Consiglio di Stato, con la summenzionata ordinanza, sul presupposto dell’oggettiva insostenibilità economico-finanziaria del nuovo regime, ha stabilito il versamento all’amministrazione del canone pari a €2.800,00 mensili, con obbligo di prestare fideiussione per la quota residua. La volontà manifestata dall’ADM di non estendere tale regime ad altri soggetti che non siano parti di quei giudizi determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versano nella medesima situazione.
5.2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, dunque, la violazione dell’art. 10 bis , l. 241/90.
6. Si è costituta in giudizio l’amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del ricorso.
7. Con ordinanza n. 8817 del 24 maggio 2023, il Tribunale, “ considerato che il Consiglio di Stato - nell’ambito di alcuni giudizi di appello proposti avverso varie pronunce rese da questa Sezione con riferimento a fattispecie analoghe - ha sollevato innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., alcune questioni pregiudiziali rispetto agli artt. 49 e 56 del T.F.U.E. delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo di proroga tecnica, “dubita(ndo)”, tra l’altro, “che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione (a seconda che si ritenga o meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio ”, ha sospeso il processo (c.d. sospensione impropria) sul presupposto che la controversia non potesse essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di compatibilità della disciplina nazionale.
8. Nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia 19 maggio 2025 in C- 728-730/22, la quale ha statuito, per quanto di interesse, che:
- “ L’articolo 43 della direttiva 2014/23, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l’importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, laddove tali modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti per l’applicazione dell’articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23 ”;
- “ Gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad un’interpretazione o ad un’applicazione di norme legislative interne, o a prassi applicative fondate su tali norme, tali da privare l’autorità aggiudicatrice del potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio della concessione in parola, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio della concessione stessa ”.
9. Riassunto tempestivamente il giudizio, all’udienza del 23 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il Consiglio di Stato (sez. VII, n. 7807/25) ha condivisibilmente affermato, preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia, che:
- “ deve ritenersi definitivamente acclarata la incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 1, comma 1047, della legge n. 205/2017, nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013, ha prorogato l’efficacia temporale delle concessioni in essere e ha previsto un aumento del canone mensile dovuto. In particolare, in ragione di detta incompatibilità, grava sullo Stato membro, in tutte le sue articolazioni interne, l’obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo ”;
- quanto agli obblighi conformativi che derivano anche dalla presente sentenza, “ si prevedono quali misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato: 1) la necessità di rideterminare l’importo del canone (rectius, dell’indennità di occupazione) mensile dovuto dai concessionari sulla base del fatturato dai medesimi prodotto, senza quindi fare riferimento a criteri astratti, quale ad esempio la previsione di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati indipendentemente dal loro fatturato; 2) la necessità di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi derivati dallo stato di fatto derivato dal regime di proroga tecnica, considerando quale vantaggio l’avere il concessionario beneficiato del prolungamento del termine di durata del rapporto, seppur di mero fatto, senza soffrire la naturale alea derivante dalla partecipazione alla gara, e quale svantaggio quello di non avere potuto trasferire i locali ”.
11. Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BE | RI TR |
IL SEGRETARIO