CASS
Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/08/2024, n. 32781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32781 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AD AC (CUI 04LOAEV) nato il [...] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32781 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. El Akkad Achraf, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino in data 16 novembre 2023 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso la sentenza del 28 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Torino lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, in ragione dell'omessa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno del motivo di appello. Con un solo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 581, comma 1 bis, 591, comma 1, lett. c) e comma 2 e 605, comma 1, cod.proc.pen. A sostegno della fondatezza della censura propone il confronto tra quanto statuito dalla Corte d'appello ed il motivo di appello proposto con cui ci si doleva del trattamento sanzionatorio riservatogli dal giudice di primo grado. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. L'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. d) del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), sancisce che « l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione ». Il legislatore della riforma ha, dunque, recepito nel testo del codice di rito, quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che, al pari del ricorso per cassazione, hanno ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Invero il legislatore, già con la legge 23 giugno 2017, n. 103 aveva recepito nel codice di rito il principio espresso nella sentenza "Galtelli" ribadendo, nel 2 disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., la comminatoria della sanzione della inammissibilità dell'impugnazione in caso di inosservanza del requisito della specificità dei motivi;
conseguenza processuale peraltro già prevista dal sistema, in forza del richiamo al medesimo art. 581 contenuto nell'art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che disciplina in generale l'inammissibilità dell'impugnazione. Con la disposizione introdotta nel 2022, il legislatore ha, tuttavia, imposto all'appellante, oltre «alla enunciazione specifica a pena di inammissibilità» dei motivi già prevista dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. in relazione a «ogni richiesta», anche l'illustrazione «puntuale ed esplicita» delle censure mosse alla motivazione, in fatto ed in diritto, che sorregge il provvedimento impugnato. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 152 del 2022 si rileva che «tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Per effetto di tale modifica normativa, dunque, i motivi d'appello, per essere ammissibili, devono essere connotati dalla specificità "intrinseca" ed "estrinseca" Affinché, dunque, il motivo devoluto possa ritenersi specifico, il ricorrente non deve limitarsi a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma deve prenda posizione rispetto alla stessa, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. 2. Ciò premesso, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi fin qui esposti. Ed invero a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto la mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, alla luce della minima incidenza della confessione e dal divieto di cui all'art. 69, ultimo comma cod.pen., l'odierno ricorrente nell'atto di appello si é limitato a chiedere l'esclusione della recidiva, senza tuttavia in alcun modo supportare la propria richiesta indicando le ragioni in fatto ed in diritto a sostegno. 3. Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6.6.2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32781 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. El Akkad Achraf, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino in data 16 novembre 2023 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso la sentenza del 28 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Torino lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, in ragione dell'omessa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno del motivo di appello. Con un solo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 581, comma 1 bis, 591, comma 1, lett. c) e comma 2 e 605, comma 1, cod.proc.pen. A sostegno della fondatezza della censura propone il confronto tra quanto statuito dalla Corte d'appello ed il motivo di appello proposto con cui ci si doleva del trattamento sanzionatorio riservatogli dal giudice di primo grado. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. L'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. d) del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), sancisce che « l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione ». Il legislatore della riforma ha, dunque, recepito nel testo del codice di rito, quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che, al pari del ricorso per cassazione, hanno ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Invero il legislatore, già con la legge 23 giugno 2017, n. 103 aveva recepito nel codice di rito il principio espresso nella sentenza "Galtelli" ribadendo, nel 2 disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., la comminatoria della sanzione della inammissibilità dell'impugnazione in caso di inosservanza del requisito della specificità dei motivi;
conseguenza processuale peraltro già prevista dal sistema, in forza del richiamo al medesimo art. 581 contenuto nell'art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che disciplina in generale l'inammissibilità dell'impugnazione. Con la disposizione introdotta nel 2022, il legislatore ha, tuttavia, imposto all'appellante, oltre «alla enunciazione specifica a pena di inammissibilità» dei motivi già prevista dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. in relazione a «ogni richiesta», anche l'illustrazione «puntuale ed esplicita» delle censure mosse alla motivazione, in fatto ed in diritto, che sorregge il provvedimento impugnato. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 152 del 2022 si rileva che «tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Per effetto di tale modifica normativa, dunque, i motivi d'appello, per essere ammissibili, devono essere connotati dalla specificità "intrinseca" ed "estrinseca" Affinché, dunque, il motivo devoluto possa ritenersi specifico, il ricorrente non deve limitarsi a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma deve prenda posizione rispetto alla stessa, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. 2. Ciò premesso, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi fin qui esposti. Ed invero a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto la mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, alla luce della minima incidenza della confessione e dal divieto di cui all'art. 69, ultimo comma cod.pen., l'odierno ricorrente nell'atto di appello si é limitato a chiedere l'esclusione della recidiva, senza tuttavia in alcun modo supportare la propria richiesta indicando le ragioni in fatto ed in diritto a sostegno. 3. Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6.6.2024