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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BRINDISI Ufficio Esecuzioni e Crisi d'Impresa e Sovraindebitamento Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Sergio Memmo Presidente est. dott. Francesco Giliberti Giudice dott. Antonio I. Natali Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art 268 COI di
Controparte_1 C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.2025, ha chiesto l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione controllata nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, allegando la l'esistenza di un crediti di € 105159,43 in linea capitale derivanti dai contratti n. 6015674 e 601571 stipulati dal quale ex titolare dell'omonima ditta individuale con Santander CP_1
Consumer Bank s.p.a. POS s.r.l.; la ricorrente riferiva di agire in qualità di cessionaria del credito, riferiva ancora che il debitore non aveva beni immobili per cui era necessario compiere gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza di un patrimonio mobiliare utilmente liquidabile. al quale il ricorso è stato notificato non si è costituito. Controparte_1
Acquisite le informative tramite la G.d.F. di LL NA il fascicolo è stato rimesso al collegio per la decisione. 1 Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza
Il ricorrente ha svolto attività di impresa ha riferito che l'attività è cessata dal 2011.
Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare dall'istruttoria è emerso che il resistente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa € 293954,00 euro, oltre al credito azionato;
è intestatario di 5 autoveicoli di modico valore (uno sottoposto a fermo amministrativo) e non possiede altri beni mobili o immobili. Risulta evidente che il patrimonio non consente di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
L'esposizione debitoria deriva dall' attività di impresa svolta in precedenza dal attività che è cessata dal 2011, però, in mancanza di cancellazione dal CP_1 registro delle imprese, sussistono i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata su richiesta del creditore.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di CP_1
[...] C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Memmo;
b) liquidatore il dott. Parte_2
[...]
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di
2 inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che
3 l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL RE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare 1'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
4 - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL RE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
5 che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Così deciso in Brindisi, nella Camera di Consiglio del 06/10/2025
Il Presidente est.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BRINDISI Ufficio Esecuzioni e Crisi d'Impresa e Sovraindebitamento Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Sergio Memmo Presidente est. dott. Francesco Giliberti Giudice dott. Antonio I. Natali Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art 268 COI di
Controparte_1 C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.2025, ha chiesto l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione controllata nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, allegando la l'esistenza di un crediti di € 105159,43 in linea capitale derivanti dai contratti n. 6015674 e 601571 stipulati dal quale ex titolare dell'omonima ditta individuale con Santander CP_1
Consumer Bank s.p.a. POS s.r.l.; la ricorrente riferiva di agire in qualità di cessionaria del credito, riferiva ancora che il debitore non aveva beni immobili per cui era necessario compiere gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza di un patrimonio mobiliare utilmente liquidabile. al quale il ricorso è stato notificato non si è costituito. Controparte_1
Acquisite le informative tramite la G.d.F. di LL NA il fascicolo è stato rimesso al collegio per la decisione. 1 Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza
Il ricorrente ha svolto attività di impresa ha riferito che l'attività è cessata dal 2011.
Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare dall'istruttoria è emerso che il resistente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa € 293954,00 euro, oltre al credito azionato;
è intestatario di 5 autoveicoli di modico valore (uno sottoposto a fermo amministrativo) e non possiede altri beni mobili o immobili. Risulta evidente che il patrimonio non consente di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
L'esposizione debitoria deriva dall' attività di impresa svolta in precedenza dal attività che è cessata dal 2011, però, in mancanza di cancellazione dal CP_1 registro delle imprese, sussistono i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata su richiesta del creditore.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di CP_1
[...] C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Memmo;
b) liquidatore il dott. Parte_2
[...]
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di
2 inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che
3 l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL RE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare 1'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
4 - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL RE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
5 che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Così deciso in Brindisi, nella Camera di Consiglio del 06/10/2025
Il Presidente est.
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