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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LELLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M01UC00490 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente 1 ricorreva avverso un avviso di accertamento inerente il recupero erariale IVA per l'anno 2018 per i seguenti importi:per IVA euro 2.075,00,per interessi euro 416,85,per sanzioni euro 778,13,per spese di notifica euro 8,75,quindi per un totale complessivo di euro 3.278,73.
Nel citato avviso veniva rettificata l'IVA detratta in base al calcolo del pro rata e di conseguenza recuperato un minor credito IVA per 2.075,00.
Tale rettifica, traeva origine dal fatto che che oltre all'attivita' di bar, il contribuente possedeva e registrava ricavi per aggi,riferito alle slot machine,che a suo parere erano esenti da imposta ex art 10.
Nel ricorso ,la Parte aveva asserito che la citata attivita' fosse totalmente complementare ed accessoria rispetto all'attivita 'principale di bar e che i ricavi fossero irrisori e che pertanto tale recupero erariale fosse da ritenersi illegittimo.
L'Ufficio,al contrario aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ed aveva pertanto proceduto al recupero erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione monocratica,dalla visione degli atti,rileva che preliminarmente vada analizzato il fatto se l'attivita' inerente alla gestione delle Slot machine debba e possa ritenersi principale od accessoria.
Dall'analisi dei dati contabili si rileva che il Contribuente nell'anno 2018 abbia conseguito i seguenti ricavi: euro 83.210,71 dall'attivita' di bar,euro 15,897,45 per aggi.
Pertanto dal volume di tali ricavi appare certo ed inequivoco il fatto che i ricavi per aggi siano minimali rispetto all'altra contabilita'.
Inoltre viene riscontrato che non esistano fatture di acquisto relative alla gestione delle slot machine,in quanto tali compendi vengono gestiti direttamente dai proprietari del macchinario che ne curano il posizionamento, la gestione,la manutenzione e gli adempimenti fiscali.
Inoltre la Parte ricorrente non ha l'accesso alle slot,in quanto solo il proprietario ha diritto di accedere alla macchina.
Da tutto cio',quindi,appare chiaro che:il ricorrente per tale attivita' non abbia una propria attivita' commerciale, che non utilizzi beni e servizi,non abbia occupazione di spazio e che per accedere alle slot si passi da una altro ingresso rispetto al bar.
Inoltre nessuna forza lavoro viene impiegata per tale attivita',ed anche se l'attivita' si protrae per tutto l'anno il titolare non esercita nessuna attivita' di fatto.
Pertanto le eccezioni formulate dall'Ufficio appaiono non supportate da prove contabili e fattuali tali da poter essere prese in considerazione.
Infatti l'Ufficio poggia la propria base recuperatoria sul fatto che il Contribuente non abbia presentato la dichiarazione IVA riferita agli incassi ritenuti esenti.
In realta',non risulta che vi sia un obbligo contabile di presentazione della dichiarazione IVA per le operazioni esenti,essendo solo previsto il fatto che vi fosse obbligo di contabilita' separata,cosa che il Contribuente ha ampiamente dimostrato.
Quindi appare chiaro che nell'avviso di accertamento non siano state fornite puntuali argomentazioni e pertanto l'accertamento risulta carente di motivazione.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione monocratica,accoglie il ricorso.
La Corte ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1 del Decreto Legs n.546/92 del 31/12/1996,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LELLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M01UC00490 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente 1 ricorreva avverso un avviso di accertamento inerente il recupero erariale IVA per l'anno 2018 per i seguenti importi:per IVA euro 2.075,00,per interessi euro 416,85,per sanzioni euro 778,13,per spese di notifica euro 8,75,quindi per un totale complessivo di euro 3.278,73.
Nel citato avviso veniva rettificata l'IVA detratta in base al calcolo del pro rata e di conseguenza recuperato un minor credito IVA per 2.075,00.
Tale rettifica, traeva origine dal fatto che che oltre all'attivita' di bar, il contribuente possedeva e registrava ricavi per aggi,riferito alle slot machine,che a suo parere erano esenti da imposta ex art 10.
Nel ricorso ,la Parte aveva asserito che la citata attivita' fosse totalmente complementare ed accessoria rispetto all'attivita 'principale di bar e che i ricavi fossero irrisori e che pertanto tale recupero erariale fosse da ritenersi illegittimo.
L'Ufficio,al contrario aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ed aveva pertanto proceduto al recupero erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione monocratica,dalla visione degli atti,rileva che preliminarmente vada analizzato il fatto se l'attivita' inerente alla gestione delle Slot machine debba e possa ritenersi principale od accessoria.
Dall'analisi dei dati contabili si rileva che il Contribuente nell'anno 2018 abbia conseguito i seguenti ricavi: euro 83.210,71 dall'attivita' di bar,euro 15,897,45 per aggi.
Pertanto dal volume di tali ricavi appare certo ed inequivoco il fatto che i ricavi per aggi siano minimali rispetto all'altra contabilita'.
Inoltre viene riscontrato che non esistano fatture di acquisto relative alla gestione delle slot machine,in quanto tali compendi vengono gestiti direttamente dai proprietari del macchinario che ne curano il posizionamento, la gestione,la manutenzione e gli adempimenti fiscali.
Inoltre la Parte ricorrente non ha l'accesso alle slot,in quanto solo il proprietario ha diritto di accedere alla macchina.
Da tutto cio',quindi,appare chiaro che:il ricorrente per tale attivita' non abbia una propria attivita' commerciale, che non utilizzi beni e servizi,non abbia occupazione di spazio e che per accedere alle slot si passi da una altro ingresso rispetto al bar.
Inoltre nessuna forza lavoro viene impiegata per tale attivita',ed anche se l'attivita' si protrae per tutto l'anno il titolare non esercita nessuna attivita' di fatto.
Pertanto le eccezioni formulate dall'Ufficio appaiono non supportate da prove contabili e fattuali tali da poter essere prese in considerazione.
Infatti l'Ufficio poggia la propria base recuperatoria sul fatto che il Contribuente non abbia presentato la dichiarazione IVA riferita agli incassi ritenuti esenti.
In realta',non risulta che vi sia un obbligo contabile di presentazione della dichiarazione IVA per le operazioni esenti,essendo solo previsto il fatto che vi fosse obbligo di contabilita' separata,cosa che il Contribuente ha ampiamente dimostrato.
Quindi appare chiaro che nell'avviso di accertamento non siano state fornite puntuali argomentazioni e pertanto l'accertamento risulta carente di motivazione.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione monocratica,accoglie il ricorso.
La Corte ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1 del Decreto Legs n.546/92 del 31/12/1996,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.